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Document 32008R0454

Regolamento (CE) n. 454/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l’estensione del periodo transitorio

OJ L 145, 4.6.2008, p. 238–239 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 5 - 6

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogato da 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/454/oj

4.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 145/238


REGOLAMENTO (CE) N. 454/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l’estensione del periodo transitorio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 (3) fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.

(2)

Inoltre, l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che, per un periodo transitorio di cinque anni dalla data d’entrata in vigore di tale regolamento, l’introduzione di cani e gatti nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito sia subordinata all’osservanza di requisiti specifici, tenuto conto delle particolari situazioni di tali Stati membri per quanto riguarda la rabbia.

(3)

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che, per un periodo transitorio di cinque anni dalla data d’entrata in vigore di tale regolamento, gli Stati membri che dispongono di norme specifiche di controllo dell’echinococcosi e delle zecche in tale data possano subordinare l’introduzione degli animali da compagnia nei loro territori al rispetto dei medesimi requisiti. La Finlandia, l’Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito applicano le proprie norme specifiche d’introduzione per quanto riguarda l’echinococcosi. Inoltre l’Irlanda, Malta e il Regno Unito prevedono che cani e gatti debbano essere sottoposti a trattamento aggiuntivo contro le zecche, che deve risultare anche dai passaporti degli animali.

(4)

I regimi transitori di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 scadono il 3 luglio 2008. L’articolo 23 di tale regolamento prevede che i regimi transitori debbano essere rivisti entro la fine del periodo transitorio.

(5)

Al tal fine e a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003 la Commissione ha dovuto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o febbraio 2007, una relazione sulla necessità di mantenere la ricerca sierologica unitamente a proposte per determinare il regime da applicare successivamente ai regimi transitori di cui agli articoli 6, 8 e 16 del regolamento stesso. La relazione dovrebbe basarsi sull’esperienza finora acquisita e su una valutazione del rischio fondata su un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(6)

Su richiesta della Commissione, l’EFSA ha espresso un parere scientifico per assistere la Commissione nella proposta delle opportune modifiche, scientificamente fondate, del regolamento (CE) n. 998/2003. Inoltre, la Commissione ha dovuto anche tener conto delle relazioni degli Stati membri relative alle esperienze da essi acquisite durante l’attuazione degli articoli 6, 8 e 16 di tale regolamento.

(7)

Poiché però la valutazione scientifica è durata più a lungo del previsto, la relazione della Commissione uscirà in ritardo. Per poter tenere conto in modo adeguato delle conclusioni della relazione è opportuno prorogare la scadenza dei regimi transitori.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 998/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 998/2003 è così modificato:

1)

all’articolo 6, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Fino al 30 giugno 2010 l’introduzione degli animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito è subordinata all’osservanza dei seguenti requisiti:»;

2)

all’articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fino al 30 giugno 2010 la Finlandia, l'Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito per quanto riguarda l’echinococcosi e l’Irlanda, Malta e il Regno Unito per quanto riguarda le zecche possono subordinare l’introduzione di animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di norme specifiche in vigore alla data d’entrata in vigore del presente regolamento.»;

3)

all’articolo 23, la data del «1o gennaio 2008» è sostituita dalla data del «1o luglio 2010».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 maggio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del 12 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 maggio 2008.

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 245/2007 della Commissione (GU L 73 del 13.3.2007, pag. 9).


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