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Document 32006R2013

Regolamento (CE) n. 2013/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane

OJ L 384, 29.12.2006, p. 13–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M, 13.12.2008, p. 775–794 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 52 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 52 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 181 - 187

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; abrog. impl. da 32013R0228

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2013/oj

29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/13


REGOLAMENTO (CE) N. 2013/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Attualmente il settore della banana è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1). Il regime di aiuti per i produttori di banane si basa in particolare su principi che per altre organizzazioni comuni di mercato sono stati radicalmente riformati. Tale regime deve essere pertanto modificato allo scopo di garantire un tenore di vita equo alle comunità rurali nelle regioni produttrici di banane, focalizzare maggiormente gli aiuti diretti sull’orientamento dei produttori al mercato, stabilizzare le spese, garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, tenere adeguatamente conto delle peculiarità delle regioni produttrici, semplificarne la gestione e metterlo in sintonia con i principi delle organizzazioni comuni di mercato riformate.

(2)

È opportuno che le modifiche tengano conto degli sviluppi e delle prospettive di cambiamento del regime applicabile alle importazioni, nella Comunità, di banane prodotte dai paesi terzi, in particolare del passaggio da un regime basato sui contingenti tariffari ad un regime oggi esclusivamente tariffario, tranne un contingente preferenziale per le banane prodotte dai paesi ACP.

(3)

La coltura delle banane è una delle principali attività agricole in alcune regioni ultraperiferiche dell’Unione, in particolare nei dipartimenti francesi d’oltremare della Guadalupa e della Martinica, nelle Azzorre, a Madera e nelle isole Canarie, dove la produzione di banane risente in particolare di difficoltà come l’insularità, la lontananza, le dimensioni ridotte delle aziende e la particolare topografia delle isole. La produzione locale di banane costituisce un fattore essenziale per l’equilibrio ambientale, sociale ed economico delle zone rurali in tali regioni.

(4)

Occorre tener conto del fatto che il settore della banana ha una grande rilevanza socioeconomica nelle regioni ultraperiferiche, contribuisce all’obiettivo della coesione economica e sociale, genera reddito e occupazione, dinamizza attività economiche a monte e a valle e assicura la conservazione dell’equilibrio ecologico e paesaggistico, con evidente potenziale di sviluppo turistico.

(5)

L’attuale regime comunitario di aiuti compensativi per le banane, istituito dal titolo III del regolamento (CEE) n. 404/93, non tiene adeguatamente conto delle peculiarità locali della produzione delle diverse regioni ultraperiferiche. È pertanto opportuno prevedere di cessare l’erogazione dell’attuale aiuto compensativo a favore delle banane in tali regioni, in modo da poter includere la produzione di banane nei programmi di sostegno. Appare quindi appropriato ricercare uno strumento più adatto per sostenere la produzione di banane in tali regioni.

(6)

Il titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (2), prevede l’istituzione di programmi comunitari di sostegno alle regioni ultraperiferiche, contenenti misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali. Il medesimo regolamento prevede la presentazione di una relazione entro il 31 dicembre 2009. In caso di mutamenti significativi delle condizioni economiche, tali da incidere sulle condizioni di vita delle regioni ultraperiferiche, la Commissione presenterà la propria relazione prima di tale data. Il suddetto strumento sembra essere il più idoneo a sostenere la produzione di banane in ciascuna delle regioni ultraperiferiche, in quanto offre una certa flessibilità e la possibilità di decentrare i meccanismi di sostegno della produzione di banane. La possibilità di inserire gli aiuti per le banane nei suddetti programmi di sostegno rafforzerebbe anche la coerenza delle strategie di sostegno della produzione agricola in queste regioni.

(7)

È opportuno aumentare in proporzione la dotazione finanziaria prevista dal titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006. A tale regolamento si dovrebbero altresì apportare modifiche tecniche per agevolare la trasmissione dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 404/93 a quelle stabilite dal presente regolamento. Si dovrebbero in particolare prevedere disposizioni per la modifica dei programmi comunitari di sostegno. Per facilitare la transizione, tali modifiche si dovrebbero applicare dalla data di applicazione del presente regolamento.

(8)

Per quanto riguarda la produzione di banane in zone della Comunità diverse dalle regioni ultraperiferiche non appare più necessario mantenere in vigore un regime di aiuto specifico per le banane, data la piccola percentuale rappresentata da tale produzione sul totale della produzione comunitaria.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica alcuni regolamenti (3) prevede un regime di pagamento unico disaccoppiato per le aziende agricole (di seguito il «regime di pagamento unico»). Lo scopo del regime è quello di passare dal sostegno della produzione al sostegno dei produttori.

(10)

Nella conversione verso il sostegno ai produttori assumono un ruolo prioritario le azioni in materia d’informazione e di infrastrutture mirate allo sviluppo rurale; al riguardo occorre puntare su un adeguamento della produzione e della commercializzazione a diversi standard di qualità, come quelli del commercio equo, della produzione biologica, delle varietà locali o con un marchio registrato di origine geografica; le banane possono essere commercializzate in quanto prodotto tipico locale anche nel contesto del turismo esistente in dette zone, il che permette inoltre di legare i consumatori alle rispettive varietà di banane in quanto prodotto preferito e identificabile.

(11)

Per ragioni di coerenza è opportuno abolire l’attuale regime di aiuti compensativi per le banane e inserire le banane nel regime di pagamento unico. A tal fine è necessario inserire l’aiuto compensativo per le banane nell’elenco dei pagamenti diretti che rientrano nel regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003. È opportuno prevedere che gli Stati membri stabiliscano gli importi di riferimento e il numero di ettari ammissibili al regime di pagamento unico, in base ad un periodo rappresentativo idoneo per il mercato delle banane e secondo adeguati criteri oggettivi e non discriminatori. Le superfici coltivate a banane che si considerano colture permanenti non dovrebbero essere escluse. È quindi opportuno modificare di conseguenza i massimali nazionali. Occorre inoltre disporre che le modalità di applicazione e le misure transitorie eventualmente necessarie siano adottate dalla Commissione.

(12)

Il titolo II del regolamento (CEE) n. 404/93 riguarda le organizzazioni di produttori e i meccanismi di concentrazione. Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, gli obiettivi del regime vigente sono, da un lato, la costituzione di organizzazioni di produttori che raggruppassero il maggior numero possibile di produttori e, dall’altro, la limitazione del pagamento dell’aiuto compensativo ai produttori membri di organizzazioni di produttori riconosciute.

(13)

Il primo obiettivo del regime vigente è stato ampiamente raggiunto poiché in maggioranza i produttori della Comunità sono attualmente membri di un’organizzazione di produttori. Il secondo obiettivo è ormai superato poiché l’aiuto compensativo sarà abolito prossimamente. Non è più necessario, pertanto, mantenere in vigore le norme comunitarie sulle organizzazioni di produttori ed è opportuno lasciare piuttosto agli Stati membri la libertà di disciplinare, se necessario, questa materia in funzione delle peculiarità dei loro territori.

(14)

È pertanto opportuno abolire il regime di aiuti intesi ad incoraggiare la costituzione e il funzionamento operativo delle organizzazioni di produttori. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto e della tutela delle legittime aspettative, è opportuno disporre il proseguimento dei pagamenti di tali aiuti alle organizzazioni di produttori recentemente riconosciute che già beneficiano di tale sostegno.

(15)

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 404/93 relative al riconoscimento e al funzionamento di associazioni dedite ad una o più attività economiche connesse alla produzione, alla commercializzazione o alla trasformazione di banane non hanno trovato alcuna applicazione pratica. Occorre pertanto sopprimerle.

(16)

Alla luce dei cambiamenti in atto per il regime delle banane non appare più necessario conservare un comitato di gestione separato per il settore delle banane. Appare più appropriato ricorrere invece al comitato di gestione per gli ortofrutticoli, istituito dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore degli ortofrutticoli (4).

(17)

Per ragioni di chiarezza è opportuno abrogare una serie di disposizioni del regolamento (CEE) n. 404/93, ormai obsolete.

(18)

Occorre quindi modificare i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006.

(19)

È opportuno disporre che la Commissione adotti le modalità di applicazione necessarie per l’applicazione delle modifiche previste dal presente regolamento ed eventuali misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio dal regime in vigore a quello stabilito dal presente regolamento.

(20)

L’atto di adesione della Bulgaria e della Romania (di seguito «atto di adesione del 2005»), il presente regolamento ed il regolamento (CE) n. 2011/2006 (5) (zucchero e sementi) modificano tutti il regolamento (CE) n. 1782/2003 e tali modifiche dovrebbero entrare in vigore alla stessa data. È opportuno precisare l’ordine di applicazione di tali modifiche per ragioni di certezza del diritto.

(21)

Per evitare di prolungare inutilmente l’attuale regime di aiuto delle banane e ai fini di una gestione semplice ed efficiente, è opportuno che le modifiche previste dal presente regolamento si applichino appena possibile, ossia a partire dalla campagna di commercializzazione delle banane del 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CEE) n. 404/93

Il regolamento (CEE) n. 404/93 è modificato come segue:

1)

i titoli II e III, gli articoli da 16 a 20, l’articolo 21, paragrafo 2, l’articolo 25, e gli articoli da 30 a 32 sono soppressi;

2)

all’articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per gli ortofrutticoli istituito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

I riferimenti al comitato di gestione delle banane si intendono fatti al comitato di cui al primo comma.»;

3)

l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per l’esecuzione del presente regolamento.»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 29 bis

Le modalità di esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.»

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003

Il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato, tra l’altro, dall’atto di adesione del 2005 e dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (zucchero e sementi), è modificato come segue:

1)

all’articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’allegato VI, oppure, per quanto riguarda l’olio di oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, se hanno beneficiato del sostegno del mercato nel periodo rappresentativo di cui al punto K dell’allegato VII, oppure, per quanto riguarda le banane, se hanno beneficiato di compensazioni per la perdita di reddito nel periodo rappresentativo di cui al punto L dell’allegato VII;»

2)

all’articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Per le banane l’importo di riferimento è calcolato e adeguato in conformità dell’allegato VII, punto L.»;

3)

all’articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l’intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l’importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999 oppure, nel caso della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, in base alla campagna di commercializzazione precedente il periodo rappresentativo prescelto a norma dell’allegato VII, punto K, oppure, nel caso delle banane, in base alla campagna di commercializzazione precedente il periodo rappresentativo prescelto a norma dell’allegato VII, punto L. In questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.»;

4)

all’articolo 43, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati, le sementi, gli oliveti e il tabacco, elencati nell’allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell’aiuto durante il periodo di riferimento calcolato in base all’allegato VII, punti B, D, F, H e I, nel caso della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, il numero di ettari calcolato in base al medesimo allegato, punto K, paragrafo 4, e nel caso delle banane il numero di ettari calcolato in base al punto L del medesimo allegato;»

5)

all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, le parole «o investite a banane» sono inserite dopo le parole «o soggette all’obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione»;

6)

all’articolo 51, lettera a), dopo la parola «luppolo» sono inserite una virgola e le parole «delle banane»;

7)

all’articolo 145, dopo la lettera d ter) è inserita la lettera seguente:

«d quater)

modalità relative all’inserimento dell’aiuto per le banane nel regime di pagamento unico.»;

8)

l’articolo 155 è sostituito dal seguente:

«Articolo 155

Altre disposizioni transitorie

Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153, nel regolamento (CE) n. 1260/2001 e nel regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio (6) alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all’applicazione degli articoli 4 e 5 e dell’allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché dalle norme connesse ai piani di miglioramento previste nel regolamento (CEE) n. 1035/72 a quelle menzionate negli articoli da 83 a 87 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati agli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all’allegato VII.

9)

gli allegati sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 247/2006

Il regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue:

1)

l’articolo 23 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le misure previste dal presente regolamento, eccettuate quelle di cui all’articolo 16, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune (7), per il periodo fino al 31 dicembre 2006. Con effetto dal 1o gennaio 2007 le stesse misure costituiranno un intervento per regolare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), o pagamenti diretti agli agricoltori ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (8).

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento per un importo annuo pari a:

(milioni di EUR)

 

Esercizio finanziario 2007

Esercizio finanziario 2008

Esercizio finanziario 2009

Esercizio finanziario 2010 e successivi

Dipartimenti francesi d’oltremare

126,6

262,6

269,4

273

Azzorre e Madera

77,9

86,6

86,7

86,8

Isole Canarie

127,3

268,4

268,4

268,4»

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli importi annui di cui ai paragrafi 2 e 3 comprendono le eventuali spese sostenute a norma dei regolamenti di cui all’articolo 29.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 24 bis

1.   Entro il 15 marzo 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di modifiche al loro programma complessivo per rispondere ai cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (9).

2.   La Commissione valuta le modifiche proposte e decide circa la loro approvazione entro quattro mesi dalla loro presentazione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

3.   In deroga all’articolo 24, paragrafo 3, le modifiche si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.

3)

all’articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro il 31 dicembre 2009 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l’impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, includendovi anche il settore delle banane, eventualmente corredata di opportune proposte.»;

4)

all’articolo 30 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Secondo la stessa procedura la Commissione può adottare anche misure intese ad agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 404/93 (10) a quello istituito dal presente regolamento.

Articolo 4

Misure transitorie

1.   In deroga all’articolo 1, punto 1, del presente regolamento:

gli Stati membri continuano ad applicare il disposto degli articoli 5 e 6 e dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 404/93 alle organizzazioni di produttori che hanno riconosciuto fino al 31 dicembre 2006 e alle quali hanno già erogato, anteriormente a tale data, l’aiuto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento,

l’articolo 12 di tale regolamento continua ad applicarsi nel 2006 con riferimento al regime di aiuto compensativo.

2.   Le modalità necessarie per l’applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 404/93.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 318/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

(4)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/2004 della Commissione (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 12).

(5)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.»;

(7)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1290/2005 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).

(8)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 320/2006.»;

(9)  Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale»;

(10)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.».


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono modificati come segue.

1)

Nell’allegato I, la riga relativa alle banane è soppressa.

2)

Nell’allegato VI è aggiunta la seguente riga:

«Banane

Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93

Aiuto compensativo per le perdite di reddito»

3)

Nell’allegato VII è aggiunto il punto seguente:

«L.   Banane

Gli Stati membri stabiliscono l’importo da inserire nell’importo di riferimento di ogni agricoltore in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali:

a)

la quantità di banane commercializzata dall’agricoltore per la quale è stato versato un aiuto compensativo per la perdita di reddito, a norma dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, nel corso di un periodo rappresentativo compreso tra le campagne di commercializzazione 2000 e 2005;

b)

le superfici su cui sono state coltivate le banane di cui alla lettera a); e

c)

l’importo dell’aiuto compensativo per la perdita di reddito versato all’agricoltore nel periodo di riferimento di cui alla lettera a).

Gli Stati membri calcolano il numero di ettari applicabile, di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del presente regolamento, in base a criteri oggettivi e non discriminatori come le superfici di cui alla lettera b).»

4)

L’allegato VIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

Massimali nazionali di cui all’articolo 41

migliaia di EUR

Stato membro

2005

2006

2007

2008

2009

2010 e successivi

Belgio

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danimarca

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Germania

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Grecia

838 289

2 143 603

2 171 217

2 175 731

2 178 146

1 988 815

Spagna

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Francia

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Irlanda

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italia

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Lussemburgo

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Paesi Bassi

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Austria

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portogallo

452 000

504 287

571 377

572 368

572 898

572 594

Finlandia

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Svezia

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Regno Unito

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849»

5)

All’allegato VIII bis la colonna relativa a Cipro è sostituita come segue:

«Anno civile

 

 

Cipro

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

8 900

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

12 500

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

17 660

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

22 100

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

26 540

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

30 980

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

35 420

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

39 860

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2016 e anni successivi

 

 

44 300»

 

 

 

 

 

 

 


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