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Document 32007D0340

2007/340/CE: Decisione del Consiglio, del 19 aprile 2007 , relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa

OJ L 129, 17.5.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 013 P. 294 - 295

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/340/oj

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17.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa

(2007/340/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Federazione russa un accordo che facilita il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa.

(2)

L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 25 maggio 2006, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma di una decisione del Consiglio adottata il 22 maggio 2006.

(3)

È opportuno approvare l'accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata di adozione della posizione comunitaria in questo caso.

(5)

A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non sono pertanto da essa vincolate né soggette alla sua applicazione.

(6)

A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è pertanto da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa tra la Comunità europea e la Federazione russa è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1 dell'accordo (1).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito dall'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità nel comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 dell'accordo è decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 2007.

Per il Consiglio

La presidente

B. ZYPRIES


(1)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


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