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Document 32009D0756

2009/756/CE: Decisione della Commissione, del 9 ottobre 2009 , che stabilisce le specifiche per la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai fini delle identificazioni e verifiche biometriche nel sistema di informazione visti [notificata con il numero C(2009) 7435]

OJ L 270, 15.10.2009, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 251 - 254

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/756/oj

15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2009

che stabilisce le specifiche per la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai fini delle identificazioni e verifiche biometriche nel sistema di informazione visti

[notificata con il numero C(2009) 7435]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2009/756/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (2), istituisce il VIS come sistema di scambio tra gli Stati membri di dati relativi ai visti e incarica la Commissione di sviluppare tale sistema.

(2)

Il regolamento (CE) n. 767/2008 definisce lo scopo e le funzionalità del VIS, nonché le relative responsabilità, e stabilisce le condizioni e le procedure per lo scambio dei dati in materia di visti tra Stati membri per agevolare l’esame delle domande di visto e le relative decisioni.

(3)

La decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti (3) prevede che in una fase successiva vengano elaborate ulteriori specifiche.

(4)

È ora necessario stabilire le specifiche per la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai fini delle identificazioni e verifiche biometriche nel VIS in modo che gli Stati membri possano iniziare a prepararsi all’uso della biometria.

(5)

È fondamentale che i dati biometrici siano di alta qualità e affidabili. Occorre pertanto definire le norme tecniche che consentano di soddisfare i requisiti di qualità e affidabilità. Le verifiche sulla base di quattro dita hanno un tasso di falso negativo o di insuccesso nell’acquisizione molto più basso rispetto a quelle con un solo dito. È quindi opportuno che il sistema centrale d’informazione visti (CS-VIS) possa effettuare le verifiche biometriche per accedere ai dati con quattro impronte digitali prese a dita piatte.

(6)

La presente decisione non crea nuove norme; essa è coerente con le norme ICAO.

(7)

In conformità dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 e pertanto non è vincolata dalle sue disposizioni né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il richiamato regolamento si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, ha notificato con lettera del 13 ottobre 2008 l’avvenuto recepimento di tale acquis nel suo diritto interno. Ai sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi tenuta ad attuare la presente decisione.

(8)

In conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4), il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 che, costituendo uno sviluppo dell’acquis di Schengen, non lo vincola né è ad esso applicabile. Il Regno Unito non è pertanto destinatario della presente decisione.

(9)

In conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (5), l’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 che, costituendo uno sviluppo dell’acquis di Schengen, non la vincola né è ad essa applicabile. L’Irlanda non è pertanto destinataria della presente decisione.

(10)

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

(11)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), che rientrano nei settori di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7).

(12)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8) relativa alla conclusione di tale accordo a nome della Comunità europea.

(13)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (9) relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale protocollo.

(14)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le specifiche per la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai fini delle identificazioni e verifiche biometriche nel sistema di informazione visti sono esposte nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(2)  GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.

(3)  GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41.

(4)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(5)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(9)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(10)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.


ALLEGATO

1.   Risoluzione delle impronte digitali

Il sistema centrale d’informazione visti (CS-VIS) riceve le immagini di dieci impronte digitali prese a dita piatte a una risoluzione nominale di 500 dpi (con uno scarto tollerato di +/- 5 dpi) con 256 livelli di grigio.

2.   Uso di dieci impronte digitali ai fini delle identificazioni e interrogazioni biometriche

Il CS-VIS effettua le interrogazioni biometriche (identificazioni biometriche) con dieci impronte digitali prese a dita piatte. Tuttavia, se mancano dita, queste sono identificate conformemente allo standard ANSI/NIST-ITL 1-2000 (1), e sono usate le eventuali dita rimanenti.

3.   Uso di quattro impronte digitali ai fini delle verifiche biometriche

Il CS-VIS deve poter effettuare le verifiche biometriche per accedere ai dati con quattro impronte digitali prese a dita piatte.

Se disponibili, si usano le impronte digitali dell’indice (identificazione NIST 2 o 7), del medio (identificazione NIST 3 o 8), dell’anulare (identificazione NIST 4 o 9) e del mignolo (identificazione NIST 5 o 10) della mano destra o sinistra.

Ai fini dell’ergonomia, della standardizzazione e della visualizzazione, si usano le impronte delle dita della stessa mano, cominciando dalla destra.

Per ogni singola immagine di impronta digitale la posizione del dito è identificata conformemente allo standard ANSI/NIST-ITL 1-2000.

Qualora tale identificazione non sia possibile o si dimostri erronea, i sistemi nazionali possono chiedere verifiche nel CS-VIS con «permutazioni» (2).

Le dita mancanti o fasciate sono sempre identificate conformemente allo standard ANSI/NIST-ITL 1-2000 e al documento di controllo dell’interfaccia del VIS.

4.   Uso di una o due impronte digitali ai fini delle verifiche biometriche

Ai fini delle verifiche biometriche gli Stati membri possono decidere di usare una o due impronte digitali prese a dita piatte, anziché quattro.

Di regola si usano le seguenti dita:

a)

un dito: indice (identificazione NIST 2 o 7);

b)

due dita: indice (identificazione NIST 2 o 7) e medio (identificazione NIST 3 o 8).

In aggiunta si possono usare le seguenti dita:

a)

un dito: pollice (identificazione NIST 1 o 6) o medio (identificazione NIST 3 o 8);

b)

due dita:

i)

indice (identificazione NIST 2 o 7) e anulare (identificazione NIST 4 o 9); oppure

ii)

medio (identificazione NIST 3 o 8) e anulare (identificazione NIST 4 o 9).

Ai fini dell’ergonomia, della standardizzazione e della visualizzazione, si usano le impronte delle dita della stessa mano, cominciando dalla destra.

Per ogni singola immagine di impronta digitale la posizione del dito è identificata conformemente allo standard ANSI/NIST-ITL 1-2000.

Qualora tale identificazione non sia possibile o si dimostri erronea, i sistemi nazionali possono chiedere verifiche nel CS-VIS con «permutazioni».

Le dita mancanti o fasciate sono sempre identificate conformemente allo standard ANSI/NIST-ITL 1-2000 e al documento di controllo dell’interfaccia del VIS.


(1)  Standard ANSI/NIST-ITL 1-2000 «Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scar Mark & Tattoo (SMT) Information », disponibile sul sito: http://www.itl.nist.gov/ANSIASD/sp500-245-a16.pdf.

(2)  Le permutazioni consentono al CS-VIS di continuare a ripetere la verifica tra le impronte digitali fonte (una, due, tre o quattro) e tutte le impronte digitali disponibili (generalmente dieci) potenzialmente idonee finché la verifica non risulti positiva o finché tutte le impronte digitali non siano state confrontate senza pervenire a un risultato positivo.


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