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Document 32007R0391

Regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell’ 11 aprile 2007 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca

OJ L 97, 12.4.2007, p. 30–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Information about publishing Official Journal not found, p. 492–500 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 006 P. 113 - 121

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/10/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/391/oj

12.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/30


REGOLAMENTO (CE) N. 391/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2007

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1990 la Comunità finanzia le azioni degli Stati membri in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca, in linea con gli obiettivi fissati dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (2).

(2)

Senza adeguati incentivi sarebbe difficile ottenere progressi sulla via dell’instaurazione di un efficiente sistema di controllo nell’insieme della Comunità, soprattutto quando si tratta di sperimentare e introdurre nuove e costose tecnologie.

(3)

Si è constatato che gli Stati membri non dispongono di risorse sufficienti per adempiere agli obblighi loro imposti dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Essi necessitano in particolare dell’aiuto della Comunità per poter superare le differenze esistenti a livello delle rispettive capacità di controllo e sorveglianza della pesca.

(4)

Il regolamento (CE) n. 861/2006 prevede, tra l’altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013.

(5)

All’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 sono enumerati gli interventi attuati dagli Stati membri in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca che possono essere ammessi a beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità.

(6)

In ossequio al principio della sana gestione finanziaria, occorre fornire agli Stati membri chiare indicazioni sui criteri cui è subordinata la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca.

(7)

Occorre assicurare che i finanziamenti comunitari siano debitamente allocati in modo da colmare le carenze constatate, garantendo in questo modo controlli di livello elevato.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero valutare, annualmente e per l’intero periodo 2007-2013, i loro programmi e l’impatto delle spese sostenute sulle attività di controllo, ispezione e sorveglianza.

(9)

Al fine di semplificare le procedure, a decorrere dal 1o gennaio 2007 le domande di rimborso relative a spese approvate in base alle decisioni del Consiglio 95/527/CE (3), 2001/431/CE (4) e 2004/465/CE (5) sono presentate in conformità degli allegati VI e VII del presente regolamento.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 per quanto riguarda la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei regimi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca nel periodo 2007-2013.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a)

«programma annuale di controllo della pesca»: un programma annuale elaborato da uno Stato membro in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006;

b)

«impegno di bilancio»: l’operazione di riserva degli stanziamenti necessari all’esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico;

c)

«impegno giuridico»: l’atto con il quale l’autorità ordinatrice di uno Stato membro crea o constata un’obbligazione dalla quale deriva un onere.

Articolo 3

Programmi annuali di controllo della pesca

1.   Gli Stati membri che desiderano ricevere un contributo finanziario per le spese sostenute ai sensi dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma annuale di controllo della pesca.

2.   Oltre alle informazioni previste all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, i programmi di controllo della pesca degli Stati membri devono indicare, per ciascun progetto:

a)

una previsione annuale delle domande di rimborso;

b)

le modalità previste per comunicare al pubblico che il progetto beneficia di un sostegno finanziario della Comunità;

c)

se il progetto riguarda l’acquisto e l’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili: il tipo di imbarcazione o di aeromobile;

d)

una descrizione di tutti i mezzi di cui dispone l’amministrazione per l’attività di controllo e monitoraggio, redatta come indicato nell’allegato I.

3.   Disposizioni particolareggiate sull’ammissibilità di determinate azioni sono riportate negli allegati II, III e IV.

Articolo 4

Impegno di spesa

Per gli interventi ammessi a beneficiare di una partecipazione finanziaria in virtù della decisione prevista all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006, gli Stati membri contraggono impegni giuridici e di bilancio entro 12 mesi dalla fine dell’anno nel corso del quale è stata loro notificata tale decisione.

Articolo 5

Spese ammissibili

Sono rimborsabili le spese che:

a)

figurano nel programma di controllo della pesca; e

b)

riguardano gli interventi di cui all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006;

c)

riguardano progetti di costo superiore a 40 000 EUR, IVA esclusa, tranne per gli interventi di cui all’articolo 8, lettera a), punti ii) e v), del regolamento (CE) n. 861/2006, salvo in casi debitamente giustificati;

d)

derivano dagli impegni giuridici e di bilancio contratti dagli Stati membri conformemente all’articolo 4 del presente regolamento;

e)

riguardano progetti attuati conformemente all’articolo 8 del presente regolamento.

f)

sono conformi alle disposizioni comunitarie specifiche eventualmente applicabili.

Articolo 6

Spese ammissibili relative a determinate azioni

1.   Le spese sostenute in relazione a nuove tecnologie di controllo sono ammissibili nella misura in cui rispondono alle condizioni previste dall’allegato II e sono utilizzate per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca, in base a quanto dichiarato dallo Stato membro interessato.

2.   Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili sono ammissibili nella misura in cui rispondono alle condizioni previste dall’allegato II e sono utilizzate per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca, in base a quanto dichiarato dallo Stato membro interessato, per almeno il 25 % della sua attività.

3.   Le spese sostenute in relazione a programmi di formazione e di scambio, seminari e sussidi mediali sono ammissibili nella misura in cui rispondono alle condizioni previste dall’allegato IV. Tali spese possono vertere, in particolare, sui seguenti aspetti:

a)

metodi di sorveglianza delle attività di pesca;

b)

normativa comunitaria che disciplina la politica comune della pesca e segnatamente il controllo;

c)

utilizzo delle tecniche di controllo della pesca;

d)

attuazione, da parte degli Stati membri, del vigente regime di controllo in conformità delle norme della politica comune della pesca.

Articolo 7

Spese non ammissibili

1.   Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente al 1o gennaio dell’anno in cui il programma annuale di controllo della pesca è presentato alla Commissione.

2.   L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è rimborsabile.

3.   Un elenco indicativo delle spese non ammissibili è riportato nell’allegato V.

Articolo 8

Esecuzione dei progetti

1.   I progetti sono avviati e ultimati secondo il calendario definito nel programma annuale di controllo della pesca.

2.   Il calendario indica le date previste di inizio e di conclusione dei progetti.

Articolo 9

Mancata esecuzione e ritardo dei progetti

Se uno Stato membro decide di non mettere in esecuzione la totalità o una parte dei progetti per i quali è stata concessa una partecipazione finanziaria, o in caso di ritardo, esso ne informa immediatamente la Commissione indicando:

a)

le implicazioni, anche di natura finanziaria, per il proprio programma annuale di controllo della pesca;

b)

i motivi del ritardo o della mancata esecuzione;

c)

il nuovo calendario di esecuzione previsto.

Articolo 10

Anticipi

1.   Su richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione può concedere per ciascun progetto un anticipo fino ad un massimo del 50 % della partecipazione finanziaria concessa con la decisione prevista all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006. L’importo dell’anticipo è detratto da eventuali pagamenti intermedi nonché dal saldo finale della partecipazione finanziaria concessa allo Stato membro interessato per il progetto in questione.

2.   Lo Stato membro allega alla propria domanda una copia certificata conforme del contratto stipulato tra l’amministrazione competente e il fornitore.

3.   Se l’autorità competente di uno Stato membro non emette un impegno giuridico vincolante entro il termine specificato all’articolo 4 del presente regolamento, l’anticipo eventualmente versato è immediatamente rimborsato.

Articolo 11

Domande di rimborso

1.   Gli Stati membri trasmettono le domande di rimborso alla Commissione entro nove mesi dalla data in cui la spesa è stata sostenuta.

2.   Le domande di rimborso comprendono gli elementi elencati nell’allegato VI e sono redatte secondo il modello riportato nell’allegato VII.

3.   Al momento di presentare le domande di rimborso, gli Stati membri verificano e certificano che le spese sono state sostenute in ottemperanza alle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 861/2006, dal presente regolamento e dalla decisione di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché alla normativa comunitaria sui pubblici appalti. La domanda è corredata di una dichiarazione attestante l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, redatta secondo il modello riportato nell’allegato VII.

4.   Le domande per un importo inferiore a 20 000 EUR non sono prese in considerazione, salvo se debitamente giustificate. Le domande di rimborso possono essere raggruppate.

5.   Le domande di rimborso relative a progetti non ultimati secondo il calendario di cui all’articolo 8 del presente regolamento possono essere accolte solo se il ritardo è debitamente giustificato. Nel caso in cui tali domande non vengano accolte, gli stanziamenti comunitari sono disimpegnati.

6.   Se la Commissione ritiene che la domanda non risponde alle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 861/2006, dal presente regolamento e dalla decisione di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché alla normativa comunitaria sui pubblici appalti, essa invita lo Stato membro a comunicare le proprie osservazioni in merito entro un termine stabilito. Se l’esame conferma il mancato rispetto delle suddette condizioni, la Commissione rifiuta di rimborsare, in tutto o in parte, le spese di cui trattasi e, se del caso, esige il rimborso dei pagamenti indebitamente eseguiti.

Articolo 12

Valuta

1.   I programmi di controllo della pesca, le domande di rimborso e le domande di anticipo sono espressi in euro.

2.   Il rimborso è effettuato in euro in base al tasso di cambio pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il giorno dell’emissione dell’ordine di pagamento o dell’ordine di riscossione da parte del servizio ordinatore della Commissione.

3.   Gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria specificano il tasso di cambio utilizzato.

Articolo 13

Revisioni e rettifiche finanziarie

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e alla Corte dei conti qualsiasi informazione richiesta da dette istituzioni ai fini delle revisioni e delle rettifiche finanziarie previste all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 861/2006.

Articolo 14

Relazioni degli Stati membri

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni che le consentano di verificare il modo in cui sono stati impiegati i contributi finanziari e di valutare l’impatto delle misure previste dal presente regolamento sulle attività di controllo, ispezione e sorveglianza.

2.   Inoltre gli Stati membri presentano alla Commissione:

a)

entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione valutativa intermedia sul loro programma di controllo della pesca dell’anno precedente, indicante:

i)

i progetti ultimati e il tasso di esecuzione del programma di controllo della pesca;

ii)

una previsione delle domande di rimborso per l’anno in corso e per quello successivo;

iii)

l’impatto dei progetti sui programmi di controllo della pesca, valutato mediante gli indicatori elencati nel programma;

iv)

eventuali ritocchi al programma originario di controllo della pesca;

b)

entro il 31 marzo 2014, una relazione valutativa finale indicante:

i)

i progetti ultimati;

ii)

il costo dei progetti;

iii)

l’impatto dei programmi di controllo della pesca, valutato mediante gli indicatori elencati nei programmi medesimi;

iv)

eventuali ritocchi ai programmi originari di controllo della pesca;

v)

l’impatto della partecipazione finanziaria sui programmi di controllo della pesca durante l’intero periodo 2007-2013.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

A decorrere dal 1o gennaio 2007 le domande di rimborso relative alla partecipazione finanziaria alle spese approvate in base alle decisioni 95/527/CE, 2001/431/CE e 2004/465/CE sono presentate in conformità degli allegati VI e VII del presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 301 del 14.12.1995, pag. 30.

(4)  GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22.

(5)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 114; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 36. Decisione modificata dalla decisione 2006/2/CE (GU L 2 del 5.1.2006, pag. 4).


ALLEGATO I

Descrizione dei mezzi di cui dispone lo Stato membro per le attività di controllo e monitoraggio della pesca

La descrizione dei mezzi di cui dispone lo Stato membro per le attività di controllo della pesca, prevista all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento, comprende i seguenti elementi:

a)

una breve descrizione degli organismi amministrativi incaricati del controllo della pesca (a livello nazionale, regionale e locale);

b)

una breve descrizione delle risorse umane, delle attrezzature (in particolare il numero di imbarcazioni, aeromobili ed elicotteri disponibili) e delle principali attività realizzate nel corso dell’anno precedente per assolvere i compiti previsti dalle norme della politica comune della pesca;

c)

lo stanziamento annuale assegnato al controllo della pesca, espresso in euro, con l’indicazione degli investimenti e dei costi di funzionamento dei mezzi utilizzati per le attività di controllo (dati classificati per categoria, comprese le risorse umane).


ALLEGATO II

Elenco indicativo delle spese sovvenzionabili relative all’applicazione delle tecnologie di controllo

Sono considerate ammissibili le spese di seguito indicate:

a)

acquisto e installazione di attrezzature informatiche (e relativa assistenza tecnica) e allestimento di reti IT, compresi sistemi di telerilevamento, per uno scambio di dati efficiente e sicuro a fini di controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca; le spese relative all’assistenza tecnica sono sovvenzionate per un periodo di due anni decorrente dalla data di installazione;

b)

acquisto e installazione di:

i)

dispositivi automatici di localizzazione che permettano al centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema di controllo satellitare dei pescherecci (vessel monitoring system — VSM);

ii)

dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione che consentano la trasmissione elettronica dei dati relativi alle attività di pesca.

I dispositivi devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria;

c)

acquisto di personal computer, tablet PC, assistenti digitali personali utilizzati per archiviare ed elaborare i dati relativi alle attività di pesca;

d)

progetti pilota relativi a nuove tecnologie di controllo delle attività di pesca e alla loro attuazione.


ALLEGATO III

Elenco indicativo delle spese ammissibili relative all’acquisto e all’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili utilizzati per il controllo delle attività di pesca

Sono considerate ammissibili le spese di seguito indicate:

a)

aeromobili ad ala fissa, velivoli senza pilota ed elicotteri (e relative attrezzature) destinati al controllo delle attività di pesca. In particolare, attrezzature e software di localizzazione, comunicazione e navigazione installati a bordo e appartenenti ad imbarcazioni ed aeromobili adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca, che consentano lo scambio di dati tra i mezzi aerei o navali e le autorità preposte al controllo della pesca;

b)

attrezzature intese a sostituire attrezzature obsolete e a rendere più efficiente il sistema di controllo. Sono altresì sovvenzionabili le spese sostenute per l’ammodernamento della sala macchine, della timoneria e dei dispositivi per la messa a mare;

c)

imbarcazioni di abbordo (quali searider e imbarcazioni gonfiabili rigide), comprese attrezzature installate, motori, gru e gruette per la messa a mare (compresi sistemi idraulici e installazione), modifiche apportate alla nave principale per adattarla alle imbarcazioni di abbordo (quali il rafforzamento del ponte e della sovrastruttura);

d)

componenti essenziali del sistema di propulsione della nave, quali sistemi propulsori, cambi, nuovi motori principali ed ausiliari;

e)

dispositivi destinati a garantire la riservatezza delle comunicazioni, quali dispostivi di cifratura e codificazione;

f)

personal computer resistenti all’acqua installati a bordo.


ALLEGATO IV

Elenco indicativo delle spese sovvenzionabili relative a programmi di formazione e di scambio, seminari e sussidi mediali

a)

Sono considerate ammissibili le spese di seguito indicate:

i)

affitto di aule;

ii)

acquisto o noleggio di attrezzature utilizzate per attività di formazione e seminari;

iii)

onorari di formatori non operanti in qualità di funzionari dello Stato membro o della Comunità;

iv)

spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti (ispettori, pubblici ministeri, giudici e pescatori) e dal personale addetto alla formazione;

v)

qualsiasi spesa relativa all’acquisto o alla stampa del materiale necessario per seminari o attività di formazione o di sussidi mediali quali libri, poster, CD, DVD, video, opuscoli e manifesti.

b)

Le spese sono rimborsabili nella misura in cui sono ammissibili al rimborso a norma delle pertinenti disposizioni di diritto nazionale.


ALLEGATO V

Elenco indicativo delle spese non ammissibili

Sono considerate non ammissibili le spese di seguito indicate:

a)

contratti di locazione e di leasing;

b)

attrezzature non esclusivamente utilizzate a fini di controllo della pesca, quali personal computer, computer portatili, scanner, stampanti, telefoni cellulari, centralini telefonici, radiotelefoni portatili, metri, righe e attrezzature analoghe, apparecchiature video e fotografiche;

c)

capi d’abbigliamento e calzature, quali uniformi, tute di protezione ecc. e attrezzature personali generali;

d)

spese di funzionamento e di manutenzione, quali costi di telecomunicazione, interessi finanziari, premi assicurativi, carburante;

e)

pezzi di ricambio necessari per mantenere in servizio qualsiasi attrezzatura sovvenzionabile;

f)

veicoli e motocicli;

g)

siti e fabbricati;

h)

salari e indennità.


ALLEGATO VI

Contenuto delle domande di rimborso

La domanda di rimborso comprende gli elementi di seguito elencati:

a)

una lettera in cui figuri l’importo totale del rimborso richiesto, nella quale siano chiaramente indicati:

i)

la decisione della Commissione cui è fatto riferimento (articolo e allegato);

ii)

l’importo richiesto alla Commissione, espresso in euro, al netto di IVA;

iii)

il tipo di domanda (prefinanziamento, pagamento intermedio, pagamento finale);

iv)

il conto bancario su cui va effettuato il bonifico;

b)

una dichiarazione di spesa redatta secondo il modello figurante nell’allegato VII (una dichiarazione per ciascuna decisione della Commissione).

c)

un elenco comprendente le informazioni di seguito indicate:

i)

denominazione(i) del(dei) progetto(i) e riferimento al(ai) programma(i) annuale(i) di controllo della pesca di cui fa/fanno parte;

ii)

riferimento del contratto cui corrispondono le fatture;

iii)

elenco delle fatture allegate relative al progetto (numero di fatture e importi al netto di IVA);

d)

per ciascun progetto per il quale è richiesto il rimborso:

i)

originali o copie autenticate delle fatture;

ii)

se le fatture non sono espresse in euro, il tasso di cambio applicato;

iii)

originale o copia autenticata della prova di pagamento di ogni fattura allegata;

iv)

un documento in cui siano indicate eventuali rate future con le date di pagamento previste;

v)

copia autenticata del contratto corrispondente alla fattura;

vi)

il livello annuo di utilizzo dell’imbarcazione, dell’aeromobile o del velivolo senza pilota per operazioni di controllo della pesca, in percentuale e in giorni;

vii)

informazioni sugli appalti pubblici: occorre allegare una fotocopia del bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se l’avviso di bando non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il beneficiario deve certificare che è stata rispettata la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e specificare il motivo per cui non sono state seguite le procedure comunitarie. Le spese sostenute per imbarcazioni o aeromobili interamente o parzialmente adibiti al controllo della pesca non possono beneficiare di deroghe alle disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici ai sensi dell’articolo 296 del trattato che istituisce la Comunità europea;

viii)

una descrizione succinta dell’intervento in cui siano specificati i risultati conseguiti, accompagnata da una breve valutazione dell’impatto dell’investimento sulle attività di controllo e sorveglianza della pesca e da una previsione dell’utilizzo futuro delle attrezzature;

ix)

per le spese riguardanti progetti pilota o sussidi mediali occorre accludere la relazione o il documento finale;

x)

in caso di attività di formazione e seminari occorre fornire qualsiasi informazione pertinente (argomento, relatori, partecipanti).


ALLEGATO VII

Dichiarazione di spesa

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