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Document 32007D0249

2007/249/CE: Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2007 , che modifica la decisione 2001/822/CE relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea

OJ L 109, 26.4.2007, p. 33–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 155 - 163

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013D0755

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/249/oj

26.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

che modifica la decisione 2001/822/CE relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea

(2007/249/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 187,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (1), definisce il quadro giuridico per la promozione dello sviluppo socioeconomico dei paesi e territori d’oltremare (di seguito «PTOM») e delle relazioni economiche tra questi e la Comunità. La decisione sull’associazione d’oltremare si applica fino al 31 dicembre 2011. Affinché la sua durata possa coincidere con quella del 10o Fondo europeo di sviluppo (2008-2013) (di seguito «10o FES») e del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, è opportuno prorogare la decisione fino al 31 dicembre 2013.

(2)

L’allegato II A della decisione sull’associazione d’oltremare stabilisce i contributi finanziari per il periodo 2000-2007. In considerazione della recente istituzione del 10o FES, è opportuno stanziare la copertura per il periodo 2008-2013.

(3)

È opportuno definire le disposizioni relative alle norme che governano la transizione dal 9o al 10o FES per quanto riguarda i PTOM. È opportuno che esse siano conformi alle norme generali in materia di impegno dei fondi del 9o FES e dei FES precedenti dopo il 31 dicembre 2007 di cui all’articolo 1 della decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9o FES (2), nonché all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, dell’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (3) (di seguito «accordo interno che istituisce il 10o FES»).

(4)

L’accordo interno che istituisce il 10o FES stabilisce un importo totale di 286 milioni di EUR a favore dei PTOM. È opportuno definire la ripartizione di detto importo tra i diversi strumenti finalizzati alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo connessi al FES, da un lato, e i criteri e gli elementi atti a determinare le assegnazioni indicative di partenza a favore dei PTOM beneficiari, dall’altro.

(5)

Per quanto concerne la ripartizione tra i diversi strumenti finalizzati alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo connessi al FES, è opportuno assicurare in particolare che gli aiuti alla cooperazione e all’integrazione regionale siano coordinati con gli aiuti a livello territoriale, affinché i PTOM possano rafforzarsi a fronte delle sfide cui sono confrontati, indipendentemente dal PNL pro capite o da altri parametri utilizzati per determinare le assegnazioni territoriali.

(6)

L’assistenza finanziaria ai PTOM dovrebbe essere stanziata secondo criteri standard improntati all’obiettività e alla trasparenza. Tra essi dovrebbero figurare in particolare il PNL dei singoli PTOM, la dimensione demografica e la continuità rispetto a precedenti FES. Occorrerebbe riservare un trattamento particolare ai «PTOM meno sviluppati» di cui all’allegato I B della decisione sull’associazione d’oltremare, nonché ai PTOM che, a causa dell’isolamento geografico o di altri vincoli, hanno più difficoltà a giovarsi della cooperazione e dell’integrazione regionali.

(7)

È opportuno che la Commissione, in sede di rendicontazione della spesa nell’ambito del FES agli Stati membri e al comitato per l’aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, distingua tra aiuto pubblico allo sviluppo (APS) ed attività non APS.

(8)

È opportuno prestare particolare attenzione al potenziamento delle capacità istituzionali dei PTOM e al buon governo, specie nei settori finanziario, fiscale e giudiziario.

(9)

È opportuno prestare particolare attenzione al potenziamento della cooperazione tra i PTOM, gli Stati ACP e le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, ovvero con altri attori nelle regioni in cui i singoli PTOM sono ubicati.

(10)

È opportuno armonizzare le modalità e le condizioni di finanziamento delle operazioni nell’ambito del Fondo per i PTOM di cui all’allegato II C della decisione sull’associazione d’oltremare in linea con la modifica dei corrispondenti articoli dell’allegato II dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (4) (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»).

(11)

È di fondamentale importanza provvedere affinché i PTOM continuino ad essere ammissibili ai finanziamenti nell’ambito delle linee di bilancio tematiche generali del bilancio generale dell’Unione europea, FES escluso. I regolamenti tematici di cui all’allegato II E della decisione sull’associazione d’oltremare sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (5), a decorrere dal 1o gennaio 2007. È quindi opportuno modificare l’allegato II E al fine di sostituire i riferimenti a detti regolamenti con un riferimento al nuovo strumento finanziario. Ai fini della continuità, è opportuno che dette modifiche si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(12)

Tenuto conto delle relazioni privilegiate tra i PTOM e gli Stati membri cui essi sono connessi, è opportuno generalizzare l’eventuale partecipazione dei primi a programmi comunitari orizzontali affinché essi possano prendere parte ai programmi aperti agli Stati membri cui sono connessi, fermi restando le regole e gli obiettivi dei programmi e i regimi applicabili agli Stati membri in questione. Onde consentire la partecipazione dei PTOM sin dall’inizio del nuovo periodo di programmazione, detta modifica dovrebbe essere introdotta a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(13)

Nel 2008-2009 è opportuno procedere ad una revisione di tutti gli aspetti relativi alle spese ed alle risorse dell’Unione europea, compreso il finanziamento dei PTOM, sulla base di una relazione della Commissione.

(14)

Le presenti modifiche tecniche non pregiudicano un’eventuale revisione successiva della decisione sull’associazione d’oltremare, segnatamente a norma dell’articolo 62,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2001/822/CE del Consiglio è modificata come segue:

1)

all’articolo 23, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le procedure finanziarie e contabili applicabili alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a favore dei PTOM in virtù del 9o FES sono definite nel regolamento finanziario del 9o FES. Le procedure finanziarie e contabili applicabili alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a favore dei PTOM in virtù del 10o FES sono definite nel regolamento finanziario del 10o FES.»;

2)

all’articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   Ai fini dell’attuazione del 10o FES, si applicano le rispettive disposizioni di cui all’accordo interno che istituisce il 10o FES.»;

3)

all’articolo 25, paragrafo 1, l’enunciato «per il periodo dal 2001 al 2007» è sostituito da «per il periodo dal 2000 al 2007 e per il periodo dal 2008 al 2013»;

4)

l’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Assistenza tecnica

1.   Su iniziativa o per conto della Commissione, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica atti a garantire la preparazione, il controllo, la valutazione e la sorveglianza necessari ai fini dell’attuazione della presente decisione, nonché la valutazione globale della presente decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dell’allegato II A.

Gli studi o le misure di assistenza tecnica in questione sono finanziati mediante l’assegnazione globale non rimborsabile.

2.   Su iniziativa del PTOM, possono essere finanziati, previo parere della Commissione, studi o misure di assistenza tecnica in relazione all’attuazione delle azioni comprese nel DOCUP.

Nell’ambito del 9o FES, gli studi e le misure di assistenza tecnica in questione sono finanziati attingendo all’assegnazione del PTOM interessato. Nell’ambito del 10o FES, essi sono finanziati mediante l’assegnazione globale non rimborsabile.»;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 33 bis

1.   Le rimanenze a valere sul 9o FES o sui FES precedenti non vengono più impegnate dopo il 31 dicembre 2007 o dopo la data di entrata in vigore dell’accordo interno che istituisce il 10o FES, ove tale data sia posteriore, ad eccezione delle rimanenze e dei fondi disimpegnati dopo detta data di entrata in vigore derivanti dal sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli primari (Stabex) nell’ambito dei FES precedenti al 9o FES e delle rimanenze residue e dei rimborsi dei fondi stanziati a titolo del 9o FES per finanziare le risorse del Fondo stabilite nell’allegato II C, esclusi i relativi abbuoni d’interesse.

2.   I fondi disimpegnati da progetti a titolo del 9o FES o di FES precedenti non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2007, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, su proposta della Commissione, ad eccezione dei fondi Stabex disimpegnati dopo detta data di entrata in vigore, che vengono trasferiti automaticamente ai rispettivi programmi indicativi territoriali finanziati conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato II A bis, nonché dei fondi stanziati a titolo del 9o FES per finanziare le risorse del Fondo stabilite nell’allegato II C, esclusi i relativi abbuoni d’interesse.»;

6)

l’articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Programmi aperti ai PTOM

Sono ammissibili ai programmi comunitari le persone provenienti da uno dei PTOM e, ove applicabile, i pertinenti enti e organizzazioni pubblici e privati di un PTOM, fatte salve le regole e gli obiettivi dei programmi stessi e i regimi applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso. La partecipazione dei cittadini di un PTOM ai programmi comunitari soggetti a contingenti è limitata al contingente attribuito allo Stato membro cui il PTOM è connesso.

I principali programmi cui hanno accesso i PTOM sono quelli elencati all’allegato II F e quelli che fanno loro seguito.»;

7)

all’articolo 63, l’anno «2011» è sostituito dall’anno «2013»;

8)

nell’allegato II A, articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l’espressione «due anni» è sostituita da «quattro anni»;

9)

dopo l’allegato II A, è inserito un nuovo allegato II A bis, il cui testo figura nell’allegato I della presente decisione;

10)

l’allegato II B è modificato come segue:

a)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   La BEI eroga un importo non superiore a 20 milioni di EUR, secondo quanto previsto all’articolo 5 dell’accordo interno che istituisce il 9o FES, sotto forma di prestito sulle sue risorse proprie, alle condizioni previste dal suo statuto e dal presente allegato.

2.   La BEI eroga un importo non superiore a 30 milioni di EUR, secondo quanto previsto all’articolo 3 dell’accordo interno che istituisce il 10o FES, sotto forma di prestito sulle sue risorse proprie, alle condizioni previste dal suo statuto e dal presente allegato.»;

b)

all’articolo 2, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

durante il periodo coperto dal 9o FES, l’importo degli abbuoni d’interesse, attualizzato al valore del momento dell’esborso del prestito, è imputato all’importo della dotazione per gli abbuoni d’interesse indicato nell’allegato II A, articolo 3, paragrafo 3, lettera d), ed è versato direttamente alla BEI.

Durante il periodo coperto dal 10o FES, l’importo degli abbuoni d’interesse, attualizzato al valore del momento dell’esborso del prestito, è imputato all’importo della dotazione per gli abbuoni d’interesse indicato nell’allegato II A bis, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), ed è versato direttamente alla BEI.

Gli abbuoni d’interesse possono essere capitalizzati o utilizzati come aiuti non rimborsabili per finanziare l’assistenza tecnica legata ai progetti, in particolare a favore di istituzioni finanziarie dei PTOM.»;

11)

l’allegato II C è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente decisione;

12)

l’allegato II E è sostituito dal testo di cui all’allegato III della presente decisione;

13)

l’allegato II F è sostituito dal testo di cui all’allegato IV della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, i punti 6), 12) e 13) di cui all’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2)  GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.

(3)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(4)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).

(5)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.


ALLEGATO I

«ALLEGATO II A bis

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ: 10o FES

Articolo 1

Ripartizione tra i diversi strumenti

1.   Ai fini della presente decisione, per i sei anni che vanno dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, l’importo globale di 286 milioni di EUR dei contributi finanziari della Comunità a titolo del 10o FES, fissato dall’accordo interno che istituisce il 10o FES, è ripartito come segue:

a)

250 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile allo sviluppo a lungo termine, gli aiuti umanitari, gli aiuti d’urgenza, gli aiuti ai profughi e il sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione, nonché per il sostegno alla cooperazione e all’integrazione regionali;

b)

30 milioni di EUR sono assegnati al Fondo investimenti per i PTOM di cui all’allegato II C, sui quali è accantonato un importo massimo di 1,5 milioni di EUR per finanziare gli abbuoni d’interesse per le operazioni che dovranno essere finanziate dalla BEI sulle sue risorse proprie, ai sensi dell’allegato II B, o nel quadro del Fondo investimenti per i PTOM;

c)

6 milioni di EUR sono assegnati per studi o interventi di assistenza tecnica a norma dell’articolo 31 della presente decisione.

2.   I fondi del 10o FES non possono essere impegnati dopo il 31 dicembre 2013, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, su proposta della Commissione.

3.   Qualora i fondi di cui al paragrafo 1 risultino esauriti prima dello scadere della presente decisione, il Consiglio adotta le misure del caso.

Articolo 2

Gestione delle risorse

La BEI gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse proprie, di cui all’allegato II B, e le operazioni finanziate attraverso il Fondo per i PTOM di cui all’allegato II C. Tutte le altre risorse finanziarie a titolo della presente decisione sono amministrate dalla Commissione

Articolo 3

Ripartizione fra i PTOM

L’importo di 250 milioni di EUR di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è assegnato in funzione delle necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono:

1.

Un importo A di 195 milioni di EUR è assegnato ai PTOM per finanziare, in particolare, le iniziative contemplate dai documenti unici di programmazione, comprese le azioni prioritarie per lo sviluppo sociale e la tutela dell’ambiente nell’ambito della lotta contro la povertà. Quando opportuno, tutti i documenti unici di programmazione rivolgono un’attenzione particolare alle azioni volte a potenziare le governance e le capacità istituzionali del PTOM beneficiario e, se del caso, al probabile calendario delle azioni previste.

L’importo A è ripartito in base al numero di abitanti, al prodotto nazionale lordo (PNL), all’entità delle precedenti assegnazioni del FES, ai condizionamenti dovuti all’isolamento geografico e agli ostacoli, strutturali o di altra natura, propri dei PTOM meno sviluppati di cui all’articolo 3 della presente decisione. Tutte le assegnazioni consentono un’utilizzazione efficace e devono essere decise secondo il principio della sussidiarietà.

In linea di massima, questo importo viene assegnato ai PTOM il cui PNL pro capite non supera quello della Comunità in base ai dati statistici disponibili.

2.

Vengono stanziati 40 milioni di EUR per il sostegno alla cooperazione e all’integrazione regionali a norma dell’articolo 16 della presente decisione, comprese le azioni di dialogo e partenariato di cui all’articolo 7, le iniziative di preparazione alle catastrofi e di attenuazione delle loro ripercussioni, nonché, in coordinamento con gli altri strumenti finanziari della Comunità, la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

3.

Il paragrafo 1 non si applica alla Groenlandia.

4.

È costituita una riserva B non assegnata pari a 15 milioni di EUR allo scopo di:

a)

finanziare, per tutti i PTOM, gli aiuti umanitari, gli aiuti d’urgenza e gli aiuti ai profughi nonché, all’occorrenza, il sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione conformemente all’allegato II D;

b)

concedere nuove assegnazioni in funzione dell’evolvere delle necessità e dei risultati dei PTOM di cui al paragrafo 1.

I risultati sono valutati in modo obiettivo e trasparente, tenendo conto dell’uso delle risorse assegnate, dell’esecuzione effettiva delle operazioni in corso, dell’attenuazione o della riduzione della povertà e delle misure adottate a favore dello sviluppo sostenibile.

5.

In conformità ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, gli importi indicativi assegnati a titolo del 10o FES sono adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 24 della presente decisione.

6.

La Commissione può decidere, dopo la revisione intermedia, di destinare ad altri scopi gli importi non assegnati di cui al presente articolo. Le procedure di revisione e la decisione relativa alle nuove assegnazioni sono adottate a norma dell’articolo 24 della presente decisione.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II C

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ: IL FONDO INVESTIMENTI PER I PTOM

Articolo 1

Obiettivo

È istituito un Fondo investimenti per i PTOM (di seguito “il Fondo”) per promuovere le imprese commercialmente efficienti, specie nel settore privato, o quelle del settore pubblico che favoriscono lo sviluppo del settore privato.

Le modalità e le condizioni di finanziamento in relazione alle operazioni del Fondo e i prestiti sulle risorse proprie della BEI sono stabiliti nel presente allegato e nell’allegato II B. Per l’esecuzione del 9o FES, si applicano gli articoli 29 e 30 dell’accordo interno del 9o FES. Per l’esecuzione del 10o FES, si applicano le rispettive disposizioni dell’accordo interno che istituisce il 10o FES.

Tali risorse possono essere erogate, direttamente o indirettamente, a imprese che soddisfano i necessari requisiti tramite idonei fondi d’investimento e/o intermediari finanziari.

Articolo 2

Risorse del Fondo

1.   Le risorse del Fondo possono essere utilizzate, tra l’altro, per:

a)

fornire capitali di rischio sotto forma di:

i)

partecipazioni azionarie in imprese dei PTOM, comprese le istituzioni finanziarie;

ii)

assistenza sotto forma di quasi-capitale a imprese dei PTOM, comprese le istituzioni finanziarie;

iii)

garanzie e altri strumenti di protezione del credito che possano essere usati per coprire rischi politici e altri rischi connessi all’investimento, a favore di investitori o finanziatori sia stranieri che locali;

b)

concedere prestiti ordinari.

2.   La partecipazione azionaria consente di norma di acquisire quote di minoranza non di controllo ed è remunerata in base ai risultati del progetto interessato.

3.   L’assistenza sotto forma di quasi-capitale può comprendere anticipi da parte degli azionisti, obbligazioni convertibili, prestiti condizionali, prestiti subordinati e prestiti con diritto di partecipazione o altre simili forme di assistenza. Detta assistenza può comprendere in particolare:

a)

prestiti condizionali, il cui servizio e/o la cui durata dipendono dall’adempimento di determinate condizioni relative ai risultati del progetto. Nel caso specifico di prestiti condizionali per studi di preinvestimento o per altri tipi di assistenza tecnica connessa al progetto, il servizio può essere cancellato se l’investimento non ha luogo;

b)

prestiti con diritto di partecipazione, il cui servizio e/o la cui durata sono legati ai profitti ricavati dal progetto;

c)

prestiti subordinati, che vengono rimborsati soltanto dopo l’estinzione di altri debiti.

4.   La remunerazione di ciascuna operazione è specificata al momento della concessione del prestito.

Tuttavia:

a)

nel caso di prestiti condizionali o con diritto di partecipazione, la remunerazione comprende di norma un tasso d’interesse fissato a non oltre il 3 % e una componente variabile legata al rendimento del progetto;

b)

caso di prestiti subordinati, il tasso d’interesse dipende dall’andamento del mercato.

5.   L’importo delle garanzie è fissato in funzione dei rischi assicurati e delle caratteristiche specifiche dell’operazione.

6.   Il tasso d’interesse dei prestiti ordinari comprende un tasso di riferimento applicato dalla BEI su prestiti analoghi alle medesime condizioni, per quanto concerne il periodo di tolleranza e di rimborso, nonché una maggiorazione stabilita dalla BEI stessa.

7.   I prestiti ordinari possono essere prorogati a condizioni privilegiate nei seguenti casi:

a)

per i progetti d’infrastruttura nei PTOM meno sviluppati, in situazione postbellica o colpiti da calamità naturali, come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi, il tasso d’interesse del prestito viene ridotto del 3 %;

b)

per i progetti che comportano operazioni di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per i progetti che presentano vantaggi sostanziali e chiaramente dimostrabili di ordine sociale o ambientale. In tali casi i prestiti possono essere prorogati con un abbuono d’interesse, il cui importo e la cui forma vengono decisi in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto. Tuttavia, l’abbuono d’interesse non è superiore al 3 %.

In ogni caso il tasso d’interesse finale per i prestiti di cui alle lettere a) o b) non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento.

8.   Le risorse necessarie per queste agevolazioni saranno prelevate dal Fondo e non superano il 5 % della dotazione globale riservata al finanziamento degli investimenti dal Fondo stesso e dalla BEI sulle risorse proprie.

9.   Gli abbuoni d’interesse possono essere capitalizzati o utilizzati sotto forma di sovvenzioni. Si può utilizzare fino al 10 % degli stanziamenti destinati agli abbuoni d’interesse per finanziare l’assistenza tecnica necessaria ai progetti, in particolare a favore di istituzioni finanziarie dei PTOM.

Articolo 3

Interventi del Fondo

1.   Il Fondo interviene in tutti i settori economici e sostiene gli investimenti a favore di imprese private e di imprese pubbliche gestite secondo criteri commerciali, comprese le infrastrutture economiche e tecnologiche produttrici di reddito, essenziali per il settore privato. Il Fondo:

a)

è gestito come un fondo rotativo e mira ad essere finanziariamente sostenibile. I suoi interventi avvengono a condizioni di mercato ed evitano di provocare distorsioni sui mercati locali e di sostituirsi ai finanziamenti privati;

b)

sostiene i settori finanziari dei PTOM e produce un effetto catalizzatore, incoraggiando la mobilitazione di risorse locali a lungo termine e risvegliando l’interesse di investitori e finanziatori privati stranieri per progetti nei PTOM;

c)

si assume in parte i rischi dei progetti finanziati. La sua sostenibilità finanziaria è garantita dall’intero portafoglio e non dalle singole operazioni;

d)

cerca di convogliare le risorse attraverso gli organismi e i programmi dei PTOM che promuovono lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).

2.   La BEI viene compensata dei costi sostenuti per la gestione del Fondo. Nei primi due anni successivi all’entrata in vigore del secondo protocollo finanziario, il compenso annuo può raggiungere il 2 % della dotazione iniziale totale del Fondo investimenti. Dopo questo periodo, il compenso della BEI comprende una componente fissa pari allo 0,5 % all’anno della dotazione iniziale e una componente variabile che può raggiungere l’1,5 % all’anno del portafoglio del Fondo investite in progetti nei PTOM. I compensi sono finanziati dal Fondo.

3.   Allo scadere della presente decisione, e in mancanza di una specifica decisione da parte del Consiglio, i rimborsi netti cumulativi versati sul Fondo verranno trasferiti al successivo strumento finanziario per i PTOM.

Articolo 4

Condizioni relative ai rischi di cambio

Per contenere il più possibile gli effetti delle fluttuazioni dei tassi di cambio, il problema dei relativi rischi è affrontato nel modo seguente:

a)

in caso di partecipazione azionaria intesa a rafforzare il capitale di un’impresa, i rischi sono assunti di norma dal fondo;

b)

in caso di finanziamento su capitale di rischio per PMI, i rischi di cambio sono di norma condivisi tra la Comunità, da un lato, e le altre parti interessate, dall’altro. In media, i rischi di cambio sono condivisi equamente;

c)

qualora sia possibile e opportuno, soprattutto in paesi che godono di una stabilità macroeconomica e finanziaria, il Fondo cerca di concedere i prestiti nelle valute locali dei PTOM, assumendosi i rischi di cambio.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO II E

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ: AIUTO AL BILANCIO DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Fatte salve le eventuali future modifiche delle disposizioni inerenti al bilancio, i PTOM usufruiscono delle azioni elencate di seguito, destinate ai paesi in via di sviluppo nell’ambito del bilancio generale dell’Unione europea:

1)

programmi tematici di cui al regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) (1), e che forniscono un sostegno diretto alla politica di sviluppo e di cooperazione della Comunità europea;

2)

azioni di risanamento e di ricostruzione contemplate dal regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (2);

3)

aiuti umanitari contemplati dal regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (3).


(1)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(2)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

(3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).»


ALLEGATO IV

«ALLEGATO II F

ALTRI CONTRIBUTI COMUNITARI: PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI

A norma dell’articolo 58 della presente decisione, si applicano ai cittadini dei PTOM nell’ambito del contingente attribuito allo Stato membro cui il PTOM è connesso, qualora il programma sia soggetto a contingente, i programmi di seguito indicati e quelli ad essi successivi, in particolare:

1)

i programmi di istruzione e formazione:

un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013), istituito dalla decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (1),

il programma “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013, istituito dalla decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma “Gioventù in azione” per il 2007-2013 (2);

2)

i programmi che fanno parte del programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), istituiti dalla decisione 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (3);

3)

i programmi del settimo programma quadro della Comunità europea istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (4);

4)

i programmi culturali e audiovisivi:

il programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007), istituito dalla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativo all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (5),

il programma Cultura 2007 (2007-2013), istituito dalla decisione n. 1903/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (6);

5)

i programmi HRTP Japan (programma di formazione delle risorse umane in Giappone) e Missioni d’attualità, istituiti dalla decisione 92/278/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1992, che conferma il consolidamento del Centro per la cooperazione industriale CE-Giappone (7)


(1)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

(2)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

(3)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(4)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

(6)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 22.

(7)  GU L 144 del 26.5.1992, pag. 19.


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