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Document 32006D0799

2006/799/CE: Decisione della Commissione, del 3 novembre 2006 , che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo [notificata con il numero C(2006) 5369] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 325, 24.11.2006, p. 28–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M, 2.12.2008, p. 291–297 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 259 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 259 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 104 - 110

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/11/2015; abrogato e sostituito da 32015D2099

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/799/oj

24.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2006

che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo

[notificata con il numero C(2006) 5369]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/799/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Come stabilito dal regolamento (CE) n. 1980/2000, si è proceduto al tempestivo riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica della conformità fissati dalla decisione 2001/688/CE della Commissione (2) per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione.

(2)

Alla luce del suddetto riesame è opportuno scindere il gruppo di prodotti in due gruppi distinti.

(3)

La decisione 2001/688/CE deve quindi essere sostituita da due decisioni distinte: una per gli ammendanti del suolo ed una per i substrati di coltivazione.

(4)

Alla luce del suddetto riesame e al fine di tener conto dell’evoluzione scientifica e degli sviluppi del mercato, è opportuno aggiornare i criteri e i requisiti applicabili agli ammendanti del suolo, il cui periodo di validità termina il 28 agosto 2007.

(5)

I criteri ecologici e i requisiti aggiornati devono essere validi per un periodo di quattro anni.

(6)

È opportuno prevedere un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi per consentire ai produttori che hanno ottenuto o richiesto l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima del 1o ottobre 2006 di adeguare tali prodotti per renderli conformi ai nuovi criteri e requisiti.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «ammendanti del suolo» si riferisce ai materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e che possono migliorarne le caratteristiche o l’attività chimica e/o biologica.

Articolo 2

Per ottenere il marchio comunitario di qualità ecologica previsto per gli ammendanti, a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, un prodotto deve appartenere al gruppo di prodotti «ammendanti del suolo» definito all’articolo 1 e soddisfare i criteri ecologici indicati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti «ammendanti del suolo» sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici riportati nell’allegato.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «ammendanti del suolo» è «003».

Articolo 5

La decisione 2001/688/CE è abrogata.

Articolo 6

I prodotti appartenenti al gruppo «ammendanti del suolo e substrati di coltivazione» che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica prima del 1o ottobre 2006 possono continuare ad utilizzare il marchio fino al 30 aprile 2008.

I produttori che hanno presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica per i prodotti appartenenti al gruppo «ammendanti del suolo e substrati di coltivazione» prima del 1o ottobre 2006 possono ottenere l’assegnazione del marchio alle condizioni vigenti fino al 28 agosto 2007. In tal caso il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato fino al 30 aprile 2008.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 242 del 12.9.2001, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2005/384/CE (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 20).


ALLEGATO

REQUISITI GENERALI

Le prove e i campionamenti sono effettuati, se del caso, secondo i metodi di prova elaborati dal comitato tecnico CEN 223 «Ammendanti del suolo e substrati di coltivazione» fino a quando non saranno disponibili le norme orizzontali pertinenti sviluppate con la consulenza dell’apposita Task Force CEN 151 («Orizzontale»).

I campionamenti devono essere effettuati secondo le metodologie fissate dal comitato tecnico CEN/TC 223 (WG 3), come specificato e approvato dal CEN nella norma EN 12579 — «Ammendanti e substrati per coltura — Campionamento». Laddove siano richiesti prove e campionamenti non compresi nei suddetti metodi e nelle suddette tecniche di campionamento, l’organismo o gli organismi competenti che prendono in esame la domanda (di seguito «l’organismo competente») indica (indicano) i metodi di prova e/o di campionamento che ritiene (ritengono) ammissibili.

Ove opportuno, possono essere impiegati altri metodi di prova se l’organismo competente ne accetta l’equipollenza. In assenza di riferimenti ai metodi di prova, o quando tali riferimenti riguardano fasi di verifica o monitoraggio, l’organismo competente deve basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti.

Si raccomanda all’organismo competente di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell’attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001. (NB: L’applicazione di tali sistemi di gestione non è tuttavia obbligatoria).

Questi criteri sono intesi in particolare a promuovere:

l’utilizzo di materiali rinnovabili e/o il riciclaggio di sostanza organica derivata dalla raccolta e/o dal trattamento di rifiuti, contribuendo in tal modo a ridurre al minimo i rifiuti solidi destinati allo smaltimento finale (ad esempio in discarica),

la riduzione dei danni o dei rischi ambientali derivanti dai metalli pesanti e da altri composti pericolosi causati dall’applicazione del prodotto.

I criteri vengono definiti in modo da favorire l’attribuzione del marchio ad ammendanti che presentino un impatto ambientale ridotto durante l’intero ciclo di vita del prodotto.

CRITERI ECOLOGICI

1.   Ingredienti

Sono ammessi i seguenti ingredienti.

1.1.   Ingredienti organici

Un prodotto è considerato idoneo per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica solo se non contiene torba e se la sostanza organica che contiene deriva dal trattamento e/o dal riutilizzo di rifiuti [definiti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1) e nell’allegato I della medesima].

Il richiedente deve trasmettere all’organismo competente la composizione dettagliata del prodotto e una dichiarazione di conformità al suddetto requisito.

1.2.   Fanghi

I prodotti non devono contenere fanghi di depurazione. I fanghi (salvo quelli di depurazione) sono ammessi solo se rispondono ai criteri indicati di seguito.

Per fanghi si intende uno dei seguenti rifiuti in base all’elenco europeo dei rifiuti [di cui alla decisione 2001/118/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l’elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE (2)]:

0203 05

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

0204 03

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della raffinazione dello zucchero

0205 02

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dell’industria lattiero-casearia

0206 03

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dell’industria dolciaria e della panificazione

0207 05

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

I fanghi sono separati da un’unica fonte; ciò significa che non sono stati mischiati con effluenti o fanghi esterni al processo di produzione specificato.

Le concentrazioni massime di metalli pesanti presenti nel rifiuto prima del trattamento (mg/kg di peso a secco) rispondono ai requisiti fissati dal criterio 2.

I fanghi devono rispondere a tutti gli altri criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica indicati nel presente allegato, onde essere considerati sufficientemente stabilizzati e igienizzati.

Il richiedente deve trasmettere all’organismo competente la composizione dettagliata del prodotto e una dichiarazione di conformità a ciascuno dei requisiti indicati in precedenza.

1.3.   Minerali

I minerali non devono essere prelevati da:

siti di importanza comunitaria designati a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (3),

aree della rete Natura 2000, costituite da zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (4), e aree di cui alla direttiva 92/43/CEE, o aree equivalenti situate al di fuori della Comunità europea, soggette alle corrispettive disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

Il richiedente deve presentare all’organismo competente una dichiarazione di conformità al suddetto requisito, rilasciata dalle autorità competenti.

2.   Limitazione delle sostanze pericolose

Il contenuto degli elementi indicati di seguito nel prodotto finale deve essere inferiore ai valori indicati, riferiti al peso a secco.

Elemento

mg/kg (peso a secco)

Zn

300

Cu

100

Ni

50

Cd

1

Pb

100

Hg

1

Cr

100

Mo (5)

2

Se (5)

1,5

As (5)

10

F (5)

200

NB: Salvo il caso in cui la normativa nazionale contempli valori più severi, si applicano i valori limite sopra indicati.

Il richiedente deve presentare all’organismo competente le relazioni di prova e una dichiarazione di conformità del prodotto al suddetto requisito.

3.   Contaminanti fisici

Il contenuto di vetri, metalli e plastiche del prodotto finale (dimensione maglie > 2 mm) deve essere inferiore allo 0,5 % espresso in peso a secco.

Il richiedente deve presentare all’organismo competente i rapporti di prova e una dichiarazione di conformità del prodotto al suddetto requisito.

4.   Azoto

La concentrazione di azoto totale (N) del prodotto non deve superare il 3 % (espresso in peso) e il contenuto di azoto inorganico non deve superare il 20 % del N totale (o N organico ≥ 80 %).

Il richiedente deve presentare all’organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto al suddetto requisito.

5.   Caratteristiche del prodotto

a)

I prodotti devono essere forniti in forma solida e devono contenere almeno il 25 % di sostanza secca in peso e almeno il 20 % di sostanza organica espressa in peso di sostanza secca (misurato come perdita al fuoco).

b)

I prodotti non devono avere effetti negativi sulla germinazione o sulla successiva crescita dei vegetali.

Il richiedente deve presentare all’organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti unitamente i rapporti di prova e alla relativa documentazione.

6.   Salute e sicurezza

I prodotti non devono superare i limiti massimi di patogeni primari qui di seguito indicati:

Salmonella: assente in 25 g,

Uova di elminti: assenti in 1,5 g (6),

E. Coli: < 1 000 MPN/g/(MPN: numero più probabile) (7).

Il richiedente deve presentare all’organismo competente i rapporti di prova e la documentazione necessaria, unitamente ad una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti.

7.   Semi/propaguli vitali

Il contenuto di semi di piante infestanti e di parti riproduttive vegetative di piante infestanti aggressive nel prodotto finale non deve superare le 2 unità per litro.

Il richiedente deve presentare all’organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti, unitamente i rapporti di prova e/o ad eventuali documenti necessari.

8.   Informazioni allegate al prodotto

Le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto (sia esso confezionato o meno) e figurare sull’imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano.

Informazioni di carattere generale:

a)

nome e indirizzo dell’organismo responsabile della commercializzazione;

b)

descrizione che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura «AMMENDANTE DEL SUOLO»;

c)

codice identificativo della partita;

d)

quantità (in peso o volume);

e)

costituenti principali (superiori al 5 % in volume) con i quali è stato preparato il prodotto.

Laddove applicabile, le seguenti informazioni relative all’utilizzo del prodotto devono essere fornite con lo stesso (sia esso confezionato o meno), e figurare sull’imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:

a)

istruzioni di stoccaggio e data di scadenza consigliate;

b)

indicazioni per la manipolazione e il corretto uso;

c)

descrizione dell’uso cui è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni di utilizzo;

d)

indicazione in merito all’idoneità del prodotto per particolari gruppi di vegetali (ad esempio piante calcifughe o calcicole);

e)

pH e rapporto carbonio/azoto (C/N);

f)

indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) secondo le norme nazionali o internazionali;

g)

indicazione delle modalità di impiego consigliate;

h)

per uso non professionale: tasso di applicazione raccomandato espresso in chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria (m2) per anno.

Il richiedente può omettere alcune di queste informazioni solo qualora fornisca una motivazione soddisfacente.

NB: Queste informazioni devono essere trasmesse salvo disposizioni diverse della legislazione nazionale.

Informazioni dettagliate

Parametro

Metodi di prova

Quantità

EN 12580

Contenuto di sostanza organica e di cenere

EN 13039

N totale

prEN 13654/1-2

Rapporto carbonio/azoto (C/N)

C/N (8)

pH

EN 13037

Metalli pesanti (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)

EN 13650

Hg

ISO 16772

Umidità/contenuto di sostanza secca

EN 13040

Salmonella

ISO 6579

Uova di elminti

prXP X 33-017

E. Coli

ISO 11866-3

Prova di stabilità/maturazione (specificare la prova effettuata ed i relativi risultati)

n.d.

n.d.

=

metodo CEN non disponibile.

9.   Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

contribuisce a ridurre l’inquinamento del suolo e delle acque,

favorisce il riciclaggio dei materiali,

contribuisce ad aumentare la fertilità del terreno.


(1)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 47 del 16.2.2001, pag. 1.

(3)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(4)  GU L 59 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(5)  I dati relativi alla presenza di questi elementi sono richiesti solo per i prodotti che contengono materiale proveniente da processi industriali.

(6)  Per i prodotti il cui contenuto organico non è derivato da rifiuti vegetali, di parchi e giardini.

(7)  Per i prodotti il cui contenuto organico è derivato unicamente da rifiuti vegetali, di parchi e giardini.

(8)  

Carbonio

=

sostanza organica (EN 13039) × 0,58.

n.d.

=

metodo CEN non disponibile.


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