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Document 32007D0118

2007/118/CE: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2007 , che stabilisce norme dettagliate relative a un marchio d’identificazione alternativo in conformità della direttiva 2002/99/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 422] (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ L 51, 20.2.2007, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M, 24.8.2007, p. 263–265 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 215 - 217

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogato da 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/118(1)/oj

20.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2007

che stabilisce norme dettagliate relative a un marchio d’identificazione alternativo in conformità della direttiva 2002/99/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 422]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/118/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/99/CE stabilisce norme per garantire che in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale nella Comunità non sia causata la propagazione di malattie trasmissibili agli animali. A tal fine essa prevede innanzitutto un marchio specifico per i prodotti oggetto di restrizioni ed elenca anche vari trattamenti per inattivare l'agente patogeno della malattia in questione.

(2)

La direttiva permette anche di adottare norme d'applicazione specifiche, come l'introduzione di uno speciale marchio d'identificazione per le carni la cui immissione sul mercato non è autorizzata per motivi di polizia sanitaria.

(3)

La direttiva 2005/94/CE, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, lettera g), stabilisce che le carni di pollame provenienti dalle aziende situate nella zona di protezione non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale. Per questo motivo tali carni devono, salvo decisione contraria, portare il marchio di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE.

(4)

La direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettere f) e i) e paragrafo 4, lettera c), stabilisce che le carni di pollame provenienti dalle zone di protezione o di sorveglianza non sono ammesse nel territorio comunitario e devono recare il marchio d’identificazione speciale di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE.

(5)

Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che questo marchio di identificazione è stato accolto male dagli operatori e dai clienti dell'industria. Occorre quindi introdurre un marchio d’identificazione alternativo che gli Stati membri possono decidere di applicare invece del marchio di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE. Per assicurare il buono svolgimento dei controlli è tuttavia importante che gli Stati membri comunichino alla Commissione la loro decisione prima di applicare un marchio d'identificazione alternativo nel caso di un focolaio di influenza aviaria o della malattia di Newcastle.

(6)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4), prevede che su determinate carni di origine animale destinate ad essere immesse sul mercato sia applicato un marchio d'identificazione.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (5), prevede l’impiego temporaneo di marchi d’identificazione nazionali per prodotti di origine animale destinati al consumo umano la cui commercializzazione è consentita solo sul territorio nazionale dello Stato membro in cui essi sono prodotti.

(8)

Il marchio d'identificazione alternativo previsto dalla presente decisione deve distinguersi chiaramente da altri marchi d'identificazione che devono essere apposti sulle carni di pollame in conformità ai regolamenti (CE) n. 853/2004 o (CE) n. 2076/2005.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Marchio d'identificazione alternativo

1.   Ai fini dell'articolo 2 della presente decisione, gli Stati membri possono decidere di utilizzare il marchio d'identificazione previsto nell'allegato della presente decisione («marchio d'identificazione alternativo») invece del marchio d'identificazione speciale previsto nell'allegato II della direttiva 2002/99/CE.

2.   Gli Stati membri che decidono di utilizzare il marchio d'identificazione alternativo devono comunicarlo alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 2

Marchio delle carni di pollame e di selvaggina da penna d’allevamento la cui commercializzazione è limitata al mercato nazionale

Le carni di pollame o di selvaggina da penna d’allevamento, comprese le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le preparazioni di carne e/o i prodotti a base di carne, che non corrispondono alle prescrizioni stabilite nell'articolo 3 della direttiva 2002/99/CE e la cui commercializzazione è quindi limitata al mercato nazionale dello Stato membro interessato, in conformità all'articolo 23, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2005/94/CE o all'articolo 9, paragrafo 2, lettere f) e i), e paragrafo 4, lettera c), della direttiva 92/66/CEE possono essere identificate mediante:

a)

un marchio d'identificazione alternativo; o

b)

il marchio nazionale, se i prodotti provengono da aziende conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(3)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47).


ALLEGATO

Il marchio d'identificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione deve corrispondere alle dimensioni seguenti o rispettarne le proporzioni, e le informazioni che contiene devono essere leggibili.

Dimensioni:

XY (1)= 8 mm

1234 (2)= 11 mm

Diametro esterno del quadrato= non inferiore a 30 mm

Spessore della linea del quadrato= 3 mm

Image


(1)  Sta per il pertinente codice del paese di cui all’allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(2)  Sta per il numero di autorizzazione dell'azienda di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004.


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