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Document 32008R0736

Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008 , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

OJ L 201, 30.7.2008, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 146 - 158

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/736/oj

30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/16


REGOLAMENTO (CE) N. 736/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2008

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i),

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell’articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese (PMI) sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2)

Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3), non si applica alle attività connesse con la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura oggetto del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (4).

(3)

La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle PMI attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca in numerose decisioni e ha inoltre definito formalmente la propria politica, da ultimo negli Orientamenti per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura (5) (di seguito: “gli orientamenti per la pesca”). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicazione dei suddetti articoli del trattato alle PMI attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, che quest’ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti delle PMI attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nella misura in cui l’articolo 89 del trattato sia stato dichiarato applicabile a tali prodotti.

(4)

La compatibilità degli aiuti di Stato nel settore della pesca è valutata dalla Commissione sulla base degli obiettivi della politica della concorrenza e della politica comune della pesca (PCP).

(5)

Il presente regolamento deve contemplare i tipi di aiuti concessi al settore della pesca e sistematicamente approvati dalla Commissione nel corso di molti anni. Si tratta di aiuti che non richiedono da parte della Commissione una valutazione caso per caso della compatibilità con il mercato comune, purché essi siano conformi alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6), al regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca (7), e a talune altre prescrizioni. Benché il regolamento (CE) n. 1198/2006 sia in vigore solo dal 4 settembre 2006 la Commissione, sulla base degli orientamenti per la pesca esistenti, ha acquisito un’esperienza sufficiente nell’applicazione di condizioni simili al tipo di misure in questione per poter stabilire che le condizioni del suddetto regolamento sono sufficientemente precise da non richiedere una valutazione caso per caso.

(6)

Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle PMI attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Tali notifiche saranno analizzate dalla Commissione alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti per la pesca.

(7)

Gli aiuti che gli Stati membri intendono concedere al settore della pesca, ma che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, o di altri regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98, devono continuare ad essere assoggettati all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tali aiuti saranno analizzati alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti per la pesca.

(8)

Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni aiuto erogabile nell’ambito di tale regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti ad hoc devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

(9)

Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dalla Comunità, i massimali degli aiuti contemplati dal presente regolamento devono essere equivalenti a quelli fissati per lo stesso tipo di aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

(10)

È essenziale che non vengano concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca. Gli Stati membri possono pertanto accordare aiuti al settore della pesca solo se le misure finanziate e i loro effetti sono conformi al diritto comunitario. Prima di concedere un aiuto, gli Stati membri devono accertarsi che i beneficiari degli aiuti di Stato rispettino le norme della politica comune della pesca.

(11)

Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all’importo necessario occorre che le soglie, nella misura del possibile, siano espresse in termini di intensità di aiuto rispetto ad una serie di costi ammissibili. Per calcolare le intensità di aiuto, gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’importo dell’aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, secondo quanto previsto nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (8).

(12)

Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l’esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell’aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, esso non deve esentare aiuti individuali superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nel quadro di un regime di aiuti esentato dal presente regolamento.

(13)

Il regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti alle esportazioni né a quelli che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. In particolare, esso non si dovrebbe applicare ad aiuti che finanzino la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio su un nuovo mercato di prodotti già esistenti.

(14)

È necessario che gli aiuti concessi a imprese in difficoltà conformemente agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (9) siano valutati alla luce di tali orientamenti affinché ne venga evitata l’elusione. Gli aiuti a tali imprese dovrebbero pertanto essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Al fine di ridurre l’onere amministrativo degli Stati membri in caso di concessione di un aiuto disciplinato dal presente regolamento, è opportuno semplificare la definizione di impresa in difficoltà rispetto alla definizione utilizzata negli orientamenti. Inoltre, ai fini del presente regolamento, le PMI costituitesi da meno di tre anni non vanno considerate in difficoltà durante tale periodo, tranne nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Tali semplificazioni non devono pregiudicare l'ammissibilità di dette PMI, ai sensi dei succitati orientamenti, ad aiuti non contemplati dal presente regolamento, che rimangono soggetti alla definizione completa di cui ai succitati orientamenti.

(15)

La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni della concorrenza in misura contraria all’interesse generale. È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del regolamento gli aiuti a favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Di conseguenza, tutti gli aiuti ad hoc corrisposti a tale beneficiario e tutti i regimi di aiuti che non contengano disposizioni volte ad escludere esplicitamente beneficiari di questo tipo rimangono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tale disposizione non pregiudica il legittimo affidamento dei beneficiari di regimi di aiuti che non sono destinatari di ordini di recupero pendenti.

(16)

Al fine di eliminare le differenze suscettibili di provocare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali in materia di PMI, la definizione di “piccole e medie imprese” utilizzata nel presente regolamento deve essere quella di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001.

(17)

A fini di trasparenza, parità di trattamento ed efficacia dei controlli, il regolamento si dovrebbe applicare unicamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, in particolare, dovrebbero essere considerati trasparenti quando l'equivalente sovvenzione lordo sia stato calcolato sulla base del tasso di riferimento previsto nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (10). Gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali dovrebbero essere considerati trasparenti quando le misure prevedano un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata.

(18)

Gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia dovrebbero essere considerati trasparenti quando la metodologia per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo sia stata notificata alla Commissione e da questa approvata. La Commissione esaminerà siffatte notifiche alla luce della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (11). Gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia dovrebbero inoltre essere considerati trasparenti quando il beneficiario sia una PMI e l’equivalente sovvenzione lordo sia stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alle sezioni 3.3 e 3.5 della comunicazione.

(19)

Considerata la difficoltà di calcolo dell'equivalente sovvenzione nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, è opportuno che tali aiuti rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento solo se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile risulta inferiore alla soglia di notifica individuale e all'intensità massima di aiuto di cui al presente regolamento.

(20)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non devono, di norma, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi di funzionamento che l’impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell’interesse comunitario. Gli aiuti di Stato intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell’unità di produzione o dell’unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti possono inoltre interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti agli investimenti e agli aiuti per talune misure socioeconomiche.

(21)

Per garantire che l’aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Si ritiene che gli aiuti costituiscano un incentivo se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro prima dell’avvio dei lavori relativi all’esecuzione del progetto o dell’attività in questione.

(22)

Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento, occorre tener conto dell’importo totale degli aiuti pubblici concessi all’attività o al progetto destinatari dell’aiuto, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

(23)

Il regolamento dovrebbe vertere sui seguenti aiuti: aiuti per la cessazione definitiva o temporanea delle attività di pesca, aiuti per il finanziamento di misure socioeconomiche, aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura, aiuti per misure idroambientali, aiuti per misure sanitarie e veterinarie, aiuti per la pesca in acque interne, aiuti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, aiuti per misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dagli Stati membri, aiuti per misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche migliorando nel contempo l’ambiente acquatico, aiuti per gli investimenti destinati a porti di pesca pubblici o privati, luoghi di sbarco e ripari di pesca, aiuti per misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, aiuti per progetti pilota, aiuti alla modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività nonché aiuti per l’assistenza tecnica.

(24)

Quando le esenzioni fiscali previste all’articolo 14 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (12) si applicano in modo omogeneo all’intero settore della pesca, la Commissione ritiene che esse possano contribuire allo sviluppo del settore e all’interesse comune. Dette esenzioni sono state applicate in modo omogeneo dagli Stati membri e l’esperienza acquisita nell’applicazione di tali misure nell’ambito del regolamento (CE) n. 1595/2004 ha dimostrato che esse non hanno alterato le condizioni degli scambi e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, garantendo condizioni economiche e sociali sostenibili. Trattandosi di una misura trasparente, poiché l’aiuto è calcolato sulla base del quantitativo effettivo di combustibile utilizzato dalla nave, e tenuto conto del fatto che il presente regolamento si applica unicamente alle PMI e che la maggior parte delle imprese di pesca dell’Unione europea è costituita da PMI (le imprese che beneficiano di tali esenzioni fiscali sono per lo più piccole imprese dotate di un’unica imbarcazione), la Commissione ritiene che le misure considerate non causeranno indebite distorsioni della concorrenza e non altereranno le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. È quindi opportuno che tali esenzioni fiscali, nella misura in cui configurano un aiuto di Stato, siano dichiarate compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano conformi alla direttiva e si applichino all’intero settore della pesca. Il presente regolamento dovrebbe inoltre, a determinate condizioni, dichiarare compatibili con il mercato comune e non soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, le esenzioni o gli sgravi fiscali applicabili alla pesca nelle acque interne e alla piscicoltura, che siano introdotti dagli Stati membri in conformità dell’articolo 15 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

(25)

Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prevedere un modello di scheda che gli Stati membri dovranno utilizzare per trasmettere alla Commissione informazioni sintetiche nei casi in cui, conformemente al regolamento, vengano concessi regimi di aiuti o aiuti individuali. La Commissione attribuisce un numero di identificazione ad ogni misura di aiuto di cui riceva comunicazione. L’attribuzione di tale numero non implica che la Commissione abbia valutato se la misura di aiuto soddisfa le condizioni di cui al presente regolamento e non giustifica quindi il legittimo affidamento dello Stato membro o del beneficiario per quanto riguarda la compatibilità della misura di aiuto con il regolamento.

(26)

Per le stesse ragioni, la Commissione deve fissare condizioni specifiche relative alla forma e al contenuto delle relazioni annuali che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione. È opportuno inoltre stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali esentati in virtù del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (13).

(27)

Al fine di controllare l’attuazione di detto regolamento, la Commissione deve essere messa inoltre in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie riguardanti le misure attuate in forza del regolamento medesimo. La mancata trasmissione, entro termini ragionevoli, da parte degli Stati membri delle informazioni relative a dette misure di aiuto può pertanto essere considerata un’indicazione dell’omesso rispetto delle condizioni di cui al regolamento in parola. Ove uno Stato membro ometta di fornire le informazioni necessarie al controllo di una misura di aiuto, la Commissione può pertanto decidere di sospendere l’applicazione del regolamento, o della rilevante parte di esso, per quanto riguarda lo Stato membro interessato e stabilire che tutte le misure di aiuto successive, compresi nuovi aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi di aiuti precedentemente disciplinati dal presente regolamento, devono essere notificate alla Commissione in conformità dell’articolo 88 del trattato. Non appena lo Stato membro fornisce informazioni corrette e complete, la Commissione può decidere di applicare di nuovo pienamente il regolamento.

(28)

Tenuto conto della data di scadenza del regolamento (CE) n. 1198/2006 e del fatto che le condizioni per la concessione degli aiuti nell’ambito del presente regolamento sono state allineate su quelle previste per l’applicazione del Fondo europeo per la pesca, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento al periodo di validità del regolamento (CE) n. 1198/2006. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi.

(29)

È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda le notifiche pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell’obbligo di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, nonché per gli aiuti che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione, dell’8 settembre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (14),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti trasparenti concessi alle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

2.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a)

gli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

b)

gli aiuti a favore di attività attinenti all’esportazione, segnatamente gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all’esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;

c)

gli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

d)

gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà;

e)

i regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

f)

gli aiuti ad hoc a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

3.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti per singoli progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro, né agli aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«aiuti»: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri stabiliti all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

b)

«regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

c)

«aiuti individuali»: aiuti ad hoc e concessioni di aiuti soggette a notifica nel quadro di un regime di aiuti;

d)

«aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;

e)

«intensità dell’aiuto»: l’importo dell’aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;

f)

«prodotto della pesca»: i prodotti pescati in mare o nelle acque interne e i prodotti dell’acquacoltura di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000;

g)

«piccola o media impresa» («PMI»): le piccole o medie imprese quali definite all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. …/2008 della Commissione, del 2 luglio 2008, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (15);

h)

«aiuti trasparenti»: aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che occorra procedere ad un’analisi del rischio;

i)

«impresa in difficoltà»: un’impresa che soddisfa le seguenti condizioni:

se si tratta di una società a responsabilità limitata, l’impresa ha perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di detto capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci hanno responsabilità illimitata per i debiti della società, l’impresa ha perso più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

indipendentemente dal tipo di società, se ricorrono le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Articolo 3

Condizioni per l’esenzione

1.   Gli aiuti ad hoc che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, ed essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a condizione che sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, che qualsiasi aiuto individuale accordabile nel loro ambito soddisfi tutte le condizioni di cui al presente regolamento e che rechino un riferimento esplicito al presente regolamento che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Gli aiuti individuali concessi in base ai regimi di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a condizione che rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento, che sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e che le singole misure di aiuto contengano un riferimento esplicito al presente regolamento che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   Prima di concedere aiuti ai sensi del presente regolamento gli Stati membri verificano che le misure finanziate e gli effetti delle stesse siano conformi al diritto comunitario.

5.   Le misure di aiuto sono esentate ai sensi del presente regolamento solo nella misura in cui prevedano esplicitamente che, durante il periodo di concessione dell’aiuto, i beneficiari rispettino le norme della politica comune della pesca e che, se durante tale periodo si constata che il beneficiario non rispetta tali norme, l’aiuto percepito debba essere rimborsato in proporzione alla gravità dell’infrazione.

Articolo 4

Intensità di aiuto e costi ammissibili

1.   Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in una forma diversa da una sovvenzione, l’importo di aiuto è l’equivalente sovvenzione dell’aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, l’attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.

2.   I costi ammissibili devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 55, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 498/2007 e devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci.

Articolo 5

Trasparenza degli aiuti

1.   Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. In particolare, sono considerati trasparenti i seguenti tipi di aiuto:

a)

le sovvenzioni dirette e gli abbuoni di interessi;

b)

gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di riferimento prevalenti al momento della concessione e tenuto conto dell’esistenza di normali garanzie e/o rischi eccessivi associati al prestito;

c)

gli aiuti concessi nell’ambito di regimi di garanzia,

per i quali la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione e la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento; oppure

per i quali l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» fissati nella comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;

d)

gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, quando le misure prevedono un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata.

2.   I seguenti tipi di aiuto non sono considerati trasparenti:

a)

gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;

b)

gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio.

3.   Gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono considerati aiuti trasparenti se l’importo totale dell’anticipo rimborsabile non supera la soglia applicabile nel quadro del presente regolamento. Se la soglia è espressa in termini di intensità di aiuto, l’importo totale dell’anticipo rimborsabile, espresso in percentuale dei costi ammissibili, non deve superare l’intensità di aiuto applicabile.

Articolo 6

Cumulo

1.   Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all’articolo 1, paragrafo 3, e delle intensità massime di aiuto previste al capo 2, si tiene conto dell’importo totale delle misure di aiuto pubblico a favore dell’attività o del progetto oggetto dell’aiuto, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

2.   Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

3.   Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d’importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione (16), ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi ammissibili (coincidenti in parte o integralmente), ove tale cumulo porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al presente regolamento.

Articolo 7

Effetto di incentivazione

1.   Il presente regolamento esclude unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2.   Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se permettono al beneficiario di realizzare attività o progetti che non avrebbe realizzato in tale forma in assenza degli aiuti.

Questa condizione si considera soddisfatta se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro in questione.

3.   Le condizioni stabilite al paragrafo 2 non si applicano a misure fiscali che dispongono il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro, qualora tali misure fiscali siano state adottate prima dell’inizio dei lavori relativi al progetto o all’attività oggetto dell’aiuto.

4.   Qualora le condizioni stabilite ai paragrafi da 1 a 3 non siano soddisfatte, l’intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del presente regolamento.

CAPO 2

CATEGORIE DI AIUTI

Articolo 8

Aiuti per la cessazione definitiva delle attività di pesca

Gli aiuti per la cessazione definitiva delle attività di pesca dei pescherecci sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 498/2007, e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 9

Aiuti per la cessazione temporanea delle attività di pesca

Gli aiuti per la cessazione temporanea delle attività di pesca dei pescherecci e degli armatori di pescherecci sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1198/2006, e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 10

Aiuto al finanziamento di compensazioni socioeconomiche per la gestione della flotta

Gli aiuti per il finanziamento di misure socioeconomiche sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 3, e all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 11

Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura

Gli aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 12

Aiuti per misure idroambientali

Gli aiuti per la concessione di indennità compensative per l’uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a proteggere e migliorare l’ambiente e a preservare la natura sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 13

Aiuti per misure sanitarie

Gli aiuti per la concessione di indennità compensative ai molluschicoltori per l’arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 14

Aiuti per misure veterinarie

Gli aiuti per le misure veterinarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 32 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 15

Aiuti per la pesca in acque interne

Gli aiuti per la pesca in acque interne sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 16

Aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione

Gli aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 17

Aiuti per azioni collettive

Gli aiuti per misure di interesse comune attuate con il sostegno attivo degli operatori o da organizzazioni che agiscono per conto dei produttori o da altre organizzazioni riconosciute dagli Stati membri sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 18

Aiuti per misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

Gli aiuti per misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora migliorando nel contempo l’ambiente acquatico sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 38 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 19

Aiuti per gli investimenti destinati a porti di pesca, luoghi di sbarco e ripari

Gli aiuti per gli investimenti destinati a porti di pesca pubblici o privati, luoghi di sbarco e ripari di pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 39 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 20

Aiuti per lo sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali

Gli aiuti per misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati o campagne promozionali per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 40 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 21

Aiuti per progetti pilota

Gli aiuti per progetti pilota sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 41 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 22

Aiuti alla modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

Gli aiuti alla modifica dei pescherecci, battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità, per destinarli ad altre attività a fini di formazione o ricerca nel settore della pesca o per attività diverse dalla pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 42 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 23

Aiuti per l’assistenza tecnica

Gli aiuti per l’assistenza tecnica sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 24

Esenzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE

1.   Nella misura in cui costituiscano aiuti di Stato, le esenzioni fiscali applicabili all’intero settore della pesca, che siano introdotte dagli Stati membri in conformità dell’articolo 14 della direttiva 2003/96/CE, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

2.   Gli aiuti ambientali sotto forma di esenzioni o sgravi fiscali applicabili alla pesca nelle acque interne e alla piscicoltura, che siano introdotti dagli Stati membri in conformità dell’articolo 15 della direttiva 2003/96/CE, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato a condizione che siano concessi per un periodo massimo di dieci anni. Al termine di tale periodo di dieci anni, gli Stati membri rivalutano l'adeguatezza delle misure di aiuto in questione.

Al beneficiario dello sgravio fiscale è applicato almeno il livello comunitario minimo di imposizione fissato dalla succitata direttiva.

CAPO 3

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 25

Trasparenza e controllo

1.   Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentato a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tali informazioni sono fornite mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica stabilita della Commissione e nella forma prevista all'allegato I.

La Commissione accusa senza indugio ricevuta di detta sintesi.

La sintesi delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet della Commissione.

2.   Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentato a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su Internet il testo integrale della misura di aiuto, indicando i criteri e le condizioni di concessione dell’aiuto e l’autorità erogatrice. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia accessibile su Internet per tutta la durata di applicazione della misura in questione. La sintesi delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 1 specifica l'indirizzo Internet che conduce direttamente al testo integrale della misura di aiuto. Tale indirizzo deve inoltre figurare nella relazione annuale presentata ai sensi del paragrafo 4.

3.   In caso di concessione di aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del presente regolamento relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e all’indirizzo Internet di cui al paragrafo 2.

4.   Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (17), gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull’applicazione del presente regolamento relativa all’intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento.

5.   Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti ad hoc o agli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di aiuti esentato in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare che le condizioni di cui al presente regolamento siano soddisfatte, comprese le informazioni sulla qualifica di quelle imprese la cui ammissibilità agli aiuti o alle maggiorazioni dipende dalla loro qualifica di PMI, le informazioni relative all’effetto di incentivazione dell’aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l’importo preciso dei costi ammissibili allo scopo di applicare il presente regolamento.

6.   I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

7.   La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente al paragrafo 1.

8.   Su richiesta scritta, gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione, entro il periodo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l’applicazione del presente regolamento.

Se dette informazioni non sono fornite entro tale periodo o entro un periodo concordato di comune accordo, la Commissione invia un sollecito in cui fissa un nuovo termine per l’invio delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che tutte le future misure di aiuto individuali adottate nell’ambito del regime in causa dovranno essere notificate alla Commissione.

Articolo 26

Disposizioni transitorie

1.   Le notifiche non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. In caso di non conformità con le disposizioni del presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce delle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca.

Gli aiuti notificati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi prima di tale data in assenza di un’autorizzazione della Commissione e in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e sono esentati qualora soddisfino le condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento, con l’eccezione dell’obbligo di menzionare il regolamento e il numero di identificazione attribuito dalla Commissione. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

2.   I regimi esentati in forza del presente regolamento continuano a beneficiare dell’esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di cui all’articolo 27, secondo comma.

Articolo 27

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU C 248 del 23.10.2007, pag. 13.

(3)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

(4)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).

(5)  GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(6)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(7)  GU L 120 del 10.5.2007, pag. 1.

(8)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(9)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(10)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(11)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(12)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(13)  GU L 83 del 27.3.1999, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(14)  GU L 291 del 14.9.2004, pag. 3.

(15)  GU L … del … 2008, pag. …

(16)  GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6.

(17)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Scheda di informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto ad hoc esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto

1.

Stato membro:

2.

Regione/Autorità che concede l’aiuto:

3.

Titolo del regime di aiuto/nome della società beneficiaria di un aiuto ad hoc:

4.

Base giuridica:

5.

Spesa annua prevista per il regime o importo dell’aiuto ad hoc concesso:

6.

Intensità massima dell’aiuto:

7.

Data di entrata in vigore:

8.

Durata del regime di aiuto o dell’aiuto individuale (non oltre il 30.6.2014); indicare:

nell’ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l’aiuto:

per un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento dell’ultima rata:

9.

Obiettivo dell’aiuto:

10.

Indicare l’articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24):

11.

Attività interessata:

12.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

13.

Sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto ad hoc è concesso al di fuori di un regime di aiuto:

14.

Giustificazione: indicare per quale motivo è stato istituito un regime di aiuti di Stato piuttosto che un aiuto nell’ambito del Fondo europeo per la pesca:


ALLEGATO II

Modello di relazione periodica da compilare e notificare alla Commissione

Per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categorie adottati sulla base del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, gli Stati membri forniscono le informazioni di seguito indicate relative a tutti gli aiuti oggetto del presente regolamento, per via elettronica, nel formato loro comunicato dalla Commissione.

1.

Stato membro:

2.

Titolo:

3.

Numero dell’aiuto:

4.

Anno di scadenza:

5.

Obiettivo dell’aiuto:

6.

Numero di beneficiari:

7.

Categoria di aiuto (sovvenzione diretta, prestito con abbuono di interessi, ecc.):

8.

Spesa annua totale:

9.

Osservazioni:


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