EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0924

2006/924/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006 , recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE [notificata con il numero C(2006) 6437] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M, 5.6.2007, p. 817–818 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 145 - 146
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 145 - 146
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 106 - 107

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/924/oj

14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE

[notificata con il numero C(2006) 6437]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/924/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/176/CE stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE (2).

(2)

In vista dell’adesione della Bulgaria e della Romania, è opportuno aggiornare le disposizioni della decisione 2005/176/CE.

(3)

La decisione n. 1/2001 del comitato misto CE-isole Færøer, del 31 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (3), stabilisce l’inclusione delle isole Færøer nel sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS).

(4)

Le isole Færøer hanno presentato alla Commissione un elenco delle regioni alle quali intendono applicare il sistema ADNS. Occorre pertanto aggiungere tali regioni alla decisione 2005/176/CE.

(5)

La Spagna ha modificato i nomi e i confini delle sue regioni veterinarie. Queste modifiche interessano il sistema ADNS istituito dalla decisione 2005/176/CE. Nell'ambito dell'ADNS occorre pertanto sostituire le attuali regioni con le nuove.

(6)

Nell’assemblea generale del maggio 2005 l’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha adottato un capitolo modificato riguardante l’influenza aviaria, rendendo obbligatoria, a decorrere dal 1o gennaio 2006, la notifica all’UIE della presenza di focolai di influenza aviaria sia ad alta patogenicità che a bassa patogenicità. Per poter distinguere le notifiche all'ADNS relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità da quelle relative all’influenza aviaria a bassa patogenicità, occorre fornire codici diversi per tali zoonosi.

(7)

Inoltre, affinché la presenza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici sia distinta da quella nei volatili da cortile, occorre contraddistinguere questi eventi separati con codici diversi.

(8)

La decisione 2005/176/CE deve essere dunque modificata di conseguenza.

(9)

Per tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse, gli allegati della presente decisione non vanno pubblicati.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/176/CE è così modificata:

1)

Gli allegati IV, V e X/11 sono sostituiti dal testo dell’allegato I della presente decisione.

2)

Il testo figurante nell'allegato II della presente decisione è inserito nell’allegato X.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

L’introduzione della Bulgaria e della Romania negli allegati IV e X della decisione 2005/176/CE si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione di tali paesi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).

(2)  GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.

(3)  GU L 46 del 16.2.2001, pag. 24. Decisione modificata dalla decisione n. 2/2005 (GU L 8 del 13.1.2006, p. 46).


Top