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Document 32007Q0829(01)

Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, del 25 luglio 2007

OJ L 225, 29.8.2007, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2014; abrogato da 32014Q0714(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2007/829/oj

29.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 225/1


REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

del 25 luglio 2007

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 225 A,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, e in particolare l’articolo 140 B,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare l’allegato I,

vista la decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (1),

visto l’accordo della Corte di giustizia,

vista l’approvazione del Consiglio, data il 19 aprile 2007,

considerando quanto segue:

(1)

spetta al Tribunale della funzione pubblica stabilire il suo regolamento di procedura in accordo con la Corte di giustizia e con l’approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata;

(2)

occorre adottare le disposizioni previste per il funzionamento del Tribunale della funzione pubblica dai trattati, dal protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, dall’allegato I del detto statuto e dalla decisione 2004/752/CE, Euratom nonché emanare tutte le altre disposizioni necessarie al fine di applicare, di precisare e di integrare tali atti, per quanto necessario;

(3)

occorre prevedere per il Tribunale della funzione pubblica procedure conformi alle esigenze di un organo giurisdizionale di primo grado e al compito assegnatogli di statuire secondo norme adeguate alle peculiarità del contenzioso di cui esso è investito, esaminando le possibilità di composizione amichevole delle controversie in qualunque fase del procedimento;

(4)

è auspicabile, al fine di garantire l’unità e la coerenza del sistema giurisdizionale nel suo complesso, che le norme applicabili alla procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non si scostino più del necessario dalle norme applicabili alla procedura dinanzi alla Corte di giustizia in forza del regolamento di procedura di quest’ultima, adottato il 19 giugno 1991 (2), come successivamente modificato, nonché alla procedura dinanzi al Tribunale di primo grado in forza del regolamento di procedura di quest’ultimo, adottato il 2 maggio 1991 (3), come successivamente modificato,

ADOTTA IL SEGUENTE:

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

1.   Nelle disposizioni del presente regolamento:

il trattato istitutivo della Comunità europea è denominato «trattato CE»;

il trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) è denominato «trattato CEEA»;

il Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è denominato «statuto della Corte di giustizia»;

il regolamento che istituisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il Regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità è denominato «statuto dei funzionari».

2.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

il termine «Tribunale» designa il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea o, per le cause trattate da una sezione o da un giudice unico, tale sezione o tale giudice;

il termine «presidente del Tribunale» designa esclusivamente il presidente dell'organo giurisdizionale, mentre il termine «presidente» designa il presidente del collegio giudicante;

il termine «istituzioni» designa le istituzioni delle Comunità e gli organismi creati dai trattati o da un atto adottato per la loro esecuzione e che possono essere parti dinanzi al Tribunale.

TITOLO PRIMO

DELL'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE

Capo I

DELLA PRESIDENZA E DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE

Articolo 2

Periodo in cui i giudici esercitano le loro funzioni

1.   Il periodo in cui i giudici esercitano le loro funzioni decorre dalla data a tale scopo stabilita nell'atto di nomina.

2.   Qualora l'atto suddetto non precisi la data, il periodo decorre dalla data dell'atto stesso.

Articolo 3

Prestazione di giuramento

1.   Prima di assumere le loro funzioni, i giudici prestano dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee il seguente giuramento:

«Giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni».

2.   Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono solenne impegno di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

Articolo 4

Revoca delle funzioni di un giudice e decadenza da esse

1.   Nei casi in cui la Corte di giustizia è chiamata a decidere, previa consultazione del Tribunale, se un giudice non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, il presidente del Tribunale invita l'interessato a comparire in camera di consiglio, senza l'assistenza del cancelliere, per presentare le sue osservazioni.

2.   Il parere del Tribunale è motivato.

3.   Il parere in cui si constati che un giudice non è più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica deve ricevere i voti, almeno, della maggioranza dei giudici del Tribunale. In questo caso, la ripartizione dei voti è comunicata alla Corte di giustizia.

4.   La votazione ha luogo a scrutinio segreto; l'interessato non partecipa alla deliberazione.

Articolo 5

Ordine di precedenza

1.   L'ordine di precedenza fra i giudici, eccettuati il presidente del Tribunale e i presidenti di sezione, è determinato, senza distinzioni, dall'anzianità di nomina.

2.   Se l'anzianità è pari, si tiene conto dell'età.

3.   I giudici uscenti che vengano rinominati conservano la loro anzianità.

Articolo 6

Elezione del presidente del Tribunale

1.   Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato I dello statuto della Corte di giustizia, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente del Tribunale. Il suo mandato è rinnovabile.

2.   Se il presidente del Tribunale cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.

3.   Le elezioni contemplate dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene la maggioranza assoluta. Se nessun giudice ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo scrutinio e viene eletto il giudice che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il giudice più anziano di età.

4.   Il nome del presidente del Tribunale viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Attribuzioni del presidente del Tribunale

1.   Il presidente del Tribunale dirige le attività e gli uffici del Tribunale.

2.   Egli presiede le udienze e le deliberazioni in camera di consiglio:

della seduta plenaria,

della sezione che si riunisce con cinque giudici,

di ciascuna sezione che si riunisce con tre giudici alla quale venga assegnato.

Articolo 8

Sostituzione del presidente del Tribunale

In caso di assenza o d'impedimento del presidente del Tribunale o in caso di vacanza della presidenza, questa viene assunta secondo l'ordine stabilito in applicazione dell'articolo 5.

Capo II

DEI COLLEGI GIUDICANTI

Articolo 9

Collegi giudicanti

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato I dello statuto della Corte di giustizia, il Tribunale statuisce in seduta plenaria, in sezioni di cinque giudici, in sezioni di tre giudici o nella persona di un giudice unico.

Articolo 10

Costituzione delle sezioni

1.   Il Tribunale costituisce al suo interno sezioni che si riuniscono con tre giudici. Esso può costituire una sezione che si riunisce con cinque giudici.

2.   Il Tribunale decide in merito all'assegnazione dei giudici alle sezioni. Qualora il numero dei giudici assegnati a una sezione sia superiore al numero dei membri del collegio giudicante, esso decide relativamente alla modalità di designazione dei giudici partecipanti al collegio giudicante.

3.   Le decisioni adottate in conformità del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 11

Presidenti di sezione

1.   Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato I dello statuto della Corte di giustizia, i giudici eleggono tra loro, per tre anni, i presidenti delle sezioni che si riuniscono con tre giudici. L'elezione viene effettuata in conformità alla procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 3. Il loro mandato può essere rinnovato.

2.   Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4.

3.   I presidenti di sezione dirigono i lavori della loro sezione e ne presiedono le udienze nonché le deliberazioni.

4.   In caso di assenza o d'impedimento del presidente di una sezione o in caso di vacanza della presidenza, la sezione è presieduta da un suo membro secondo l'ordine stabilito in applicazione dell'articolo 5.

5.   Se il presidente del Tribunale, in via eccezionale, deve integrare il collegio giudicante, egli lo presiede.

Articolo 12

Collegio giudicante ordinario — Assegnazione delle cause alle sezioni

1.   Fatti salvi gli articoli 13 e 14, il Tribunale si riunisce in sezioni di tre giudici.

2.   Il Tribunale fissa i criteri secondo i quali le cause sono assegnate alle suddette sezioni.

3.   La decisione prevista al paragrafo precedente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Rimessione di una causa al Tribunale in seduta plenaria o alla sezione che si riunisce con cinque giudici

1.   Qualora la difficoltà delle questioni di diritto sollevate o l'importanza della causa o circostanze particolari lo giustifichino, la causa può essere rimessa al Tribunale in seduta plenaria o alla sezione che si riunisce con cinque giudici.

2.   La decisione di rimessione è adottata dal Tribunale in seduta plenaria su proposta della sezione investita della causa o di qualsiasi membro del Tribunale. La detta decisione può essere adottata in qualsiasi fase del procedimento.

Articolo 14

Rimessione di una causa a un giudice unico

1.   Le cause attribuite a una sezione che si riunisce con tre giudici possono essere giudicate dal giudice relatore in funzione di giudice unico quando vi si prestano, tenuto conto dell'insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari.

La rimessione al giudice unico è esclusa per le cause che sollevano questioni relative alla validità di un atto di portata generale.

2.   La decisione di rimessione è adottata all'unanimità, sentite le parti, dalla sezione dinanzi alla quale pende la causa. La detta decisione può essere adottata in qualsiasi fase del procedimento.

3.   In caso di assenza o di impedimento del giudice unico al quale la causa è stata rimessa, il presidente designa un altro giudice per sostituirlo.

4.   Il giudice unico rinvia la causa alla sezione se constata che non ricorrono più le condizioni di cui al paragrafo 1.

5.   Per le cause trattate da un giudice unico i poteri del presidente sono esercitati da tale giudice.

Capo III

DELLA CANCELLERIA E DEI SERVIZI

Sezione prima — Della cancelleria

Articolo 15

Nomina del cancelliere

1.   Il Tribunale nomina il cancelliere.

2.   Il presidente del Tribunale informa i giudici, due settimane prima della data stabilita per la nomina, delle candidature che sono state presentate.

3.   Si procede alla nomina con le modalità previste dall'articolo 6, paragrafo 3.

4.   Il nome del cancelliere eletto viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   Il cancelliere è nominato per un periodo di sei anni. Può essere rinominato.

6.   Prima di assumere le sue funzioni, il cancelliere presta dinanzi al Tribunale il giuramento previsto dall'articolo 3.

Articolo 16

Cessazione dalle funzioni del cancelliere

1.   Il cancelliere può essere esonerato dalle sue funzioni soltanto se non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica; il Tribunale decide dopo aver posto il cancelliere in grado di presentare le proprie osservazioni.

2.   Se il cancelliere cessa dalle funzioni prima del termine del suo mandato, il Tribunale nomina il suo successore per un periodo di sei anni.

Articolo 17

Cancelliere aggiunto

Il Tribunale può nominare, secondo la procedura prevista per la nomina del cancelliere, un cancelliere aggiunto, incaricato di assistere il cancelliere o di sostituirlo nei limiti stabiliti dalle istruzioni per il cancelliere previste dall'articolo 19, paragrafo 4.

Articolo 18

Assenza o impedimento del cancelliere

Il presidente del Tribunale designa i funzionari o altri dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di cancelliere in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e, eventualmente, del cancelliere aggiunto o in caso di vacanza dei loro posti.

Articolo 19

Funzioni del cancelliere

1.   Il cancelliere assiste il Tribunale, il presidente del Tribunale ed i giudici nell'adempimento delle loro funzioni. Egli è responsabile dell'organizzazione e delle attività della cancelleria, sotto l'autorità del presidente del Tribunale.

2.   Il cancelliere custodisce i sigilli. Egli è responsabile degli archivi e provvede alle pubblicazioni del Tribunale. Sotto l'autorità del presidente del Tribunale, il cancelliere riceve, trasmette e conserva tutti i documenti e provvede alle notifiche previste dal presente regolamento.

3.   Con riserva di quanto dispongono gli articoli 4, 16, paragrafo 1, e 27, il cancelliere assiste alle riunioni del Tribunale.

4.   Su proposta del suo presidente, il Tribunale stabilisce le sue istruzioni per il cancelliere, che vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20

Tenuta del registro

1.   La cancelleria tiene, sotto la responsabilità del cancelliere, un registro in cui sono iscritti tutti gli atti processuali ed i documenti depositati a loro sostegno.

2.   Le modalità per la tenuta del registro sono stabilite dalle istruzioni per il cancelliere previste dall'articolo 19, paragrafo 4.

3.   Chiunque abbia un interesse comprovato può consultare il registro in cancelleria ed ottenere copie o estratti in base alla tariffa della cancelleria, fissata dal Tribunale su proposta del cancelliere.

4.   Qualsiasi parte in causa può inoltre ottenere, in base alla tariffa di cancelleria, copie conformi supplementari degli atti processuali nonché delle ordinanze e delle sentenze.

5.   Nessuna persona terza, privata o pubblica, può accedere al fascicolo di causa o agli atti processuali senza espressa autorizzazione del presidente, sentite le parti. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto su domanda scritta, corredata di elementi che comprovino dettagliatamente il legittimo interesse alla consultazione del fascicolo.

Sezione seconda — Degli uffici

Articolo 21

Funzionari e altri dipendenti

1.   I funzionari e altri dipendenti incaricati di assistere direttamente il presidente del Tribunale, i giudici e il cancelliere sono nominati secondo le modalità stabilite nello statuto dei funzionari. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente del Tribunale.

2.   Essi prestano dinanzi al presidente del Tribunale, in presenza del cancelliere, il seguente giuramento:

«Giuro di esercitare con piena lealtà, discrezione e coscienza le funzioni affidatemi dal Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.»

Articolo 22

Amministrazione e gestione finanziaria del Tribunale

All'amministrazione, alla gestione finanziaria e alla contabilità del Tribunale provvede, sotto l'autorità del presidente del Tribunale, il cancelliere con la collaborazione degli uffici della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado.

Capo IV

DEL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE

Articolo 23

Giorno, ora e luogo delle riunioni del Tribunale

1.   Il giorno e l'ora delle riunioni del Tribunale vengono stabiliti dal presidente.

2.   Per tenere una o più riunioni determinate, il Tribunale può scegliere un luogo diverso dalla sede del Tribunale.

Articolo 24

Quorum

Il Tribunale può validamente riunirsi solo qualora il seguente quorum sia rispettato:

cinque giudici per la seduta plenaria,

tre giudici per la sezione che si riunisce con cinque giudici e per le sezioni che si riuniscono con tre giudici.

Articolo 25

Assenza o impedimento di un giudice

1.   Se, a seguito dell'assenza o dell'impedimento di un giudice, il quorum non viene raggiunto, il presidente rinvia la seduta fino a che l'assenza o l'impedimento non sia cessato.

2.   Al fine di raggiungere il quorum nell'ambito di una sezione, il presidente, qualora lo esiga la buona amministrazione della giustizia, può anche completare il collegio giudicante con un altro giudice della stessa sezione o, in mancanza, proporre al presidente del Tribunale di designare un giudice di un'altra sezione. Il giudice sostituto è designato a turno seguendo l'ordine stabilito all'articolo 5, ad esclusione, per quanto possibile, del presidente del Tribunale e dei presidenti di sezione.

3.   Se il collegio giudicante viene completato in applicazione del paragrafo precedente dopo l'udienza, è riaperta la fase orale del procedimento.

Articolo 26

Assenza o impedimento anteriormente all'udienza di un giudice della sezione che si riunisce con cinque giudici

Qualora, nella sezione che si riunisce con cinque giudici, un giudice sia assente o impedito anteriormente all'udienza, il presidente del Tribunale designa un altro giudice, seguendo, a turno, l'ordine stabilito all'articolo 5. Se il numero di cinque giudici non può essere ripristinato, l'udienza può tuttavia tenersi, purché il quorum sia raggiunto.

Articolo 27

Deliberazione

1.   Il Tribunale delibera in camera di consiglio.

2.   Alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici riunitisi all'udienza.

3.   Conformemente all'articolo 17, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia e all'articolo 5, primo comma, dell'allegato I del detto statuto, il Tribunale può deliberare validamente soltanto in numero dispari.

Qualora, nella sezione che si riunisce con cinque giudici o in seno alla seduta plenaria, i giudici, a seguito di assenza o impedimento, siano in numero pari, il giudice con la posizione meno elevata nell'ordine di precedenza stabilito in applicazione dell'articolo 5 si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che non si tratti del giudice relatore. In quest'ultima ipotesi, spetta al giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di precedenza astenersi dal partecipare alla deliberazione.

4.   Ciascuno dei giudici che prende parte alla deliberazione esprime il suo parere motivandolo.

Prima che un punto da decidere sia sottoposto a votazione, ogni giudice può richiedere che esso venga formulato in una lingua di sua scelta e comunicato per iscritto agli altri giudici.

Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici in esito alla discussione finale determinano la decisione del Tribunale. I voti vengono espressi nell'ordine inverso a quello stabilito in applicazione dell'articolo 5.

In caso di divergenza sull'oggetto, sul tenore e sull'ordine delle questioni o sull'interpretazione del voto, decide il Tribunale.

5.   Quando le deliberazioni del Tribunale vertono su questioni amministrative, il cancelliere vi assiste, salvo diversa decisione del Tribunale.

6.   Quando è riunito senza l'assistenza del cancelliere, il Tribunale incarica il giudice con la posizione meno elevata nell'ordine di precedenza di cui all'articolo 5 di redigere, se del caso, il verbale, che viene sottoscritto dal presidente e da tale giudice.

Articolo 28

Ferie giudiziarie

1.   Salvo speciale decisione del Tribunale, le ferie giudiziarie sono fissate come segue:

dal 18 dicembre al 10 gennaio,

dalla domenica che precede il giorno di Pasqua alla seconda domenica dopo Pasqua,

dal 15 luglio al 15 settembre.

2.   Durante le ferie giudiziarie, all'ufficio di presidenza del Tribunale, nel luogo in cui il Tribunale ha sede, provvede vuoi il presidente del Tribunale tenendosi in contatto con il cancelliere, vuoi un presidente di sezione oppure un altro giudice che egli inviti a sostituirlo.

Il presidente del Tribunale può, in caso d'urgenza, convocare i giudici.

3.   Il Tribunale osserva le festività legalmente riconosciute del luogo in cui ha sede.

4.   Il Tribunale può accordare permessi ai giudici per giustificati motivi.

Capo V

DEL REGIME LINGUISTICO

Articolo 29

Regime linguistico

In forza dell'articolo 64 dello statuto della Corte di giustizia e dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato I del detto statuto, le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado relative al regime linguistico sono applicabili al Tribunale.

Capo VI

DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DEI RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

Articolo 30

Privilegi, immunità e facilitazioni

1.   I rappresentanti delle parti che intervengono dinanzi al Tribunale ovvero dinanzi a un'autorità giudiziaria da esso delegata mediante rogatoria godono dell'immunità per le parole pronunciate e gli scritti prodotti relativi alla causa o alle parti.

2.   I rappresentanti delle parti fruiscono inoltre dei seguenti privilegi e facilitazioni:

a)

tutti gli atti e documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione ed insequestrabili; in caso di contestazione, le autorità doganali e di polizia possono porre sotto sigilli gli atti ed i documenti di cui trattasi, trasmettendoli senza ritardo al Tribunale per la loro verifica in presenza del cancelliere e dell'interessato;

b)

i rappresentanti delle parti hanno diritto all'assegnazione delle valute necessarie all'espletamento del loro incarico;

c)

i rappresentanti delle parti fruiscono della libertà di trasferirsi nei limiti necessari all'espletamento del loro incarico.

3.   I privilegi, le immunità e le facilitazioni di cui è fatta menzione nei paragrafi 1 e 2 sono accordati esclusivamente nell'interesse della causa.

4.   Il Tribunale può togliere l'immunità qualora ritenga che ciò non pregiudichi l'interesse della causa.

Articolo 31

Qualità dei rappresentanti delle parti

Per fruire dei privilegi, immunità e facilitazioni menzionati nell'articolo 30, gli interessati devono previamente comprovare la loro qualità:

a)

gli agenti, mediante un documento ufficiale rilasciato dal loro mandante, che ne trasmette immediatamente copia al cancelliere;

b)

i consulenti e gli avvocati, mediante un'attestazione sottoscritta dal cancelliere. La validità di tale attestazione è limitata ad un termine prefisso; può tuttavia venir prorogata o ridotta a seconda della durata del procedimento.

Articolo 32

Esclusione dal procedimento

1.   Il Tribunale, qualora ritenga che il comportamento di un rappresentante di una parte dinanzi al Tribunale, al presidente, ad un giudice o al cancelliere sia incompatible con il decoro del Tribunale stesso o con le esigenze di buona amministrazione della giustizia, ovvero qualora ritenga che detto rappresentante usi dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali tali diritti gli sono stati riconosciuti, ne dà comunicazione all'interessato. Il Tribunale può informare in merito gli organismi alla cui autorità l'interessato è soggetto; copia della comunicazione inviata a tali organismi è trasmessa a quest'ultimo.

Per gli stessi motivi, il Tribunale, sentito l'interessato, può disporne in qualsiasi momento l'esclusione dal procedimento mediante ordinanza. Tale ordinanza è immediatamente esecutiva.

2.   Se un rappresentante di una parte è escluso dal patrocinio di una causa, il procedimento è sospeso fino alla scadenza del termine impartito dal presidente alla parte interessata per consentirle di designare un altro rappresentante.

3.   Le decisioni adottate in esecuzione del presente articolo possono essere revocate.

TITOLO SECONDO

DEL PROCEDIMENTO

Capo I

DELLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 33

Disposizioni generali

1.   La fase scritta del procedimento comprende la presentazione del ricorso e del controricorso, nonché, alle condizioni previste all'articolo 41, la presentazione di una replica e di una controreplica.

2.   Il presidente fissa le date o i termini di presentazione degli atti processuali.

Articolo 34

Deposito degli atti processuali

1.   L'originale di ogni atto processuale dev'essere sottoscritto dal rappresentante della parte.

L'atto, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati, è depositato con cinque copie per il Tribunale e tante copie in più quante sono le parti in causa. Le copie devono essere autenticate dalla parte che le deposita.

2.   Le istituzioni devono inoltre produrre, nei termini fissati dal Tribunale, la traduzione nelle altre lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio di ogni atto processuale che da esse promana. Si applica l'ultimo comma del paragrafo 1.

3.   Tutti gli atti processuali devono essere datati. Ai fini dei termini processuali si terrà conto soltanto della data del deposito in cancelleria.

4.   Ad ogni atto processuale dev'essere allegato un fascicolo degli atti e documenti invocati a sostegno, corredato di un indice di tali atti e documenti.

5.   Qualora, a causa della mole di un atto o documento, ne siano esibiti soltanto degli estratti, l'intero documento, o copia completa di esso, dev'essere depositato in cancelleria.

6.   Salve restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, la data in cui una copia dell'originale firmato di un atto processuale, compreso l'indice degli atti e documenti menzionato nel paragrafo 4, perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale firmato dell'atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell'originale. L'articolo 100, paragrafo 3, non si applica al detto termine di dieci giorni.

7.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, e dei paragrafi da 2 a 4, il Tribunale può, con decisione, determinare le condizioni alle quali un atto di procedura trasmesso elettronicamente alla cancelleria è considerato essere l'originale di tale atto. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 35

Ricorso

1.   Il ricorso di cui all'articolo 21 dello statuto della Corte di giustizia deve contenere:

a)

il nome e il domicilio del ricorrente;

b)

l'indicazione della qualità e dell'indirizzo del firmatario;

c)

la designazione della parte contro cui il ricorso è proposto;

d)

l'oggetto della controversia e le conclusioni del ricorrente;

e)

i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto dedotti;

f)

se del caso, le offerte di prova.

2.   Al ricorso devono essere allegati, se del caso:

a)

l'atto di cui è richiesto l'annullamento;

b)

il reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari e la decisione con cui viene presa posizione sul reclamo con indicazione delle date di presentazione e di notifica.

3.   Ai fini del procedimento il ricorso deve contenere:

l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il Tribunale, con indicazione del nome della persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche,

o l'indicazione di qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui disponga il Tribunale, mediante il quale il rappresentante del ricorrente accetta di ricevere tutte le notifiche,

ovvero entrambe le summenzionate modalità di trasmissione delle notifiche.

4.   Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto al paragrafo 3, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate, fino a che tale difetto non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata al rappresentante della parte. In tal caso, in deroga all'articolo 99, paragrafo 1, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale.

5.   L'avvocato del ricorrente è tenuto a depositare in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Articolo 36

Regolarizzazione

Se il ricorso non è conforme a quanto stabilito all'articolo 35, paragrafo 1, lettere a), b) e c), paragrafo 2 o paragrafo 5, il cancelliere impartisce al ricorrente un adeguato termine per regolarizzare il ricorso. In difetto della regolarizzazione del ricorso alla scadenza del termine suddetto, il Tribunale decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma.

Articolo 37

Notifica del ricorso e avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale

1.   Il ricorso è notificato al convenuto. Nelle ipotesi previste all'articolo 36, la notifica è effettuata dopo la regolarizzazione del ricorso o, in mancanza, dopo che il Tribunale ne abbia riconosciuta la ricevibilità.

2.   Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicato un avviso indicante la data del deposito del ricorso, le parti, l'oggetto e la descrizione della controversia e le conclusioni del ricorso.

Articolo 38

Assegnazione iniziale di una causa a un collegio giudicante

Non appena è stato depositato il ricorso, il presidente del Tribunale assegna la causa ad una sezione che si riunisce con tre giudici conformemente ai criteri previsti all'articolo 12, paragrafo 2.

Il presidente di tale sezione propone al presidente del Tribunale, per ogni causa attribuita, la designazione di un giudice relatore; il presidente del Tribunale statuisce.

Articolo 39

Controricorso

1.   Nel termine di due mesi dalla notifica del ricorso, il convenuto deve presentare un controricorso contenente:

a)

il nome e il domicilio del convenuto;

b)

l'indicazione della qualità e dell'indirizzo del firmatario;

c)

le conclusioni del convenuto;

d)

i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto dedotti;

e)

se del caso, le offerte di prova.

Si applica l'articolo 35, paragrafi 3 e 4.

L'avvocato che assiste il convenuto deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

2.   Il termine previsto sopra al paragrafo 1 può, in presenza di circostanze eccezionali, essere prorogato dal presidente su richiesta motivata del convenuto.

Articolo 40

Trasmissione al Consiglio e alla Commissione

Il Tribunale trasmette al Consiglio o alla Commissione, quando non siano parti in causa, copia del ricorso e del controricorso, esclusi i relativi allegati, affinché possano accertare se l'inapplicabilità di un loro atto sia invocata ai sensi dell'articolo 241 del trattato CE o dell'articolo 156 del trattato CEEA.

Articolo 41

Secondo scambio di memorie

In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'allegato I dello statuto della Corte di giustizia, il Tribunale può decidere, d'ufficio o su domanda motivata del ricorrente, che è necessario un secondo scambio di memorie scritte per integrare il fascicolo.

Articolo 42

Proposta di nuovi mezzi di prova

Le parti possono ancora proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni sino alla fine dell'udienza, purché il ritardo nella presentazione di questi ultimi sia debitamente giustificato.

Articolo 43

Motivi nuovi

1.   È vietata la deduzione di motivi nuovi dopo il primo scambio di memorie, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

2.   Se, durante il procedimento, una delle parti deduce dei motivi nuovi, il presidente può, dopo la scadenza dei normali termini processuali, su relazione del giudice relatore, impartire all'altra parte un termine per controdedurre su tali motivi.

Il giudizio sulla ricevibilità di un motivo nuovo è riservato alla decisione che conclude il procedimento.

Articolo 44

Documenti e atti — Riservatezza — Anonimato

1.   Salvo restando l'articolo 109, paragrafo 5, il Tribunale prende in considerazione solo documenti e atti dei quali i rappresentanti delle parti hanno potuto avere conoscenza e sui quali essi hanno potuto pronunciarsi.

2.   Quando il Tribunale è chiamato a verificare il carattere riservato, nei confronti di una o più parti, di un documento che può risultare pertinente ai fini della pronuncia su una controversia, tale documento non è comunicato alle parti prima della fine della suddetta verifica. Il Tribunale può chiedere con ordinanza che sia prodotto il detto documento.

3.   Quando un documento al quale sia stato negato l’accesso da un'istituzione comunitaria è stato prodotto dinanzi al Tribunale nell'ambito di un ricorso relativo alla legittimità di tale diniego, il documento in questione non è comunicato alle altre parti.

4.   Su domanda motivata o d'ufficio, il Tribunale può omettere il nome del ricorrente o di altre persone, menzionati nell'ambito del procedimento, o anche taluni dati nelle pubblicazioni relative ad una causa, se sussiste un interesse legittimo tale da giustificare che l'identità di una persona o il contenuto di tali dati sia tenuto riservato.

Articolo 45

Relazione preliminare

1.   Dopo l’ultimo scambio delle memorie delle parti, il presidente fissa la data per la presentazione al Tribunale della relazione preliminare del giudice relatore.

2.   La relazione preliminare contiene proposte sull'opportunità di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, sulle possibilità di una composizione amichevole della controversia, nonché sull'eventuale rimessione della causa al Tribunale in seduta plenaria, alla sezione che si riunisce con cinque giudici o al giudice relatore che statuisce in qualità di giudice unico.

3.   Il Tribunale decide in merito alle proposte del giudice relatore.

Articolo 46

Connessione — Riunione

1.   Nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente, sentite le parti, può in qualsiasi momento, per ragioni di connessione, disporre mediante ordinanza la riunione di più cause, ai fini della fase scritta o orale o della decisione definitiva. Egli può nuovamente separarle. Il presidente può rimettere tali questioni al Tribunale.

2.   Quando determinate cause, assegnate a collegi giudicanti diversi, possono essere riunite per ragioni di connessione, il presidente del Tribunale decide in merito alla loro riassegnazione.

3.   I rappresentanti delle parti nelle cause riunite possono consultare presso la cancelleria gli atti processuali notificati alle parti nelle altre cause interessate. Su domanda di una parte, il presidente, fatto salvo l'articolo 44, paragrafi 1 e 2, può tuttavia escludere da tale consultazione gli atti segreti o riservati.

Articolo 47

Ordine di trattazione delle cause

1.   Il Tribunale tratta le cause per le quali è stato adito secondo l'ordine in cui si trovano istruite.

2.   Il presidente può disporre, a motivo di circostanze particolari, che una causa venga trattata con priorità.

3.   Il presidente, sentite le parti, può, a motivo di circostanze particolari, segnatamente per facilitare la composizione amichevole della controversia, d'ufficio o su domanda di una parte, disporre che la trattazione di una causa venga differita.

Capo II

DELLA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 48

Svolgimento dell'udienza

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento che consentono al Tribunale di decidere con ordinanza e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il procedimento dinanzi al Tribunale prevede un'udienza.

2.   Qualora abbia avuto luogo un secondo scambio di memorie e il Tribunale reputi che non sia necessario lo svolgimento di un'udienza, esso può decidere, con il consenso delle parti, di statuire senza udienza.

Articolo 49

Data dell'udienza

Il presidente fissa la data dell'udienza.

Articolo 50

Assenza delle parti all'udienza

I rappresentanti delle parti, debitamente invitati all'udienza, qualora non intendano intervenirvi, sono tenuti ad informarne tempestivamente la cancelleria.

Qualora i rappresentanti di tutte le parti abbiano comunicato che non interverranno all'udienza, il Tribunale può decidere la chiusura della fase orale del procedimento.

Articolo 51

Svolgimento dell'udienza

1.   Il presidente apre e dirige il dibattimento ed esercita la polizia dell'udienza.

2.   La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicare le discussioni.

3.   Le parti possono partecipare alla discussione orale solo per il tramite del loro rappresentante.

4.   Il presidente e ciascun giudice, nel corso del dibattimento, possono:

a)

porre domande ai rappresentanti delle parti;

b)

invitare le parti stesse a pronunciarsi su taluni aspetti della controversia.

Articolo 52

Chiusura della fase orale del procedimento

1.   Il presidente dichiara chiusa la fase orale alla fine del dibattimento.

2.   Il Tribunale può ordinare la riapertura della fase orale.

Articolo 53

Verbale dell'udienza

1.   Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere e ha valore di atto pubblico.

2.   Le parti possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale ed ottenerne copia a proprie spese.

Capo III

DELLE MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO E DEI MEZZI ISTRUTTORI

Articolo 54

Disposizioni generali

1.   Le misure di organizzazione del procedimento e i mezzi istruttori mirano a garantire, nelle migliori condizioni, l'istruzione delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti.

Essi possono essere adottati o modificati in qualsiasi fase del procedimento.

2.   Ciascuna parte può, in qualsiasi fase del procedimento, proporre l'adozione o la modifica di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori. In tal caso le altre parti sono sentite prima che tali misure siano disposte.

3.   Qualora le circostanze del procedimento lo esigano, il giudice relatore o, eventualmente, il Tribunale comunica alle parti le misure da esso previste al fine di consentire loro di presentare oralmente o per iscritto le rispettive osservazioni.

Sezione prima — Delle misure di organizzazione del procedimento

Articolo 55

Oggetto e tipologia

1.   Le misure di organizzazione del procedimento mirano a:

a)

garantire il buon svolgimento della fase scritta e della fase orale e facilitare la produzione delle prove;

b)

determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiederebbero un mezzo istruttorio;

c)

precisare la portata delle conclusioni e dei motivi e argomenti delle parti e chiarire i punti tra di esse controversi.

2.   Le misure di organizzazione del procedimento possono consistere in particolare:

a)

nell'interrogazione delle parti;

b)

nell'invitare le parti a pronunciarsi per iscritto o oralmente su taluni aspetti della controversia;

c)

nel chiedere informazioni o ragguagli alle parti;

d)

nel chiedere alle parti la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa;

e)

nel convocare a riunioni le parti.

Articolo 56

Procedura

Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 2, le misure di organizzazione del procedimento sono disposte dal giudice relatore, a meno che quest'ultimo non deferisca la questione al Tribunale a causa della portata delle misure previste o della loro importanza per la composizione della lite. Esse sono portate a conoscenza delle parti a cura del cancelliere.

Sezione seconda — Dei mezzi istruttori

Articolo 57

Tipologia

Salvo quanto stabiliscono gli articoli 24 e 25 dello statuto della Corte di giustizia, i mezzi istruttori comprendono:

a)

la comparizione delle parti stesse;

b)

la richiesta di informazioni o di ragguagli a terzi;

c)

la richiesta a terzi di presentare determinati documenti o qualsiasi prova concernente la causa;

d)

la prova testimoniale;

e)

la perizia;

f)

il sopralluogo.

Articolo 58

Procedura

1.   I mezzi istruttori sono decisi dal Tribunale.

2.   La decisione relativa ai mezzi previsti all'articolo 57, lettere d), e) ed f), è adottata mediante ordinanza, che specifica i fatti da provare, sentite le parti.

La decisione relativa ai mezzi previsti all'articolo 57, lettere a), b) e c), è portata a conoscenza delle parti a cura del cancelliere.

3.   Le parti possono assistere all'assunzione dei mezzi istruttori.

4.   Se il Tribunale dispone di adottare un mezzo istruttorio e non vi provvede esso stesso, ne incarica il giudice relatore.

5.   Una parte può sempre fornire la prova contraria o presentare un ampliamento delle proposte di mezzi di prova.

Sezione terza — Della citazione e dell'audizione dei testimoni e dei periti

Articolo 59

Citazione dei testimoni

1.   Il Tribunale, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, ordina l'accertamento di determinati fatti per mezzo di testimoni.

La richiesta di una parte per l'assunzione di un testimone deve precisare i fatti sui quali esso deve essere sentito e le ragioni che ne giustificano l'audizione.

2.   I testimoni di cui è ritenuta necessaria l'audizione sono citati dal Tribunale mediante ordinanza, che contiene:

a)

il cognome, il nome, la professione e il domicilio dei testimoni;

b)

la data e il luogo dell'audizione;

c)

l'indicazione dei fatti sui quali i testimoni debbono essere sentiti;

d)

eventualmente, la menzione delle disposizioni adottate dal Tribunale per il rimborso delle spese sopportate dai testimoni e delle sanzioni applicabili in caso di mancata comparizione.

3.   Il Tribunale, in casi eccezionali, può subordinare la citazione dei testimoni di cui le parti hanno richiesto l'audizione al previo versamento presso la cassa del Tribunale di un deposito, di cui stabilisce l'ammontare, che garantisca il rimborso delle spese da liquidare.

La cassa del Tribunale anticipa le spese necessarie per i testimoni citati d'ufficio.

Articolo 60

Audizione dei testimoni

1.   Accertata l'identità dei testimoni, il presidente li informa che dovranno confermare le loro dichiarazioni secondo le modalità precisate dal paragrafo 2 e dall'articolo 63.

I testimoni depongono dinanzi al Tribunale, previa convocazione delle parti. Dopo la deposizione, il presidente e ciascun giudice possono, su richiesta delle parti o d'ufficio, porre domande ai testimoni.

Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande ai testimoni.

2.   Con riserva di quanto disposto dall'articolo 63, dopo aver reso la deposizione il testimone presta il seguente giuramento:

«Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità».

Il Tribunale, sentite le parti, può dispensare il testimone dal prestare giuramento.

3.   Il cancelliere redige il verbale in cui sono riprodotte le deposizioni del testimone.

Il verbale è sottoscritto dal presidente o dal giudice relatore incaricato di procedere all'audizione nonché dal cancelliere. Prima di queste firme, il testimone deve poter verificare il contenuto del verbale e firmarlo.

Il verbale ha valore di atto pubblico.

Articolo 61

Obblighi dei testimoni

1.   I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'udienza.

2.   Se un testimone regolarmente citato non si presenta dinanzi al Tribunale, questo può infliggergli una sanzione pecuniaria non superiore a 5 000 euro e ordinare una nuova citazione a spese del testimone.

La stessa sanzione può essere inflitta ad un testimone che, senza motivo legittimo, si rifiuti di deporre, di prestare giuramento o di fare la dichiarazione solenne che può eventualmente sostituirlo.

3.   La sanzione pecuniaria inflitta può essere revocata qualora il testimone dimostri al Tribunale di essere stato legittimamente impedito. La sanzione pecuniaria può essere ridotta su richiesta del testimone qualora questi dimostri che essa è sproporzionata rispetto ai suoi redditi.

4.   All'esecuzione forzata delle sanzioni o dei provvedimenti adottati in base al presente articolo si procede in conformità agli articoli 244 e 256 del trattato CE e agli articoli 159 e 164 del trattato CEEA.

Articolo 62

Perizia

1.   Il Tribunale può disporre perizie d'ufficio o su richiesta di una delle parti. L'ordinanza con la quale si nomina il perito ne precisa l'incarico e fissa il termine per la presentazione della sua relazione.

2.   Il perito riceve copia dell'ordinanza e di tutti gli altri documenti necessari all'espletamento del suo incarico. È sottoposto al controllo del giudice relatore, il quale può assistere alle operazioni peritali ed è tenuto al corrente dello svolgimento dell'incarico affidato al perito.

Il Tribunale può chiedere alle parti o ad una di esse il versamento di un deposito che garantisca il rimborso delle spese della perizia.

3.   Su richiesta del perito, il Tribunale può disporre di procedere all'audizione di testimoni, che sono sentiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 60.

4.   Il perito può esprimere il suo parere soltanto sui quesiti che gli sono stati espressamente sottoposti.

5.   Dopo il deposito della relazione, il Tribunale può ordinare che il perito venga sentito, previa convocazione delle parti.

Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande al perito.

6.   Con riserva di quanto disposto dall'articolo 63, dopo il deposito della relazione il perito presta dinanzi al Tribunale il seguente giuramento:

«Giuro di aver eseguito il mio incarico con coscienza e assoluta imparzialità».

Il Tribunale, sentite le parti, può dispensare il perito dal prestare giuramento.

Articolo 63

Giuramento

1.   Il presidente ammonisce le persone chiamate a prestare giuramento dinanzi al Tribunale in qualità di testimoni o di periti a dire la verità o ad eseguire il loro incarico con coscienza e assoluta imparzialità e ne richiama l'attenzione sulle conseguenze penali previste dal loro diritto nazionale in caso di violazione di tale dovere.

2.   Il testimone e il perito prestano giuramento conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, primo comma, e, rispettivamente, all'articolo 62, paragrafo 6, primo comma, oppure nelle forme stabilite dal loro diritto nazionale.

3.   Qualora il diritto nazionale del testimone o del perito preveda, in materia di procedura giudiziaria, accanto al giuramento, o in sua vece, o congiuntamente ad esso, la possibilità di fare una dichiarazione che lo sostituisca, il testimone e il perito possono fare questa dichiarazione alle condizioni e nelle forme prescritte dal loro diritto nazionale.

Qualora il diritto nazionale non preveda né il giuramento né la dichiarazione solenne, si segue la procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 64

Falsa testimonianza — Falsa dichiarazione del perito

1.   Il Tribunale può decidere di denunciare qualsiasi falsa testimonianza o qualsiasi falsa dichiarazione di perito commessa sotto giuramento, dinanzi ad esso, all'autorità competente, di cui all'allegato III del regolamento addizionale al regolamento di procedura della Corte di giustizia, dello Stato membro le cui autorità giudiziarie sono competenti a procedere penalmente al riguardo, tenendo conto di quanto dispone l'articolo 63.

2.   La decisione del Tribunale è trasmessa a cura del cancelliere. Nella decisione sono esposti i fatti e le circostanze sui quali è basata la denuncia.

Articolo 65

Ricusazione

1.   Se una parte ricusa un testimone o un perito per incapacità, indegnità o per ogni altro motivo, o se un testimone o un perito si rifiuta di deporre, di prestare giuramento o di fare la dichiarazione solenne che lo sostituisce, il Tribunale provvede con ordinanza motivata.

2.   La ricusazione di un testimone o di un perito deve essere fatta dalla parte nel termine di due settimane decorrenti dalla notifica dell'ordinanza che cita il testimone o che nomina il perito, mediante un atto indicante i motivi della ricusazione e le prove offerte.

Articolo 66

Rimborso delle spese — Indennità

1.   I testimoni e i periti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere loro concesso dalla cassa del Tribunale un anticipo su queste spese.

2.   I testimoni hanno inoltre diritto a un'indennità compensativa di mancato guadagno e i periti a un onorario per le loro prestazioni. Le indennità suddette sono pagate dalla cassa del Tribunale ai testimoni e ai periti dopo che essi hanno adempiuto i loro doveri o il loro incarico.

Articolo 67

Rogatoria

1.   Il Tribunale può, su richiesta delle parti o d'ufficio, disporre rogatorie per l'audizione di testimoni o di periti.

2.   La rogatoria è disposta mediante ordinanza; questa deve indicare: il cognome, il nome, la professione e l'indirizzo dei testimoni o dei periti, i fatti sui quali i testimoni o i periti saranno sentiti, il nome delle parti, dei loro rappresentanti ed il loro indirizzo ed altresì, sommariamente, l'oggetto della causa.

3.   Il cancelliere trasmette l'ordinanza all'autorità competente, di cui all'allegato I del regolamento addizionale al regolamento di procedura della Corte di giustizia, dello Stato membro nel cui territorio dovranno essere sentiti i testimoni o i periti. Se necessario, l'ordinanza viene tradotta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. La traduzione viene allegata al testo originale.

L'autorità designata a norma del primo comma trasmette l'ordinanza all'autorità giudiziaria competente secondo il suo diritto interno.

L'autorità giudiziaria competente provvede all'esecuzione della rogatoria in conformità alle disposizioni del proprio diritto interno. Dopo l'esecuzione, l'autorità giudiziaria competente trasmette all'autorità di cui al primo comma l'ordinanza che ha disposto la rogatoria, gli atti relativi all'esecuzione e una distinta delle spese. Tali documenti vengono trasmessi al cancelliere.

Il cancelliere provvede alla traduzione degli atti nella lingua processuale.

4.   Il Tribunale si accolla le spese cui la rogatoria ha dato luogo, con riserva di porle, se del caso, a carico delle parti.

Capo IV

DELLA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 68

Modalità

1.   In ogni fase del procedimento il Tribunale può esaminare le possibilità di una composizione amichevole di tutta o parte della controversia tra il ricorrente e il convenuto, proporre una o più soluzioni tali da porre fine alla controversia e adottare tutte le misure necessarie al fine di agevolare tale soluzione.

Esso può in particolare:

invitare le parti o i terzi a fornire informazioni o ragguagli,

invitare le parti o i terzi a produrre documenti,

convocare a riunioni i rappresentanti delle parti, le parti stesse o qualsiasi funzionario o altro dipendente dell'istituzione autorizzato a trattare un eventuale accordo.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche nell'ambito di un procedimento sommario.

3.   Il Tribunale può incaricare il giudice relatore, assistito dal cancelliere, di esperire un tentativo di composizione amichevole della controversia o di applicare le misure da esso disposte a tal fine.

Articolo 69

Accordo delle parti

1.   Se il ricorrente e il convenuto si accordano, dinanzi al Tribunale o al giudice relatore, sulla soluzione che pone fine alla controversia, i termini di tale accordo possono essere accertati in un verbale firmato dal presidente o dal giudice relatore, nonché dal cancelliere. L'accordo quale accertato nel verbale ha valore di atto pubblico.

La causa è cancellata dal ruolo con ordinanza motivata del presidente.

Il presidente constata, su richiesta del ricorrente e del convenuto, i termini dell'accordo nell'ordinanza di cancellazione dal ruolo.

2.   Se il ricorrente e il convenuto informano il Tribunale di aver raggiunto un accordo, in una sede diversa dal Tribunale, sulla soluzione da dare alla controversia e precisano che rinunciano a ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

3.   Il presidente statuisce sulle spese secondo l'accordo o, in mancanza, secondo il suo libero apprezzamento.

Articolo 70

Composizione amichevole e procedimento giurisdizionale

Nell'ambito del procedimento giurisdizionale il Tribunale e le parti non possono utilizzare i pareri espressi, i suggerimenti formulati, le proposte presentate, le concessioni effettuate o i documenti predisposti ai fini della composizione amichevole.

Capo V

DELLA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI E DELLA DECLINAZIONE DI COMPETENZA A FAVORE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Articolo 71

Casi di sospensione e procedimento

1.   Salvi restando l'articolo 117, paragrafo 4, l'articolo 118, paragrafo 4, e l'articolo 119, paragrafo 4, un procedimento pendente può essere sospeso:

a)

quando il Tribunale e, rispettivamente, il Tribunale di primo grado o la Corte di giustizia siano investiti di cause che sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, e sino alla pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia;

b)

quando dinanzi al Tribunale di primo grado sia proposta impugnazione contro una pronuncia del Tribunale che decida parzialmente una controversia nel merito, che ponga termine a un incidente processuale relativo a un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità o che respinga un'istanza d'intervento;

c)

su richiesta congiunta delle parti;

d)

in altri casi particolari, qualora lo richieda la buona amministrazione della giustizia.

2.   La decisione di sospensione del procedimento è adottata mediante ordinanza motivata del presidente, sentite le parti; il presidente può deferire la questione al Tribunale.

3.   Ogni decisione di ripresa del procedimento prima del termine della sospensione o prevista all'articolo 72, paragrafo 2, è adottata secondo le stesse modalità.

Articolo 72

Durata ed effetti della sospensione

1.   La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell'ordinanza di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data dell'ordinanza.

2.   Qualora l'ordinanza di sospensione non ne abbia fissato il termine, la sospensione scade alla data indicata nell'ordinanza di ripresa del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di questa ordinanza.

3.   Durante il periodo di sospensione non scade alcun termine processuale, ad eccezione del termine d'intervento previsto dall'articolo 109, paragrafo 1.

I termini processuali cominciano nuovamente a decorrere dall’inizio dalla data in cui cessa la sospensione.

Articolo 73

Declinazione di competenza

1.   Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato I dello statuto della Corte di giustizia, quando il Tribunale constata che il ricorso di cui è investito rientra nella competenza della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado, lo rinvia alla Corte di giustizia o al Tribunale di primo grado.

2.   Il Tribunale statuisce con ordinanza motivata.

Capo VI

DELLA RINUNCIA AGLI ATTI, DEL NON LUOGO A STATUIRE E DEGLI INCIDENTI PROCESSUALI

Articolo 74

Rinuncia agli atti

Se il ricorrente comunica al Tribunale, per iscritto o in udienza, che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all'articolo 89, paragrafo 5.

Articolo 75

Non luogo a statuire

Se il Tribunale constata che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire, può in qualsiasi momento, sentite le parti, adottare d'ufficio un'ordinanza motivata.

Articolo 76

Ricorso manifestamente destinato al rigetto

Quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o di alcune sue conclusioni o quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

Articolo 77

Motivi di irricevibilità di ordine pubblico

Il Tribunale può in qualsiasi momento, d'ufficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico. Se ritiene di essere sufficientemente edotto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

Articolo 78

Domanda di statuire senza impegnare la discussione nel merito

1.   Se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità, sull’incompetenza o su un incidente senza impegnare la discussione nel merito, essa deve proporre la sua domanda con atto separato. La domanda di statuire sull’irricevibilità dev’essere presentata entro il termine di un mese dalla notifica del ricorso.

La domanda deve esporre le ragioni di fatto e di diritto su cui è basata, enunciare le conclusioni ed essere corredata dei documenti richiamati a sostegno.

2.   Depositato l’atto introduttivo della domanda, il presidente fissa all’altra parte un termine per presentare per iscritto le sue conclusioni ed i suoi argomenti in fatto e in diritto.

Salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.

3.   Il Tribunale provvede sulla domanda con ordinanza motivata o rinvia al merito.

Se il Tribunale respinge la domanda o rinvia al merito, il presidente fissa un nuovo termine per la prosecuzione della causa.

4.   Il Tribunale rinvia la causa alla Corte di giustizia o al Tribunale di primo grado se la causa rientra nella competenza di questi ultimi.

Capo VII

DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE

Articolo 79

Sentenza

La sentenza contiene:

l'indicazione che essa è pronunciata dal Tribunale,

la data in cui è pronunciata,

il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore,

il nome del cancelliere,

l'indicazione delle parti,

i nomi dei rappresentanti delle parti,

le conclusioni delle parti,

l'esposizione sommaria dei fatti,

la motivazione,

il dispositivo, ivi compresa la decisione relativa alle spese.

Articolo 80

Pronuncia della sentenza

1.   La sentenza è pronunciata in pubblica udienza. Le parti sono debitamente avvertite della data della pronuncia.

2.   L'originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito del sigillo e depositato in cancelleria; la sentenza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti a cura del cancelliere.

3.   Sull'originale della sentenza il cancelliere annota la data della pronuncia.

Articolo 81

Ordinanza

1.   Ogni ordinanza contiene:

l'indicazione che essa è pronunciata dal Tribunale, dal presidente del Tribunale o del collegio giudicante,

la data della sua adozione,

il nome del presidente e, se del caso, dei giudici che hanno partecipato alla sua adozione, con indicazione del giudice relatore,

il nome del cancelliere,

l'indicazione delle parti,

i nomi dei rappresentanti delle parti,

il dispositivo, ivi compresa, eventualmente, la decisione relativa alle spese.

2.   Nei casi in cui il presente regolamento prevede che un'ordinanza debba essere motivata, essa contiene inoltre:

le conclusioni delle parti,

l'esposizione sommaria dei fatti,

la motivazione.

Articolo 82

Adozione dell'ordinanza

L'originale dell'ordinanza, sottoscritto dal presidente, è munito del sigillo e depositato in cancelleria; l'ordinanza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti a cura del cancelliere.

Articolo 83

Decorrenza della forza vincolante

1.   La sentenza ha forza vincolante dal giorno in cui è pronunciata, con riserva di quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'allegato I dello statuto della Corte di giustizia.

2.   Le ordinanze hanno forza vincolante dal giorno della loro notifica, con riserva di quanto disposto in senso contrario dal presente regolamento e dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'allegato I dello statuto della Corte di giustizia.

Articolo 84

Rettifica di decisioni

1.   Gli errori materiali o di calcolo o altre evidenti inesattezze possono essere rettificate, sentite le parti, con ordinanza del Tribunale, d'ufficio o su richiesta di una delle parti proposta nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della decisione da rettificare.

2.   L'originale dell'ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all'originale della decisione rettificata. A margine dell'originale della decisione rettificata è fatta annotazione dell'ordinanza.

Articolo 85

Omessa decisione sulle spese

1.   Se il Tribunale ha omesso di statuire sulle spese, la parte che intende dolersene deve adirlo mediante istanza nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della decisione.

2.   La suddetta istanza è notificata all'altra parte, cui il presidente fissa un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

3.   Dopo la presentazione delle suddette osservazioni il Tribunale statuisce contemporaneamente sulla ricevibilità e sul merito della domanda.

Capo VIII

DELLE SPESE

Articolo 86

Decisione sulle spese

Si provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che pone fine alla causa.

Articolo 87

Attribuzione delle spese — Regole generali

1.   Fatte salve le altre disposizioni del presente capo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

2.   Per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

Articolo 88

Spese superflue o defatigatorie

Una parte, anche se non soccombente, può essere condannata parzialmente o addirittura totalmente alle spese, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso, in particolare qualora essa abbia causato all'altra parte spese che siano riconosciute superflue o defatigatorie.

Articolo 89

Attribuzione delle spese — Casi particolari

1.   Quando vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.

2.   Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

3.   In mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

4.   L'interveniente sopporta le proprie spese.

5.   La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.

6.   In caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

7.   In caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l'accordo.

Articolo 90

Spese di esecuzione forzata

Le spese che una parte ha dovuto sostenere per l'esecuzione forzata devono essere rimborsate dalla parte avversa secondo la tariffa vigente nello Stato nel cui territorio l'esecuzione forzata viene effettuata.

Articolo 91

Spese ripetibili

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 94, sono considerate spese ripetibili:

a)

le somme e le indennità dovute ai testimoni e ai periti ai sensi dell'articolo 66;

b)

le spese sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso del rappresentante, se sono indispensabili.

Articolo 92

Contestazione sulle spese

1.   Se vi è contestazione sull’importo e sulla natura delle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza motivata su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell'altra parte.

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato I dello statuto della Corte di giustizia, la detta ordinanza non è impugnabile.

2.   Le parti possono richiedere, ai fini dell'esecuzione, una copia esecutiva dell'ordinanza.

Articolo 93

Pagamento

1.   La cassa del Tribunale e i suoi debitori effettuano i loro pagamenti in euro.

2.   Qualora spese ripetibili siano state sostenute in una valuta diversa dall'euro o qualora atti che danno luogo a rifusione siano stati compiuti in un paese di cui l'euro non costituisca la valuta ufficiale, il cambio delle valute è effettuato sulla base del corso di riferimento della Banca centrale europea del giorno del pagamento.

Articolo 94

Spese giudiziarie

Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito, fatte salve le disposizioni seguenti:

a)

se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di 2 000 euro;

b)

le spese di ogni lavoro di copia o di traduzione effettuato su richiesta di una parte, che il cancelliere considera come straordinarie, devono essere rimborsate dalla parte in base alla tariffa prevista dall'articolo 20.

Capo IX

DEL GRATUITO PATROCINIO

Articolo 95

Requisiti sostanziali

1.   Per garantire l'accesso effettivo alla giustizia, per i procedimenti dinanzi al Tribunale viene concesso il beneficio del gratuito patrocinio, nel rispetto delle regole di seguito enunciate.

Il gratuito patrocinio copre, in tutto o in parte, le spese connesse all'assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale. Tali spese sono a carico della cassa del Tribunale.

2.   Ogni persona fisica che, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese di cui al precedente paragrafo 1 ha il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio.

La situazione economica viene valutata tenendo conto di elementi oggettivi quali il reddito, il patrimonio posseduto e la situazione familiare.

3.   Il gratuito patrocinio viene negato qualora l'azione per la quale venga richiesto appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.

Articolo 96

Requisiti formali

1.   Il gratuito patrocinio può essere richiesto anteriormente o successivamente alla presentazione del ricorso.

Per la presentazione della relativa domanda non è prescritta l'assistenza di un avvocato.

2.   La domanda di gratuito patrocinio deve essere corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare la situazione economica del richiedente, quale un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tale situazione economica.

Qualora la domanda venga presentata anteriormente alla proposizione del ricorso, il richiedente deve esporre sommariamente l'oggetto del ricorso previsto, i fatti e gli argomenti a sostegno dello stesso. Documenti giustificativi al riguardo devono essere allegati alla domanda.

3.   Il Tribunale può prevedere, conformemente all'articolo 120, l'utilizzazione obbligatoria di un formulario per la presentazione della domanda di gratuito patrocinio.

Articolo 97

Procedura

1.   Prima di pronunciarsi sulla domanda di gratuito patrocinio, il Tribunale invita l'altra parte a presentare osservazioni scritte, salvo che, alla luce degli elementi forniti, non risulti già l'insussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 95, paragrafo 2, o la sussistenza di quelli previsti dal paragrafo 3 dello stesso articolo.

2.   La decisione sulla domanda di gratuito patrocinio è adottata mediante ordinanza dal presidente del Tribunale o, se la causa è stata già assegnata a una sezione, dal presidente. Egli può rimettere la questione al Tribunale.

L'ordinanza di diniego del gratuito patrocinio è motivata.

3.   Nell'ordinanza con cui viene concesso il gratuito patrocinio, un avvocato è designato per rappresentare l'interessato.

Ove l'interessato non abbia egli stesso proposto un avvocato o qualora la sua scelta non sia approvata, il cancelliere trasmette l'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio e copia della domanda all'autorità nazionale competente indicata nell'allegato II del regolamento addizionale al regolamento di procedura della Corte di giustizia. L'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente è designato sulla base delle proposte trasmesse dalla detta autorità.

L'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio può stabilire un importo che sarà versato all'avvocato incaricato di rappresentare l'interessato o fissare un limite massimo che le spese e gli onorari dell'avvocato non potranno, in via di principio, superare. Nell'ordinanza può essere previsto un contributo dell'interessato alle spese di cui all'articolo 95, paragrafo 1, in considerazione delle sue condizioni economiche.

4.   La presentazione della domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notificazione dell'ordinanza che decide su tale domanda ovvero, nell'ipotesi prevista al paragrafo 3, secondo comma, dell'ordinanza che designa l'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente.

5.   In caso di mutamento, in corso di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente può, sentito l'interessato, revocare il beneficio sia d'ufficio sia su domanda. Egli può altresì rimettere la questione al Tribunale.

L'ordinanza di revoca del gratuito patrocinio è motivata.

6.   Le ordinanze emesse ai sensi del presente articolo non sono impugnabili.

Articolo 98

Anticipi — Presa a carico delle spese

1.   In caso di ammissione al gratuito patrocinio, il presidente può disporre, su domanda dell'avvocato dell'interessato, il versamento di un anticipo all'avvocato medesimo.

2.   Nel caso in cui, per effetto della decisione che conclude il procedimento, il beneficiario del gratuito patrocinio debba sopportare le proprie spese, il presidente fissa, con ordinanza motivata non impugnabile, le spese e gli onorari dell'avvocato che sono a carico della cassa del Tribunale. Il presidente può rimettere la questione al Tribunale.

3.   Nel caso in cui, nella decisione che conclude il procedimento, il Tribunale abbia condannato un'altra parte a sopportare le spese del beneficiario del gratuito patrocinio, la parte medesima è tenuta a rimborsare alla cassa del Tribunale le somme anticipate per effetto del beneficio concesso.

In caso di contestazione ovvero nel caso in cui la parte medesima non dia seguito alla domanda del cancelliere di rimborso di tali somme, il presidente statuisce con ordinanza motivata non impugnabile. Il presidente può rimettere la questione al Tribunale.

4.   In caso di soccombenza del beneficiario del gratuito patrocinio, il Tribunale, pronunciandosi sulle spese nella decisione che conclude il procedimento, può disporre, per ragioni di equità, che una o più altre parti sopportino le proprie spese ovvero che queste siano sopportate, in tutto o in parte, dalla cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.

Capo X

DELLE NOTIFICHE

Articolo 99

Notifiche

1.   Le notifiche previste dal presente regolamento sono fatte, a cura del cancelliere:

in caso di elezione di domicilio del destinatario nel luogo in cui il Tribunale ha la propria sede, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell'atto da notificare o rimettendone copia verso ricevuta, o

quando, conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, o all'articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, il destinatario ha acconsentito a che siano eseguite notifiche nei suoi confronti mediante un mezzo tecnico di comunicazione di cui disponga il Tribunale, con questo stesso mezzo.

Le copie dell'atto da notificare sono estratte ed autenticate dal cancelliere, salvo quando trattisi di atti provenienti dalle parti stesse in conformità all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma.

2.   Se ragioni d'ordine tecnico, connesse segnatamente al volume dell'atto, lo richiedono o se l'atto da notificare è una sentenza o un'ordinanza, l'atto è notificato, in mancanza di elezione di domicilio del destinatario, al recapito di quest'ultimo secondo le modalità prescritte nel paragrafo 1, primo trattino. Il destinatario ne viene avvertito mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui disponga il Tribunale. In tal caso una lettera raccomandata si considera essere stata consegnata al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione ha avuto luogo in una data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall'avvertimento mediante telecopia o un altro mezzo tecnico di comunicazione, che la notifica non gli è pervenuta.

Capo XI

DEI TERMINI

Articolo 100

Calcolo dei termini — Termine forfettario in ragione della distanza

1.   I termini processuali previsti dai trattati CE e CEEA, dallo statuto della Corte di giustizia e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:

a)

se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;

b)

un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine dev'essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;

c)

quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi interi e poi dei giorni;

d)

i termini comprendono i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati;

e)

i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

2.   Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.

La lista dei giorni festivi legali stabilita dalla Corte di giustizia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea vale anche per il Tribunale.

3.   I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

Articolo 101

Proroga — Delega di firma

1.   I termini fissati dal presente regolamento possono essere prorogati dall'autorità che li ha stabiliti.

2.   Il presidente può conferire delega di firma al cancelliere per fissare taluni termini che egli è competente a stabilire ai sensi del presente regolamento o per accordarne la proroga.

TITOLO TERZO

DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Capo I

DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI URGENTI MEDIANTE PROCEDIMENTO SOMMARIO

Articolo 102

Domande di provvedimenti urgenti

1.   La domanda, ai sensi degli articoli 242 del trattato CE e 157 del trattato CEEA, per la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale.

La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori contemplati dagli articoli 243 del trattato CE e 158 del trattato CEEA è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa per la quale il Tribunale è adito e se si riferisce alla causa stessa.

Tali domande possono essere presentate dal momento del deposito del reclamo previsto all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, alle condizioni previste all'articolo 91, paragrafo 4, del detto statuto.

2.   Le domande previste dal paragrafo precedente debbono precisare l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

3.   La domanda va presentata con atto separato e nei modi previsti dagli articoli 34 e 35.

Articolo 103

Competenza del presidente del Tribunale

1.   Il presidente del Tribunale statuisce sulle domande presentate in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 1.

2.   In caso di assenza o di impedimento del presidente del Tribunale, questi è sostituito da un altro giudice designato secondo le modalità fissate con una decisione del Tribunale pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 104

Procedura

1.   La domanda è notificata all'altra parte, cui il presidente del Tribunale fissa un breve termine per presentare le sue osservazioni scritte o orali.

2.   Il presidente del Tribunale decide, se del caso, in merito alle misure di organizzazione del procedimento e ai mezzi istruttori.

3.   Il presidente del Tribunale può accogliere la domanda anche prima che l'altra parte abbia presentato le sue osservazioni. Tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato, anche d'ufficio.

Articolo 105

Decisione sui provvedimenti urgenti

1.   Sulla domanda si provvede mediante ordinanza motivata.

2.   L'esecuzione dell'ordinanza può essere subordinata alla prestazione da parte del richiedente di una cauzione, di cui l'ammontare e le modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze.

3.   L'ordinanza può fissare la data di cessazione di efficacia del provvedimento. In difetto di tale indicazione, il provvedimento cessa d'avere efficacia dalla pronuncia della sentenza definitiva.

4.   L'ordinanza ha solo carattere provvisorio e non pregiudica la pronuncia del Tribunale nel merito.

Articolo 106

Mutamento delle circostanze

Su richiesta di una delle parti, l'ordinanza può, in qualsiasi momento, essere modificata o revocata in seguito a mutamento delle circostanze.

Articolo 107

Nuova domanda

Il rigetto della domanda relativa a provvedimenti provvisori non impedisce alla parte richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi.

Articolo 108

Sospensione dell'esecuzione forzata

Le disposizioni del presente capo si applicano alla domanda di sospensione dell'esecuzione forzata di un atto di un'istituzione, proposta ai sensi degli articoli 244 e 256 del trattato CE e degli articoli 159 e 164 del trattato CEEA.

L'ordinanza che accoglie la domanda fissa, se del caso, la data in cui il provvedimento provvisorio cessa d'aver efficacia.

Capo II

DELL'INTERVENTO

Articolo 109

Istanza d'intervento

1.   Ogni istanza d'intervento deve essere proposta entro quattro settimane dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

2.   L'istanza d'intervento deve contenere:

a)

l'indicazione della causa di cui trattasi;

b)

il nome delle parti della causa;

c)

il nome e il domicilio dell'interveniente;

d)

l'elezione di domicilio dell'interveniente nel luogo in cui ha sede il Tribunale o l'indicazione del mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale, mediante il quale il suo rappresentante accetta di ricevere qualsiasi notifica;

e)

le conclusioni dell'interveniente dirette al sostegno o al rigetto delle conclusioni del ricorrente;

f)

l'esposizione delle circostanze che comprovano il diritto di intervenire ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, dello statuto della Corte di giustizia o sul fondamento di una disposizione specifica.

3.   Si applicano gli articoli 34 e 35.

4.   L'interveniente deve farsi rappresentare a norma dell'articolo 19 dello statuto della Corte di giustizia.

5.   L'istanza d'intervento è notificata alle parti, al fine di consentire loro di presentare le proprie osservazioni scritte o orali e di indicare alla cancelleria, eventualmente, i documenti che esse reputano segreti o riservati e che, di conseguenza, non intendono veder comunicati agli intervenienti.

6.   Il presidente statuisce sull'istanza d'intervento con ordinanza o deferisce l'esame dell'istanza al Tribunale. L'ordinanza dev'essere motivata in caso di rigetto dell'istanza.

Articolo 110

Modalità dell’intervento

1.   Se un intervento è dichiarato ammissibile, il presidente fissa il termine entro il quale l'interveniente può presentare una memoria d'intervento.

2.   L'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti. Tuttavia, a richiesta d'una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati.

3.   La memoria di intervento deve contenere:

a)

le conclusioni dell'interveniente;

b)

i motivi e gli argomenti dedotti dall'interveniente;

c)

eventualmente, le offerte di prova.

4.   Le conclusioni dell’interveniente sono ricevibili solo qualora mirino al sostegno, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti.

5.   Dopo il deposito della memoria d'intervento il presidente fissa un termine entro il quale le parti possono rispondere per iscritto a tale memoria o invita le parti a presentare la loro risposta nel corso della fase orale del procedimento.

6.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'interveniente è equiparato a una parte, salvo disposizioni contrarie.

Articolo 111

Invito a intervenire

1.   In qualsiasi fase del procedimento il presidente, sentite le parti, può invitare ogni persona, ogni istituzione o ogni Stato membro interessato alla soluzione della controversia a render noto al Tribunale se intende intervenire nel procedimento. Nell'invito è menzionato l'avviso previsto all'articolo 37, paragrafo 2.

2.   Se la persona, l'istituzione o lo Stato membro interessato comunica al Tribunale, entro il termine fissato dal presidente, che intende intervenire, il presidente ne informa le parti, al fine di consentire loro di indicare alla cancelleria, eventualmente, i documenti che esse reputano segreti o riservati e che, di conseguenza, intendono non veder comunicati alla persona, all'istituzione o allo Stato membro interessato.

Si applica l'articolo 110, paragrafo 2.

3.   La persona, l'istituzione o lo Stato membro interessato presenta la sua memoria d'intervento entro un mese dalla comunicazione degli atti processuali.

Si applicano gli articoli 34, 35, l'articolo 109, paragrafo 2, lettere da a) a e), e paragrafo 4, e l'articolo 110, paragrafi da 3 a 6.

Capo III

DELLE IMPUGNAZIONI E DELLE CAUSE RINVIATE PREVIO ANNULLAMENTO

Articolo 112

Condizioni dell'impugnazione avverso le decisioni del Tribunale

Alle condizioni previste agli articoli 9-12 dell'allegato I dello statuto della Corte di giustizia, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado avverso le sentenze e le ordinanze del Tribunale.

Articolo 113

Rinvio previo annullamento — Assegnazione della causa rinviata

1.   Quando, dopo aver annullato una sentenza o un'ordinanza del Tribunale, il Tribunale di primo grado rinvia la causa a quest'ultimo in forza dell'articolo 13 dell'allegato I dello statuto della Corte di giustizia, il Tribunale è adito con la sentenza di rinvio.

2.   Il presidente del Tribunale assegna la causa al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione annullata o a un altro collegio giudicante.

Tuttavia, qualora la decisione annullata sia stata pronunciata da un giudice unico, il presidente del Tribunale assegna la causa ad una sezione che si riunisce con tre giudici della quale non faccia parte tale giudice.

Articolo 114

Procedura di esame della causa rinviata

1.   Entro due mesi dalla notifica della sentenza del Tribunale di primo grado al ricorrente, quest'ultimo può depositare una memoria contenente osservazioni scritte.

2.   Entro il mese successivo alla comunicazione di tale memoria al convenuto, questi può depositare una memoria contenente osservazioni scritte. Il termine assegnato al convenuto per il deposito di tale memoria non può in nessun caso essere inferiore al termine di due mesi dalla notifica nei suoi confronti della sentenza del Tribunale di primo grado.

3.   Entro il mese successivo alla comunicazione simultanea delle osservazioni del ricorrente e del convenuto all'interveniente, quest'ultimo può depositare una memoria contenente osservazioni scritte. Il termine assegnato all'interveniente per il deposito di tale memoria non può in nessun caso essere inferiore al termine di due mesi dalla notifica nei suoi confronti della sentenza del Tribunale di primo grado.

4.   In deroga ai paragrafi da 1 a 3, quando, dinanzi al Tribunale, la fase scritta del procedimento non si era conclusa al momento della pronuncia della sentenza di rinvio, essa è ripresa nello stato in cui si trovava, in forza delle misure di organizzazione del procedimento che il Tribunale adotta.

5.   Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale può autorizzare il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni scritte.

6.   Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del titolo secondo del presente regolamento.

Articolo 115

Spese

Il Tribunale statuisce sulle spese relative, da una parte, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall'altra, al procedimento d'impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado.

Capo IV

DELLE SENTENZE IN CONTUMACIA E DELL'OPPOSIZIONE

Articolo 116

Procedura

1.   Se il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non vi risponde nelle forme e nei termini prescritti, il ricorrente può chiedere al Tribunale di accogliere le sue conclusioni.

La suddetta domanda è notificata al convenuto. Il Tribunale può decidere di aprire la fase orale sulla domanda.

2.   Prima di emettere la sentenza contumaciale, il Tribunale accerta se il ricorso è ricevibile, se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate. Può disporre mezzi istruttori.

3.   La sentenza contumaciale è esecutiva.

Tuttavia il Tribunale può sospenderne l'esecuzione sino a che esso non abbia statuito sull'opposizione proposta ai sensi del paragrafo 4, o subordinarne l'esecuzione alla prestazione di una cauzione di cui l'ammontare e le modalità sono determinati tenuto conto delle circostanze; tale cauzione è liberata in difetto di opposizione o in caso di rigetto.

4.   Avverso la sentenza contumaciale è ammessa opposizione.

L'opposizione va proposta nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza.

Essa va presentata nelle forme prescritte dagli articoli 34 e 35.

5.   Avvenuta la notifica dell'opposizione, il presidente del collegio giudicante fissa all'altra parte un termine per la presentazione delle sue osservazioni scritte.

Il procedimento prosegue secondo le disposizioni del titolo secondo del presente regolamento.

6.   Il Tribunale statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione. L'originale della sentenza è allegato a quello della sentenza contumaciale. A margine dell'originale della sentenza contumaciale viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull'opposizione.

Capo V

DEI MEZZI STRAORDINARI DI RICORSO

Articolo 117

Dell'opposizione di terzo

1.   Conformemente all'articolo 42 dello statuto della Corte di giustizia, può essere proposta opposizione di terzo contro una decisione pronunciata senza che il terzo opponente sia stato chiamato in causa, qualora tale decisione sia pregiudizievole ai suoi diritti.

Se la decisione opposta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la domanda deve essere presentata entro i due mesi successivi alla pubblicazione.

2.   Gli articoli 34 e 35 si applicano all'opposizione di terzo; l'atto di opposizione deve inoltre:

a)

specificare la decisione opposta;

b)

indicare per quali motivi la decisione opposta pregiudica i diritti del terzo opponente;

c)

indicare per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa principale dinanzi al Tribunale.

L'opposizione è proposta contro tutte le parti della causa principale.

L'opposizione di terzo è assegnata al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione opposta.

3.   La decisione opposta è modificata nei limiti in cui l'opposizione di terzo è accolta.

L'originale della sentenza pronunciata sull'opposizione di terzo è allegato all'originale della decisione opposta. A margine dell'originale della decisione opposta viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull'opposizione di terzo.

4.   Quando l'impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado e l'opposizione di terzo dinanzi al Tribunale sono dirette contro la stessa decisione del Tribunale, quest'ultimo, sentite le parti, può sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado.

5.   Su istanza del terzo opponente può essere ordinata la sospensione dell'esecuzione della decisione opposta. Si applicano le disposizioni del titolo terzo, capo I, del presente regolamento.

Articolo 118

Dell'interpretazione delle decisioni del Tribunale

1.   Conformemente all'articolo 43 dello statuto della Corte di giustizia, in caso di difficoltà sul senso e sulla portata di una sentenza, spetta al Tribunale interpretarla, su domanda di una parte o di un'istituzione delle Comunità che dimostri di avervi interesse.

La domanda d'interpretazione non è soggetta ad alcun termine.

2.   Gli articoli 34 e 35 si applicano alla domanda d'interpretazione; questa deve inoltre:

a)

precisare la decisione di cui trattasi;

b)

indicare i passaggi di cui si chiede l'interpretazione.

La domanda è proposta contro tutte le parti della decisione di cui è chiesta l'interpretazione.

La domanda d'interpretazione è attribuita al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione che costituisce oggetto della suddetta domanda.

3.   Il Tribunale, dopo aver posto le parti in grado di presentare le loro osservazioni, statuisce mediante sentenza.

L'originale della sentenza interpretativa è allegato all'originale della decisione interpretata. A margine dell'originale della decisione interpretata viene fatta annotazione della sentenza interpretativa.

4.   Quando l'impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado e la domanda d'interpretazione dinanzi al Tribunale riguardano la stessa decisione del Tribunale, quest'ultimo, sentite le parti, può sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado.

Articolo 119

Della revocazione

1.   La revocazione di una decisione del Tribunale può essere richiesta, conformemente all'articolo 44 dello statuto della Corte di giustizia, solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della decisione, era ignoto al Tribunale e alla parte che domanda la revocazione.

Salvo restando il termine di dieci anni previsto dall'articolo 44, terzo comma, dello statuto della Corte di giustizia, la revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa.

2.   Gli articoli 34 e 35 si applicano alla domanda di revocazione; questa deve inoltre:

a)

specificare la decisione impugnata;

b)

indicare i punti della decisione oggetto di impugnazione;

c)

specificare i fatti su cui la domanda è basata;

d)

indicare i mezzi di prova tendenti a dimostrare l'esistenza di fatti che legittimano la revocazione e l'osservanza del termine previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.

La domanda va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la decisione impugnata.

La domanda di revocazione è assegnata al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione impugnata.

3.   Il Tribunale statuisce mediante sentenza sulla ricevibilità della domanda alla luce delle osservazioni scritte delle parti.

Se il Tribunale dichiara la domanda ricevibile, il procedimento prosegue in forma orale, salvo contraria decisione del Tribunale. Quest'ultimo statuisce mediante sentenza.

L'originale della sentenza che prevede la revocazione è allegato all'originale della decisione revocata. A margine dell'originale della decisione revocata viene fatta annotazione della sentenza che prevede la revocazione.

4.   Quando l'impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado e la domanda di revocazione dinanzi al Tribunale riguardano la stessa decisione del Tribunale, quest'ultimo, sentite le parti, può sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 120

Istruzioni pratiche del Tribunale

Il Tribunale può emanare istruzioni pratiche relative, in particolare, alla preparazione e allo svolgimento delle udienze dinanzi ad esso, alla composizione amichevole delle controversie nonché alla presentazione e al deposito di memorie e di osservazioni scritte.

Articolo 121

Pubblicazione del regolamento di procedura

Il presente regolamento, autentico nelle lingue processuali di cui al regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 122

Disposizioni transitorie in materia di spese

Le disposizioni del capo VIII del titolo secondo, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale e ciò dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

Lussemburgo, 25 luglio 2007.

Il cancelliere

W. HAKENBERG

Il presidente

P.J. MAHONEY


(1)  GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7.

(2)  GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7. Regolamento di procedura modificato da ultimo dalla decisione 2006/955/CE, Euratom (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44).

(3)  GU L 136 del 30.5.1991, pag. 1. Regolamento di procedura modificato da ultimo dalla decisione 2006/956/CE, Euratom (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 45).


Indice

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

TITOLO PRIMO

DELL'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE

Capo I

DELLA PRESIDENZA E DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE

Articolo 2

Periodo in cui i giudici esercitano le loro funzioni

Articolo 3

Prestazione di giuramento

Articolo 4

Revoca delle funzioni di un giudice e decadenza da esse

Articolo 5

Ordine di precedenza

Articolo 6

Elezione del presidente del Tribunale

Articolo 7

Attribuzioni del presidente del Tribunale

Articolo 8

Sostituzione del presidente del Tribunale

Capo II

DEI COLLEGI GIUDICANTI

Articolo 9

Collegi giudicanti

Articolo 10

Costituzione delle sezioni

Articolo 11

Presidenti di sezione

Articolo 12

Collegio giudicante ordinario — Assegnazione delle cause alle sezioni

Articolo 13

Rimessione di una causa al Tribunale in seduta plenaria o alla sezione che si riunisce con cinque giudici

Articolo 14

Rimessione di una causa a un giudice unico

Capo III

DELLA CANCELLERIA E DEI SERVIZI

Sezione prima — Della cancelleria

Articolo 15

Nomina del cancelliere

Articolo 16

Cessazione dalle funzioni del cancelliere

Articolo 17

Cancelliere aggiunto

Articolo 18

Assenza o impedimento del cancelliere

Articolo 19

Funzioni del cancelliere

Articolo 20

Tenuta del registro

Sezione seconda — Degli uffici

Articolo 21

Funzionari e altri dipendenti

Articolo 22

Amministrazione e gestione finanziaria del Tribunale

Capo IV

DEL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE

Articolo 23

Giorno, ora e luogo delle riunioni del Tribunale

Articolo 24

Quorum

Articolo 25

Assenza o impedimento di un giudice

Articolo 26

Assenza o impedimento anteriormente all'udienza di un giudice della sezione che si riunisce con cinque giudici

Articolo 27

Deliberazione

Articolo 28

Ferie giudiziarie

Capo V

DEL REGIME LINGUISTICO

Articolo 29

Regime linguistico

Capo VI

DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DEI RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

Articolo 30

Privilegi, immunità e facilitazioni

Articolo 31

Qualità dei rappresentanti delle parti

Articolo 32

Esclusione dal procedimento

TITOLO SECONDO

DEL PROCEDIMENTO

Capo I

DELLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 33

Disposizioni generali

Articolo 34

Deposito degli atti processuali

Articolo 35

Ricorso

Articolo 36

Regolarizzazione

Articolo 37

Notifica del ricorso e avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale

Articolo 38

Assegnazione iniziale di una causa a un collegio giudicante

Articolo 39

Controricorso

Articolo 40

Trasmissione al Consiglio e alla Commissione

Articolo 41

Secondo scambio di memorie

Articolo 42

Proposta di nuovi mezzi di prova

Articolo 43

Motivi nuovi

Articolo 44

Documenti e atti — Riservatezza — Anonimato

Articolo 45

Relazione preliminare

Articolo 46

Connessione — Riunione

Articolo 47

Ordine di trattazione delle cause

Capo II

DELLA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 48

Svolgimento dell'udienza

Articolo 49

Data dell'udienza

Articolo 50

Assenza delle parti all'udienza

Articolo 51

Svolgimento dell'udienza

Articolo 52

Chiusura della fase orale del procedimento

Articolo 53

Verbale dell'udienza

Capo III

DELLE MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO E DEI MEZZI ISTRUTTORI

Articolo 54

Disposizioni generali

Sezione prima — Delle misure di organizzazione del procedimento

Articolo 55

Oggetto e tipologia

Articolo 56

Procedura

Sezione seconda — Dei mezzi istruttori

Articolo 57

Tipologia

Articolo 58

Procedura

Sezione terza — Della citazione e dell'audizione dei testimoni e dei periti

Articolo 59

Citazione dei testimoni

Articolo 60

Audizione dei testimoni

Articolo 61

Obblighi dei testimoni

Articolo 62

Perizia

Articolo 63

Giuramento

Articolo 64

Falsa testimonianza — Falsa dichiarazione del perito

Articolo 65

Ricusazione

Articolo 66

Rimborso delle spese — Indennità

Articolo 67

Rogatoria

Capo IV

DELLA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 68

Modalità

Articolo 69

Accordo delle parti

Articolo 70

Composizione amichevole e procedimento giurisdizionale

Capo V

DELLA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI E DELLA DECLINAZIONE DI COMPETENZA A FAVORE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Articolo 71

Casi di sospensione e procedimento

Articolo 72

Durata ed effetti della sospensione

Articolo 73

Declinazione di competenza

Capo VI

DELLA RINUNCIA AGLI ATTI, DEL NON LUOGO A STATUIRE E DEGLI INCIDENTI PROCESSUALI

Articolo 74

Rinuncia agli atti

Articolo 75

Non luogo a statuire

Articolo 76

Ricorso manifestamente destinato al rigetto

Articolo 77

Motivi di irricevibilità di ordine pubblico

Articolo 78

Domanda di statuire senza impegnare la discussione nel merito

Capo VII

DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE

Articolo 79

Sentenza

Articolo 80

Pronuncia della sentenza

Articolo 81

Ordinanza

Articolo 82

Adozione dell'ordinanza

Articolo 83

Decorrenza della forza vincolante

Articolo 84

Rettifica di decisioni

Articolo 85

Omessa decisione sulle spese

Capo VIII

DELLE SPESE

Articolo 86

Decisione sulle spese

Articolo 87

Attribuzione delle spese — Regole generali

Articolo 88

Spese superflue o defatigatorie

Articolo 89

Attribuzione delle spese — Casi particolari

Articolo 90

Spese di esecuzione forzata

Articolo 91

Spese ripetibili

Articolo 92

Contestazione sulle spese

Articolo 93

Pagamento

Articolo 94

Spese giudiziarie

Capo IX

DEL GRATUITO PATROCINIO

Articolo 95

Requisiti sostanziali

Articolo 96

Requisiti formali

Articolo 97

Procedura

Articolo 98

Anticipi — Presa a carico delle spese

Capo X

DELLE NOTIFICHE

Articolo 99

Notifiche

Capo XI

DEI TERMINI

Articolo 100

Calcolo dei termini — Termine forfettario in ragione della distanza

Articolo 101

Proroga — Delega di firma

TITOLO TERZO

DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Capo I

DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI URGENTI MEDIANTE PROCEDIMENTO SOMMARIO

Articolo 102

Domande di provvedimenti urgenti

Articolo 103

Competenza del presidente del Tribunale

Articolo 104

Procedura

Articolo 105

Decisione sui provvedimenti urgenti

Articolo 106

Mutamento delle circostanze

Articolo 107

Nuova domanda

Articolo 108

Sospensione dell'esecuzione forzata

Capo II

DELL'INTERVENTO

Articolo 109

Istanza d'intervento

Articolo 110

Modalità dell’intervento

Articolo 111

Invito a intervenire

Capo III

DELLE IMPUGNAZIONI E DELLE CAUSE RINVIATE PREVIO ANNULLAMENTO

Articolo 112

Condizioni dell'impugnazione avverso le decisioni del Tribunale

Articolo 113

Rinvio previo annullamento — Assegnazione della causa rinviata

Articolo 114

Procedura di esame della causa rinviata

Articolo 115

Spese

Capo IV

DELLE SENTENZE IN CONTUMACIA E DELL'OPPOSIZIONE

Articolo 116

Procedura

Capo V

DEI MEZZI STRAORDINARI DI RICORSO

Articolo 117

Dell'opposizione di terzo

Articolo 118

Dell'interpretazione delle decisioni del Tribunale

Articolo 119

Della revocazione

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 120

Istruzioni pratiche del Tribunale

Articolo 121

Pubblicazione del regolamento di procedura

Articolo 122

Disposizioni transitorie in materia di spese

Indice


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