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Document 32007D0126

Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 2007 , che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico Giustizia penale , quale parte del programma generale su diritti fondamentali e giustizia

OJ L 58, 24.2.2007, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 63 - 68

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/126(1)/oj

24.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2007

che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia penale», quale parte del programma generale su diritti fondamentali e giustizia

(2007/126/GAI)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 29 del trattato sull’Unione europea stabilisce che l’obiettivo che l’Unione si prefigge è di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un’azione in comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.

(2)

Ai sensi dell’articolo 31 del trattato sull’Unione europea, l’azione comune nel settore penale comprende, in particolare, la cooperazione tra le competenti autorità degli Stati membri.

(3)

Basandosi sulle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il programma dell’Aia adottato dal Consiglio europeo nel novembre 2004 ribadisce la priorità di un rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea, in particolare rafforzando la cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento.

(4)

Il programma quadro istituito dalla decisione 2002/630/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) (2), ha contribuito considerevolmente al rafforzamento della cooperazione tra i servizi di polizia e altre autorità di contrasto e i servizi giudiziari degli Stati membri e al miglioramento della reciproca comprensione tra i rispettivi ordinamenti di polizia, giudiziari, giuridici ed amministrativi e della reciproca fiducia negli stessi.

(5)

È opportuno realizzare gli ambiziosi obiettivi fissati dal trattato sull'Unione europea e dal programma dell’Aia stabilendo un programma flessibile ed efficace che ne agevoli la pianificazione e l’attuazione.

(6)

Il programma dovrebbe migliorare la reciproca fiducia nel sistema giudiziario. Come indicato nel programma dell’Aia, la reciproca fiducia dovrebbe essere rafforzata attraverso lo sviluppo di reti di organizzazioni e di istituzioni giudiziarie, il miglioramento della formazione delle professioni legali, lo sviluppo della valutazione dell’attuazione delle politiche dell’UE nel settore della giustizia, nel pieno rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario, lo sviluppo della ricerca nel settore della cooperazione giudiziaria e l’incoraggiamento di progetti operativi negli Stati membri per modernizzare la giustizia.

(7)

Il programma dovrebbe altresì facilitare l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento, migliorando la conoscenza reciproca di precedenti condanne pronunciate nell’Unione europea, in particolare creando un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari.

(8)

La rete europea di formazione giudiziaria, creata da istituti specificamente incaricati della formazione dei magistrati di tutti gli Stati membri, promuove un programma di formazione dei giudici e dei pubblici ministeri con un'autentica dimensione europea. Ciò contribuisce a rafforzare la fiducia reciproca e migliora la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i vari ordinamenti giuridici.

(9)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti del programma, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, il Consiglio può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, applicabile all'Unione in virtù dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(10)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) (di seguito «regolamento finanziario»), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4), che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, si applicano tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi nei quali la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l’entità delle risorse e l’onere amministrativo del loro impiego.

(11)

È opportuno inoltre adottare misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati a norma dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (5), ed (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione (6), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (7).

(12)

Il regolamento finanziario impone che si adotti un atto di base per coprire le sovvenzioni di funzionamento.

(13)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo le procedure in essa previste, con l'assistenza di un comitato.

(14)

È opportuno sostituire, dal 1o gennaio 2007, la decisione 2002/630/GAI con il presente programma e con il nuovo programma specifico sulla prevenzione e lotta contro la criminalità che rientra nel programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà.

(15)

Al fine di assicurare l'effettiva e tempestiva attuazione del programma, la presente decisione dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1o gennaio 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente decisione istituisce il programma specifico «Giustizia penale» (di seguito «programma»), quale parte del programma generale sui diritti fondamentali e la giustizia, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2.   Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali

1.   Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

a)

promuovere la cooperazione giudiziaria, al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia penale, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci;

b)

promuovere la compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri nella misura necessaria per migliorare la cooperazione giudiziaria. Promuovere la riduzione degli attuali ostacoli giuridici al buon funzionamento della cooperazione giudiziaria al fine di rafforzare il coordinamento delle indagini e di aumentare la compatibilità dei sistemi giudiziari vigenti negli Stati membri con l'Unione europea per dare seguito adeguato alle indagini delle autorità di contrasto degli Stati membri;

c)

migliorare i contatti e lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra le autorità legislative, giudiziarie e amministrative e i professionisti legali (avvocati e altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari) e promuovere la formazione dei magistrati, al fine di accrescere la fiducia reciproca;

d)

accrescere ulteriormente la fiducia reciproca, al fine di garantire la tutela dei diritti delle vittime e degli imputati.

2.   Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche comunitarie e specificamente alla creazione di uno spazio giudiziario.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale allo scopo di:

i)

promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze;

ii)

eliminare gli ostacoli creati dalle disparità esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri e promuovere il necessario ravvicinamento del diritto penale sostanziale concernente le forme gravi di criminalità, in particolare quelle con dimensioni transfrontaliere;

iii)

accrescere ulteriormente l'introduzione di norme minime relative ad aspetti del diritto processuale penale ai fini della promozione degli aspetti pratici della cooperazione giudiziaria;

iv)

garantire una corretta amministrazione della giustizia, evitando i conflitti di giurisdizione;

v)

migliorare lo scambio di informazioni, attraverso l'uso di sistemi informatizzati, in particolare di quelle estratte dai casellari giudiziari nazionali;

vi)

promuovere i diritti degli imputati e l’assistenza sociale e giudiziaria alle vittime;

vii)

incoraggiare gli Stati membri a intensificare la cooperazione con Eurojust nella lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e altre forme gravi di criminalità;

viii)

promuovere misure volte ad un'effettiva risocializzazione delle persone che hanno commesso reati, in particolare dei minorenni autori di reati;

b)

migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia penale e promuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell’esperienza e delle migliori prassi;

c)

assicurare che gli strumenti dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale trovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati nonché valutati;

d)

migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l’accesso alla giustizia;

e)

promuovere la formazione in diritto comunitario e dell'Unione per i magistrati, gli avvocati e gli altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari;

f)

valutare le condizioni generali necessarie per sviluppare la fiducia reciproca, migliorando la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i vari ordinamenti giuridici, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle politiche dell'UE nel settore della giustizia;

g)

sviluppare e realizzare un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari e sostenere gli studi per istituire altri tipi di scambio di informazioni.

Articolo 4

Azioni ammissibili

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3, il programma sostiene, alle condizioni stabilite dal programma di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione:

a)

azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, elaborazione e realizzazione di progetti specifici come la creazione di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale d’informazione, supporto e sviluppo di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione; o

b)

progetti transnazionali specifici di interesse per l'Unione presentati da almeno due Stati membri o da almeno uno Stato membro ed un altro paese, che può essere un paese aderente o un paese candidato, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; o

c)

sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; o

d)

una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese sostenute per il programma di lavoro permanente della rete europea di formazione giudiziaria, il cui obiettivo è quello di servire l’interesse europeo generale nel settore della formazione dei magistrati;

e)

progetti nazionali all'interno degli Stati membri che

i)

preparino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione («misure di avviamento»);

ii)

integrino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione («misure complementari»);

iii)

contribuiscano ad elaborare metodi e/o tecnologie innovativi con un potenziale di trasferibilità verso azioni a livello dell'Unione, o elaborino tali metodi e tecnologie al fine di trasferirli ad altri Stati membri e/o altri paesi, che possono essere paesi aderenti o paesi candidati.

Articolo 5

Destinatari

Il programma è diretto, tra l’altro, agli operatori della giustizia, ai rappresentanti dei servizi di assistenza alle vittime e ad altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari, alle autorità nazionali e ai cittadini dell’Unione in generale.

Articolo 6

Accesso al programma

1.   L’accesso al programma è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, comprese le organizzazioni professionali, le università, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione/specializzazione giuridica e giudiziaria per gli operatori della giustizia e le organizzazioni non governative degli Stati membri. Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro hanno accesso alle sovvenzioni soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali.

Per «operatori della giustizia» si intendono, tra l’altro, i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, i procuratori legali, i funzionari ministeriali, gli ausiliari di giustizia, gli ufficiali giudiziari, gli interpreti presso i tribunali e altri prefessionisti coinvolti nei lavori giudiziari in campo penale.

2.   I progetti transnazionali non possono essere presentati da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, che però possono partecipare in qualità di partner.

Articolo 7

Tipologie di intervento

1.   Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a)

sovvenzioni;

b)

contratti di appalto pubblico.

2.   Le sovvenzioni comunitarie sono di norma concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, tranne in casi d’urgenza, eccezionali e debitamente giustificati, o se le caratteristiche del beneficiario non lasciano altra scelta per un’azione determinata e sono erogate in forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni.

Il programma di lavoro annuale fissa il tasso minimo della spesa annuale da destinare alle sovvenzioni. Esso è almeno del 65 %.

Il tasso massimo di cofinanziamento dei costi dei progetti è specificato nel programma di lavoro annuale.

3.   Sono inoltre previste spese destinate a misure di accompagnamento, attraverso contratti di appalto pubblico; in tal caso i fondi comunitari finanziano l’acquisto di beni e servizi. Sono finanziate, tra l’altro, le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 8

Misure di attuazione

1.   La Commissione attua il finanziamento della Comunità conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «regolamento finanziario»).

2.   Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro la fine di settembre, nei limiti degli obiettivi generali di cui all’articolo 2, un programma di lavoro annuale, contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all’articolo 7, paragrafo 3, e, se necessario, un elenco di altre azioni.

Il programma di lavoro annuale per il 2007 è adottato tre mesi dopo che la presente decisione ha preso effetto.

3.   Il programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11.

4.   Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a)

la conformità al programma di lavoro annuale, agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e alle misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 3 e 4;

b)

la qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;

c)

l'importo del finanziamento comunitario richiesto e la sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

d)

l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e sulle misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 3 e 4.

5.   Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all’articolo 4, lettere c) e d), sono valutate considerando:

a)

la coerenza con gli obiettivi del programma;

b)

la qualità delle attività programmate;

c)

il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

d)

l'impatto geografico delle attività svolte;

e)

il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;

f)

il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

6.   La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11. La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da b) ad e), secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10.

La Commissione adotta le decisioni relative alle domande di sovvenzioni che riguardano organismi o organizzazioni a scopo di lucro secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11.

7.   Ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento che sono concesse alla rete europea di formazione giudiziaria, poiché essa persegue un obiettivo di interesse generale europeo.

Articolo 9

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (di seguito «comitato»).

2.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3.   La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati a riunioni informative successive alle riunioni del comitato.

Articolo 10

Procedura consultiva

1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

2.   Il parere è messo a verbale; ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

3.   La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

Articolo 11

Procedura di gestione

1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2.   La Commissione adotta misure che si applicano immediatamente. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di tre mesi a decorrere da tale comunicazione.

3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 12

Complementarietà

1.   Si devono ricercare sinergie e complementarietà con altri strumenti dell'Unione e della Comunità, tra l'altro con il programma specifico «Giustizia civile» quale parte del programma generale sui diritti fondamentali e la giustizia e con i programmi generali sulla sicurezza e la tutela delle libertà e sulla solidarietà e la gestione dei flussi migratori. Le informazioni statistiche sulla giustizia penale sono sviluppate in collaborazione con gli Stati membri, usando se necessario il programma statistico comunitario.

2.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti dell'Unione e della Comunità, in particolare con il programma specifico «Giustizia civile» quale parte del programma generale sui diritti fondamentali e la giustizia, al fine di attuare azioni dirette a realizzare gli obiettivi comuni ai due programmi.

3.   Le operazioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione/Comunità per i medesimi obiettivi. Si provvede affinché i beneficiari della presente decisione forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio generale dell'Unione europea e di altre fonti, nonché informazioni sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 13

Risorse di bilancio

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili per ciascun esercizio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 14

Sorveglianza

1.   La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento e una relazione finale sia trasmessa entro tre mesi dal completamento dell'azione. La Commissione stabilisce forma e struttura delle relazioni.

2.   La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni risultanti dall'attuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di rappresentanti autorizzati), da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, anche a campione, e controlli contabili da parte della Corte dei conti.

3.   La Commissione provvede affinché il beneficiario del finanziamento tenga a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo a quest'ultima.

4.   Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli in loco di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché siano rettificati l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato e il calendario dei pagamenti.

5.   La Commissione provvede affinché sia adottato qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate a norma della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.

2.   Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell’ambito della presente decisione, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, incluso qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale stipulato sulla base del programma, derivante da un atto o da un’omissione da parte di un operatore economico, che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita.

3.   La Commissione provvede affinché l'importo dell'aiuto finanziario concesso per un'azione sia ridotto, sospeso o recuperato qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione ai cui sensi è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l'andamento dell'esecuzione di un’azione giustifichi solo una parte dell'assistenza finanziaria concessa, la Commissione provvede affinché venga richiesto al beneficiario di comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché l'assistenza finanziaria residua possa essere annullata e si possa chiedere il rimborso dei fondi già erogati.

5.   La Commissione provvede affinché tutti gli importi indebitamente versati siano restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 16

Valutazione

1.   Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l’attuazione delle attività previste nell’ambito dello stesso.

2.   La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una presentazione annuale sull'attuazione del programma;

b)

una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma, entro il 31 marzo 2011;

c)

una comunicazione sulla continuazione del programma, entro il 30 agosto 2012;

d)

una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 17

Pubblicazione dei progetti

Ogni anno la Commissione pubblica l'elenco delle azioni finanziate nell'ambito del programma, corredato di una breve descrizione di ciascun progetto.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

A partire dal 1o gennaio 2007 la presente decisione sostituisce le corrispondenti disposizioni della decisione 2002/630/GAI.

Le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 a norma della decisione 2002/630/GAI continuano a essere disciplinate, fino a completamento avvenuto, da detta decisione. Il comitato di cui all’articolo 7 di tale decisione è sostituito dal comitato di cui all’articolo 10 della presente decisione.

Articolo 19

Efficacia e applicazione

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  Parere del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 5.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(5)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(6)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(7)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.


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