EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009D0753
2009/753/EC: Commission Decision of 12 October 2009 amending Decision 2006/1013/EC granting a derogation requested by Germany pursuant to Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources (notified under document C(2009) 7703)
2009/753/CE: Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2009 , che modifica la decisione 2006/1013/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Germania a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2009) 7703]
2009/753/CE: Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2009 , che modifica la decisione 2006/1013/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Germania a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2009) 7703]
OJ L 268, 13.10.2009, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
13.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2009
che modifica la decisione 2006/1013/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Germania a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
[notificata con il numero C(2009) 7703]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2009/753/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l'allegato III, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase e lettera a), detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali, nella fattispecie, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto. |
(2) |
Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2006/1013/CE (2) che consente l'applicazione, per ettaro all'anno, di 230 kg di azoto da effluente di allevamento su terreni prativi a coltura intensiva, in determinate aziende agricole nell'ambito del programma di azione tedesco 2006-2009. L'applicazione di azoto da effluenti di allevamento sulle colture seminative delle aziende agricole interessate non può superare in ogni caso 170 kg di azoto per ettaro all'anno. |
(3) |
Il 20 febbraio 2009 la Germania ha chiesto una proroga di detta deroga. |
(4) |
In base alle domande per il periodo 2007-2008, si ritiene che chiedano tale deroga circa 700 aziende agricole, il che equivale a 16 000 ettari di terreno nelle regioni della Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Baden-Württemberg e Baviera. |
(5) |
La normativa tedesca che recepisce la direttiva 91/676/CEE è ritenuta conforme a detta direttiva e le disposizioni della normativa in questione si applicano anche alla deroga. |
(6) |
Conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, la Germania attua un programma di azione applicabile a tutto il territorio nazionale. Il programma di azione per il periodo 2010-2013 è parte del Düngemittelverordnung (regolamento sui fertilizzanti) del 10 gennaio 2006, modificato da ultimo il 6 febbraio 2009. |
(7) |
I dati sulla qualità dell'acqua presentati dalla Germania insieme alla quarta relazione sull'attuazione della direttiva sui nitrati nel periodo 2004-2007 evidenziano una riduzione della concentrazione dei nitrati nelle acque di superficie nell'85 % delle stazioni di monitoraggio e una stabilizzazione nel 10 % delle stazioni, rispetto al periodo 1991-1994. In ordine alle acque sotterranee, i dati dell'apposita rete per il monitoraggio dei nitrati nell'agricoltura evidenziano una tendenza della concentrazione di nitrati a diminuire nel 55 % circa delle stazioni di monitoraggio e a stabilizzarsi nel 19 % circa di tali stazioni, rispetto al periodo 1991-1994. L'analisi dei dati delle zone coperte dalla deroga non rivela alcun aumento significativo delle concentrazioni di nitrati. |
(8) |
L'eccedenza media di azoto è scesa da 120 kg N/ha, per il periodo 1991-1993, a 94 kg N/ha nel 2007. L'uso di azoto derivante da effluente è diminuito nello stesso periodo da 88 kg N/ha a 76 kg N/ha. |
(9) |
Dalla documentazione presentata dalla Germania risulta che il quantitativo annuale di 230 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro, nel caso delle superfici prative a coltura intensiva, è giustificato in base a criteri oggettivi, quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e di colture a forte assorbimento di azoto. |
(10) |
La Commissione, avendo esaminato la domanda alla luce dell'esperienza acquisita con la deroga prevista dalla decisione 2006/1013/CE, ritiene che la proroga di tale deroga non pregiudichi il conseguimento degli obbiettivi della direttiva 91/676/CEE, purché siano rispettate le stesse rigorose condizioni di cui alla decisione 2006/1013/CE. |
(11) |
La decisione 2006/1013/CE scade il 31 dicembre 2009. Al fine di garantire che gli agricoltori interessati possano continuare ad avvalersi della deroga, è opportuno prorogarne la validità. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito dall'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 11 della decisione 2006/1013/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2013 nell'ambito del programma di azione tedesco (Düngemittelverordnung, regolamento sui fertilizzanti, del 10 gennaio 2006).»
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(2) GU L 382 del 28.12.2006, pag. 1.