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Document 32009D0358

2009/358/CE: Decisione della Commissione, del 29 aprile 2009 , sull’armonizzazione e l’invio regolare delle informazioni e sul questionario di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 18 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 3011]

OJ L 110, 1.5.2009, p. 39–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 137 - 143

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/358/oj

1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2009

sull’armonizzazione e l’invio regolare delle informazioni e sul questionario di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 18 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

[notificata con il numero C(2009) 3011]

(2009/358/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

La presente decisione è volta a fissare requisiti minimi per assicurare che la raccolta e, se necessario, la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafo 3 e all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/CE, avvengano in modo armonizzato, tempestivo e adeguato. La decisione è inoltre finalizzata a stabilire le basi per il questionario di cui all’articolo 18, paragrafo 1, di detta direttiva.

(2)

È opportuno che la trasmissione annua delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/CE riguardi il periodo compreso tra il 1o maggio di un dato anno e il 30 aprile dell’anno successivo.

(3)

La relazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/21/CE deve riguardare, la prima volta, il periodo compreso tra il 1o maggio 2008 e il 30 aprile 2011 e deve essere inviata alla Commissione entro il 1o febbraio 2012.

(4)

Al fine di limitare il carico amministrativo correlato all’attuazione della presente decisione, l’elenco delle informazioni richieste deve essere limitato ai dati utili a migliorare l’attuazione della direttiva. Allo stesso modo, l’invio delle informazioni annuali relative agli eventi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/CE, dovrebbe essere previsto solo per gli Stati membri nei quali effettivamente hanno luogo tali eventi nel periodo considerato.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato I sono indicate le informazioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2006/21/CE e che devono essere messe a disposizione delle autorità comunitarie competenti in campo statistico, se richieste a fini statistici.

Articolo 2

Nel caso in cui in un dato Stato membro si verifichino uno o più eventi di cui e all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/CE, detto Stato membro comunica annualmente alla Commissione, per ogni evento, le informazioni indicate nell’allegato II. Dette informazioni si riferiscono al periodo compreso tra il 1o maggio e il 30 aprile dell’anno successivo e sono comunicate alla Commissione non oltre il 1o luglio di detto anno.

Articolo 3

Per comunicare informazioni in merito all’attuazione della direttiva come previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/21/CE, gli Stati membri utilizzano il questionario riportato nell’allegato III.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.


ALLEGATO I

Informazioni da inserire nell’elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della direttiva 2006/21/CE

1.

Nome e indirizzo della struttura, dell’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione e dell’autorità competente per l’ispezione.

2.

Informazioni essenziali sull’autorizzazione, tra cui data di rilascio, periodo di validità, categoria della struttura di deposito dei rifiuti ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, descrizione della fase operativa dell’impianto (in funzione, fase di chiusura o fase successiva alla chiusura).

3.

Se del caso, informazioni in merito al tipo di rifiuti e breve descrizione degli impianti e delle procedure di monitoraggio e di controllo.


ALLEGATO II

Informazioni da comunicare alla Commissione in merito agli eventi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 6 e all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE

Per ogni evento è necessario raccogliere e inviare le seguenti informazioni:

1.

Nome e indirizzo della struttura, dell’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione e dell’autorità competente per l’ispezione.

2.

Informazioni in merito all’autorizzazione rilasciata, compresi data di rilascio, periodo di validità, categoria della struttura di deposito dei rifiuti ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, tipo di rifiuto e breve descrizione degli impianti e delle procedure di monitoraggio e di controllo; descrizione della fase operativa dell’impianto (in funzione, fase di chiusura o fase successiva alla chiusura).

3.

Descrizione dell’evento, compresi:

a)

natura e descrizione dell’incidente; descrizione delle modalità di rilevamento dell’evento; luogo e ora in cui si è verificato l’evento;

b)

collocazione nel tempo e descrizione delle informazioni inviate dall’operatore alle autorità competenti e delle informazioni fornite al pubblico e, se del caso, agli altri Stati membri eventualmente interessati nel caso di un possibile impatto transfrontaliero;

c)

valutazione dei possibili impatti sulla salute umana e sull’ambiente e delle eventuali conseguenze sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti;

d)

analisi delle possibili cause dell’evento.

4.

Descrizione delle misure correttive adottate per porre rimedio all’evento, in particolare:

a)

descrizione delle modalità di attuazione del piano di emergenza, se del caso;

b)

tipo di istruzioni fornite dalle autorità competenti;

c)

altre misure da specificare.

5.

Descrizione delle misure adottate per evitare altri incidenti della stessa natura, in particolare:

a)

nuove condizioni incluse nell’autorizzazione;

b)

adattamento dei sistemi di monitoraggio e di controllo;

c)

miglioramento della trasmissione delle informazioni;

d)

altre misure da specificare.

6.

Ulteriori informazioni che possono essere utili agli altri Stati membri e alla Commissione per migliorare l’attuazione della direttiva.


ALLEGATO III

«Questionario per la comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 2006/21/CE

PARTE A.   RISPOSTE DA FORNIRE UNA VOLTA PER IL PRIMO PERIODO DI RIFERIMENTO

1.   Disposizioni amministrative e informazioni generali

Indicare le autorità competenti incaricate di:

a)

verificare e approvare i piani di gestione dei rifiuti proposti dagli operatori;

b)

istituire i piani di emergenza esterni per gli impianti di categoria A;

c)

rilasciare e aggiornare le autorizzazioni e istituire e aggiornare la garanzia finanziaria;

d)

effettuare ispezioni presso le strutture di deposito dei rifiuti.

2.   Piani di gestione dei rifiuti e prevenzione e informazioni in merito agli incidenti rilevanti

a)

Descrivere sinteticamente le procedure istituite per l’approvazione dei piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva;

b)

per gli impianti di categoria A che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (1), descrivere le misure adottate al fine di:

individuare i rischi di incidenti rilevanti,

prendere le misure necessarie a livello di progettazione, funzionamento e chiusura dell’impianto,

limitare le conseguenze negative per la salute umana e/o l’ambiente.

3.   Autorizzazione e garanzia finanziaria

a)

Indicare le misure adottate per assicurare che tutte le strutture in funzionamento abbiano ricevuto un’autorizzazione conformemente alla direttiva prima del 1o maggio 2012;

b)

descrivere brevemente le azioni adottate al fine di portare le migliori tecniche disponibili a conoscenza delle autorità incaricate di rilasciare e controllare le autorizzazioni;

c)

indicare se è stata applicata la possibilità di ridurre i requisiti per il deposito di rifiuti non pericolosi o di derogarvi, nel caso di rifiuti inerti o non, terra non inquinata o torba (come previsto all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva);

d)

illustrare le misure adottate per garantire che le autorizzazioni siano aggiornate regolarmente come previsto dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva;

e)

descrivere dettagliatamente la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva, istituita per costituire la garanzia finanziaria e adeguarla periodicamente. Quanti impianti sono già coperti da una garanzia conformemente a quanto previsto dalla direttiva? In che modo sarà garantito che tutti gli impianti saranno coperti da una garanzia entro il 1o maggio 2014?

4.   Partecipazione pubblica, effetti transfrontalieri

a)

Spiegare in che modo vengono analizzati e tenuti in considerazione i commenti e le opinioni del pubblico prima di prendere una decisione in merito alle autorizzazioni e per la preparazione dei piani di emergenza esterni;

b)

nel caso di impianti con un possibile impatto transfrontaliero, come viene assicurato che le informazioni necessarie siano comunicate per un periodo adeguato all’altro Stato membro e al pubblico interessato?

c)

Per gli impianti di categoria A, e in caso di incidente rilevante, quali disposizioni pratiche vengono adottate per assicurare che:

le informazioni necessarie siano immediatamente inviate dall’operatore all’autorità competente?

i cittadini vengano informati in merito alle misure di sicurezza e alle azioni necessarie?

le informazioni fornite dall’operatore siano trasmesse all’altro Stato membro nel caso di un impianto con un possibile impatto transfrontaliero?

5.   Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti

a)

Descrivere dettagliatamente le misure adottate al fine di assicurare che la gestione delle strutture di deposito dei rifiuti sia affidata ad una “persona competente” di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva e che il personale riceva un’adeguata formazione;

b)

descrivere sinteticamente la procedura stabilita per notificare all’autorità competente, entro 48 ore, tutti gli eventi che possano incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti e qualsiasi effetto negativo rilevante per l’ambiente che emerga dalle procedure di monitoraggio;

c)

descrivere in che modo, ai sensi dell’articolo 11, l’autorità competente verifica che i risultati del monitoraggio:

siano riferiti regolarmente dall’operatore all’autorità,

dimostrino la conformità con le condizioni di autorizzazione.

6.   Procedura in caso di chiusura, procedura successiva alla chiusura e inventario

a)

Spiegare brevemente la procedura stabilita per garantire che dopo la chiusura delle strutture, e quando ritenuto necessario dall’autorità, vengano svolti controlli regolari della stabilità e siano adottate misure per ridurre gli effetti sull’ambiente;

b)

descrivere dettagliatamente le misure adottate per garantire che l’inventario delle strutture chiuse, previsto dall’articolo 20 della direttiva, sia completato entro il 1o maggio 2012.

7.   Ispezioni

a)

Spiegare brevemente se, e in che modo, sono tenuti in considerazione i criteri minimi per le ispezioni ambientali (2) ai fini del controllo delle strutture che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva;

b)

descrivere brevemente in che modo sono programmate le attività di ispezione. Sono stati individuati impianti prioritari per le ispezioni? Se sì, secondo quali criteri? La frequenza e il tipo delle ispezioni sono adeguati ai rischi associati all’impianto e all’ambiente circostante?

c)

spiegare quali azioni vengono svolte nell’ambito delle ispezioni, ad esempio visite regolari al sito, prelievo di campioni, controllo dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio interno, controllo dei registri aggiornati relativi alle operazioni di gestione dei rifiuti;

d)

illustrare le azioni intraprese per garantire che i piani di gestione dei rifiuti approvati siano aggiornati e monitorati regolarmente;

e)

quali sono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 19 della direttiva?

PARTE B.   RISPOSTE DA FORNIRE IN MERITO A TUTTI I PERIODI DI RIFERIMENTO

1.   Disposizioni amministrative e informazioni generali

a)

Indicare l’organo amministrativo (nome, indirizzo, persona da contattare, indirizzo di posta elettronica) incaricato di coordinare le risposte al presente questionario;

b)

fornire una stima del numero delle strutture di deposito dei rifiuti delle industrie estrattive presenti sul territorio dello Stato membro (utilizzare, se possibile, la tabella riportata in allegato);

c)

indicare il numero di strutture di deposito dei rifiuti di categoria A in funzione sul territorio che potrebbero avere impatti sulla salute dei cittadini o sull’ambiente di un altro Stato membro.

2.   Piani di gestione dei rifiuti e prevenzione e informazioni in merito agli incidenti rilevanti

a)

Descrivere sinteticamente:

il numero di piani di gestione dei rifiuti approvati o respinti, temporaneamente o definitivamente, durante il periodo di riferimento, e

le ragioni principali, se rilevanti e se possibile, per il rifiuto definitivo di un piano di gestione dei rifiuti;

b)

fornire un elenco dei piani di emergenza esterni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva. Qualora non tutti gli impianti di categoria A siano coperti da un piano di emergenza, indicare il numero di piani mancanti e i tempi in cui si prevede di istituire tali piani;

c)

se nello Stato membro è stato stilato l’elenco di rifiuti inerti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2009/359/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (3), fornire una copia di detto elenco riportando sinteticamente le informazioni e i dati utilizzati per determinare se il rifiuto può essere definito “inerte”.

3.   Autorizzazione e garanzia finanziaria

Indicare il numero di impianti per i quali è stata rilasciata un’autorizzazione conformemente alle disposizioni della direttiva (utilizzare, se possibile, la tabella in allegato).

4.   Procedura in caso di chiusura, procedura successiva alla chiusura e inventario

a)

Indicare quante procedure di chiusura di cui all’articolo 12 della direttiva sono state avviate e/o approvate durante il periodo di riferimento;

b)

quanti impianti sono chiusi e monitorati regolarmente nello Stato membro?

5.   Ispezioni

a)

Indicare il numero di ispezioni completate nel periodo di riferimento, distinguendo, se possibile, i diversi tipi di impianto:

impianti di categoria A e di altro tipo,

impianti per rifiuti inerti,

impianti per rifiuti non inerti, non pericolosi.

Se è stato steso un programma per le ispezioni al livello geografico adeguato (nazionale/regionale/locale), fornirne una copia in allegato alla relazione;

b)

quanti casi di mancato rispetto delle disposizioni della direttiva sono stati riscontrati? Indicare le ragioni principali di inadempienza e le azioni adottate per garantire la conformità alla direttiva.

6.   Altre informazioni di rilievo

a)

Sintetizzare le principali difficoltà incontrate nell’attuazione della direttiva. Come sono stati superati questi problemi?

b)

Fornire altri commenti, suggerimenti o informazioni che possano essere utili in relazione all’attuazione della direttiva.

ALLEGATO (4)

 

In funzione

In funzione, dotati di autorizzazione (5)

In transizione (6)

In fase di chiusura (7)

Chiusi o abbandonati (8)

Categoria A (9)

 

 

 

 

 

Di cui impianti “Seveso” (10)

 

 

 

 

 

Non di categoria A

 

 

 

 

 

Rifiuti inerti (11)

 

 

 

 

 

Rifiuti non inerti, non pericolosi

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 


(1)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

(2)  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41).

(3)  GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 46.

(4)  Se possibile, fornire un’analisi settoriale per i materiali da costruzione, i minerali metallici, i minerali industriali, i minerali per la produzione di energia e gli altri settori.

(5)  Numero di impianti dotati di autorizzazione che rispettano già i requisiti della direttiva.

(6)  Numero di impianti che saranno chiusi entro il 2010 e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, paragrafo 4.

(7)  Numero di impianti per i quali la procedura di chiusura è ancora in corso (articolo 12).

(8)  Fornire una stima del numero di strutture abbandonate e chiuse potenzialmente dannose e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 della direttiva.

(9)  Impianti classificati come di categoria A ai sensi dell’articolo 9 della direttiva.

(10)  Impianti che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 96/82/CE.

(11)  Impianti che trattano esclusivamente rifiuti inerti come definiti nella direttiva.»


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