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Document 32007D0240

2007/240/CE: Decisione della Commissione, del 16 aprile 2007 , che istituisce nuovi certificati veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE [notificata con il numero C(2007) 1622] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 104, 21.4.2007, p. 37–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M, 24.8.2007, p. 498–511 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 57 - 70

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32020R2235

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/240/oj

21.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2007

che istituisce nuovi certificati veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE

[notificata con il numero C(2007) 1622]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/240/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (3), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (4), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (5), in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (6), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (7), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (8), in particolare l’articolo 29, paragrafo 6, e l’articolo 32,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (9), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (10), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

I certificati veterinari e sanitari richiesti dalla legislazione comunitaria per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale sono attualmente presentati in base a svariati modelli, stabiliti in decine di disposizioni frammentarie. Nonostante la diversa veste grafica, il contenuto dei certificati è fondamentalmente identico per quanto riguarda le informazioni che si devono fornire. Uniformando i modelli esistenti si agevolerà notevolmente l’uso dei certificati da parte delle autorità dei paesi terzi.

(2)

Tale uniformazione si rende d’altro canto indispensabile nel momento in cui i certificati sono trattati con mezzi informatici nell’ambito del sistema istituito dalla decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces (11).

(3)

Uniformando i certificati le procedure alla frontiera diverranno più agevoli e rapide, mediante il trasferimento automatico dei dati contenuti nei certificati verso i documenti veterinari comuni di entrata imposti dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (12) e dal regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (13).

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La presentazione dei vari certificati veterinari e sanitari richiesti per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale, nonché dei certificati per il transito attraverso la Comunità di prodotti d’origine animale avviene in base ai modelli unici di certificato veterinario che figurano nell’allegato I.

2.   La parte I dei modelli unici di cui al paragrafo 1, relativa alle informazioni sulla partita spedita, sostituisce le parti corrispondenti dei modelli di certificato previsti dalle disposizioni comunitarie di cui all’allegato II.

3.   Nella parte II dei modelli unici di cui al paragrafo 1, relativa alla certificazione da parte dell’autorità competente, sono ripresi gli attestati di sanità, gli attestati sanitari, gli attestati di polizia sanitaria, gli attestati o le dichiarazioni relative al benessere degli animali, gli attestati, le informazioni o i dati sanitari, gli attestati o le norme riguardanti il trasporto degli animali, le esigenze particolari e i requisiti specifici di polizia sanitaria quali figurano nei certificati, previsti dalle disposizioni comunitarie di cui all’allegato II.

Articolo 2

I certificati veterinari e sanitari conformi ai modelli stabiliti dalle disposizioni comunitarie di cui all’allegato II possono essere utilizzati, salvo ulteriori modifiche, dai paesi terzi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

(2)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

(3)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(4)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(5)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(6)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 319); rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.

(7)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(8)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).

(9)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320.

(10)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(11)  GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58.

(12)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

(13)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 585/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 17).


ALLEGATO I

Parte I:   modello per gli animali

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Parte I:   modello per i prodotti

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Parte I:   modello per i prodotti in transito/magazzinaggio

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Parte I:   modello per lo sperma, gli embrioni, gli ovuli

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Parte II

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NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO VETERINARIO PER L’INTRODUZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA DI ANIMALI VIVI, SPERMA, EMBRIONI, OVULI E PRODOTTI D’ORIGINE ANIMALE

Osservazione generale: il documento va compilato in stampatello. Per selezionare un’opzione, apporre una crocetta nell’apposito spazio.

Ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice di due lettere relativo ad un paese, in conformità della norma internazionale ISO 3166 alpha-2.

Parte I —   Informazioni sulla partita spedita

Paese: indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.

Riquadro I.1.

Speditore: indicare il nome e l’indirizzo (via, città e regione/provincia/Stato, se pertinente) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita. Si consiglia di fornire anche i numeri di telefono, di fax o l’indirizzo di posta elettronica.

Riquadro I.2.

Il numero di riferimento del certificato è un numero che l’autorità competente del paese terzo deve attribuire secondo la propria classificazione.

Riquadro I.2.a.

Riservato alla notifica TRACES. Il numero TRACES del certificato è un numero di riferimento unico attribuito dal sistema TRACES.

Riquadro I.3.

Autorità centrale competente: nome dell’autorità centrale del paese di spedizione competente in materia di certificazione.

Riquadro I.4.

Autorità locale competente: se pertinente, nome dell’autorità locale responsabile del luogo d’origine o del luogo di spedizione del paese, competente in materia di certificazione.

Riquadro I.5.

Destinatario: indicare il nome e l’indirizzo (via, città e codice postale) della persona fisica o giuridica a cui è destinata la partita nello Stato membro di destinazione.

In caso di transito di merci nel territorio dell’UE, questa informazione non è obbligatoria.

Riquadro I.6.

Persona responsabile della partita nell’UE:

1

:

in caso di prodotti in transito nel territorio dell’UE: indicare il nome e l’indirizzo (via, città e codice postale). Si consiglia di fornire anche i numeri di telefono, di fax o l’indirizzo di posta elettronica. Questa persona è responsabile della partita fin dalla presentazione al posto d’ispezione frontaliero e presenta le dovute dichiarazioni alle autorità competenti a nome dell’importatore.

2

:

in caso di prodotti, animali, sperma, embrioni od ovuli importati nell’UE: Riservato alla notifica TRACES. Indicare il nome e l’indirizzo (via, città e codice postale). Si consiglia di fornire anche i numeri di telefono, di fax o l’indirizzo di posta elettronica.

Questa informazione può essere modificata fino alla stesura del documento veterinario comune di entrata.

Riquadro I.7.

Paese d’origine: indicare il nome dei paesi terzi in cui sono stati prodotti, fabbricati o imballati i prodotti finiti o nel quale gli animali hanno soggiornato durante il periodo previsto dalla legge.

Riquadro I.8.

Regione d’origine: (se pertinente) riguarda esclusivamente le specie o i prodotti investiti da misure di regionalizzazione o dalla creazione di zone riconosciute in conformità di una decisione della Comunità europea. Le regioni o le zone riconosciute devono essere indicate così come sono denominate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Codia: come riportato nella pertinente normativa.

Riquadro I.9.

Paese di destinazione: indicare il nome dello Stato membro a cui sono destinati gli animali o i prodotti.

Nel caso di prodotti in transito, indicare il nome del paese terzo di destinazione.

Riquadro I.10.

Regione di destinazione: cfr. riquadro I.8.

Riquadro I.11.

Luogo d’origine: luogo da cui provengono gli animali o i prodotti.

Per gli animali: l’azienda agricola o altra impresa agricola, industriale o commerciale soggetta a controllo ufficiale, inclusi zoo, parchi d’attrazione, riserve faunistiche o di caccia, in cui gli animali sono tenuti o allevati abitualmente.

Per lo sperma, gli embrioni e gli ovuli: i centri di raccolta e di magazzinaggio di sperma nonché i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e ovuli.

Per i prodotti o i sottoprodotti d’origine animale, qualsiasi unità di un’azienda del settore alimentare o del settore dell’alimentazione animale. Segnalare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti o dei sottoprodotti e indicare il paese di spedizione se diverso da quello d’origine.

Indicare il nome, l’indirizzo (via, città e regione/provincia/Stato, se pertinente) e il numero di riconoscimento o di registrazione di tali strutture nei casi in cui quest’ultimo è richiesto dalla normativa.

Riquadro I.12.

Luogo di destinazione: in caso di magazzinaggio di prodotti in transito: Indicare il nome, l’indirizzo (via, città e codice postale) e il numero di riconoscimento o di registrazione del deposito in zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o del rifornitore di navi.

Luogo di destinazione: in caso d’importazione nell’UE: Riservato alla notifica TRACES. Luogo verso cui gli animali o i prodotti sono diretti e dove verranno definitivamente scaricati. Indicare eventualmente il nome, l’indirizzo (via, città e codice postale) e il numero di riconoscimento o di registrazione delle strutture del luogo di destinazione. Si consiglia di fornire anche i numeri di telefono, di fax o l’indirizzo di posta elettronica.

Riquadro I.13.

Luogo di carico: per gli animali: indicare il luogo in cui gli animali sono caricati e, se vengono prima raccolti, le coordinate del centro di raccolta: questa voce riguarda i centri ufficiali di raccolta degli animali prima della loro spedizione. Essi devono essere riconosciuti dall’autorità ufficiale e posti sotto il suo controllo.

Per i prodotti, lo sperma e gli embrioni, indicare il luogo di carico o il porto d’imbarco.

Riquadro I.14.

Data e ora della partenza:

Per gli animali: indicare la data e l’ora previste per la partenza degli animali.

Per i prodotti, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli: indicare la data della partenza.

Riquadro I.15.

Mezzo di trasporto: indicare tutti i dettagli relativi ai mezzi di trasporto.

La modalità di trasporto (per via aerea, marittima, ferroviaria, su strada o altra).

L’identificazione del mezzo di trasporto: per gli aerei il numero di volo, per le navi il nome della nave, per i treni il numero del treno e il numero del vagone, per gli automezzi il numero di targa e, eventualmente, la targa del rimorchio. Altro: modalità di trasporto non indicate dalla direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto. In caso di modifica del mezzo di trasporto dopo il rilascio del certificato, spetta allo speditore informare il posto d’ispezione frontaliero (PIF) d’entrata nell’UE.

Riferimento documentale facoltativo: indicare il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico marittima o il numero del documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada.

Riquadro I.16.

PIF d’entrata nell’UE: indicare il nome e il nome del PIF così come figurano nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Questa informazione può essere modificata fino alla stesura del documento veterinario comune di entrata.

Riquadro I.17.

Numero di autorizzazione CITES: riguarda unicamente gli animali e i prodotti contemplati dalla convenzione di Washington sulle specie protette.

Riquadro I.18.

Descrizione della merce: descrivere la merce sotto il profilo veterinario o avvalersi della nomenclatura utilizzata nel sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane, ripresa dal regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato. Tale descrizione doganale sarà eventualmente completata da ogni informazione necessaria a classificare la merce dal punto di vista veterinario (specie, trattamento, ecc.).

Riquadro I.19.

Codice del prodotto (codice NC): indicare il codice che figura nel sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane, ripreso dal regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato.

Riquadro I.20.

Numero di animali/Peso lordo:

Per quanto riguarda gli animali e i prodotti d’origine animale (sperma, ovulo, embrione), indicare il numero totale di capi o di provette, espresso in unità.

Nel caso degli animali d’acquacoltura e i prodotti, indicare il peso lordo totale e il peso netto totale in kg.

Riquadro I.21.

Temperatura: riguarda unicamente i prodotti d’origine animale; indicare la temperatura adeguata di trasporto/magazzinaggio dei prodotti.

Riquadro I.22.

Numero di colli: indicare il numero totale di casse, gabbie o stalli nei quali sono trasportati gli animali o il numero di container criogenici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni o il numero di pacchetti per i prodotti.

Riquadro I.23.

Numero del sigillo e numero del container: Il numero di sigillo può essere richiesto per legge, nel qual caso indicare tutti i numeri d’identificazione dei sigilli e dei container. Se non vi è alcun obbligo normativo, questa informazione è facoltativa.

Riquadro I.24.

Tipo di imballaggio: riguarda unicamente i prodotti.

Riquadro I.25.

Merce certificata per: indicare il fine per cui gli animali sono importati o l’impiego previsto dei prodotti. (Su ogni certificato specifico figureranno solo le opzioni possibili).

Allevamento: per gli animali d’allevamento e da reddito.

Ingrasso: riguarda unicamente gli ovini, i caprini, i bovini e i suini.

Macellazione: per gli animali destinati al macello.

Quarantena: si riferisce alla decisione 2000/666/CE per i volatili, alla direttiva 92/65/CEE per i carnivori, i primati e i pipistrelli, e alla direttiva 2006/88/CE per gli animali d’acquacoltura.

Organismo riconosciuto: organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a norma della direttiva 92/65/CEE.

Riproduzione artificiale: riguarda unicamente lo sperma, gli ovuli e gli embrioni.

Equidi registrati: a norma della direttiva 90/426/CEE

Ripopolamento: riguarda unicamente la selvaggina destinata alla ricostituzione del patrimonio e i pesci destinati al ripopolamento di peschiere.

Animali da compagnia: animali delle specie che figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 998/2003 e che sono oggetto di transazioni commerciali.

Circo/esposizione: riguarda i circhi e gli animali da concorso, nonché gli animali acquatici destinati agli acquari.

Stabulazione in acqua: riguarda unicamente i prodotti d’acquacoltura.

Consumo umano: riguarda unicamente i prodotti destinati al consumo umano e per i quali la normativa esige un certificato sanitario.

Alimentazione animale: riguarda unicamente i prodotti destinati all’alimentazione animale di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Trasformazione supplementare: riguarda unicamente i prodotti o gli animali che devono subire una trasformazione prima di essere commercializzati.

Uso tecnico: prodotti non idonei al consumo umano e animale, di cui al regolamento modificato (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altro: destinato a casi non previsti dalla presente classificazione.

Riquadro I.26.

Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo: riguarda unicamente i prodotti d’origine animale in transito attraverso l’UE o il SEE, in provenienza da un paese terzo e destinati a un altro paese terzo: indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione. (Riquadro specifico dei certificati per il transito e il magazzinaggio, compreso il magazzinaggio per i rifornitori di navi).

Riquadro I.27.

Per importazione o ammissione nell’UE: (riquadro specifico dei certificati d’importazione e di ammissione).

Importazione definitiva: questa opzione appare unicamente nell’ambito dell’introduzione di specie animali autorizzate anche alla reintroduzione o all’ammissione temporanea (ad esempio cavalli registrati).

Reintroduzione: questa opzione appare unicamente nell’ambito dell’introduzione di specie animali autorizzate alla reintroduzione [ad esempio i cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea (decisione 93/195/CEE della Commissione)].

Ammissione temporanea: questa opzione appare unicamente nell’ambito dell’introduzione di specie animali autorizzate all’ammissione temporanea (ad esempio cavalli registrati per un periodo massimo di 90 giorni).

Riquadro I.28.

Identificazione della merce: indicare i requisiti specifici inerenti alle specie animali e alla natura dei prodotti. Le informazioni richieste, enumerate di seguito in maniera esauriente, sono stabilite in ogni singolo certificato.

Per gli animali vivi: specie (nome scientifico), razza/categoria, metodo d’identificazione, numero d’identificazione, età, sesso, quantità, test.

Per lo sperma, gli embrioni e gli ovuli: specie (nome scientifico), razza/categoria, marchio d’identificazione, data di raccolta, numero di riconoscimento del centro/gruppo di lavoro, identificazione del donatore, quantità.

Per i prodotti: specie (nome scientifico), natura della merce, tipo di trattamento, numero di riconoscimento degli stabilimenti (macelli, laboratori di sezionamento/laboratori di trasformazione, depositi frigorifero), numero della partita, numero del collo, peso netto.

Parte II —   Certificazione

Riquadro II.

Informazioni sanitarie: compilare questa parte in base alla normativa pertinente.

Riquadro II.a.

Numero di riferimento: cfr. riquadro I.2.

Riquadro II.b.

Numero di riferimento TRACES: cfr. riquadro I.2.a.

Veterinario ufficiale: indicare il nome, la qualifica, il titolo e la data della firma. Nei casi previsti dalla legislazione pertinente, l’ispettore veterinario può essere sostituito da un ispettore ufficiale.


ALLEGATO II

Elenco dei riferimenti legislativi per i certificati veterinari e sanitari

 

Gli allegati I, II e III della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (1),

 

l’allegato II della decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati (2),

 

gli allegati II e da IV a IX della decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea (3),

 

gli allegati I e II della decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (4),

 

l’allegato II della decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (5),

 

l’allegato della decisione 95/328/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica (6),

 

gli allegati I e II della decisione 96/333/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di decisione specifica (7),

 

l’allegato della decisione 96/539/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità europea di sperma equino (8),

 

l’allegato della decisione 96/540/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità europea di ovuli ed embrioni di animali della specie equina (9),

 

gli allegati II e III della decisione 2000/572/CE della Commissione, dell’8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni (10),

 

l’allegato III della decisione 2000/585/CE della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni di coniglio e di talune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento e definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative a tali importazioni (11),

 

l’allegato A della decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame (12),

 

gli allegati III e IV della decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina (13),

 

gli allegati da II a V della decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (14),

 

gli allegati IA e IB della decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione di involucri di origine animale da paesi terzi (15),

 

l’allegato II della decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano (16),

 

gli allegati II, IV e V della decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all’allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (17),

 

gli allegati A e B della decisione 2003/863/CE della Commissione, del 2 dicembre 2003, sui certificati sanitari per l’importazione di prodotti di origine animale provenienti dagli Stati Uniti (18),

 

gli allegati I e II della decisione 2003/881/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2003, relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp.) in provenienza da paesi terzi e che abroga la decisione 2000/462/CE (19),

 

l’allegato III della decisione 2004/407/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi (20),

 

l’allegato II della decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo (21),

 

l’allegato della decisione 2004/595/CE della Commissione, del 29 luglio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per l’importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali (22),

 

l’allegato II della decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (23),

 

gli allegati da II a V della decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (24).


(1)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(2)  GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006.

(3)  GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006.

(4)  GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006.

(5)  GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006.

(6)  GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/109/CE (GU L 32 del 5.2.2004, pag. 17).

(7)  GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/119/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 56).

(8)  GU L 230 dell’11.9.1996, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2000/284/CE (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35).

(9)  GU L 230 dell’11.9.1996, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/284/CE.

(10)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/437/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 65; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 52).

(11)  GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006.

(12)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

(13)  GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/14/CE (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 28).

(14)  GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/855/CE (GU L 338 del 5.12.2006, pag. 45).

(15)  GU L 285 dell’1.11.2003, pag. 38. Decisione modificata dalla decisione 2004/414/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 64; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 56).

(16)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/158/CE (GU L 68 dell’8.3.2007, pag. 10).

(17)  GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/158/CE.

(18)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 46.

(19)  GU L 328 del 17.12.2003, pag. 26. Decisione modificata dalla decisione 2005/60/CE (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 64).

(20)  GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11. Decisione modificata dalla decisione 2006/311/CE (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 40).

(21)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 73; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 57. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006.

(22)  GU L 266 del 13.8.2004, pag. 11.

(23)  GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006.

(24)  GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 1792/2006.


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