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Document 32007D0124

2007/124/CE,Euratom: Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 2007 , che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza , quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà

OJ L 58, 24.2.2007, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 51 - 56

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32015D0457

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/124(1)/oj

24.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2007

che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà

(2007/124/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La prevenzione, la preparazione e la gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza sono aspetti essenziali della protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

Il piano d'azione riveduto dell'Unione europea per la lotta al terrorismo, quale adottato dal Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004, ha individuato, tra l'altro, quali obiettivi prioritari la prevenzione e la gestione delle conseguenze di attentati terroristici e la protezione delle infrastrutture critiche.

(3)

Il 2 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato il programma di solidarietà riveduto dell’Unione europea sulle conseguenze delle minacce e degli attentati terroristici sottolineando l’importanza della valutazione dei rischi e delle minacce, della protezione delle infrastrutture critiche, dei meccanismi volti a individuare e identificare le minacce terroristiche, della preparazione politica e operativa e della capacità di gestione delle conseguenze.

(4)

Nel dicembre 2005 il Consiglio ha deciso che il programma europeo di protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP) si fonderà su un approccio di rischio a tutto campo, considerando al contempo prioritaria la lotta alle minacce terroristiche. Una nuova strategia antiterrorismo articolata in quattro settori (prevenzione, protezione, perseguimento e risposta) è stata altresì adottata al Consiglio europeo del dicembre 2005.

(5)

Il meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, istituito dalla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio (2), del 23 ottobre 2001, fornisce una risposta immediata a tutte le situazioni di emergenza grave, ma non è stato concepito specificamente per la prevenzione, la preparazione e la gestione delle conseguenze di attentati terroristici.

(6)

Il programma dell’Aia (3), istituito dal Consiglio europeo nel novembre 2004, ha chiesto una gestione integrata e coordinata delle crisi all'interno dell'UE con effetti transfrontalieri.

(7)

Nell'ambito delle sue competenze la Comunità contribuisce all'adozione delle misure necessarie a evitare che i terroristi attentino ai valori della democrazia, allo Stato di diritto, alla società aperta e alla libertà dei nostri cittadini e delle nostre società nonché a limitare, per quanto possibile, le conseguenze di eventuali attentati.

(8)

A fini di efficacia, efficienza in termini di costi e trasparenza, gli sforzi specifici prodigati per la prevenzione, la preparazione e la gestione delle conseguenze del terrorismo dovrebbero essere razionalizzati e finanziati con un unico programma.

(9)

Al fine di garantire la certezza del diritto e la coerenza nonché la complementarietà con altri programmi finanziari, sarebbe opportuno definire le espressioni «prevenzione e preparazione», «gestione delle conseguenze» e «infrastrutture critiche».

(10)

La responsabilità primaria per la protezione delle infrastrutture critiche incombe agli Stati membri, ai proprietari, agli operatori e agli utenti (questi ultimi intesi come le organizzazioni che sfruttano ed utilizzano le infrastrutture a fini commerciali e di fornitura di servizi). Le autorità degli Stati membri forniranno guida e coordinamento nello sviluppo e nell'attuazione di un approccio coerente a livello nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche nell'ambito della loro giurisdizione, tenendo conto delle competenze comunitarie esistenti. La responsabilità per l'attuazione di valutazioni dei rischi e delle minacce incombe pertanto principalmente agli Stati membri.

(11)

Le azioni della Commissione, integrate se del caso da progetti transnazionali, sono essenziali per conseguire un approccio integrato e coordinato a livello CE. Inoltre, è utile e opportuno sostenere progetti in seno agli Stati membri nella misura in cui possano apportare utili esperienze e conoscenze per azioni future a livello della Comunità, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei rischi e delle minacce. Al riguardo è opportuno adottare un approccio di rischio a tutto campo considerando al contempo prioritaria la minaccia terroristica.

(12)

È inoltre opportuno prevedere la partecipazione dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali ai progetti transnazionali.

(13)

È necessario garantire la complementarietà con altri programmi della Comunità e dell’Unione, quali il Fondo di solidarietà dell’Unione europea e lo strumento finanziario per la protezione civile, il meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e i Fondi strutturali.

(14)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o dell'impatto del programma, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Le spese del programma dovrebbero essere compatibili con il massimale di cui alla rubrica 3 del quadro finanziario. È necessario prevedere una certa flessibilità nella definizione del programma per poter eventualmente adeguare le azioni previste in funzione dell'evoluzione delle esigenze nel corso del periodo 2007-2013. La decisione dovrebbe, pertanto, essere limitata alla definizione generica delle azioni previste e delle disposizioni amministrative e finanziarie corrispondenti.

(16)

È opportuno inoltre adottare misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati a norma dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (4), ed (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione (5), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (6).

(17)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (8), che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, si applicano tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi nei quali la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(18)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9), operando una distinzione tra le misure soggette alla procedura del comitato di gestione e quelle soggette alla procedura del comitato consultivo, procedura quest'ultima che in determinati casi si rivela più appropriata ai fini di una maggiore efficacia.

(19)

Il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non prevedono per l'adozione della presente decisione poteri diversi da quelli previsti, rispettivamente, dagli articoli 308 e 203.

(20)

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere (10).

(21)

Al fine di assicurare l'effettiva e tempestiva attuazione del programma, la presente decisione dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1o gennaio 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente decisione istituisce il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza per il periodo 2007-2013» (di seguito «programma»), al fine di contribuire a sostenere gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione, nella preparazione e nella protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche contro i rischi derivanti da attentati terroristici ed altri rischi correlati alla sicurezza, quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà.

2.   Il programma copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

3.   La presente decisione non si applica ai settori coperti dallo strumento finanziario per la protezione civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «prevenzione e preparazione» si intendono misure volte a prevenire e/o ridurre i rischi derivanti dal terrorismo ed altri rischi correlati alla sicurezza;

b)

per «gestione delle conseguenze» si intende il coordinamento delle misure adottate per reagire ad un incidente correlato alla sicurezza, e ridurre l'impatto dei suoi effetti, in particolare in seguito ad attentati terroristici, al fine di garantire un agevole coordinamento della gestione delle crisi e delle azioni di sicurezza;

c)

per «infrastrutture critiche» si intendono, in particolare, le risorse materiali, i servizi, i sistemi di tecnologia dell'informazione, le reti e i beni infrastrutturali che, se danneggiati o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni sulle funzioni cruciali della società, tra cui la catena di approvvigionamenti, la salute, la sicurezza e il benessere economico o sociale della popolazione, o sul funzionamento della Comunità o dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Obiettivi generali

1.   Il programma contribuisce a sostenere gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione, nella preparazione e nella protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche contro gli attentati terroristici e altri incidenti correlati alla sicurezza.

2.   Il programma è inteso a contribuire alla protezione di settori quali la gestione delle crisi, l’ambiente, la sanità pubblica, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo tecnologico e la coesione economica e sociale nei confronti del terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Articolo 4

Obiettivi specifici

1.   Nell’ambito degli obiettivi generali e salvo se contemplato da altri strumenti finanziari, il programma incoraggia, promuove ed elabora misure volte alla prevenzione, alla preparazione e alla gestione delle conseguenze sulla base, tra l'altro, di esaurienti valutazioni delle minacce e dei rischi, sotto la supervisione degli Stati membri e tenendo debito conto delle competenze esistenti della Comunità in materia, e volte a prevenire o ridurre i rischi derivanti dal terrorismo e altri rischi correlati alla sicurezza.

2.   Per quanto riguarda la prevenzione e la preparazione nei confronti dei rischi derivanti dal terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza, il programma intende proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche, in particolare mediante le iniziative seguenti:

a)

incoraggiare, promuovere e sostenere le valutazioni dei rischi per le infrastrutture critiche al fine di potenziare la sicurezza;

b)

incoraggiare, promuovere e sostenere lo sviluppo di metodologie per la protezione delle infrastrutture critiche, in particolare le metodologie di valutazione dei rischi;

c)

promuovere e sostenere misure operative condivise per migliorare la sicurezza delle catene di fornitura transfrontaliere, a condizione che non siano distorte le norme in materia di concorrenza nell'ambito del mercato interno;

d)

promuovere e sostenere l’elaborazione di norme di sicurezza e lo scambio di competenze ed esperienze in materia di protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche;

e)

promuovere e sostenere il coordinamento e la cooperazione a livello della Comunità nel settore della protezione delle infrastrutture critiche.

3.   Per quanto riguarda la gestione delle conseguenze, il programma intende:

a)

incoraggiare, promuovere e sostenere lo scambio di competenze ed esperienze, al fine di stabilire le migliori prassi volte a coordinare le misure di risposta e a realizzare la cooperazione tra i vari attori impegnati nella gestione delle crisi e nelle azioni di sicurezza;

b)

promuovere esercitazioni congiunte e scenari concreti che includano componenti di sicurezza al fine di potenziare il coordinamento e la cooperazione tra i pertinenti attori a livello europeo.

Articolo 5

Azioni ammissibili

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4, il programma finanzia, alle condizioni stabilite dal programma di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione:

a)

progetti di dimensione europea promossi e gestiti dalla Commissione;

b)

progetti transnazionali ai quali partecipano partner di almeno due Stati membri o di almeno uno Stato membro ed un altro paese che può essere un paese aderente o un paese candidato;

c)

progetti nazionali all’interno degli Stati membri che:

i)

preparino progetti transnazionali e/o azioni comunitarie («misure di avviamento»);

ii)

integrino progetti transnazionali e/o azioni comunitarie («misure complementari»);

iii)

contribuiscano ad elaborare metodi e/o tecnologie innovativi con un potenziale di trasferibilità verso azioni a livello comunitario, o elaborino tali metodi o tecnologie al fine di trasferirli ad altri Stati membri e/o altri paesi che possono essere paesi aderenti o paesi candidati.

2.   In particolare, possono essere finanziate le seguenti attività:

a)

azioni mirate alla cooperazione e al coordinamento operativi (potenziamento delle reti, della fiducia e comprensione reciproca, elaborazione di piani d’emergenza, scambio e diffusione di informazioni, esperienze e migliori prassi);

b)

attività di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo;

c)

elaborazione e trasferimento di tecnologie e metodologie, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni e l’interoperabilità;

d)

formazione e scambio di personale e di esperti; e

e)

attività di sensibilizzazione e divulgazione.

Articolo 6

Accesso al programma

1.   Possono accedere al programma gli organismi e le organizzazioni dotati di personalità giuridica con sede negli Stati membri. Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro hanno accesso alle sovvenzioni soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali. Le organizzazioni non governative possono presentare domanda di finanziamento per i progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, a condizione di garantire un livello sufficiente di riservatezza.

2.   Per quanto riguarda i progetti transnazionali, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono parteciparvi in qualità di partner ma non possono presentare progetti.

Articolo 7

Tipologie di intervento

1.   Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a)

sovvenzioni;

b)

contratti di appalto pubblico.

2.   Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, tranne in casi d’urgenza, eccezionali e debitamente giustificati, o se le caratteristiche del beneficiario non lasciano altra scelta per un’azione determinata e sono erogate in forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni.

Il programma di lavoro annuale fissa il tasso minimo della spesa annuale da destinare alle sovvenzioni. Esso è almeno del 65 %.

Il tasso massimo di cofinanziamento dei costi dei progetti è specificato nel programma di lavoro annuale.

3.   Sono previste spese destinate a misure di accompagnamento, attraverso contratti di appalto pubblico; in tal caso, i fondi comunitari finanziano l'acquisto di beni e servizi. Sono finanziate, tra l’altro, le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 8

Misure di attuazione

1.   La Commissione attua il finanziamento comunitario conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «regolamento finanziario»).

2.   Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro la fine di settembre, nei limiti degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 7, paragrafo 3, e, se necessario, un elenco di altre azioni.

Il programma di lavoro annuale per il 2007 è adottato tre mesi dopo che la decisione ha preso effetto.

3.   Il programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

4.   Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a)

la conformità al programma di lavoro annuale, agli obiettivi generali di cui all'articolo 3 e alle misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 4 e 5;

b)

la qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;

c)

l'importo del finanziamento comunitario richiesto e la sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

d)

l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 3 e sulle misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 4 e 5.

5.   La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 3. La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

La Commissione adotta le decisioni relative alle domande di sovvenzioni che riguardano organismi od organizzazioni a scopo di lucro secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 9

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Complementarietà

1.   Si devono ricercare sinergie, coerenza e complementarietà con altri strumenti dell’Unione e della Comunità, tra l'altro con i programmi specifici «Prevenzione e lotta contro la criminalità» e «Giustizia penale», il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea e lo strumento finanziario per la protezione civile.

2.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti della Comunità e dell’Unione, in particolare con il programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità», al fine di attuare azioni dirette a realizzare gli obiettivi comuni al programma e ad altri strumenti dell’Unione/della Comunità.

3.   Le operazioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono finanziamenti da altri strumenti finanziari dell’Unione/della Comunità per i medesimi obiettivi. Si provvede affinché i beneficiari del programma forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio generale dell'Unione europea e di altre fonti, nonché informazioni sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 11

Risorse di bilancio

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili per ciascun esercizio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 12

Sorveglianza

1.   La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori e una relazione finale sia trasmessa entro tre mesi dal completamento dell'azione. La Commissione stabilisce forma e struttura delle relazioni.

2.   La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni risultanti dall'attuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di rappresentanti autorizzati), da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, anche a campione, e controlli contabili da parte della Corte dei conti.

3.   La Commissione provvede affinché il beneficiario del finanziamento comunitario tenga a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo a quest'ultima.

4.   Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli in loco di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché siano rettificati l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato e il calendario dei pagamenti.

5.   La Commissione provvede affinché sia adottato qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate a norma della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom,) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.

2.   Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate a norma della presente decisione, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, incluso qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale stipulato sulla base del programma, derivante da un atto o da un’omissione da parte di un operatore economico, che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita.

3.   La Commissione provvede affinché l'importo dell'aiuto finanziario concesso per un'azione sia ridotto, sospeso o recuperato qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione ai cui sensi è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l'andamento dell'esecuzione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione provvede affinché il beneficiario sia invitato a comunicare le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché possa essere annullato il finanziamento residuo e possa essere chiesto il rimborso dei fondi già erogati.

5.   La Commissione provvede affinché le siano restituiti gli importi indebitamente versati. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 14

Valutazione

1.   Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.

2.   La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una presentazione annuale sull'attuazione del programma;

b)

una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma, entro il 31 marzo 2010;

c)

una comunicazione sulla continuazione del programma, entro il 31 dicembre 2010;

d)

una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo 2015.

Articolo 15

Pubblicazione dei progetti

Ogni anno la Commissione pubblica l'elenco delle azioni finanziate nell'ambito del programma, corredato di una breve descrizione di ciascun progetto.

Articolo 16

Efficacia e applicazione

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  Parere del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

(3)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(4)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(5)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(6)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(10)  GU C 65 del 17.3.2006, pag. 63.


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