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Document 32008R0125

Regolamento (CE) n. 125/2008 del Consiglio, del 12 febbraio 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio

OJ L 40, 14.2.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 013 P. 298 - 299

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/11/2015; abrogato da 32015R1843

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/125/oj

14.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/1


REGOLAMENTO (CE) N. 125/2008 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (1) fornisce ad un’impresa comunitaria strumenti procedurali per chiedere che la Commissione avvii un’inchiesta in merito agli ostacoli agli scambi adottati o mantenuti da un paese terzo qualora tali ostacoli incidano sul mercato del paese terzo in questione e arrechino effetti negativi sugli scambi ai danni dell’impresa comunitaria.

(2)

Tuttavia, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3286/94, la denuncia di un’impresa comunitaria è ammissibile soltanto se il presunto ostacolo agli scambi che ne è l’oggetto dà diritto ad un’azione legale in base a norme commerciali internazionali fissate in un accordo commerciale multilaterale o plurilaterale. Questo significa che, per essere giudicate ammissibili, le denunce di presunte violazioni di obblighi bilaterali da parte di un paese terzo devono segnalare anche violazioni di norme multilaterali o plurilaterali.

(3)

Dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 3286/94 la Comunità ha concluso una serie di accordi bilaterali, i quali definiscono norme sostanziali applicabili agli scambi fra la Comunità e i paesi terzi che vanno ben al di là delle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Tali accordi contengono inoltre meccanismi efficaci e vincolanti di risoluzione delle controversie che consentono di pronunciarsi sulle controversie relative ai cosiddetti obblighi «OMC plus».

(4)

La possibilità per le imprese comunitarie di fondarsi su accordi bilaterali per presentare una denuncia nel quadro del regolamento (CE) n. 3286/94 agevolerebbe il controllo del rispetto degli obblighi contenuti in tali accordi nonché l’eliminazione degli ostacoli agli scambi, garantendo così agli esportatori un migliore accesso ai mercati e contribuendo alla crescita e all’occupazione nella Comunità.

(5)

Alla luce di tali sviluppi e al fine di ridurre l’onere amministrativo a carico delle imprese comunitarie, il diritto di tali imprese di presentare denunce sugli ostacoli agli scambi dovrebbe essere esteso per includere i presunti ostacoli agli scambi che siano unicamente oggetto di un diritto di agire sancito da norme commerciali internazionali stabilite in un accordo commerciale bilaterale.

(6)

Il regolamento (CE) n. 3286/94 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3286/94 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni impresa comunitaria nonché ogni associazione, avente o meno personalità giuridica, che agisce a nome di una o più imprese comunitarie e che ritiene che tali imprese comunitarie abbiano subito effetti negativi sugli scambi a seguito di ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo può presentare una denuncia per iscritto.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK


(1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).


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