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Document 32007D0506

2007/506/CE: Decisione della Commissione, del 21 giugno 2007 , che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli [notificata con il numero C(2007) 3127] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 186, 18.7.2007, p. 36–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 92 - 101

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/12/2014; abrogato da 32014D0893

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/506/oj

18.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli

[notificata con il numero C(2007) 3127]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/506/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

(3)

È opportuno che i criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e verifica siano validi per un periodo di tre anni.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «saponi, shampoo e balsami per capelli» comprende qualsiasi sostanza e preparato eliminabile con il risciacquo e destinato al contatto con la cute e i capelli al fine esclusivo o principale di detergerli. Il gruppo di prodotti comprende anche qualsiasi sostanza e preparato eliminabile con il risciacquo e destinato al contatto con i capelli al fine di migliorarne lo stato (balsami per capelli).

Il suddetto gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale.

Il gruppo di prodotti non comprende i prodotti commercializzati appositamente a scopo disinfettante o antibatterico.

Articolo 2

1.   Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i saponi, gli shampoo e i balsami per capelli ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i prodotti devono rientrare nel gruppo di prodotti «saponi, shampoo e balsami per capelli» e soddisfare i criteri ecologici stabiliti nell’allegato della presente decisione.

2.   La presente decisione è applicabile fatta salva la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (2).

Articolo 3

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi a questo gruppo di prodotti è «30».

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «saponi, shampoo e balsami per capelli», e i relativi requisiti di valutazione e verifica, sono validi per tre anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/22/CE della Commissione (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 11).


ALLEGATO

CONDIZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri stabiliti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere:

la riduzione dell’inquinamento idrico limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto,

la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi,

la riduzione o prevenzione dei potenziali rischi per l’ambiente connessi all’uso di sostanze pericolose.

Tali criteri contribuiscono inoltre ad accrescere la consapevolezza ambientale dei consumatori. I criteri sono fissati a livelli tali da promuovere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica ai saponi e agli shampoo che presentano un carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio ecologico sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica nel prosieguo dell’allegato.

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall’organismo competente ad esaminare la richiesta.

Ove possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

In mancanza di indicazioni sulle prove da svolgere o qualora tali prove debbano essere effettuate solo in sede di verifica o monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, a seconda dei casi, sulle dichiarazioni e sulla documentazione fornite dal richiedente e/o sui risultati di verifiche indipendenti.

Ove opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti, comprese visite sul posto ai siti di produzione.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, ecc.

Ai fini del presente allegato, per ingredienti si intendono sia le sostanze che i preparati.

Il testo fa riferimento al database degli ingredienti dei detergenti (elenco DID), che elenca molti dei principali ingredienti utilizzati nella formulazione di saponi e shampoo. La parte A dell’elenco DID va utilizzata per ricavare i dati per il calcolo del VCD e per la valutazione della biodegradabilità dei tensioattivi. I richiedenti possono presentare i propri dati solo se l’elenco non fornisce un valore, ad eccezione dei profumi (compresi gli additivi biologici) e le tinture.

Per gli ingredienti che non figurano nella parte A dell’elenco DID, il richiedente applica, sotto la propria responsabilità, la procedura descritta nella parte B dell’elenco.

Al momento della presentazione della domanda, occorre fare riferimento alla versione più aggiornata dell’elenco DID, reperibile presso l’organismo competente incaricato della pratica. L’elenco è reperibile inoltre al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_did_list_en.htm

Per gli ingredienti che non figurano nell’elenco DID, il richiedente può seguire una delle procedure descritte nell’appendice II per fornire la necessaria documentazione sulla biodegradabilità anaerobica.

Ai fini dei presenti criteri, per «tensioattivo» s’intende una sostanza e/o un preparato organico impiegato nei detergenti che presenta proprietà tensioattive e consistente in uno o più gruppi idrofili e in uno o più gruppi idrofobi di natura e dimensioni tali da poter ridurre la tensione superficiale dell’acqua e da formare monostrati di dispersione o di adsorbimento nell’interfaccia acqua-aria, da formare emulsioni e/o microemulsioni e/o micelle e favorire l’adsorbimento nelle interfacce acqua-solido.

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell’attuazione di programmi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001.

(Nota: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria per la domanda di marchio di qualità ecologica né per la conformità ai criteri di assegnazione del marchio ecologico).

UNITÀ FUNZIONALE

L’unità funzionale è 1 grammo di «contenuto attivo (CA)». Il CA è definito come il peso degli ingredienti organici nel prodotto e deve essere calcolato in base alla formulazione completa del prodotto. Gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani non sono compresi nel calcolo del CA.

Valutazione e verifica

Si devono comunicare le seguenti informazioni:

descrizione tecnica dei contenuti del prodotto (formulazione completa), compresi gli inquinanti noti. Nella descrizione occorre specificare le quantità, il numero CAS e le denominazioni INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici),

indicazione della funzione di ciascun ingrediente individuale del prodotto, precisando lo scopo per il quale è stato aggiunto,

scheda di sicurezza/scheda informativa del prodotto, contenente i nomi dei fornitori di tutti gli ingredienti.

CRITERI ECOLOGICI

1.   Tossicità per gli organismi acquatici

Per ciascun ingrediente (i) e per l’intero prodotto, viene calcolato il volume critico di diluizione tossicità (VCD) mediante la seguente equazione:

 

VCD (ingrediente i) = peso (i) × FD(i) × 1 000/FT cronica (i)

 

VCD = Σ VCD (ingrediente i)

dove: peso (i) è il peso dell’ingrediente (in g) per unità funzionale; FD (i) è il fattore di degradazione e FT cronica (i) è il fattore di tossicità dell’ingrediente (in mg/l).

I valori FD e FT cronica sono quelli indicati nella parte A del database degli ingredienti dei detergenti (parte A dell’elenco DID). Se l’ingrediente non è incluso nella parte A dell’elenco DID, il richiedente è tenuto a stimarne i valori seguendo le indicazioni di cui alla parte B dell’elenco DID. Il VCD del prodotto è dato dalla somma dei VCDtox dei singoli ingredienti.

Il VCD totale del prodotto non deve superare i seguenti valori:

 

shampoo, prodotti per la doccia e saponi liquidi: 20 000 l/g CA;

 

saponi solidi: 3 500 l/g CA;

 

balsami: 30 000 l/g CA.

Valutazione e verifica

È necessario comunicare la formulazione esatta del prodotto oltre che la descrizione chimica esatta degli ingredienti (ad esempio identificazione secondo la classificazione IUPAC, numero CAS, denominazione INCI, purezza, tipo e percentuale delle impurità, additivi; per le miscele, ad esempio tensioattivi: numero DID, composizione e spettro di distribuzione degli omologhi, isomeri e denominazioni commerciali).

È necessario trasmettere copie delle schede di sicurezza dei materiali di tutti gli ingredienti. Occorre fornire il calcolo preciso del VCD e i relativi risultati. Per tutti gli ingredienti contenuti nell’elenco DID, occorre fornire il numero adeguato di ingredienti. Per gli ingredienti non inseriti nell’elenco DID, occorre presentare i risultati e i metodi di prova dell’ecotossicità [effetti a lungo termine (dati NOEC) sui pesci, Daphnia magna e sulle alghe], della biodegradazione e del bioaccumulo. I pertinenti allegati della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (1) costituiscono il riferimento per le prove.

2.   Prodotti nocivi per l’ambiente

Il prodotto non deve rispondere ai requisiti di classificazione per nessuna delle seguenti frasi di rischio a norma della direttiva 67/548/CEE:

 

N, R50/53: (WR50/53/25 %) ≥ 1

 

N, R51/53: [(WR50/53/2,5 %)+(WR51/53/25 %)] ≥ 1

 

R52/53: [(WR50/53/0,25 %)+(WR51/53/2,5 %)+(WR52/53/25 %)] ≥ 1

 

WR50/53 = percentuale in peso di ingredienti che possono essere classificati come R50/53.

 

WR51/53 = percentuale in peso di ingredienti che possono essere classificati come R51/53.

 

WR52/53 = percentuale in peso di ingredienti che possono essere classificati come R52/53.

Gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani non sono compresi.

Valutazione e verifica

Occorre presentare i risultati delle prove di tossicità acquatica e biodegradazione degli ingredienti interessati, come indicato alla parte 2 sui metodi di prova della direttiva 67/548/CEE. Non è possibile utilizzare i risultati sulla tossicità ricavati dall’elenco DID, perché si tratta di valori mediani che non sono conformi alla direttiva 67/548/CEE.

Se il valore più basso della tossicità è ≤ 10 mg/l, è necessario presentare anche i risultati sul bioaccumulo potenziale [fattore di bioconcentrazione (FBC) o logKow]. Se non vengono presentati risultati, l’ingrediente sarà considerato R 50/53. Sono esclusi da quest’obbligo:

fragranze e tinture: R 51/53;

additivi biologici, cioè estratti vegetali e altri ingredienti isolati da vegetali o animali e che presentano scarse o nulle alterazioni chimiche: R 51/53.

Qualsiasi ingrediente (sia esso sostanza o preparato) in concentrazione superiore allo 0,010 % in peso del prodotto finale deve essere preso in considerazione, a prescindere dal fatto che nella formulazione sia impiegato come sostanza singola o come componente di un preparato. Lo stesso vale per ciascun ingrediente di un preparato utilizzato nella formulazione la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finale.

3.   Biodegradabilità aerobica

a)   Biodegradabilità aerobica dei tensioattivi

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili.

Valutazione e verifica

È necessario comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto insieme ad una descrizione della funzione di ciascun ingrediente.

La parte A dell’elenco DID indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o meno in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell’elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica. Le prove per la determinazione della biodegradabilità rapida sono quelle indicate nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti (2).

I tensioattivi sono considerati rapidamente biodegradabili se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) misurato secondo uno dei cinque metodi di prova di seguito indicati è pari ad almeno il 60 % entro 28 giorni: prova del CO2 nello spazio di testa (OCSE 310); evoluzione del biossido di carbonio (CO2): metodo di Sturm modificato (OCSE 301 B; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-C); metodo della bottiglia chiusa (OCSE 301 D; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-E); respirometria manometrica (OCSE 301 F; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-D) o metodo MITI (I) (OCSE 301 C; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-D), o gli equivalenti metodi ISO. A seconda delle caratteristiche fisiche del tensioattivo, per confermare la biodegradabilità rapida è possibile utilizzare uno dei metodi di seguito elencati, se il livello di biodegradabilità è almeno del 70 % entro 28 giorni: esaurimento del carbonio organico disciolto (COD) (OCSE 301 A; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-A), o test modificato con esaurimento del carbonio organico disciolto (OCSE 301 E, direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-B), o gli equivalenti metodi ISO. L’applicabilità dei metodi di prova basati sulla misurazione del carbonio organico disciolto deve essere opportunamente giustificata, come indicato nel regolamento (CE) n. 648/2004.

Tutti gli ingredienti (sostanze o preparati) in concentrazione superiore allo 0,010 % in peso del prodotto finale devono essere presi in considerazione. Lo stesso vale per ciascun ingrediente di un preparato utilizzato nella formulazione la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finale.

b)   Biodegradabilità aerobica delle sostanze non tensioattive (aNBDOnon surf)

Gli ingredienti che non sono rapidamente biodegradabili (o che non sono stati sottoposti a prove di biodegradabilità aerobica) non devono superare i seguenti livelli nei prodotti:

 

shampoo, prodotti per la doccia e saponi liquidi: 30 mg/g CA;

 

saponi solidi: 15 mg/g CA;

 

balsami: 50 mg/g CA.

Gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani non sono compresi.

Tutti gli ingredienti (sostanze o preparati) in concentrazione superiore allo 0,010 % in peso del prodotto finale devono essere presi in considerazione. Lo stesso vale per ciascun ingrediente di un preparato utilizzato nella formulazione la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finale.

Valutazione e verifica

Cfr. punto 3, lettera a).

4.   Degradabilità anaerobica (aNBDOtox)

Il contenuto di ingredienti non biodegradabili in condizioni anaerobiche (o che non sono stati sottoposti a prove di biodegradabilità anaerobica) e che presentano il valore più basso di tossicità acuta LC50 o EC50 < 100 mg/l (simile cioè al limite per la classificazione di una sostanza come R52 a norma della direttiva 67/548/CEE) non deve superare i seguenti livelli:

 

shampoo, prodotti per la doccia e saponi liquidi: 25 mg/g CA;

 

saponi solidi: 15 mg/g CA;

 

balsami: 50 mg/g CA.

Gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani non sono compresi.

Valutazione e verifica

La parte A dell’elenco DID indica se un determinato ingrediente è biodegradabile o meno in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «S»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell’elenco DID o che vi sono inseriti con l’annotazione «0», occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di test che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica. Il test di riferimento per la degradabilità anaerobica è il metodo OCSE 311, ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o un metodo equivalente; la biodegradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno del 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche, è possibile utilizzare anche metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico (cfr. appendice II).

In caso di molteplici risultati sulla tossicità, deve essere utilizzato il valore più basso validato. I valori di tossicità ricavati dall’elenco DID non sono utilizzabili a questo scopo perché si tratta di valori mediani.

Tutti gli ingredienti (sostanze o preparati) in concentrazione superiore allo 0,010 % in peso del prodotto finale devono essere presi in considerazione. Lo stesso vale per ciascun ingrediente di un preparato utilizzato nella formulazione la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finale.

5.   Fragranze

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati, manipolati e utilizzati secondo il codice di buona pratica dell’International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi).

Valutazione e verifica

Il fabbricante della fragranza deve trasmettere all’organismo competente una dichiarazione che attesti la conformità al suddetto criterio.

6.   Tinture o sostanze coloranti

Le tinture o le sostanze coloranti organiche non devono presentare caratteristiche di potenziale bioaccumulo. Nel caso di sostanze coloranti approvate per l’impiego in prodotti alimentari non è necessario presentare una documentazione sul potenziale di bioaccumulo. In questo contesto si ritiene che una sostanza colorante o una tintura possano essere soggette a potenziale bioaccumulo se viene dimostrato per via sperimentale che presentano un FBC > 100. Se non sono disponibili i risultati del test FBC (fattore di bioconcentrazione), è possibile dimostrare il bioaccumulo calcolando il logPow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua). Se il logPow è > 3, la sostanza colorante o la tintura è considerata potenzialmente tendente a bioaccumulo.

Valutazione e verifica

Il fabbricante deve presentare un rapporto di prova o un risultato pubblicato della prova unitamente al riferimento della pubblicazione. Nel caso di tinture o sostanze coloranti approvate per l’impiego in prodotti alimentari, il fabbricante deve presentare una dichiarazione a tal fine.

7.   Biocidi

a)   Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un’azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

Valutazione e verifica

È necessario fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti i conservanti eventualmente aggiunti, insieme ad informazioni sulla loro esatta concentrazione nel prodotto finale. Il produttore o fornitore dei conservanti deve trasmettere informazioni sulla dose necessaria per la conservazione del prodotto.

b)   I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione, e che rispondono ai criteri per la classificazione con le frasi di rischio R50-53 o R51-53 ai sensi della direttiva 67/548/CEE o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sono autorizzati ma solo a condizione che non siano potenzialmente tendenti al bioaccumulo. In questo contesto, si ritiene che un biocida possa essere soggetto a potenziale bioaccumulo se presenta un fattore di bioconcentrazione (FBC) > 100 o, se non sono disponibili i risultati del test FBC, se il logPow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) è > 3.

Valutazione e verifica

Occorre presentare i risultati delle prove di tossicità acquatica. Se il valore più basso relativo alla tossicità è ≤ 10 mg/l, è necessario presentare il risultato di una prova di biodegradabilità rapida. Se il biocida non è a biodegradabilità rapida, è necessario presentare anche i risultati delle prove sul bioaccumulo potenziale. Le procedure di prova sono indicate nella direttiva 67/548/CEE.

c)   I conservanti non devono rilasciare sostanze classificate secondo il criterio 8, lettera a).

Valutazione e verifica

Il fabbricante del biocida deve presentare una dichiarazione completa e firmata.

8.   Ingredienti pericolosi per l’ambiente

I requisiti riguardano tutti gli ingredienti (sostanze o preparati) in concentrazione superiore allo 0,010 % in peso del prodotto finale. Lo stesso vale per ciascun ingrediente di un preparato utilizzato nella formulazione la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finale.

a)   Ingredienti classificati

Nessuna sostanza che compone il prodotto deve essere classificata come cancerogena (Carc), mutagena (Mut) o tossica per la riproduzione (Rep), nemmeno secondo le regole per l’autoclassificazione in classe III.

Valutazione e verifica

È necessario fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali per tutti gli ingredienti (sostanze o preparati). Il richiedente deve fornire una dichiarazione firmata del fabbricante degli ingredienti attestante la conformità a questo criterio.

b)   Ingredienti specifici esclusi

Il prodotto non deve contenere i seguenti ingredienti, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione:

alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici,

NTA (nitrilo-tri-acetato),

acido borico, borati e perborati,

muschi azotati e muschi policiclici.

Valutazione e verifica

Il fabbricante del biocida deve presentare una dichiarazione completa e firmata.

c)   Ingredienti specifici soggetti a limitazioni

L’acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) e suoi sali e i fosfonati a biodegradabilità non rapida possono essere aggiunti solo ai saponi solidi e per un contenuto massimo di 0,6 mg/g CA.

Valutazione e verifica

Il fabbricante del biocida deve presentare una dichiarazione completa e firmata.

9.   Imballaggio

a)   Il rapporto peso/contenuto (WCR) deve essere inferiore a 0,30 g di imballaggio per grammo di prodotto ed è calcolato con la seguente formula:

Formula

dove:

Wi

=

peso (in g) del componente d’imballaggio i (applicabile sia all’imballaggio primario che secondario), comprese eventuali etichette;

Ni

=

peso (in g) del componente dell’imballaggio proveniente da materiale vergine piuttosto che da fonti riciclate (applicabile sia all’imballaggio primario che secondario). Se il componente dell’imballaggio non contiene materiale riciclato, NI = Wi;

Di

=

peso in grammi del prodotto contenuto nel componente d’imballaggio;

r

=

il numero di riutilizzi, cioè il numero di volte che il componente d’imballaggio i viene utilizzato per lo stesso scopo attraverso un sistema di restituzione o riempimento (per definizione r = 1 se non c’è riutilizzo).

Se l’imballaggio viene riutilizzato, r è fissato a 20 per la plastica e a 10 per il cartone ondulato, a meno che il richiedente non riesca a documentare un numero maggiore di riutilizzi.

Valutazione e verifica

Presentazione del calcolo del rapporto peso/contenuto (WCR).

b)   Etichettatura dell’imballaggio

Per consentire l’identificazione delle varie parti dell’imballaggio a fini di riciclaggio, le parti in plastica dell’imballaggio primario devono essere contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente. I tappi e le pompe non sono soggetti a questo obbligo.

Valutazione e verifica

Dichiarazione completa e firmata.

Campione dell’imballaggio primario.

c)   Dosaggio

L’imballaggio deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto, ad esempio garantendo che l’apertura non sia troppo ampia.

Valutazione e verifica

Description of the dosage device.

d)   L’imballaggio non deve contenere additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi, né additivi non conformi al criterio 8.

Valutazione e verifica

Dichiarazione del produttore di imballaggi.

10.   Idoneità all’uso

L’idoneità all’uso del prodotto deve essere dimostrata con test di laboratorio o condotti presso i consumatori.

I test devono essere conformi alle linee guida illustrate nell’appendice I riguardanti le prove per verificare l’efficienza dei prodotti.

Valutazione e verifica

Rapporto di un test di laboratorio o di un test condotto presso i consumatori che documenti adeguatamente l’efficienza del prodotto.

11.   Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

A norma dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1980/2000, nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

«*

Impatto minimo sugli ecosistemi acquatici

*

Conforme a rigorosi requisiti di biodegradabilità

*

Limita i rifiuti di imballaggio».

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire un esemplare dell’imballaggio del prodotto su cui figura il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.


(1)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(2)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

Appendice I

Linee guida per il test di prestazione

L’efficienza delle prestazioni del prodotto deve essere dimostrata con test di laboratorio o condotti presso i consumatori. Se si utilizza un test di laboratorio, deve essere accettabile anche il test dello stesso produttore. In quel caso, il richiedente deve tuttavia dimostrare che il test utilizzato quantifica le prestazioni del prodotto.

Se si utilizza un test condotto presso i consumatori è necessario seguire le linee guida indicate di seguito.

Il test presso i consumatori deve coinvolgere almeno dieci persone. I consumatori devono dare un parere sull’efficienza del prodotto rispetto ad un prodotto leader del mercato. Le domande rivolte ai consumatori devono riguardare almeno i seguenti aspetti:

1.

Come si comporta il prodotto rispetto al prodotto leader del mercato?

2.

Come viene valutata la facilità di dosare il prodotto nelle quantità desiderate rispetto al prodotto leader del mercato?

3.

Come viene valutata la facilità di applicazione del prodotto sui capelli o/o sulla cute rispetto al prodotto leader del mercato?

Almeno l’80 % dei consumatori deve dimostrarsi come minimo soddisfatto del prodotto rispetto al prodotto leader del mercato.

Appendice II

Documentazione della biodegradabilità anaerobica

Per fornire la necessaria documentazione della biodegradabilità anaerobica di ingredienti che non figurano nell’elenco DID è possibile procedere come segue.

Ricorrere ad estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati delle prove ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi strutturalmente simili. Se la biodegradabilità anaerobica di un determinato tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata accertata sulla base dell’elenco DID, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche [ad esempio C12-15 A 1-3 EO solfato (n. 8 dell’elenco DID) è biodegradabile in condizioni anaerobiche, cosicché si può ipotizzare una biodegradabilità anaerobica simile anche per C12-15 A 6 EO solfato]. Se la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo è stata accertata mediante un metodo di prova adeguato, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell’analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternario contenenti legami esteri nella o nelle catene alchiliche).

Effettuare un test di accertamento (screening test) della biodegradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua un test di accertamento della biodegradabilità anaerobica ricorrendo al metodo OCSE 311, ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o a metodi equivalenti.

Effettuare test di biodegradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove e in caso di problemi sperimentali durante il test di accertamento della biodegradabilità anaerobica (ad esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze di prova), è opportuno ripetere il test utilizzando dosi ridotte di tensioattivo e controllando la degradazione mediante misurazioni con il metodo del carbonio 14 o analisi chimiche. I test a basso dosaggio possono essere effettuati ricorrendo al metodo OCSE 308 (24 aprile 2002) o a metodi equivalenti, purché in condizioni rigorosamente anaerobiche. I test e l’interpretazione dei risultati devono essere effettuati da un esperto indipendente.


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