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Document 32008R1104

Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008 , sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

OJ L 299, 8.11.2008, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/12/2012; abrogato da 32012R1273

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1104/oj

8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1104/2008 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2008

sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (2), firmata il 19 giugno 1990 («convenzione Schengen»), e il suo sviluppo SIS 1+ rappresentano strumenti fondamentali per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea.

(2)

L’incarico di sviluppare il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio (3) e con decisione 2001/886/GAI del Consiglio (4). Tali strumenti hanno scadenza il 31 dicembre 2008. Il presente regolamento dovrebbe pertanto integrarli fino alla data che stabilirà il Consiglio deliberando a norma del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (5).

(3)

Il SIS II è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (6). Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di tali atti.

(4)

Taluni test SIS II sono previsti dal regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio (7) e dalla decisione 2008/173/CE (8).

(5)

È opportuno continuare e portare a termine lo sviluppo del SIS II nel quadro del calendario generale del SIS II approvato dal Consiglio il 6 giugno 2008.

(6)

Occorrerebbe condurre un test globale del SIS II, in piena cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Il test dovrebbe essere convalidato, quanto prima dopo il suo completamento, come previsto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI.

(7)

È opportuno che gli Stati membri effettuino un test sullo scambio d’informazioni supplementari.

(8)

Con riguardo al SIS 1+, la convenzione Schengen prevede un’unità di supporto tecnico (C.SIS). Con riguardo al SIS II, il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI prevedono un SIS II centrale costituito da un’unità di supporto tecnico e da un’interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS). L’unità di supporto tecnico del SIS II centrale dovrebbe avere sede a Strasburgo (Francia) e l’unità di riserva a Sankt Johann im Pongau (Austria).

(9)

Onde gestire meglio le potenziali difficoltà dovute alla migrazione dal SIS 1+ al SIS II è opportuno installare e collaudare un’architettura provvisoria per la migrazione del sistema d’informazione Schengen. Tale architettura provvisoria non dovrebbe incidere sulla disponibilità operativa del SIS 1+. Dovrebbe spettare alla Commissione fornire un convertitore.

(10)

Lo Stato membro che effettua una segnalazione dovrebbe essere responsabile dell’esattezza, dell’attualità e della liceità dei dati inseriti nel sistema d’informazione Schengen.

(11)

La Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione. Tale responsabilità comprende la manutenzione e la continuazione dello sviluppo del SIS II e dell’infrastruttura di comunicazione ivi compresa, in ogni momento, la correzione degli errori. È opportuno che la Commissione assicuri il coordinamento delle attività comuni e dia assistenza. La Commissione dovrebbe in particolare fornire il necessario supporto tecnico e operativo agli Stati membri a livello di SIS II centrale, inclusa la disponibilità di un reparto assistenza.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero mantenere la responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione dei rispettivi sistemi nazionali (N.SIS II).

(13)

La Francia dovrebbe mantenere la responsabilità dell’unità di supporto tecnico del SIS 1+, come espressamente previsto dalla convenzione Schengen.

(14)

I rappresentanti degli Stati membri partecipanti al SIS 1+ dovrebbero coordinare le loro azioni nell’ambito del Consiglio. È necessario fissare un quadro per tale azione organizzativa.

(15)

La Commissione dovrebbe avere il potere di affidare a terzi, anche organismi nazionali pubblici, mediante contratto, i compiti che le assegna il presente regolamento e compiti relativi all’esecuzione del bilancio, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9).

Tali contratti dovrebbero rispettare le norme in materia di protezione e sicurezza dei dati nonché tener conto del ruolo delle competenti autorità di protezione dei dati applicabili al SIS, in particolare le disposizioni della convenzione Schengen e del presente regolamento.

(16)

Al trattamento dei dati personali da parte della Commissione si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).

(17)

Compete al garante europeo della protezione dei dati, nominato a norma della decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell’autorità di controllo indipendente prevista dall’articolo 286 del trattato CE (11), controllare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari attinenti al trattamento dei dati personali. La convenzione Schengen contiene disposizioni specifiche in ordine alla protezione e alla sicurezza dei dati personali.

(18)

Poiché gli obiettivi della messa in opera di un’architettura provvisoria per la migrazione e della migrazione dei dati dal SIS 1+ al SIS II non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(19)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(20)

Occorrerebbe modificare la convenzione Schengen per consentire l’integrazione del SIS 1+ nell’architettura provvisoria per la migrazione.

(21)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non ne è quindi vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel suo diritto interno.

(22)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (12); pertanto il Regno Unito non partecipa alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(23)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (13); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(24)

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell’Irlanda all’acquis di Schengen definite, rispettivamente, nelle decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE del Consiglio.

(25)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (14), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (15) relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(26)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (16), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (17) relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo.

(27)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (18),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo generale

1.   Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito in conformità del titolo IV della convenzione Schengen del 1990 (SIS 1+), è sostituito da un nuovo sistema, il sistema d’informazione Schengen II (SIS II), l’istituzione, l’esercizio e l’uso del quale sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1987/2006.

2.   In conformità delle procedure e della divisione dei compiti stabilite nel presente regolamento, il SIS II è sviluppato dalla Commissione e dagli Stati membri come un unico sistema integrato ed è predisposto per il funzionamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«SIS II centrale» l’unità di supporto tecnico del SIS II contenente una banca dati, la «banca dati del SIS II», più un’interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»);

b)

«C.SIS» l’unità di supporto tecnico del SIS 1+ contenente la banca dati di riferimento del SIS 1+ e l’interfaccia nazionale uniforme (N.COM);

c)

«N.SIS» il sistema nazionale del SIS 1+, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il C.SIS;

d)

«N.SIS II» il sistema nazionale del SIS II, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale;

e)

«convertitore» uno strumento tecnico che consente una comunicazione coerente e affidabile tra il C.SIS e il SIS II centrale, assicurando le funzioni previste all’articolo 10, paragrafo 3;

f)

«test globale» il test di cui all’articolo 55, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006;

g)

«test sullo scambio di informazioni supplementari» test funzionali tra gli uffici Sirene.

Articolo 3

Oggetto e campo d’applicazione

Il presente regolamento definisce i compiti e le responsabilità della Commissione, della Francia e degli altri Stati membri partecipanti al SIS 1+ rispetto ai seguenti compiti:

a)

la manutenzione e la continuazione dello sviluppo del SIS II;

b)

un test globale del SIS II;

c)

un test sullo scambio di informazioni supplementari;

d)

la continuazione dello sviluppo e la verifica di un convertitore;

e)

l’installazione e la verifica di un’architettura provvisoria per la migrazione;

f)

la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

Articolo 4

Componenti tecniche dell’architettura per la migrazione

Per assicurare la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, sono necessarie le seguenti componenti:

a)

il C.SIS e la connessione con il convertitore;

b)

l’infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+ che consente al C.SIS di comunicare con l’N.SIS;

c)

l’N.SIS;

d)

il SIS II centrale, l’NI-SIS e l’infrastruttura di comunicazione per il SIS II che consente al SIS II centrale di comunicare con l’N.SIS II e il convertitore;

e)

l’N.SIS II;

f)

il convertitore.

Articolo 5

Principali responsabilità nello sviluppo del SIS II

1.   La Commissione continua a sviluppare il SIS II centrale, l’infrastruttura di comunicazione e il convertitore.

2.   La Francia mette a disposizione e gestisce il C.SIS in conformità delle disposizioni della convenzione Schengen.

3.   Gli Stati membri continuano a sviluppare l’N.SIS II.

4.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ provvedono alla manutenzione dell’N.SIS in conformità delle disposizioni della convenzione Schengen.

5.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ mettono a disposizione e gestiscono l’infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+.

6.   La Commissione coordina le attività e fornisce il supporto necessario per l’attuazione dei compiti e delle responsabilità di cui ai paragrafi da 1 a 3.

Articolo 6

Continuazione dello sviluppo

Le misure necessarie per continuare lo sviluppo del SIS II di cui all’articolo 5, paragrafo 1, in particolare le misure necessarie per la correzione degli errori, sono adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Le misure necessarie per continuare lo sviluppo del SIS II di cui all’articolo 5, paragrafo 3, per quanto concerne l’interfaccia nazionale uniforme che assicura la compatibilità dell’N.SIS II con il SIS II centrale, sono adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 7

Attività principali

1.   La Commissione, insieme agli Stati membri partecipanti al SIS 1+, conduce un test globale.

2.   Un’architettura provvisoria per la migrazione del SIS è installata e sottoposta a test dalla Commissione insieme alla Francia e agli altri Stati membri partecipanti al SIS 1+.

3.   La Commissione e gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ eseguono la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

4.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ eseguono un test sullo scambio di informazioni supplementari.

5.   La Commissione fornisce il supporto necessario a livello del SIS II centrale per le attività di cui ai paragrafi da 1 a 4.

6.   Le attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono coordinate dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

Articolo 8

Test globale

1.   Il test globale è avviato solo dopo che la Commissione abbia dichiarato che ritiene il livello di riuscita dei test di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 189/2008 sufficiente per iniziare tale test.

2.   Sarà effettuato un test globale inteso a confermare in particolare l’attuazione, da parte della Commissione e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, delle disposizioni tecniche necessarie al trattamento dei dati del SIS II e la dimostrazione che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.

3.   Il test globale è eseguito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ per l’N.SIS II e dalla Commissione per il SIS II centrale.

4.   Il test globale segue uno scadenzario dettagliato definito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio, in cooperazione con la Commissione.

5.   Il test globale si basa sulle specifiche tecniche definite dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio, in cooperazione con la Commissione.

6.   La Commissione e gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio definiscono i criteri per determinare se sono state attuate le disposizioni tecniche necessarie al trattamento dei dati del SIS II e se il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.

7.   I risultati del test sono esaminati in base ai criteri di cui al paragrafo 6 dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio e dalla Commissione. I risultati del test sono convalidati in conformità dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006.

8.   Possono partecipare al test globale gli Stati membri che non partecipano al SIS 1+. I loro risultati non incidono sulla convalida globale del test.

Articolo 9

Test sullo scambio di informazioni supplementari

1.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ conducono test funzionali Sirene.

2.   La Commissione mette a disposizione il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione durante l’esecuzione del test sullo scambio di informazioni supplementari.

3.   Il test sullo scambio di informazioni supplementari segue uno scadenzario dettagliato definito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

4.   Esso si basa sulle specifiche tecniche definite dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

5.   I risultati del test sono analizzati dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

6.   Possono partecipare al test sullo scambio di informazioni supplementari gli Stati membri che non partecipano al SIS 1+. I loro risultati non incidono sulla convalida globale del test.

Articolo 10

Architettura provvisoria per la migrazione

1.   È installata un’architettura provvisoria per la migrazione del SIS. Il convertitore connette il SIS II centrale e il C.SIS per un periodo transitorio. Gli N.SIS sono connessi al C.SIS, gli N.SIS II al SIS II centrale.

2.   La Commissione fornisce un convertitore, il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione in quanto parte dell’architettura provvisoria per la migrazione del SIS.

3.   Il convertitore converte i dati in due direzioni tra il C.SIS e il SIS II centrale e mantiene sincronizzati il C.SIS e il SIS II centrale.

4.   La Commissione verifica la comunicazione tra il SIS II centrale e il convertitore.

5.   La Francia verifica la comunicazione tra il C.SIS e il convertitore.

6.   La Commissione e la Francia verificano la comunicazione tra il SIS II centrale e il C.SIS tramite il convertitore.

7.   La Francia, insieme alla Commissione, connette il C.SIS al SIS II centrale tramite il convertitore.

8.   La Commissione, insieme alla Francia e agli altri Stati membri partecipanti al SIS 1+, verifica l’architettura provvisoria per la migrazione del SIS nel suo insieme in conformità di un programma di test fornito dalla Commissione.

9.   La Francia mette a disposizione, se necessario, dati ai fini dei test.

Articolo 11

Migrazione dal SIS 1+ al SIS II

1.   Ai fini della migrazione dal C.SIS al SIS II centrale, la Francia mette a disposizione la banca dati del SIS 1+ e la Commissione inserisce la banca dati del SIS 1+ nel SIS II centrale.

2.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione, al più tardi entro il 30 settembre 2009. Se necessario, la data può essere modificata in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

3.   La migrazione del sistema nazionale dal SIS 1+ al SIS II consiste nel caricamento dei dati dell’N.SIS II, se tale N.SIS II deve contenere un archivio di dati, la «copia nazionale», contenente una copia completa o parziale della banca dati del SIS II, seguito da una transizione dall’N.SIS all’N.SIS II per ciascuno Stato membro. La migrazione segue uno scadenzario dettagliato definito dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

4.   La Commissione fornisce assistenza per il coordinamento e il supporto delle attività comuni durante la migrazione.

5.   La transizione prevista nel processo di migrazione è effettuata dopo la convalida di cui all’articolo 8, paragrafo 7.

Articolo 12

Quadro giuridico sostanziale

Durante la migrazione, al sistema d’informazione Schengen continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen.

Articolo 13

Cooperazione

1.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano per l’esecuzione di tutte le attività contemplate dal presente regolamento secondo le rispettive responsabilità.

2.   La Commissione fornisce in particolare il necessario supporto a livello di SIS II centrale per la verifica e la migrazione dell’N.SIS II.

3.   Gli Stati membri forniscono in particolare il necessario supporto a livello di N.SIS II per la verifica dell’infrastruttura provvisoria per la migrazione.

Articolo 14

Tenuta dei registri nel SIS II centrale

1.   Fatte salve le pertinenti disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen, la Commissione provvede affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell’ambito del SIS II centrale siano registrati per verificare la legittimità dell’interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e per garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale e dei sistemi nazionali, l’integrità e la sicurezza dei dati.

2.   I registri riportano, in particolare, la data e l’ora della trasmissione dei dati, i dati usati per le interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi e la denominazione dell’autorità competente responsabile del trattamento dei dati.

3.   I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati non prima di un anno e al più tardi tre anni dopo la loro creazione.

4.   I registri possono essere tenuti più a lungo se necessari per le procedure di controllo già in corso.

5.   Le autorità competenti incaricate di verificare la legittimità di un’interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, nonché dell’autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale, l’integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registri nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell’assolvimento dei loro compiti.

Articolo 15

Costi

1.   I costi inerenti alla migrazione, al test globale, al test sullo scambio di informazioni supplementari, alla manutenzione e allo sviluppo a livello del SIS II centrale o dell’infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

2.   I costi afferenti la migrazione, le prove, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi nazionali sono a carico dello Stato membro interessato.

3.   I costi risultanti dalle attività a livello del SIS 1+, fra cui le attività supplementari svolte dalla Francia per conto degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, sono sostenuti conformemente all’articolo 119 della convenzione Schengen.

Articolo 16

Modifica delle disposizioni della convenzione Schengen

Le disposizioni della convenzione Schengen sono modificate come segue:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 92 bis

1.   Dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio (19) e della decisione 2008/839/GAI del Consiglio (20) e sulla base delle definizioni dell’articolo 2 di tale regolamento, l’architettura tecnica del sistema d’informazione Schengen può essere completata da:

a)

un sistema centrale supplementare composto di:

un’unità di supporto tecnico (SIS II centrale) con sede in Francia e un SIS II centrale di riserva con sede in Austria, contenenti la banca dati del SIS II e un’interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS),

una connessione tecnica fra il C.SIS e il SIS II centrale tramite il convertitore che consente la conversione e la sincronizzazione dei dati tra il C.SIS e il SIS II centrale;

b)

un sistema nazionale (N.SIS II) consistente nei sistemi di dati nazionali, che comunica con il SIS II centrale;

c)

un’infrastruttura di comunicazione fra il SIS II centrale e l’N.SIS II collegata all’NI-SIS.

2.   L’N.SIS II può sostituire la sezione nazionale di cui all’articolo 92 della presente convenzione, nel qual caso gli Stati membri non sono tenuti a disporre di un archivio di dati nazionale.

3.   La banca dati del SIS II centrale è disponibile ai fini dell’interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri.

4.   Nell’eventualità che gli Stati membri sostituiscano la rispettiva sezione nazionale con l’N.SIS II, le funzioni obbligatorie dell’unità di supporto tecnico nei confronti di tale sezione nazionale, di cui all’articolo 92, paragrafi 2 e 3, diventano funzioni obbligatorie nei confronti del SIS II centrale, fatti salvi gli obblighi di cui alla decisione 2008/839/GAI e all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1104/2008.

5.   Il SIS II centrale assicura i servizi necessari per l’inserimento e il trattamento dei dati SIS, l’aggiornamento in linea delle copie nazionali dell’N.SIS II, la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali dell’N.SIS II e la banca dati del SIS II centrale nonché le operazioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali dell’N.SIS II.

6.   La Francia, responsabile dell’unità di supporto tecnico, gli altri Stati membri e la Commissione cooperano affinché le interrogazioni degli archivi di dati dell’N.SIS II o della banca dati del SIS II producano risultati equivalenti alle interrogazioni degli archivi di dati delle sezioni nazionali di cui all’articolo 92, paragrafo 2.

2)

all’articolo 119, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri sostengono in comune i costi d’installazione e di utilizzazione dell’unità di supporto tecnico di cui all’articolo 92, paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del sistema d’informazione Schengen con l’unità di supporto tecnico, e i costi delle attività connesse ai compiti attribuiti alla Francia in applicazione della decisione 2008/839/GAI e del regolamento (CE) n. 1104/2008.»;

3)

all’articolo 119, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«I costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del sistema d’informazione Schengen e dei compiti attribuiti ai sistemi nazionali in conformità della decisione 2008/839/GAI e del regolamento (CE) n. 1104/2008 sono sostenuti individualmente da ciascuno Stato membro.»

Articolo 17

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006.

2.   Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto del disposto dell’articolo 8.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 18

Relazione

La Commissione presenta, entro la fine di ogni semestre e per la prima volta entro la fine del primo semestre del 2009, una relazione di avanzamento al Parlamento europeo e al Consiglio concernente lo sviluppo del SIS II e la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Parere del 24 settembre 2008, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(3)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

(4)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

(5)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(6)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(7)  GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 1.

(8)  GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 14.

(9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(11)  GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.

(12)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(13)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(14)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(15)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(16)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(17)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(18)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(19)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1.

(20)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.»;


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