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Document 32006D0859
2006/859/EC: Commission Decision of 28 November 2006 granting Malta a derogation from certain provisions of Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2006) 5642)
2006/859/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2006 , che concede a Malta una deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 5642]
2006/859/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2006 , che concede a Malta una deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 5642]
OJ L 332, 30.11.2006, p. 32–33
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M, 5.6.2007, p. 646–647
(MT)
In force
30.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2006
che concede a Malta una deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2006) 5642]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2006/859/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 1,
vista la richiesta presentata da Malta il 15 novembre 2005,
dopo aver informato gli Stati membri della richiesta,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 novembre 2005 Malta ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga a tempo indeterminato alle disposizioni del capitolo IV, dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE. Un'esplicita autorizzazione alla presentazione di tale richiesta è contenuta nell'articolo 26, paragrafo 1, della predetta direttiva. |
(2) |
Malta può essere definita un «piccolo sistema isolato» ai sensi dell'articolo 2, punto 26, della direttiva 2003/54/CE. Ai sensi di detta disposizione, per «piccolo sistema isolato» si intende un sistema con un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del suo consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altre reti. Nel 1996 Malta ha consumato 1 695 GWh. Malta è un sistema elettrico isolato non interconnesso, e la deroga viene chiesta per tutto il tempo in cui rimarrà un sistema isolato. |
(3) |
I documenti allegati alla richiesta bastano a dimostrare che, per il momento, è impossibile o impraticabile conseguire l'obiettivo di un mercato competitivo nel settore dell'elettricità date le dimensioni e la struttura del mercato dell'elettricità sull'isola. In tali circostanze l'apertura del mercato potrebbe creare notevoli problemi in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, e determinerebbe maggiori costi per i consumatori. Inoltre, non vi è un sistema di trasmissione e pertanto non può essere designato un operatore; in assenza di condizioni di concorrenza nell'offerta, perdono di fondamento i requisiti imposti dalla direttiva 2003/54/CE in materia di accesso dei terzi ai sistemi di distribuzione. |
(4) |
Dopo aver esaminato le motivazioni alla base della richiesta di Malta, la Commissione ritiene che la concessione della deroga e le condizioni della sua applicazione non pregiudichino in ultima analisi il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2003/54/CE. |
(5) |
È opportuno pertanto concedere a Malta la deroga richiesta. |
(6) |
Pur offrendo una descrizione corretta della situazione attuale, la richiesta di Malta non tiene conto dei possibili sviluppi tecnologici a medio e lungo termine, che potrebbero determinare cambiamenti significativi. È pertanto opportuno verificare periodicamente la situazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A Malta è concessa la deroga alle disposizioni del capitolo IV, dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE.
Articolo 2
La deroga può essere ritirata dalla Commissione qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel settore dell'energia elettrica a Malta.
A tal fine, Malta controlla l'evoluzione del settore dell'energia elettrica e riferisce alla Commissione di ogni eventuale cambiamento significativo nello stesso; in particolare, comunica informazioni circa le nuove licenze di generazione, i nuovi entranti nel mercato, le variazioni dei prezzi e i nuovi piani infrastrutturali che potrebbero richiedere un riesame della deroga.
Inoltre, Malta trasmette alla Commissione una relazione generale ogni due anni, a partire dal 31 dicembre 2008 al più tardi. La relazione illustra la politica di tariffazione e di fissazione dei prezzi e i provvedimenti adottati per tutelare gli interessi dei consumatori alla luce della deroga concessa.
Articolo 3
La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2006.
Per la Commissione
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione
(1) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).