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Document 32008D0562
2008/562/EC: Council Decision of 3 June 2008 abrogating Decision 2005/182/EC on the existence of an excessive deficit in Slovakia
2008/562/CE: Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2008 , che abroga la decisione 2005/182/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia
2008/562/CE: Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2008 , che abroga la decisione 2005/182/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia
OJ L 181, 10.7.2008, p. 43–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/43 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2008
che abroga la decisione 2005/182/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia
(2008/562/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2005/182/CE del Consiglio (1), successiva a una raccomandazione della Commissione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, è stato deciso che esisteva in Slovacchia un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha osservato che il disavanzo della pubblica amministrazione era pari al 3,6 % del PIL nel 2003, al di sopra del 3 % del PIL, valore di riferimento fissato dal trattato. |
(2) |
Il 5 luglio 2004, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha indirizzato alla Slovacchia una raccomandazione in una prospettiva volta a porre fine entro il 2007 alla situazione di disavanzo eccessivo. La raccomandazione è stata resa pubblica. |
(3) |
Conformemente all’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata quando il Consiglio ritenga che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
(4) |
Conformemente al protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato, la Commissione fornisce i dati statistici necessari per l’applicazione della procedura. Nel quadro dell’applicazione del protocollo, gli Stati membri devono comunicare i dati relativi al disavanzo e al debito pubblici e altre variabili connesse due volte all’anno, ossia entro il 1o aprile ed entro il 1o ottobre, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3). |
(5) |
Sulla base dei dati forniti dalla Commissione (Eurostat) in conformità dell’articolo 8 octies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3605/93 a seguito della comunicazione effettuata dalla Slovacchia prima del 1o aprile 2008 e delle previsioni di primavera 2008 dei servizi della Commissione, si possono trarre le seguenti conclusioni:
|
(6) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo in Slovacchia sia stato corretto e che la decisione 2005/182/CE debba pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Slovacchia è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2005/182/CE è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2008.
Per il Consiglio
La presidente
C. LAGARDE
(1) GU L 62 del 9.3.2005, pag. 16.
(2) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).
(3) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).