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Document 32006R0336

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006 , sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 64, 4.3.2006, p. 1–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 112 - 147
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 112 - 147
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 36 - 71

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/336/oj

4.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/1


REGOLAMENTO (CE) n. 336/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2006

sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (di seguito «codice ISM»), è stato adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) nel 1993. Tale codice è diventato progressivamente obbligatorio per la maggior parte delle navi che effettuano viaggi internazionali dopo l'inserimento del capitolo IX «Gestione della sicurezza delle navi», adottato il 24 maggio 1994, nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS).

(2)

Il codice ISM è stato emendato dall'OMI mediante la risoluzione MSC.104 (73), adottata il 5 dicembre 2000.

(3)

Le linee guida per l'attuazione del codice ISM da parte delle amministrazioni sono state adottate con la risoluzione OMI A.788(19) il 23 novembre 1995. Tali linee guida sono state emendate dalla risoluzione A.913(22), adottata il 29 novembre 2001.

(4)

Il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on roll-off (traghetti ro-ro) (3), ha reso il codice ISM obbligatorio a livello comunitario a decorrere dal 1o luglio 1996 per tutti i traghetti passeggeri ro-ro che effettuano servizi di linea da e per i porti degli Stati membri della Comunità, su rotte nazionali e internazionali, a prescindere dalla bandiera. Si è trattato di un primo passo nel senso di garantire un'applicazione uniforme e coerente del codice ISM in tutti gli Stati membri.

(5)

Il 1o luglio 1998 il codice ISM è diventato obbligatorio, ai sensi delle disposizioni del capitolo IX della convenzione SOLAS, per le società di navigazione che gestiscono navi da passeggeri (comprese unità veloci da passeggeri), petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse e unità veloci da carico pari o superiori a 500 tonnellate di stazza lorda, in viaggi internazionali.

(6)

Il 1o luglio 2002 il codice ISM è diventato obbligatorio per le società di navigazione che gestiscono altre navi da carico e unità mobili di perforazione offshore pari o superiori a 500 tonnellate di stazza lorda, in viaggi internazionali.

(7)

La sicurezza della vita umana in mare e la protezione dell'ambiente possono essere efficacemente migliorate applicando il codice ISM rigorosamente e sulla base dell'obbligatorietà.

(8)

È auspicabile applicare direttamente il codice ISM alle navi che battono bandiera di uno Stato membro nonché alle navi, a prescindere dalla bandiera, che effettuano esclusivamente viaggi nazionali oppure che operano verso o da porti degli Stati membri su servizi di linea.

(9)

L'adozione di un nuovo regolamento, direttamente applicabile, dovrebbe garantire l'osservanza del codice ISM, fermo restando che spetta agli Stati membri decidere se applicare il codice alle navi che effettuano esclusivamente servizio in aree portuali, a prescindere dalla bandiera.

(10)

Di conseguenza occorre abrogare il regolamento (CE) n. 3051/95.

(11)

Se uno Stato membro giudica difficoltosa, nella pratica, l'osservanza da parte delle società di specifiche disposizioni della parte A del codice ISM per determinate navi o categorie di navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali di uno Stato membro, può derogare in tutto o in parte a tali disposizioni adottando misure che garantiscano un equivalente raggiungimento degli obiettivi del codice. Per tali navi e società esso può stabilire procedure alternative di certificazione e verifica.

(12)

È altresì necessario tener conto della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (4).

(13)

Occorre anche tenere conto della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (5), per definire gli organismi riconosciuti ai fini del presente regolamento, e della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (6), onde stabilire il campo di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

(14)

Le misure necessarie per modificare l'allegato II sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(15)

Poiché gli scopi del presente regolamento, cioè il rafforzamento della gestione della sicurezza e dell'esercizio in sicurezza delle navi nonché la prevenzione dell'inquinamento da esse prodotto, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono, dunque, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Scopo del presente regolamento è il rafforzamento della gestione della sicurezza, dell'esercizio in sicurezza delle navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e della prevenzione dell'inquinamento da esse prodotto, assicurando la conformità al codice ISM da parte delle società che le gestiscono, mediante:

a)

l'istituzione, l'attuazione e il corretto mantenimento da parte delle società dei sistemi di gestione della sicurezza sia a bordo sia a terra;

b)

il controllo di tali attività da parte delle amministrazioni dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1)

«codice ISM»: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741 (18), come modificato dal comitato della sicurezza marittima con la risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000 e riportato nell'allegato I del presente regolamento nella sua versione aggiornata;

2)

«organismo riconosciuto»: un organismo riconosciuto in conformità delle disposizioni della direttiva 94/57/CE;

3)

«società»: l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal codice ISM;

4)

«nave da passeggeri»: una nave, inclusa un'unità veloce, che trasporta più di dodici passeggeri o un'unità sommergibile da passeggeri;

5)

«passeggero»: qualsiasi persona a bordo di una nave che non sia:

a)

il comandante o un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata od occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi;

b)

un bambino di età inferiore a un anno;

6)

«unità veloce»: un'unità veloce come definita nella regola X/1.2 della SOLAS nella sua versione aggiornata. Per le unità veloci da passeggeri si applicano le limitazioni di cui all'articolo 2, lettera f), della direttiva 98/18/CE;

7)

«nave da carico»: una nave, inclusa un'unità veloce, che non sia una nave da passeggeri;

8)

«viaggio internazionale»: un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro o dal porto di qualsiasi altro Stato ad un porto situato fuori di detto Stato o viceversa;

9)

«viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro o da un porto a un altro porto dello stesso Stato membro;

10)

«servizio di linea marittimo»: una serie di collegamenti effettuati da una nave in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più punti:

a)

in base a un orario pubblicato; oppure

b)

con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

11)

«traghetto da passeggeri ro-ro»: una nave da passeggeri marittima come definita al capitolo II-1 della SOLAS, nella sua versione aggiornata;

12)

«unità sommergibile da passeggeri»: una nave adibita al trasporto passeggeri che opera principalmente in immersione ed è supportata da un mezzo di appoggio in superficie, ad esempio una nave di superficie o una struttura costiera, per il monitoraggio e per una o più delle seguenti operazioni:

a)

ricarica degli accumulatori;

b)

ricarica di aria compressa ad alta pressione;

c)

ricarica dei sistemi di sopravvivenza;

13)

«piattaforma mobile di perforazione»: un'unità in grado di essere adibita ad operazioni di perforazione ai fini dell'esplorazione o dello sfruttamento di risorse che si trovano al di sotto del fondo marino, come idrocarburi liquidi o gassosi, zolfo o sale;

14)

«stazza lorda»: la stazza lorda di una nave determinata in accordo con la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969 o, per le navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali e la cui stazza lorda non è stata misurata in conformità con detta convenzione, la stazza lorda della nave determinata conformemente ai regolamenti nazionali sulla stazzatura.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai seguenti tipi di navi e alle società che le gestiscono:

a)

navi da carico e navi da passeggeri battenti bandiera di uno Stato membro, che effettuano viaggi internazionali;

b)

navi da carico e navi da passeggeri che effettuano esclusivamente viaggi nazionali, indipendentemente dalla bandiera;

c)

navi da carico e navi da passeggeri che operano da o verso porti degli Stati membri, in servizio di linea marittimo, indipendentemente dalla bandiera;

d)

piattaforme mobili di perforazione che operano sotto l'autorità di uno Stato membro.

2.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di navi né alle società che le gestiscono:

a)

navi da guerra e navi destinate al trasporto truppe e altre navi di proprietà od esercite da uno Stato membro ed utilizzate esclusivamente per un servizio governativo non commerciale;

b)

navi senza propulsione meccanica, navi di legno di costruzione rudimentale, navi da diporto e imbarcazioni da diporto, salvo che siano o vengano in futuro dotate di equipaggio e trasportino più di dodici passeggeri a fini commerciali;

c)

navi da pesca;

d)

navi da carico e piattaforme mobili di perforazione aventi stazza lorda inferiore a 500 tonnellate;

e)

navi da passeggeri diverse dai traghetti da passeggeri ro-ro, nei tratti di mare delle classi C e D come definite nell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE.

Articolo 4

Conformità

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le società che gestiscono navi rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ottemperino alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 5

Prescrizioni relative alla gestione della sicurezza

Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le società che le gestiscono ottemperano alle prescrizioni della parte A del codice ISM.

Articolo 6

Certificazione e verifica

Ai fini della certificazione e della verifica gli Stati membri ottemperano alle disposizioni della parte B del codice ISM.

Articolo 7

Deroghe

1.   Lo Stato membro che giudica difficoltosa nella pratica l'osservanza da parte delle società dei punti 6, 7, 9, 11 e 12 della parte A del codice ISM per determinate navi o per categorie di navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali in tale Stato membro, può derogare in tutto o in parte a dette disposizioni adottando misure che garantiscano un equivalente raggiungimento degli obiettivi del codice.

2.   Lo Stato membro può stabilire, per le navi e le società nei cui confronti è stata adottata una deroga ai sensi del paragrafo 1, procedure alternative di certificazione e verifica, se giudica difficoltoso nella pratica applicare le prescrizioni di cui all'articolo 6.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1 e, se applicabile, al paragrafo 2 si applica la procedura seguente:

a)

lo Stato membro notifica alla Commissione la deroga e le misure che intende adottare;

b)

se entro sei mesi dalla notifica è deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, che la deroga proposta non è giustificata o che le misure proposte sono insufficienti, detto Stato membro è tenuto a modificare o ad astenersi dall' adottare le disposizioni proposte;

c)

lo Stato membro pubblica le misure adottate con un riferimento diretto al paragrafo 1 e, se applicabile, al paragrafo 2.

4.   A seguito di una deroga concessa ai sensi del paragrafo 1 e, se applicabile, del paragrafo 2, lo Stato membro interessato rilascia un certificato, in conformità dell'allegato II, parte B, punto 5, secondo comma, indicante le limitazioni operative applicabili.

Articolo 8

Validità, accettazione e riconoscimento dei certificati

1.   Il documento di conformità è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio. Il certificato di gestione della sicurezza è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio.

2.   In caso di rinnovo del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza si applicano le pertinenti disposizioni della parte B del codice ISM.

3.   Gli Stati membri accettano i documenti di conformità, i documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza o i certificati di gestione della sicurezza provvisori rilasciati dall'amministrazione di ogni altro Stato membro o da un organismo riconosciuto che agisce per conto di tale amministrazione.

4.   Gli Stati membri accettano i documenti di conformità, i documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza e i certificati di gestione della sicurezza provvisori rilasciati da o per conto delle amministrazioni di paesi terzi.

Tuttavia, per le navi che effettuano un servizio di linea marittimo, gli Stati membri interessati verificano, o fanno verificare per loro conto, con ogni mezzo appropriato, che i documenti di conformità, i documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza, i certificati di gestione della sicurezza provvisori, rilasciati per conto delle amministrazioni di paesi terzi, siano conformi al codice ISM, salvo che essi siano stati rilasciati dall'amministrazione di uno Stato membro o da un organismo riconosciuto.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme concernenti le sanzioni applicabili alle infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

Relazioni

1.   Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione ogni due anni sull'attuazione del presente regolamento.

2.   La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, elabora un modello armonizzato per tali relazioni.

3.   La Commissione, con l'ausilio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, prepara entro sei mesi dal ricevimento delle relazioni degli Stati membri una relazione consolidata sull'attuazione del presente regolamento, eventualmente corredata di proposte. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 11

Modifiche

1.   Le modifiche del codice ISM possono essere escluse dal campo d'applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (8).

2.   Ogni modifica all'allegato II è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 3051/95 è abrogato a decorrere dal 24 marzo 2006.

2.   I documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza provvisori, i documenti di conformità e i certificati di gestione della sicurezza rilasciati prima del 24 marzo 2006 restano validi fino alla loro scadenza o fino alla loro successiva vidimazione.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le navi da carico e le navi da passeggeri che non sono già tenute a conformarsi al codice ISM, il presente regolamento si applica a decorrere dal 24 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 15 febbraio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  GU C 302 del 7.12.2004, pag. 20.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 2004 (GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 565), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2005 (GU C 264 E del 25.10.2005, pag. 28) e posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).

(4)  GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

(5)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE.

(6)  GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/75/CE della Commissione (GU L 190 del 30.7.2003, pag. 6).

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).


ALLEGATO I

Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice internazionale di gestione della sicurezza, codice ISM)

Parte A — Attuazione

1.

Generalità

1.1.

Definizioni

1.2.

Obiettivi

1.3.

Applicazione

1.4.

Requisiti funzionali del sistema di gestione della sicurezza (SMS)

2.

Politica per la sicurezza e per la protezione ambientale

3.

Responsabilità e autorità della società

4.

Persona(e) designata(e)

5.

Responsabilità e autorità del comandante

6.

Risorse e personale

7.

Sviluppo di piani per le operazioni di bordo

8.

Preparazione alle situazioni di emergenza

9.

Rapporto ed analisi di non conformità, di incidenti e di situazioni pericolose

10.

Manutenzione della nave e delle dotazioni

11.

Documentazione

12.

Verifiche, revisioni e valutazioni da parte della società

Parte B — Certificazione e verifiche

13.

Certificazione e verifiche periodiche

14.

Certificazione provvisoria

15.

Verifica

16.

Modelli dei certificati

CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE NAVI E DELLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO

(CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA, CODICE ISM)

PARTE A — ATTUAZIONE

1.   Generalità

1.1.   Definizioni

Le seguenti definizioni si applicano alle parti A e B del codice:

1.1.1.

«codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM)»: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento adottato dall'assemblea dell'OMI, che potrà essere modificato dalla stessa Organizzazione;

1.1.2.

«società»: l'armatore della nave od ogni altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal presente codice;

1.1.3.

«amministrazione»: il governo dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera;

1.1.4.

«sistema di gestione della sicurezza (SMS)»: un sistema strutturato e documentato che permette al personale della società di attuare efficacemente la politica di sicurezza e di tutela dell'ambiente adottata dalla società;

1.1.5.

«documento di conformità»: il documento rilasciato ad una società che è conforme alle prescrizioni del presente codice;

1.1.6.

«certificato di gestione della sicurezza»: il documento rilasciato ad una nave che attesta che la società e la gestione di bordo operano conformemente alle disposizioni del sistema di gestione della sicurezza approvato;

1.1.7.

«evidenza oggettiva»: un'informazione, qualitativa o quantitativa, documenti o rapporti di fatto riguardanti la sicurezza o l'esistenza e la realizzazione di un elemento del sistema di gestione della sicurezza, che sia basata sull'osservazione, sulla misurazione o sulla prova e che possa essere controllata;

1.1.8.

«osservazione»: il riscontro di una situazione di fatto durante una verifica del sistema di gestione della sicurezza, comprovata da un'evidenza oggettiva;

1.1.9.

«non conformità»: una situazione osservata in cui l'evidenza oggettiva indica il mancato adempimento di uno specifico requisito.

1.1.10.

«grave non conformità»: un'irregolarità identificabile che rappresenta una seria minaccia per la sicurezza del personale o della nave o un serio rischio per l'ambiente e che richiede un'immediata azione correttiva e comprende la mancanza di un'efficace e sistematica applicazione di un requisito del presente codice;

1.1.11.

«data anniversaria»: il giorno e il mese di ogni anno corrispondenti alla data di scadenza del pertinente documento o certificato;

1.1.12.

«convenzione»: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e sue modifiche.

1.2.   Obiettivi

1.2.1.

Gli obiettivi del codice sono assicurare la sicurezza in mare, prevenire lesioni alle persone o perdite di vite umane ed evitare danni all'ambiente, in particolare a quello marino, e danni alle cose.

1.2.2.

Gli obiettivi della gestione della sicurezza della società dovrebbero essere, tra l'altro:

1.2.2.1.

fornire procedure sicure nell'esercizio della nave ed un ambiente di lavoro sicuro;

1.2.2.2.

stabilire misure di protezione contro tutti i rischi prevedibili;

1.2.2.3.

migliorare continuamente la capacità di sicura gestione del personale di bordo e di terra, inclusa la preparazione alle situazioni di emergenza relative sia alla sicurezza che alla protezione ambientale.

1.2.3.

Il sistema di gestione della sicurezza dovrebbe assicurare:

1.2.3.1.

la conformità alle norme e ai regolamenti la cui applicazione sia obbligatoria;

1.2.3.2.

che i codici, le linee guida e gli standard raccomandati dall'Organizzazione, dalle amministrazioni, dalle società di classificazione e dalle organizzazioni dell'industria marittima siano tenute in considerazione.

1.3.   Applicazione

Le disposizioni del presente codice possono applicarsi a tutte le navi.

1.4.   Requisiti funzionali del sistema di gestione della sicurezza (SMS)

Ogni società dovrebbe sviluppare, applicare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza (SMS) che includa i seguenti requisiti funzionali:

1.4.1.

una politica per la sicurezza e per la protezione ambientale;

1.4.2.

istruzioni e procedure per assicurare l'esercizio sicuro delle navi e la protezione dell'ambiente in conformità con la pertinente legislazione internazionale e dello Stato di bandiera;

1.4.3.

livelli definiti di autorità e linee di comunicazione tra il personale di terra e di bordo e al loro rispettivo interno;

1.4.4.

procedure per segnalare gli incidenti e le non conformità ai requisiti del presente codice;

1.4.5.

procedure per prepararsi e rispondere alle situazioni di emergenza; e

1.4.6.

procedure per le verifiche interne e la revisione della gestione.

2.   Politica per la sicurezza e per la protezione ambientale

2.1.

La società dovrebbe stabilire una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale che descriva in che modo raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.2.

2.2.

La società dovrebbe assicurare che la politica sia attuata e mantenuta a tutti i livelli dell'organizzazione, sia a bordo che a terra.

3.   Responsabilità e autorità della società

3.1.

Se il responsabile dell'esercizio della nave non è l'armatore, lo stesso armatore deve rapportare all'amministrazione il nome completo e gli estremi di tale responsabile.

3.2.

La società dovrebbe definire e documentare le responsabilità, l'autorità e le interrelazioni fra tutto il personale che gestisce, esegue e verifica le attività che riguardano o incidono sulla sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento.

3.3.

La società deve assicurare che siano disponibili adeguate risorse e supporto da terra per consentire alla(e) persona(e) designata(e) di svolgere le proprie funzioni.

4.   Persona(e) designata(e)

Per assicurare l'esercizio sicuro di ogni nave e per fornire un collegamento tra la società ed il personale di bordo, ogni società dovrebbe designare, come appropriato, una o più persone a terra che abbiano accesso diretto ai più alti livelli dirigenziali. Le responsabilità e l'autorità della(e) persona(e) designata(e) dovrebbero comprendere il monitoraggio degli aspetti dell'esercizio di ogni nave connessi con la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento nonché la garanzia della disponibilità di adeguate risorse e supporto da terra, a seconda delle necessità.

5.   Responsabilità e autorità del comandante

5.1.

La società dovrebbe definire e documentare in modo chiaro le responsabilità del comandante relativamente a:

5.1.1.

attuazione della politica per la sicurezza e per la protezione ambientale della società;

5.1.2.

motivazione dell'equipaggio riguardo all'osservanza di tale politica;

5.1.3.

emissione di appropriati ordini e istruzioni in modo semplice e chiaro;

5.1.4.

verifica che i requisiti specificati siano osservati;

5.1.5.

revisione dell'SMS e rapportazione delle relative deficienze alla direzione di terra.

5.2.

La società dovrebbe assicurare che l'SMS applicato a bordo delle navi contenga una dichiarazione chiara che metta in evidenza l'autorità del comandante. La società dovrebbe stabilire nell'SMS che il comandante ha la più elevata autorità e la responsabilità di prendere decisioni relativamente alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento e di richiedere assistenza alla società laddove necessario.

6.   Risorse e personale

6.1.

La società dovrebbe assicurare che il comandante:

6.1.1.

sia qualificato per il comando;

6.1.2.

sia pienamente a conoscenza dell'SMS della società;

6.1.3.

riceva il necessario supporto per poter svolgere i propri compiti in sicurezza.

6.2.

La società dovrebbe assicurare che ogni nave sia dotata di personale qualificato, certificato e fisicamente idoneo conformemente ai requisiti nazionali ed internazionali.

6.3.

La società dovrebbe stabilire procedure per assicurare che il personale appena assunto e quello cui vengono assegnati nuovi incarichi inerenti alla sicurezza e alla protezione ambientale ricevano un'adeguata familiarizzazione per l'assolvimento dei loro compiti.

Le istruzioni che è essenziale impartire prima della partenza della nave dovrebbero essere identificate, documentate e fornite.

6.4.

La società dovrebbe assicurare che tutto il personale coinvolto nell'SMS abbia adeguata conoscenza delle pertinenti norme, dei regolamenti, dei codici e delle linee guida.

6.5.

La società dovrebbe stabilire e mantenere procedure per identificare ogni eventuale necessità di formazione a supporto dell'SMS e dovrebbe assicurare che tale formazione sia impartita a tutto il personale interessato.

6.6.

La società dovrebbe stabilire procedure che consentano di fornire al personale di bordo le informazioni relative all'SMS in una lingua di lavoro o in altre lingue ad esso comprensibili.

6.7.

La società dovrebbe assicurare che il personale di bordo sia in grado di comunicare efficacemente nell'esecuzione dei rispettivi compiti inerenti all'SMS.

7.   Sviluppo di piani per le operazioni di bordo

La società dovrebbe stabilire procedure per la preparazione di piani e istruzioni, comprese le liste di controllo, come appropriato, inerenti alle operazioni chiave di bordo relative alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell'inquinamento. I vari compiti dovrebbero essere definiti ed assegnati a personale qualificato.

8.   Preparazione alle situazioni di emergenza

8.1.

La società dovrebbe stabilire procedure per individuare, descrivere e rispondere alle potenziali situazioni di emergenza a bordo.

8.2.

La società dovrebbe stabilire programmi per prove ed esercitazioni per preparare il personale alle azioni di emergenza.

8.3.

L'SMS dovrebbe prevedere misure per assicurare che l'organizzazione della società sia in grado di far fronte in qualsiasi momento a pericoli, incidenti e situazioni di emergenza che dovessero coinvolgerne le navi.

9.   Rapporto ed analisi di non conformità, di incidenti e di situazioni pericolose

9.1.

L'SMS dovrebbe prevedere procedure per assicurare che le non conformità, gli incidenti e le situazioni pericolose siano rapportate alla società, sottoposte a indagine e analizzate allo scopo di migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento.

9.2.

La società dovrebbe stabilire procedure per l'attuazione delle azioni correttive.

10.   Manutenzione della nave e delle dotazioni

10.1.

La società dovrebbe stabilire procedure per assicurare che la nave sia mantenuta in conformità delle disposizioni delle pertinenti norme e dei regolamenti e degli eventuali requisiti che possono essere stabiliti dalla società stessa.

10.2.

Nel soddisfare tali requisiti, la società dovrebbe assicurare che:

10.2.1.

le ispezioni siano effettuate ad intervalli appropriati;

10.2.2.

sia rapportata ogni non conformità e la possibile causa, se conosciuta;

10.2.3.

siano poste in essere adeguate azioni correttive;

10.2.4.

siano conservate le registrazioni di queste attività.

10.3.

La società dovrebbe stabilire nell'SMS procedure per identificare le apparecchiature e gli impianti la cui improvvisa avaria può determinare una situazione di pericolo. L'SMS dovrebbe prevedere disposizioni specifiche per migliorare l'affidabilità di tali apparecchiature ed impianti. Le suddette misure dovrebbero includere prove periodiche dei dispositivi e delle apparecchiature di riserva o degli impianti che non sono permanentemente in funzione.

10.4.

Le ispezioni di cui al punto 10.2 e le misure di cui al paragrafo 10.3 dovrebbero costituire parte del programma di manutenzione periodica di bordo.

11.   Documentazione

11.1.

La società dovrebbe stabilire e mantenere procedure di controllo di tutti i documenti e dati relativi all'SMS.

11.2.

La società dovrebbe assicurare che:

11.2.1.

i documenti validi siano disponibili ovunque necessario;

11.2.2.

le modifiche apportate ai documenti siano verificate e approvate da personale autorizzato; e

11.2.3.

i documenti obsoleti siano prontamente eliminati.

11.3.

Il documento utilizzato per descrivere ed attuare l'SMS può essere denominato «Manuale di gestione della sicurezza». La documentazione dovrebbe essere tenuta nel modo che la società ritiene più efficace. Ogni nave dovrebbe conservare a bordo tutta la documentazione ad essa relativa.

12.   Verifiche, revisioni e valutazioni della società

12.1.

La società dovrebbe effettuare verifiche interne in materia di sicurezza per accertare se le attività di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento siano conformi all'SMS.

12.2.

La società dovrebbe valutare periodicamente l'efficienza dell'SMS e, quando necessario, revisionarlo in conformità alle procedure da essa stabilite.

12.3.

Le verifiche e le eventuali azioni correttive dovrebbero essere effettuate in conformità di procedure documentate.

12.4.

Il personale che esegue le verifiche dovrebbe essere indipendente dall'area oggetto delle verifiche, a meno che ciò risulti impraticabile a causa delle dimensioni e della natura della società.

12.5.

I risultati delle verifiche e delle revisioni dovrebbero essere portati all'attenzione di tutto il personale che ha responsabilità nell'area interessata.

12.6.

Il personale dirigente responsabile dell'area interessata dovrebbe adottare tempestivamente azioni correttive per le deficienze riscontrate.

PARTE B — CERTIFICAZIONE E VERIFICHE

13.   Certificazione e verifiche periodiche

13.1.

La nave dovrebbe essere gestita da una società alla quale è stato rilasciato un documento di conformità, oppure un documento di conformità provvisorio secondo quanto contenuto nel paragrafo 14.1 relativo a quella nave.

13.2.

Il documento di conformità dovrebbe essere rilasciato dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente della convenzione ad ogni società che soddisfa i requisiti del presente codice, per un periodo stabilito dall'amministrazione che non dovrebbe essere superiore a cinque anni. Tale documento dovrebbe essere accettato come evidenza che la società è in grado di soddisfare i requisiti del presente codice.

13.3.

Il documento di conformità è valido esclusivamente per i tipi di nave esplicitamente indicati nel documento stesso. Tale indicazione dovrebbe essere basata sui tipi di nave su cui è stata effettuata la verifica iniziale. Altri tipi di nave possono essere aggiunti esclusivamente dopo che sia stata verificata la capacità della società di conformarsi ai requisiti del presente codice applicabili a tali tipi di nave. A tale scopo i tipi di nave sono quelli indicati nella regola IX/1 della convenzione.

13.4.

La validità del documento di conformità dovrebbe essere sottoposta a verifica annuale dall'amministrazione, o da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente entro i tre mesi precedenti o seguenti la data anniversaria.

13.5.

Il documento di conformità dovrebbe essere revocato dall'amministrazione o, su richiesta di questa, dal governo contraente che lo ha rilasciato quando la verifica annuale di cui al paragrafo 13.4 non è richiesta o se vi è evidenza di gravi non conformità con il presente codice.

13.5.1.

Tutti i certificati di gestione della sicurezza e/o certificati di gestione della sicurezza provvisori associati dovrebbero essere revocati se è revocato il documento di conformità.

13.6.

Una copia del documento di conformità dovrebbe essere tenuta a bordo in modo che il comandante della nave possa, qualora ciò sia richiesto, esibirla per la verifica da parte dell'amministrazione o di un organismo da questa riconosciuto oppure ai fini del controllo di cui alla regola IX/6.2 della convenzione. Non è necessario che la copia del documento sia legalizzata o autenticata.

13.7.

Il certificato di gestione della sicurezza dovrebbe essere rilasciato alla nave per un periodo che non dovrebbe essere superiore a cinque anni dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente. Il certificato di gestione della sicurezza dovrebbe essere rilasciato dopo che è stato verificato che la società e la sua gestione di bordo operino in accordo con il sistema di gestione della sicurezza approvato. Tale certificato dovrebbe essere accettato come evidenza che la nave è conforme ai requisiti del presente codice.

13.8.

La validità del certificato di gestione della sicurezza dovrebbe essere sottoposta ad almeno una verifica intermedia da parte dell'amministrazione oppure di un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente. Se è prevista un'unica verifica intermedia e il periodo di validità del certificato di gestione della sicurezza è di cinque anni, la verifica dovrebbe essere effettuata tra la seconda e la terza data anniversaria del certificato di gestione della sicurezza.

13.9.

In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 13.5.1, il certificato di gestione della sicurezza dovrebbe essere revocato dall'amministrazione oppure, su richiesta di questa, dal governo contraente che lo ha rilasciato quando la verifica intermedia di cui al paragrafo 13.8 non è richiesta o se vi è evidenza di gravi non conformità rispetto al presente codice.

13.10.

Nonostante i requisiti di cui ai paragrafi 13.2 e 13.7, qualora la verifica ai fini del rinnovo sia completata entro i tre mesi che precedono la data di scadenza del documento di conformità o del certificato di gestione della sicurezza, il nuovo documento di conformità o il nuovo certificato di gestione della sicurezza dovrebbero essere validi a decorrere dalla data del completamento della verifica ai fini del rinnovo, ed estendersi per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del documento di conformità o certificato di gestione della sicurezza esistenti.

13.11.

Qualora la verifica ai fini del rinnovo sia completata prima dei tre mesi che precedono la data di scadenza del documento di conformità o del certificato di gestione della sicurezza, il nuovo documento di conformità o il nuovo certificato di gestione della sicurezza dovrebbe essere valido, a decorrere dalla data del completamento della verifica ai fini del rinnovo, per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data alla quale è stata completata la verifica ai fini del rinnovo.

14.   Certificazione provvisoria

14.1.

Un documento di conformità provvisorio può essere rilasciato per facilitare l'attuazione iniziale del presente codice quando:

1.

una società è di recente costituzione; oppure

2.

devono essere aggiunti nuovi tipi di nave ad un documento di conformità preesistente, a seguito della verifica che la società disponga di un sistema di gestione della sicurezza che soddisfa gli obiettivi di cui al paragrafo 1.2.3 del presente codice, a condizione che la società dimostri di avere un programma per l'attuazione di un sistema di gestione della sicurezza pienamente conforme ai requisiti del presente codice entro il periodo di validità del documento di conformità provvisorio. Tale documento di conformità provvisorio dovrebbe essere rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente. Una copia del documento di conformità provvisorio dovrebbe essere tenuta a bordo in modo tale che il comandante della nave possa, qualora ciò sia richiesto, esibirla per la verifica da parte dell'amministrazione o di un organismo da questa riconosciuto oppure ai fini del controllo di cui alla regola IX/6.2 della convenzione. Non è necessario che la copia del documento sia legalizzata o autenticata.

14.2.

Un certificato di gestione della sicurezza provvisorio può essere rilasciato:

1.

alle nuove navi, alla consegna;

2.

quando la società si assume la responsabilità dell'esercizio di una nave che è nuova per la società; oppure

3.

quando una nave cambia bandiera.

Tale certificato di gestione della sicurezza provvisorio dovrebbe essere rilasciato per un periodo non superiore a sei mesi dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente.

14.3.

Un'amministrazione oppure, su richiesta di questa, un altro governo contraente può, in casi speciali, estendere la validità di un certificato di gestione della sicurezza provvisorio per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di scadenza.

14.4.

Un certificato di gestione della sicurezza provvisorio può essere rilasciato dopo che è stato verificato che:

1.

il documento di conformità oppure il documento di conformità provvisorio sia attinente a quella nave;

2.

il sistema di gestione della sicurezza predisposto dalla società per la nave includa gli elementi chiave del presente codice e sia stato valutato durante la verifica per il rilascio del documento di conformità o sia stato comprovato per il rilascio del documento di conformità provvisorio;

3.

la società abbia pianificato una verifica della nave entro un periodo di tre mesi;

4.

il comandante e gli altri ufficiali abbiano familiarità con il sistema di gestione della sicurezza e le relative modalità di attuazione previste;

5.

siano state impartite prima della partenza le istruzioni ritenute essenziali;

6.

le informazioni pertinenti al sistema di gestione della sicurezza siano state fornite nella lingua di lavoro o in altre lingue comprensibili al personale della nave.

15.   Verifica

15.1.

Tutte le verifiche richieste dal presente codice dovrebbero essere effettuate in accordo con le procedure accettate dall'amministrazione e tenendo in considerazione le linee guida elaborate dall'Organizzazione (1).

16.   Modelli dei certificati

16.1.

Il documento di conformità, il certificato di gestione della sicurezza, il documento di conformità provvisorio e il certificato di gestione della sicurezza provvisorio dovrebbero essere nelle forme corrispondenti ai modelli forniti nell'appendice del presente codice. Se la lingua usata non è né l'inglese né il francese, il testo dovrebbe includere una traduzione in una di queste due lingue.

16.2.

In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 13.3 i tipi di nave indicati sul documento di conformità e sul documento di conformità provvisorio possono essere vidimati per tener conto di eventuali limitazioni operative della nave descritte nel sistema di gestione della sicurezza.


(1)  Cfr. linee guida per l'attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM) adottate dall'Organizzazione con la risoluzione A.913(22).

Appendice

Modelli di documento di conformità, di certificato di gestione della sicurezza, di documento di conformità provvisorio e di certificato di gestione della sicurezza provvisorio

DOCUMENTO DI CONFORMITÀ

(Timbro ufficiale)/(Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma della

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974 e sue modifiche

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona od organismo autorizzata/o)

Denominazione e sede della società:

(cfr. paragrafo 1.1.2 del codice ISM)

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) per i tipi di nave elencati di seguito (depennare la menzione non pertinente):

 

Nave da passeggeri

 

Unità veloce da passeggeri

 

Unità veloce da carico

 

Portarinfusa

 

Petroliera

 

Chimichiera

 

Gasiera

 

Unità mobile di perforazione offshore

 

Nave da carico di altro tipo

Il presente documento di conformità è valido sino al ………, a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche.

Rilasciato a …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

Certificato n.

VISTO DI VERIFICA ANNUALE

SI ATTESTA che, in sede di verifica periodica eseguita in applicazione della regola IX/6.1 della convenzione e del paragrafo 13.4 del codice ISM, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è risultato conforme alle prescrizioni del codice ISM.

1a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

2a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

3a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

4a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

(Timbro ufficiale)/(Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma della

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974 e sue modifiche

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona od organismo autorizzata/o)

Nome della nave: …

Nominativo internazionale: …

Porto di immatricolazione: …

Tipo di nave (1): …

Stazza lorda: …

Numero IMO: …

Denominazione e sede della società: …

(cfr. paragrafo 1.1.2 del codice ISM)

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della nave è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), essendo stato verificato che il documento di conformità della società si applica questo tipo di nave.

Il presente certificato di gestione della sicurezza è valido sino al ………, a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche e che il documento di conformità non sia scaduto.

Rilasciato a …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il certificato)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

Certificato n.

VISTO DI VERIFICA INTERMEDIA E VERIFICA ADDIZIONALE (SE RICHIESTA)

SI ATTESTA che, in sede di verifica periodica eseguita in applicazione alla regola IX/6.1 della convenzione e al paragrafo 13.8 del codice ISM, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è conforme alle prescrizioni del codice ISM.

VERIFICA INTERMEDIA (da completarsi tra la seconda e la terza data anniversaria del certificato)

Firma: …

(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: …

Data: …

VERIFICA ADDIZIONALE (2)

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

VERIFICA ADDIZIONALE (2)

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

VERIFICA ADDIZIONALE (2)

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PROVVISORIO

(Timbro ufficiale)/(Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma della

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974 e sue modifiche

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona od organismo autorizzata/o)

Denominazione e sede della società: …

(cfr. paragrafo 1.1.2 del codice ISM)

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato riconosciuto conforme agli obiettivi di cui al paragrafo 1.2.3 del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) per i tipi di nave elencati di seguito (depennare la menzione non pertinente):

 

Nave da passeggeri

 

Unità veloce da passeggeri

 

Unità veloce da carico

 

Portarinfusa

 

Petroliera

 

Chimichiera

 

Gasiera

 

Unità mobile di perforazione offshore

 

Nave da carico di altro tipo

Il presente documento di conformità provvisorio è valido sino al:

Rilasciato a: …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio: …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PROVVISORIO

(Timbro ufficiale)/(Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma della

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974

e sue modifiche

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona od organismo autorizzata/o)

Nome della nave: …

Nominativo internazionale: …

Porto di immatricolazione: …

Tipo di nave (3): …

Stazza lorda: …

Numero IMO: …

Denominazione e sede della società: …

(cfr. paragrafo 1.1.2 del codice ISM)

SI ATTESTA che le prescrizioni di cui al paragrafo 14.4 del codice ISM sono soddisfatte e che il documento di conformità/documento di conformità provvisorio (4) rilasciato alla società è pertinente a questa nave.

Il presente certificato di gestione della sicurezza provvisorio è valido sino al …

a condizione che il documento di conformità/documento di conformità provvisorio (4) non sia scaduto.

Rilasciato a …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il certificato)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

Certificato n.

La validità del presente certificato di gestione della sicurezza provvisorio è prorogata sino al: …

Data della proroga …

(firma del funzionario autorizzato che proroga la validità)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)


(1)  Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave da passeggeri; unità veloce da passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; nave da carico di altro tipo.

(2)  Se pertinente, cfr. paragrafo 3.4.1 delle linee guida per l'attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM) adottate dall'Organizzazione con la risoluzione A.913(22).

(3)  Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave da passeggeri; unità veloce da passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; nave da carico di altro tipo.

(4)  Depennare la menzione non pertinente.


ALLEGATO II

DISPOSIZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (CODICE ISM)

Parte A

Disposizioni generali

Parte B

Certificazione e standard

2.

Processo di certificazione

3.

Standard di gestione

4.

Standard di competenza

5.

Modelli dei documenti di conformità e dei certificati di gestione della sicurezza

PARTE A — DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.

Nell'effettuare le verifiche e le certificazioni previste dalle disposizioni del codice ISM per navi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri devono attenersi alle prescrizioni e agli standard stabiliti nella parte B del presente titolo.

1.2.

In aggiunta gli Stati membri devono tenere conto delle linee guida per l'attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM) adottate dall'IMO con la risoluzione A.913(22) del 29 novembre 2001, nella misura in cui esse non siano contemplate dalla parte B del presente titolo.

PARTE B — CERTIFICAZIONE E STANDARD

2.   Processo di certificazione

2.1.

Il processo di certificazione ai fini del rilascio di un documento di conformità a una società o di un certificato di gestione della sicurezza a qualsiasi nave deve essere conforme alle disposizioni di seguito riportate.

2.2.

Il processo di certificazione deve normalmente comprendere le seguenti fasi:

1.

verifica iniziale;

2.

verifica annuale o intermedia;

3.

verifica ai fini del rinnovo;

4.

verifica addizionale.

Tali verifiche sono effettuate su richiesta della società all'amministrazione o all'organismo riconosciuto che opera per conto dell'amministrazione.

2.3.

Le verifiche devono comprendere una verifica del sistema di gestione della sicurezza.

2.4.

Per l'esecuzione delle verifiche deve essere designato un responsabile della verifica o, se del caso, un gruppo di verifica.

2.5.

Il responsabile della verifica designato deve elaborare un programma di verifica di concerto con la società.

2.6.

Un rapporto di verifica deve essere preparato sotto la direzione del responsabile della verifica che ne deve garantire la precisione e la completezza.

2.7.

Il rapporto di verifica deve contenere il programma della verifica, i nominativi dei membri del gruppo di verifica, le date, l'identificazione della società, la registrazione di ogni osservazione e non conformità constatata e osservazioni sull'efficacia del sistema di gestione della sicurezza per conseguire gli obiettivi stabiliti.

3.   Standard di gestione

3.1.

I responsabili della verifica o i membri del gruppo di verifica incaricati di verificare la conformità al codice ISM devono avere conoscenze in materia di:

1.

osservanza delle regole e dei regolamenti applicabili a tutti i tipi di nave gestiti dalla società, ivi compresa la certificazione della gente di mare;

2.

attività connesse all'approvazione, al controllo e al rilascio dei certificati marittimi;

3.

prescrizioni di cui occorre tenere conto nel quadro del sistema di gestione della sicurezza previsto dal codice ISM;

4.

esperienza pratica nell'esercizio delle navi.

3.2.

Nell'esecuzione della verifica della conformità alle prescrizioni del codice ISM si deve garantire che il personale che fornisce servizi di consulenza e il personale addetto alla procedura di certificazione siano tra loro indipendenti.

4.   Standard di competenza

4.1.

Conoscenze di base per l'esecuzione delle verifiche

4.1.1.

Il personale che partecipa alle verifiche della conformità alle prescrizioni del codice ISM deve soddisfare i criteri minimi per gli ispettori previsti all'allegato VII, sezione 2, della direttiva 95/21/CE.

4.1.2.

Il suddetto personale deve aver ricevuto una formazione idonea ad assicurare conoscenze e capacità adeguate all'esecuzione della verifica della conformità alle prescrizioni del codice ISM, in particolare nelle seguenti materie:

a)

conoscenza e comprensione del codice ISM;

b)

regole e regolamenti obbligatori;

c)

prescrizioni di cui una società deve tener conto a norma del codice ISM;

d)

tecniche di valutazione nel contesto di esami, colloqui, analisi e relazioni;

e)

aspetti tecnici e operativi della gestione della sicurezza;

f)

conoscenze di base nel campo della navigazione e delle operazioni di bordo;

g)

partecipazione ad almeno un controllo di un sistema di gestione di tipo marittimo.

4.2.

Conoscenze necessarie per l'effettuazione della verifica iniziale e per le verifiche ai fini del rinnovo

4.2.1.

Per poter valutare pienamente se una società o una nave di qualsiasi tipo sia conforme alle prescrizioni del codice ISM, oltre alle conoscenze di base sopra menzionate, il personale incaricato di eseguire una verifica iniziale o una verifica ai fini del rinnovo di un documento di conformità o di un certificato di gestione della sicurezza deve disporre delle conoscenze che gli consentano di:

a)

stabilire se gli elementi del sistema di gestione della sicurezza (Safety Management System, SMS) sono conformi o meno alle prescrizioni del codice ISM;

b)

stabilire l'efficacia dell'SMS della società e di ogni tipo di nave, per assicurare la conformità alle regole e ai regolamenti sulla base delle risultanze delle registrazioni delle ispezioni statutarie e di classificazione;

c)

valutare l'efficacia dell'SMS per assicurare la conformità ad altre norme e regolamenti che non formano oggetto delle ispezioni statutarie o di classificazione e consentire la verifica del rispetto di tali regole e regolamenti;

d)

valutare se le procedure di sicurezza raccomandate dall'IMO, dalle amministrazioni, dalle società di classificazione e dalle organizzazioni dell'industria marittima siano state tenute in considerazione.

4.2.2.

Tali compiti possono essere svolti da gruppi composti di persone che riuniscono complessivamente tutte le competenze necessarie.

5.   Modelli dei documenti di conformità e dei certificati di gestione della sicurezza

Quando le navi operano in un unico Stato membro, gli Stati membri devono utilizzare i modelli allegati al codice ISM oppure il documento di conformità, il certificato di gestione della sicurezza, il documento di conformità provvisorio e il certificato di gestione della sicurezza provvisorio predisposti secondo i modelli allegati.

Nel caso in cui siano state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e, se applicabile, dell'articolo 7, paragrafo 2, il certificato rilasciato deve essere diverso da quello di cui sopra e deve indicare chiaramente che è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e, se applicabile, dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento ed inoltre deve indicare le limitazioni operative applicabili.

DOCUMENTO DI CONFORMITÀ

(Timbro ufficiale) (Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974 e sue modifiche e] (1) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona o organismo autorizzata/o)

Denominazione e sede della società: …

[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) per i tipi di nave elencati di seguito (depennare la menzione non pertinente):

 

Nave da passeggeri

 

Unità veloce da passeggeri

 

Unità veloce da carico

 

Portarinfusa

 

Petroliera

 

Chimichiera

 

Gasiera

 

Unità mobile di perforazione offshore

 

Nave da carico di altro tipo

 

Nave ro-ro da passeggeri (traghetto ro-ro)

Il presente documento di conformità è valido sino al ………, a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche.

Rilasciato a …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

Certificato n.

VISTO DI VERIFICA ANNUALE

SI ATTESTA che, in sede di verifica periodica eseguita in applicazione [della regola IX/6.1 della convenzione, del paragrafo 13.4 del codice ISM e] (2) dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è conforme alle prescrizioni del codice ISM.

1a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

2a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

3a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

4a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

(Timbro ufficiale) (Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974, e sue modifiche e] (3) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM.

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona od organismo autorizzata/o)

Nome della nave: …

Nominativo internazionale: …

Porto di immatricolazione: …

Tipo di nave (4): …

Stazza lorda: …

Numero IMO: …

Denominazione e sede della società: …

[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della nave è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), essendo stato verificato che il documento di conformità della società si applica a questo tipo di nave.

Il presente certificato di gestione della sicurezza è valido sino al ………, a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche e che il documento di conformità non sia scaduto.

Rilasciato a …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il certificato)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

Certificato n.

VISTO DI VERIFICA INTERMEDIA E VERIFICA ADDIZIONALE (SE RICHIESTA)

SI ATTESTA che, in sede di verifica periodica eseguita in applicazione [della regola IX/6.1 della convenzione, del paragrafo 13.8 del codice ISM e] (5) dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è conforme alle prescrizioni del codice ISM.

VERIFICA INTERMEDIA (da completarsi tra la seconda e la terza data anniversaria del certificato)

Firma: …

(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: …

Data: …

VERIFICA ADDIZIONALE (6)

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

VERIFICA ADDIZIONALE (6)

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

VERIFICA ADDIZIONALE (6)

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PROVVISORIO

(Timbro ufficiale) (Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974, e sue modifiche e] (7) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM.

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona o organismo autorizzata/o)

Denominazione e sede della società:

[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato riconosciuto conforme agli obiettivi di cui all'allegato I, parte A, punto 1.2.3, del regolamento (CE) n. 336/2006 per i tipi di nave elencati di seguito (depennare la menzione non pertinente):

 

Nave da passeggeri

 

Unità veloce da passeggeri

 

Unità veloce da carico

 

Portarinfusa

 

Petroliera

 

Chimichiera

 

Gasiera

 

Unità mobile di perforazione offshore

 

Nave da carico di altro tipo

 

Nave ro-ro da passeggeri (traghetto ro-ro)

Il presente documento di conformità provvisorio è valido sino al: …

Rilasciato a: …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PROVVISORIO

(Timbro ufficiale) (Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974 come emendato e] (8) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM.

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona od organismo autorizzata/o)

Nome della nave: …

Nominativo internazionale: …

Porto di immatricolazione: …

Tipo di nave (9): …

Stazza lorda: …

Numero IMO: …

Denominazione e sede della società: …

[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]

SI ATTESTA che le prescrizioni di cui all'allegato I, parte A, punto 14.4, del regolamento (CE) n. 336/2006 sono soddisfatte e che il documento di conformità/documento di conformità provvisorio (10) rilasciato alla società è pertinente a questa nave.

Il presente certificato di gestione della sicurezza provvisorio è valido fino al ......., a condizione che il documento di conformità/documento di conformità provvisorio (10) non sia scaduto.

Rilasciato a: …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

Certificato n.

La validità del presente certificato di gestione della sicurezza provvisorio è prorogata sino al:

Data della proroga …

(firma del funzionario autorizzato che proroga la validità)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)


(1)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(2)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(3)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(4)  Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave da passeggeri; unità veloce da passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; nave da carico di altro tipo; traghetto da passeggeri ro-ro.

(5)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(6)  Se applicabile. Si fa riferimento al paragrafo 13.8 del codice ISM e al paragrafo 3.4.1 delle linee guida per l'attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM) [risoluzione A.913(22)].

(7)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(8)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(9)  Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave da passeggeri; unità veloce da passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; nave da carico di altro tipo; traghetto da passeggeri ro-ro.

(10)  Depennare la menzione non pertinente.


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