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Document 32008D0046

2008/46/CE: Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2007 , che istituisce l’ Agenzia esecutiva per la ricerca per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari Persone , Capacità e Cooperazione nel settore della ricerca, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ L 11, 15.1.2008, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 008 P. 260 - 262

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013D0778(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/46(1)/oj

15.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2007

che istituisce l’«Agenzia esecutiva per la ricerca» per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari «Persone», «Capacità» e «Cooperazione» nel settore della ricerca, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/46/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di istituire agenzie esecutive conformemente allo statuto generale stabilito dallo stesso regolamento e di affidare loro determinati compiti riguardanti la gestione di uno o più programmi comunitari.

(2)

L’istituzione di un’agenzia esecutiva è intesa a far sì che la Commissione si concentri sulle sue attività e funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza tuttavia perdere il controllo e la responsabilità ultima delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.

(3)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2), prevede l’attuazione di progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel contesto dei programmi specifici «Persone», «Capacità» e «Cooperazione» che non comportano l’adozione di decisioni di natura politica e che richiedono un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria nel corso di tutto il ciclo dei progetti.

(4)

Le convenzioni di sovvenzione concluse nel quadro del settimo programma quadro possono avere una durata di molti anni; un numero significativo di dette convenzioni entrerà in vigore nel 2014 e sarà oggetto di una gestione attiva nel 2017 e oltre.

(5)

La delega dei compiti connessi all’esecuzione del programma ad un’agenzia esecutiva è possibile sulla base di una netta separazione tra la fase di programmazione, di competenza della Commissione, e quella di esecuzione dei progetti, che sarà affidata all’agenzia esecutiva.

(6)

Il programma specifico «Persone» e la parte del programma specifico «Capacità» relativa alla «Ricerca a favore delle PMI» sono caratterizzati da progetti che generano un gran numero di piccole operazioni.

(7)

Le aree tematiche «Sicurezza» e «Spazio» del programma specifico «Cooperazione» sono settori nuovi, per i quali la Commissione non dispone ancora di competenze interne sufficienti e che potrebbero fungere da programmi pilota per l’attuazione da parte di un’agenzia esecutiva di progetti collaborativi di ricerca più complessi.

(8)

Un’agenzia esecutiva può anche svolgere, in modo centralizzato, compiti amministrativi e di sostegno logistico in diversi altri settori del programma quadro.

(9)

L’agenzia deve dare esecuzione al suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, che fissa il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (3).

(10)

Da un’analisi costi/benefici effettuata a tal fine è emerso che l’istituzione di un’agenzia esecutiva per la ricerca genera vantaggi sia finanziari che di altra natura.

(11)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell’agenzia

1.   Si istituisce un’agenzia esecutiva (di seguito «l’agenzia») per la gestione delle attività comunitarie nel settore della ricerca, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

2.   L’agenzia è denominata «Agenzia esecutiva per la ricerca».

Articolo 2

Sede

La sede dell’agenzia è fissata a Bruxelles.

Articolo 3

Durata

L’agenzia è istituita per il periodo che va dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2017.

Articolo 4

Obiettivi e compiti

1.   Nel quadro del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), creato con la decisione n. 1982/2006/CE (di seguito «il programma quadro»), all’agenzia sono affidati i seguenti compiti:

a)

la gestione di fasi di progetti specifici nel contesto dell’attuazione di taluni aspetti del programma specifico «Persone», sulla base della decisione 2006/973/CE del Consiglio (4) e del programma di lavoro adottato dalla Commissione, nonché i controlli necessari a tal fine e l’adozione delle decisioni pertinenti conformemente alla delega della Commissione;

b)

la gestione di fasi di progetti specifici nel contesto dell’attuazione della parte dedicata alla «Ricerca a favore delle PMI» del programma specifico «Capacità», sulla base della decisione 2006/974/CE del Consiglio (5) e del programma di lavoro adottato dalla Commissione, nonché i controlli necessari a tal fine e l’adozione delle decisioni pertinenti conformemente alla delega della Commissione;

c)

la gestione di fasi di progetti specifici nel contesto dell’attuazione di taluni aspetti delle aree tematiche «Spazio» e «Sicurezza» del programma specifico «Cooperazione», sulla base della decisione 2006/971/CE del Consiglio (6) e del programma di lavoro adottato dalla Commissione, nonché i controlli necessari a tal fine e l’adozione di decisioni pertinenti conformemente alla delega della Commissione;

d)

l’adozione degli strumenti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l’esecuzione, conformemente alla delega della Commissione, di tutte le operazioni necessarie alla gestione delle parti dei programmi comunitari menzionate alle lettere a), b) e c), in particolare quelle relative alla concessione delle sovvenzioni e ai contratti;

e)

la raccolta, l’analisi e la trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie per orientare l’attuazione delle parti dei programmi comunitari menzionate alle lettere a), b) e c);

f)

il sostegno logistico e amministrativo ai programmi specifici «Capacità», «Cooperazione» e «Persone», in particolare per quanto riguarda la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, la ricezione e la valutazione delle proposte presentate, la stipula dei contratti con i valutatori e la preparazione dei pagamenti dei valutatori e il controllo della validità finanziaria.

2.   L’agenzia può essere incaricata dalla Commissione, previo parere del comitato delle agenzie esecutive istituito ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003, dell’esecuzione, nel contesto del programma quadro, di compiti della stessa natura diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

3.   La decisione di delega della Commissione definisce in dettaglio tutti i compiti affidati all’agenzia e viene modificata in funzione degli ulteriori compiti che potrebbero esserle affidati. È trasmessa per informazione al comitato delle agenzie esecutive.

Articolo 5

Struttura organizzativa

1.   L’agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore designati dalla Commissione.

2.   I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.

3.   Il direttore dell’agenzia è nominato per quattro anni.

4.   Gli incarichi di membro del comitato direttivo e di direttore sono rinnovabili.

Articolo 6

Sovvenzioni

L’agenzia riceve sovvenzioni iscritte nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevate dai fondi stanziati per i programmi menzionati nell’articolo 4, paragrafo 1, e, se del caso, dai fondi stanziati per altre parti del programma quadro la cui esecuzione è affidata all’agenzia a norma dell’articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 7

Controllo e rendiconto dell’esecuzione

L’agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell’esecuzione dei programmi che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L’agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2007.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1821/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 10).

(4)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 272.

(5)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299.

(6)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.


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