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Document 32007R0862

Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007 , relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 199, 31.7.2007, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 54 - 60

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/oj

31.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/23


REGOLAMENTO (CE) N. 862/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2007

relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nelle conclusioni approvate il 28 e 29 maggio 2001 il Consiglio «Giustizia e affari interni» ha evidenziato, riferendosi all’analisi comune e al miglioramento dello scambio di statistiche in materia di migrazione e asilo, la necessità di disporre di un quadro globale e coerente per future azioni dirette a migliorare le statistiche.

(2)

Nell’aprile 2003 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo una comunicazione concernente un piano di azione per la raccolta e l’analisi di dati statistici comunitari nel settore della migrazione. Questo piano conteneva numerose modifiche significative intese a migliorare la completezza e il grado di armonizzazione di tali statistiche. Sulla base del piano d’azione la Commissione ha inteso proporre una normativa sulle statistiche comunitarie in materia di migrazione e asilo.

(3)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha messo in luce la necessità di meccanismi più efficaci per la rilevazione e l’analisi delle informazioni in materia di migrazione e asilo nell’Unione europea.

(4)

Nella risoluzione del 6 novembre 2003 (3) sulla suddetta comunicazione della Commissione il Parlamento europeo ha rilevato la necessità di una normativa volta a garantire la produzione di statistiche esaurienti idonee a sviluppare politiche comunitarie efficaci ed eque nel settore della migrazione. La risoluzione sostiene l’intenzione della Commissione di formulare proposte legislative nel settore delle statistiche in materia di migrazione e asilo.

(5)

L’allargamento dell’Unione europea ha aggiunto una dimensione geografica e politica alla gamma dei fenomeni associati alla migrazione. Ha altresì ulteriormente accresciuto la domanda di informazioni statistiche accurate, tempestive e armonizzate. Cresce inoltre sempre di più l’esigenza di informazioni statistiche in merito alla professione, all’istruzione, alle qualifiche e al tipo di attività dei migranti.

(6)

Statistiche comunitarie armonizzate e comparabili in materia di migrazione e asilo sono indispensabili ai fini dello sviluppo e del monitoraggio della legislazione e delle politiche comunitarie attinenti a tali materie e alla libera circolazione delle persone.

(7)

È necessario rafforzare gli scambi di informazioni statistiche in materia di migrazione e asilo e di migliorare la qualità delle rilevazioni di dati statistici e dei risultati delle statistiche comunitarie che finora sono state organizzate sulla base di una serie di «accordi informali».

(8)

Ai fini della verifica dello sviluppo e dell’applicazione delle normative e delle politiche comunitarie è essenziale disporre di informazioni in tutta l’Unione europea. Nel complesso le pratiche attuali non assicurano in maniera sufficiente e uniforme la regolare, tempestiva e rapida raccolta e diffusione di dati armonizzati.

(9)

Il presente regolamento non riguarda le stime sul numero di persone che risiedono illegalmente negli Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero fornire alla Commissione (Eurostat) stime o dati sulle suddette persone, le quali possono però essere incluse negli stock di popolazione derivanti da indagini.

(10)

Ogni qualvolta ciò sia possibile, le definizioni utilizzate ai fini del presente regolamento sono tratte dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite per le statistiche sulle migrazioni internazionali, dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite per i censimenti della popolazione e delle abitazioni nella regione ECE (Commissione economica per l'Europa) o dalla legislazione comunitaria e dovrebbero essere aggiornate secondo le pertinenti procedure.

(11)

Le nuove esigenze comunitarie riguardo alle statistiche in materia di migrazione e asilo rendono obsolete le disposizioni del regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (4).

(12)

Il regolamento (CEE) n. 311/76 dovrebbe pertanto essere abrogato.

(13)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la fissazione di norme comuni per la rilevazione di dati e la compilazione di statistiche comunitarie in materia di migrazione e protezione internazionale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (5), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. In particolare esso sancisce il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, rapporto costi/benefici e segreto statistico.

(15)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(16)

In particolare, la Commissione ha il potere di aggiornare le definizioni, di decidere in merito ai raggruppamenti di dati e alle ulteriori disaggregazioni e di definire le disposizioni sull'esattezza dei dati e sugli standard di qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e a integrarlo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(17)

Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (7), è stato consultato conformemente all’articolo 3 di tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme comuni riguardo alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche comunitarie in materia di:

a)

immigrazione nei territori degli Stati membri e emigrazione da tali territori, inclusi i flussi tra il territorio di uno Stato membro e quello di un altro Stato membro nonché i flussi tra uno Stato membro e il territorio di un paese terzo;

b)

cittadinanza e paese di nascita delle persone con dimora abituale nel territorio degli Stati membri;

c)

procedure e procedimenti amministrativi e giudiziari negli Stati membri attinenti all’immigrazione, al rilascio di permessi di residenza, alla cittadinanza, all’asilo e ad altre forme di protezione internazionale, nonché alla prevenzione dell’immigrazione clandestina.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«dimora abituale», il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo quotidiano di riposo a prescindere dalle assenze temporanee a fini ricreativi, di vacanza, visita a parenti e amici, affari e motivi professionali, trattamenti medici o pellegrinaggi religiosi, oppure, in assenza di dati disponibili, il luogo di residenza legale o registrato;

b)

«immigrazione», l’azione con la quale una persona stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro per un periodo minimo di dodici mesi, o che si presume almeno di dodici mesi, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale in un altro Stato membro o in un paese terzo;

c)

«emigrazione», l’azione con la quale una persona, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale nel territorio di uno Stato membro, cessa di avere la propria dimora abituale in tale Stato membro per un periodo minimo di dodici mesi, o che si presume almeno di dodici mesi;

d)

«cittadinanza», lo specifico vincolo giuridico tra un individuo e lo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, opzione, matrimonio o altre modalità, a seconda della legislazione nazionale;

e)

«paese di nascita», il paese di residenza (entro le frontiere attuali, se l'informazione è disponibile) della madre al momento della nascita o, in mancanza, il paese (entro le frontiere attuali, se l'informazione è disponibile) in cui è avvenuta la nascita;

f)

«immigrato», la persona che compie un’azione di immigrazione;

g)

«emigrato», la persona che compie un’azione di emigrazione;

h)

«soggiornante di lungo periodo», il soggiornante di lungo periodo quale è definito all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (8);

i)

«cittadino di paese terzo», la persona che non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato, inclusi gli apolidi;

j)

«domanda di protezione internazionale», la domanda di protezione internazionale quale è definita all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (9);

k)

«status di rifugiato», lo status di rifugiato quale è definito all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/83/CE;

l)

«status di protezione sussidiaria», lo status di protezione sussidiaria quale è definito all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2004/83/CE;

m)

«familiari», i familiari quali sono definiti all’articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (10);

n)

«protezione temporanea», la protezione temporanea quale è definita all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (11);

o)

«minore non accompagnato», un minore non accompagnato quale è definito all’articolo 2, lettera i), della direttiva 2004/83/CE;

p)

«frontiera esterna», la frontiera esterna quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (12);

q)

«cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso», i cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso alla frontiera esterna in quanto non soddisfano tutti i requisiti d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 e non rientrano nelle categorie di persone di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

r)

«cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare», i cittadini di paesi terzi dei quali è stata ufficialmente constatata la presenza sul territorio di uno Stato membro e che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di soggiorno o di residenza per quel determinato Stato membro;

s)

«insediamento», il trasferimento di cittadini di paesi terzi o di apolidi, in base a una valutazione della loro necessità di protezione internazionale e di una soluzione duratura, in uno Stato membro in cui sono autorizzati a risiedere con uno status giuridico sicuro.

2.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione (Eurostat) in merito all'uso e ai probabili effetti delle stime o di altre metodologie di adeguamento delle statistiche basate sulle definizioni nazionali affinché siano conformi alle definizioni armonizzate di cui al paragrafo 1.

3.   Per l'anno di riferimento 2008 le statistiche fornite alla Commissione (Eurostat) ai sensi del presente regolamento possono anche basarsi su definizioni (nazionali) alternative. In tali casi gli Stati membri notificano alla Commissione (Eurostat) le definizioni alternative.

4.   Qualora uno Stato membro non sia vincolato al rispetto di uno o più dei testi giuridici citati nelle definizioni di cui al paragrafo 1, tale Stato membro dovrebbe fornire statistiche comparabili a quelle previste ai sensi del presente regolamento, ove ciò sia possibile secondo le vigenti procedure legislative e/o amministrative.

Articolo 3

Statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull’acquisizione della cittadinanza

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a)

immigrati che si trasferiscono nel territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:

i)

gruppi di cittadinanze per età e sesso;

ii)

gruppi di paesi di nascita per età e sesso;

iii)

gruppi di paesi di precedente dimora abituale per età e sesso;

b)

emigrati che si trasferiscono dal territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:

i)

gruppi di cittadinanze;

ii)

età;

iii)

sesso;

iv)

gruppi di paesi di successiva dimora abituale;

c)

persone aventi dimora abituale nello Stato membro alla fine del periodo di riferimento, disaggregate come segue:

i)

gruppi di cittadinanze per età e sesso;

ii)

gruppi di paesi di nascita per età e sesso;

d)

persone che hanno dimora abituale nel territorio dello Stato membro e che, durante il periodo di riferimento, hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro dopo aver avuto in precedenza la cittadinanza di un altro Stato membro o di un paese terzo o essere stati nella condizione di apolidi, disaggregate per età, per sesso nonché per precedente cittadinanza o precedente status di apolide delle persone in questione.

2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

Articolo 4

Statistiche sulla protezione internazionale

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento;

b)

persone che sono oggetto di domande di protezione internazionale all’esame dell’autorità nazionale responsabile alla fine del periodo di riferimento;

c)

domande di protezione internazionale ritirate durante il periodo di riferimento.

Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del mese di riferimento. Il primo mese di riferimento è gennaio 2008.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a)

persone interessate da decisioni di primo grado di rigetto di domande di protezione internazionale, quali le decisioni che dichiarano tali domande inammissibili o infondate e quelle adottate in procedimenti d'urgenza o accelerati da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

b)

persone interessate da decisioni di primo grado di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

c)

persone interessate da decisioni di primo grado di riconoscimento o di revoca dello status di protezione sussidiaria, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

d)

persone interessate da decisioni di primo grado di concessione o di revoca della protezione temporanea, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

e)

persone interessate da altre decisioni di primo grado di concessione o di revoca dell'autorizzazione a soggiornare per motivi umanitari a norma della legislazione nazionale in materia di protezione internazionale, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento.

Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2008.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale considerate minori non accompagnati dall’autorità nazionale responsabile durante il periodo di riferimento;

b)

persone interessate da decisioni definitive di rigetto di domande di protezione internazionale, quali le decisioni che dichiarano tali domande inammissibili o infondate, e quelle adottate in procedimenti d'urgenza o accelerati da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento;

c)

persone interessate da decisioni definitive di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento;

d)

persone interessate da decisioni definitive di riconoscimento o di revoca dello status di protezione sussidiaria adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento;

e)

persone interessate da decisioni definitive di concessione o di revoca della protezione temporanea adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento;

f)

persone interessate da altre decisioni definitive, adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione, di concessione o di revoca dell'autorizzazione a soggiornare per motivi umanitari a norma della legislazione nazionale in materia di protezione internazionale, durante il periodo di riferimento;

g)

persone cui è stata concessa l'autorizzazione a soggiornare in uno Stato membro nel quadro di un programma di reinsediamento nazionale o comunitario durante il periodo di riferimento, ove detto programma sia attuato nello Stato membro in questione.

Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le seguenti statistiche sull'attuazione del regolamento (CE) n. 343/2003 e del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 (13):

a)

il numero di richieste di ripresa in carico o di presa in carico dei richiedenti asilo;

b)

le norme su cui si fondano le richieste di cui alla lettera a);

c)

le decisioni adottate in esito alle richieste di cui alla lettera a);

d)

il numero di trasferimenti che comportano le decisioni di cui alla lettera c);

e)

il numero di richieste di informazioni.

Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

Articolo 5

Statistiche sulla prevenzione dell’ingresso e del soggiorno illegali

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a)

cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso nel territorio dello Stato membro alla frontiera esterna;

b)

cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel territorio dello Stato membro ai sensi della normativa nazionale in materia di immigrazione.

Le statistiche di cui alla lettera a) sono disaggregate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 562/2006.

Le statistiche di cui alla lettera b) sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione.

2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

Articolo 6

Statistiche sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi terzi

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul:

a)

numero di permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi disaggregati come segue:

i)

permessi rilasciati durante il periodo di riferimento che consentono al richiedente di soggiornare per la prima volta, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso e per durata della validità del permesso;

ii)

permessi rilasciati durante il periodo di riferimento in seguito al cambiamento dello status di immigrazione di una persona o del motivo del suo soggiorno, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso e per durata della validità del permesso;

iii)

permessi validi alla fine del periodo di riferimento (numero di permessi rilasciati, non revocati e non scaduti), disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso e per durata della validità del permesso;

b)

numero di soggiornanti di lungo periodo alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per cittadinanza.

2.   Nel caso in cui la normativa nazionale e le prassi amministrative di uno Stato membro consentano la concessione di categorie specifiche di status di immigrazione o di visti a lungo termine in luogo dei permessi di residenza, nelle statistiche di cui al paragrafo 1 sono inclusi i dati relativi a tali visti e a tali riconoscimenti di status.

3.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

Articolo 7

Statistiche sui rimpatri

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche concernenti:

a)

il numero dei cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario che ne dichiari illegale il soggiorno e li obblighi a lasciare il territorio dello Stato membro, disaggregato per cittadinanza delle persone interessate;

b)

il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario di cui alla lettera a), disaggregato per cittadinanza delle persone interessate.

2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

3.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 non includono i cittadini di paesi terzi trasferiti da uno Stato membro all'altro nell'ambito del meccanismo previsto dai regolamenti (CE) n. 343/2003 e (CE) n. 1560/2003.

Articolo 8

Disaggregazioni supplementari

1.   La Commissione può adottare misure inerenti alla definizione delle disaggregazioni supplementari sottoelencate per le seguenti statistiche:

a)

per le statistiche di cui all'insieme dell'articolo 4, disaggregazioni per:

i)

anno di presentazione della domanda;

b)

per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4, disaggregazioni per:

i)

numero di persone interessate dalla richiesta, dalla decisione e dal trasferimento;

c)

per le statistiche di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), disaggregazioni per:

i)

età;

ii)

sesso;

d)

per le statistiche di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), disaggregazioni per:

i)

motivi del rintraccio;

ii)

luogo del rintraccio;

e)

per le statistiche di cui all’articolo 6, disaggregazioni per:

i)

anno in cui è stato rilasciato per la prima volta il permesso di soggiorno;

ii)

età;

iii)

sesso;

f)

per le statistiche di cui all’articolo 7, disaggregazioni per:

i)

motivo della decisione o dell'atto che obbliga a lasciare il paese;

ii)

età;

iii)

sesso.

2.   Le disaggregazioni supplementari di cui al paragrafo 1 sono fornite soltanto separatamente ma senza incroci con le disaggregazioni previste agli articoli da 4 a 7.

3.   In sede di decisione sull’eventuale necessità di introdurre disaggregazioni supplementari la Commissione valuta la necessità di tali informazioni ai fini dello sviluppo e del monitoraggio delle politiche comunitarie e analizza la disponibilità di fonti di dati appropriate nonché i relativi costi.

I negoziati sulle disaggregazioni supplementari che possono eventualmente rendersi necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli da 4 a 7 sono avviati entro il 20 agosto 2009. Il primo anno di riferimento per l'attuazione delle disaggregazioni supplementari è il 2010.

Articolo 9

Fonti di dati e standard di qualità

1.   Le statistiche si basano sulle seguenti fonti di dati in funzione della loro disponibilità nello Stato membro e conformemente alle normative e alle prassi nazionali:

a)

registrazioni di azioni amministrative e giudiziarie;

b)

registri relativi ad azioni amministrative;

c)

anagrafe della popolazione di persone o di un particolare sottogruppo di tale popolazione;

d)

censimenti;

e)

indagini campionarie;

f)

altre fonti appropriate.

Come parte del processo di elaborazione delle statistiche, possono essere utilizzati metodi di stima scientificamente validi e ben documentati.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle fonti di dati utilizzate, ai motivi che hanno condotto alla selezione di tali fonti e agli effetti sulla qualità delle statistiche delle fonti di dati selezionate, nonché ai metodi di calcolo utilizzati e informano la Commissione (Eurostat) in merito ad eventuali cambiamenti.

3.   Su richiesta della Commissione (Eurostat) gli Stati membri le trasmettono tutte le informazioni necessarie a valutare la qualità, la comparabilità e la completezza delle informazioni statistiche.

4.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione (Eurostat) in merito a revisioni e correzioni delle statistiche fornite ai sensi del presente regolamento e a qualsiasi cambiamento riguardante i metodi e le fonti di dati utilizzati.

5.   Le misure inerenti alla definizione dei formati appropriati per la trasmissione dei dati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 10

Misure di esecuzione

1.   Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento che definiscono le norme relative ai formati appropriati per la trasmissione dei dati come stabilito all'articolo 9 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

2.   Le seguenti misure, necessarie per l'esecuzione del presente regolamento e intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3:

a)

aggiornamento delle definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b)

definizione delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente e successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

c)

definizione delle categorie dei motivi per la concessione del permesso di residenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

d)

definizione delle disaggregazioni supplementari e dei livelli di disaggregazione da applicare alle variabili di cui all'articolo 8;

e)

definizione delle disposizioni sull'esattezza dei dati e sugli standard di qualità.

Articolo 11

Comitato

1.   In sede di adozione delle misure di esecuzione, la Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 12

Relazione

Entro il 20 agosto 2012 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alle statistiche compilate a norma del presente regolamento e alla loro qualità.

Articolo 13

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 311/76 è abrogato.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 luglio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES


(1)  GU C 185 dell’8.8.2006, pag. 31.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 giugno 2007.

(3)  GU C 83 E del 2.4.2004, pag. 94.

(4)  GU L 39 del 14.2.1976, pag. 1.

(5)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(7)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(8)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

(9)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(10)  GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

(11)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

(12)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(13)  GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.


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