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Document 32006L0045

Direttiva 2006/45/CE della Commissione, del 16 maggio 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 130, 18.5.2006, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M, 28.11.2006, p. 401–402 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 47 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 47 - 48

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/45/oj

18.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/27


DIRETTIVA 2006/45/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Con la direttiva 2003/119/CE (2) il propoxycarbazone è stato iscritto come sostanza attiva all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(2)

Nella domanda di iscrizione del propoxycarbazone, il fabbricante, Bayer CropScience, ha presentato una specifica basata su una produzione di piccola scala. Per la produzione su vasta scala la ditta intende modificare la specifica per quanto riguarda la purezza. Essa ha presentato dati che dimostrano che la specifica modificata è conforme alle prescrizioni per l’iscrizione.

(3)

La Germania ha valutato le informazioni ed i dati presentati dalla ditta e ha concluso che la specifica modificata non causa rischi diversi da quelli già presi in considerazione per l’iscrizione del propoxycarbazone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rapporto di revisione della Commissione concernente tale sostanza. Nel luglio del 2005 la Germania ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni.

(4)

È pertanto giustificata la modifica della specifica del propoxycarbazone.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 18 settembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 settembre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/39/CE (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 30).

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41.


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CE, la riga 77 è sostituita dalla seguente:

«77

Propoxycarbazone

N. CAS 145026-81-9

N. CIPAC 655

2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester

≥ 950 g/kg (sotto forma di propoxy-carbazone-sodium)

1o aprile 2004

31 marzo 2014

Se ne può autorizzare l'uso unicamente come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propoxycarbazone, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri

devono rivolgere particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del propoxycarbazone e dei suoi metaboliti se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili,

devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici e in particolare delle piante acquatiche.

Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.»


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