EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0593

2008/593/CE: Decisione della Commissione, dell' 11 luglio 2008 , che modifica la decisione n. 2007/60/CE per quanto riguarda i compiti e la durata dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto

OJ L 190, 18.7.2008, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 59 - 60

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013D0801

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/593/oj

18.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2008

che modifica la decisione n. 2007/60/CE per quanto riguarda i compiti e la durata dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto

(2008/593/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (di seguito «l’agenzia») è stata istituita con decisione 2007/60/CE della Commissione (2), per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto, fino al 31 dicembre 2008 per l’esecuzione dei compiti riguardanti la concessione dei contributi finanziari comunitari conformemente al regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (3). Molti dei relativi progetti continueranno oltre il 31 dicembre 2008.

(2)

L’agenzia deve essere incaricata anche dei progetti destinatari di contributi finanziari in base al regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), poiché detto regolamento continua a finanziare azioni analoghe per la rete transeuropea di trasporto al pari del regolamento (CE) n. 2236/95, per il quale l’agenzia ha già ricevuto una delega.

(3)

Non spetta all’agenzia l’adozione di decisioni individuali di concessione di contributi finanziari comunitari. Tuttavia, al fine di aumentare ulteriormente l’efficienza e l’efficacia dell’attuazione del programma, la Commissione può decidere di delegare all’agenzia l’adozione di modifiche alle predette decisioni.

(4)

L’agenzia deve essere incaricata in particolare delle attività relative ai progetti indipendentemente dalla forma e dalla modalità del contributo finanziario comunitario di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 680/2007. Tutte le attività relative al programma, quali il controllo e l’indirizzo politico, devono essere escluse e rimanere di competenza della Commissione.

(5)

L’agenzia deve in particolare essere incaricata anche delle misure di accompagnamento, per contribuire all’efficienza e all’efficacia del programma TEN-T, al fine di massimizzare il valore aggiunto europeo, ivi compresi la promozione del programma TEN-T presso tutte le parti interessate e il miglioramento della sua visibilità per il vasto pubblico, negli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi. Tali misure devono consistere in campagne mirate di sensibilizzazione e di promozione, tra cui l’organizzazione di giornate TEN-T, di gruppi di lavoro e di conferenze e l’annuncio e la divulgazione di risultati e di migliori pratiche tramite pubblicazioni adeguate, anche con strumenti elettronici, ad esempio mediante comunicati stampa, orientamenti per potenziali richiedenti, materiale informativo su storie di successo e relazioni annuali, e l’organizzazione della partecipazione di rappresentanti dell’agenzia e/o della Commissione a manifestazioni pertinenti, quale l’inaugurazione di infrastrutture per il trasporto.

(6)

Da un’analisi aggiornata dei costi e dei benefici effettuata da consulenti esterni emerge che occorre potenziare in misura significativa le risorse amministrative, in particolare il personale, dell’agenzia. L’agenzia continua ad essere l’opzione più efficiente sotto il profilo dei costi.

(7)

La decisione 2007/60/CE deve pertanto essere modificata conformemente.

(8)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 2007/60/CE è così modificata:

1)

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Durata

L’agenzia è istituita per un periodo che decorre dal 1o novembre 2006 e termina il 31 dicembre 2015.»

2)

All’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nell’ambito dell’azione comunitaria concernente la rete transeuropea di trasporto, l’agenzia è incaricata dell’esecuzione di compiti riguardanti la concessione di un contributo finanziario comunitario conformemente al regolamento n. 2236/95 del Consiglio (5) e al regolamento (CE) n. 680/2007 del parlamento europeo e del Consiglio (6), ad esclusione dei compiti che richiedono poteri discrezionali per la traduzione di scelte politiche in azioni, quali la programmazione, la definizione delle priorità, la selezione dei progetti conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 680/2007, la valutazione dei programmi e il monitoraggio legislativo. All’agenzia sono affidati i compiti seguenti:

a)

assistenza alla Commissione nella fase di programmazione e di selezione, e gestione della fase di controllo del contributo finanziario concesso a progetti di interesse comune a carico del bilancio della rete transeuropea di trasporto, e effettuazione dei controlli necessari a tal fine, adottando le decisioni pertinenti in base alla delega della Commissione;

b)

coordinamento con altri strumenti finanziari comunitari, garantendo in particolare, per tutta la durata, il coordinamento della concessione dei contributi finanziari per tutti i progetti di interesse comune che ricevono finanziamenti anche dai fondi strutturali, dal fondo di coesione e dalla Banca europea per gli investimenti;

c)

assistenza tecnica ai promotori dei progetti in materia di ingegneria finanziaria dei progetti e di sviluppo di metodi comuni di valutazione;

d)

adozione degli atti di esecuzione del bilancio concernenti le entrate e le spese e esecuzione, su delega della Commissione, di tutte le operazioni necessarie per la gestione delle azioni comunitarie nel settore della rete transeuropea di trasporto, come disposto dal regolamento (CE) n. 2236/95 e dal regolamento (CE) n. 680/2007;

e)

raccolta, analisi e trasmissione di tutte le informazioni necessarie alla Commissione per la realizzazione della rete transeuropea di trasporto;

f)

misure di accompagnamento per contribuire all’efficienza e all’efficacia del programma TEN-T, al fine di massimizzare il valore aggiunto europeo, ivi compresi la promozione del programma TEN-T presso tutte le parti interessate e il miglioramento della sua visibilità per il vasto pubblico, negli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi;

g)

supporto amministrativo e tecnico chiesto dalla Commissione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 88.

(3)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).

(4)  GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

(5)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).

(6)  GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1


Top