EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0655

2006/655/CE: Decisione del Consiglio, del 19 giugno 2006 , sull'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell’agricoltura di montagna

OJ L 271, 30.9.2006, p. 61–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 049 P. 290 - 291
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 049 P. 290 - 291
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 141 - 142

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/655/oj

Related international agreement

30.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/61


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2006

sull'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell’agricoltura di montagna

(2006/655/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La regione alpina si contraddistingue per la sua ricchezza di risorse naturali, fra cui le risorse idriche, per le potenzialità agricole, per l’importanza storica e culturale, per il valore che essa riveste per la qualità della vita e per le attività economiche e ricreative, non solo per la popolazione locale ma anche per quella di altre regioni. Tuttavia, la regione alpina è caratterizzata anche da difficili condizioni di vita e di produzione per le attività agricole, dovute alle particolari condizioni geomorfologiche e climatiche.

(2)

La Convenzione per la protezione delle Alpi (di seguito «Convenzione delle Alpi» o «convenzione alpina»), firmata, a nome della Comunità europea, il 7 novembre 1991 e ratificata e approvata con la decisione 96/191/CE del Consiglio del 26 febbraio 1996 (2), è entrata in vigore il 4 aprile 1998. A norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della convenzione alpina, per conseguire gli obiettivi fissati sono stabilite misure concrete in diversi protocolli, fra cui il protocollo sull’agricoltura di montagna.

(3)

La Commissione delle Comunità europee ha partecipato ai negoziati relativi al protocollo sull’agricoltura di montagna, che è fortemente influenzato dalle politiche e dalla legislazione comunitarie. La Comunità europea ha firmato il protocollo di attuazione della convenzione alpina del 1991 nell'ambito dell’agricoltura di montagna (protocollo «agricoltura di montagna») il 20 dicembre 1994 a Chambéry.

(4)

Nel contesto generale dello sviluppo sostenibile l’obiettivo fissato nell'articolo 1 del protocollo «agricoltura di montagna» è conservare e incentivare nella regione alpina un’agricoltura adatta ai siti e compatibile con l’ambiente, che contribuisca in modo sostanziale alla permanenza della popolazione e al mantenimento di attività economiche sostenibili, favorendo la produzione di prodotti tipici di qualità, la salvaguardia dell’ambiente naturale, la prevenzione dei rischi naturali, nonché la conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio rurale. Le parti contraenti dovrebbero perseguire lo sviluppo ottimale del ruolo multifunzionale dell’agricoltura di montagna.

(5)

Gli obiettivi e le misure previsti dal protocollo «agricoltura di montagna», quali l'incentivazione dell'agricoltura di montagna, il miglioramento delle condizioni di vita, la pianificazione territoriale, l’agricoltura compatibile con l’ambiente, gli interventi in materia di promozione e commercializzazione e le misure forestali, sono conformi alla legislazione e alla politica comunitaria agricola, in particolare al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3).

(6)

Il protocollo «agricoltura di montagna» istituisce un quadro di riferimento unico all’interno del quale è possibile delineare un approccio transfrontaliero che integri le azioni e gli obiettivi comuni per risolvere i problemi specifici della regione alpina.

(7)

La convenzione alpina e il protocollo «agricoltura di montagna» riguardano 13 milioni di abitanti e quasi 6 000 comuni in un’area di 19 milioni di ha. Le Alpi sono inoltre molto importanti anche per le popolazioni di altre regioni.

(8)

La convenzione alpina e i relativi protocolli di attuazione, compreso il protocollo «agricoltura di montagna», sono i primi accordi internazionali al mondo conclusi per una regione di montagna e servono da modello per altre regioni.

(9)

La ratifica del protocollo «agricoltura di montagna» confermerebbe l’impegno della CE, lancerebbe un forte segnale politico e rafforzerebbe il processo politico in tutta la regione, che riveste grande importanza per l’Europa.

(10)

È pertanto opportuno approvare il protocollo «agricoltura di montagna» per conto della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell’agricoltura di montagna (protocollo «agricoltura di montagna») è approvato a nome della Comunità.

Il testo del protocollo e delle relative dichiarazioni è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare una o più persone incaricate di depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 24 del protocollo e le dichiarazioni allegate.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  Parere reso il 13 giugno 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31.

(3)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.


DICHIARAZIONI A NOME DELLA COMUNITÀ EUROPEA

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA AGLI ARTICOLI 8 E 9 DEL PROTOCOLLO «AGRICOLTURA DI MONTAGNA»

La Comunità europea riconosce il principio di coesistenza in base al quale gli agricoltori possono scegliere fra la produzione di colture tradizionali, biologiche e geneticamente modificate, in conformità degli obblighi di legge imposti agli OGM dalle norme di etichettatura e/o dalle norme di purezza. Gli articoli pertinenti del protocollo «agricoltura di montagna» devono essere interpretati in questo senso.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA AGLI ARTICOLI 7, 9, 10, 11, 13, 14 E 16 DEL PROTOCOLLO «AGRICOLTURA DI MONTAGNA»

La Comunità europea ritiene che le misure pubbliche di sostegno a favore di determinate aziende debbano essere conformi alle norme comunitarie in materia di concorrenza stabilite sulla base degli articoli 36, 87, 88 e 89 del trattato CE e non debbano alterare o minacciare di alterare la concorrenza né incidere sul commercio fra le parti contraenti.


Top

30.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/63


PROTOCOLLO

di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dell’agricoltura di montagna

Protocollo «Agricoltura di montagna»

Preambolo

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL PRINCIPATO DI MONACO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

nonché

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IN CONFORMITÀ con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino,

IN ATTUAZIONE dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della Convenzione delle Alpi,

COSCIENTI della propria responsabilità affinché la gestione economica del paesaggio rurale tradizionale, nonché un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente siano mantenute nell'interesse generale e incentivate in considerazione delle condizioni economiche più difficoltose,

CONSAPEVOLI del fatto che il territorio alpino, con la sua ricchezza di risorse naturali, le sue risorse idriche, il suo potenziale agricolo, il suo significato storico e culturale, il suo valore di spazio europeo di vita, di attività economiche e ricreative, nonché per le vie di transito che lo attraversano, sarà anche nel futuro d'importanza vitale, particolarmente per la popolazione locale, ma anche per quella di altri territori,

CONVINTI che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale,

CONVINTI che gli interessi economici debbano essere conciliati con le esigenze ecologiche, nel rispetto delle peculiarità delle singole regioni, nonché del ruolo centrale dell'agricoltura,

IN CONSIDERAZIONE del significato, che da sempre ha avuto l'agricoltura nel territorio alpino, e dell'indispensabile contributo con cui questo settore economico concorrerà, come mezzo di sostentamento fondamentale, anche in futuro e particolarmente nelle zone montane, al mantenimento di un'adeguata densità di insediamenti, all'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla produzione di prodotti tipici di qualità, alla conservazione e alla cura del paesaggio rurale — tra l'altro per la sua valorizzazione turistica, alla difesa del suolo contro erosioni, valanghe e inondazioni,

CONSAPEVOLI che metodi e intensità degli usi agricoli esercitano un'influenza determinante sulla natura e sul paesaggio, e che al paesaggio rurale, coltivato in modo estensivo dev'essere attribuita una funzione essenziale come habitat per flora e fauna alpine,

RICONOSCIUTO che l'attività degli agricoltori è soggetta a condizioni più difficoltose di vita e di produzione, a causa delle caratteristiche geomorfologiche e climatiche delle zone montane,

CONVINTI che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini, e che, in particolare, occorrono misure economiche e sociali di adattamento e di accompagnamento, sia a livello nazionale che europeo, affinché l'esistenza degli agricoltori e delle loro aziende nelle zone montane non sia messa in dubbio da un'esclusiva applicazione di parametri economici,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1.   Il presente protocollo stabilisce misure a livello internazionale al fine di conservare e di incentivare l'agricoltura di montagna adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, in modo che venga riconosciuto e garantito nel tempo il suo contributo sostanziale: alla permanenza della popolazione e al mantenimento di attività economiche sostenibili, specie mediante la produzione di prodotti tipici di qualità, alla salvaguardia delle basi naturali della vita, alla prevenzione dei rischi naturali, alla conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale, nonché alla cultura nel territorio alpino.

2.   Nell'attuazione del presente protocollo, le parti contraenti perseguono lo sviluppo ottimale dei compiti multifunzionali dell'agricoltura di montagna.

Articolo 2

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo protocollo anche nelle altre loro politiche.

Articolo 3

Impegni fondamentali nel contesto economico complessivo

Le parti contraenti concordano sulla necessità di orientare, a tutti i livelli, la politica agricola in coerenza con la politica economica complessiva alle esigenze di uno sviluppo sostenibile ed equilibrato, in modo da rendere possibili, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie date:

a)

l'incentivazione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente e delle sue funzioni di interesse generale, ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo, in particolare nelle zone montane;

b)

interventi significativi contro l'abbandono delle zone montane, assicurando anche in esse condizioni di vita adeguate, mediante misure di politica sociale e strutturale assieme a misure di politica agricola e ambientale.

Articolo 4

Ruolo degli agricoltori

Le parti contraenti concordano nell'affermare che, in particolare nelle zone montane, l'agricoltura ha segnato nel corso dei secoli il paesaggio, caratterizzandolo storicamente e conferendogli valore culturale. Gli agricoltori vanno pertanto riconosciuti anche in futuro, per i loro compiti multifunzionali, come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e rurale e resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane.

Articolo 5

Partecipazione degli enti territoriali

1.   Ciascuna parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica agricola per la montagna, nonché delle misure conseguenti.

2.   Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

Le parti contraenti convengono:

a)

di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola, nonché di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione del presente protocollo;

b)

di assicurare la realizzazione delle finalità e delle misure stabilite dal presente protocollo mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali;

c)

di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra organizzazioni agricole e ambientali, nonché tra i media.

CAPITOLO II

MISURE SPECIFICHE

Articolo 7

Incentivazione dell'agricoltura di montagna

1.   Le parti contraenti perseguono una differenziazione delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza alle differenti condizioni dei siti, e quindi un'incentivazione dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti. Le aziende che in siti estremi garantiscono una coltivazione minima, richiedono un sostegno particolare.

2.   Il contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e rurale nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi normali, viene equamente compensato nel quadro di accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni.

Articolo 8

Pianificazione territoriale e paesaggio rurale

1.   Le parti contraenti si impegnano a tener conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.

2.   Affinché l'agricoltura di montagna possa svolgere i suoi compiti molteplici, dev'essere soprattutto prevista la disponibilità dei terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti.

3.   In questo contesto bisogna assicurare la conservazione o il ripristino degli elementi tradizionali del paesaggio rurale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione.

4.   Misure particolari sono necessarie per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione.

Articolo 9

Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici

Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure indispensabili, mirando all'applicazione di relativi criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura.

Articolo 10

Allevamenti adatti ai siti e diversità genetica

1.   Le parti contraenti concordano che gli allevamenti adatti ai siti, limitati al terreno disponibile rappresentano una parte integrante essenziale dell'agricoltura di montagna, sia come fonte di reddito, sia come elemento che caratterizza l'identità paesaggistica e culturale. Perciò occorre mantenere gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche, compresi gli animali domestici tradizionali, insieme ai rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l’ambiente.

2.   In corrispondenza con quanto sopra stabilito bisogna mantenere le necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, nel rispetto di un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra consistenza delle superfici foraggere e quella degli allevamenti, alla condizione di allevamenti erbivori estensivi.

3.   Inoltre si devono adottare le misure indispensabili, in particolare nell'ambito della ricerca e dell'assistenza tecnica, per il mantenimento della diversità genetica degli allevamenti e delle colture.

Articolo 11

Commercializzazione

1.   Le parti contraenti perseguono la creazione di condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna, atte ad aumentare sia la loro vendita in loco, sia la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali.

2.   La promozione avviene tra l'altro, mediante marchi di denominazione controllata dell'origine e di garanzia della qualità, a tutela sia dei produttori sia dei consumatori.

Articolo 12

Limitazioni della produzione

Le parti contraenti intendono tener conto, nell'introduzione di limitazioni della produzione agricola, delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente.

Articolo 13

Economia agricola e forestale come unità

Le parti contraenti convengono che le funzioni complementari e in parte interdipendenti dell'economia agricola e forestale nelle zone montane richiedono una loro considerazione integrata. Esse promuovono conseguentemente:

a)

l'incentivazione della silvicoltura adatta alla natura, sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura;

b)

il rispetto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti ed in armonia con il paesaggio;

c)

una regolamentazione dell'attività di pastorizia e del popolamento di selvaggina, tale da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo.

Articolo 14

Ulteriori fonti di reddito

Riconoscendo l'importanza tradizionale delle aziende familiari nell'agricoltura di montagna e in modo da sostenere la loro conduzione a reddito pieno, complementare e accessorio, le parti contraenti promuovono la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della stessa popolazione locale, e in particolare nei settori connessi con l'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e rurale.

Articolo 15

Miglioramento delle condizioni di vita e lavoro

Le parti contraenti promuovono il potenziamento e la qualificazione dei servizi indispensabili al superamento delle condizioni svantaggiate degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane, al fine di raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino. I relativi criteri decisionali non dovranno essere esclusivamente economici. Ciò vale in primo luogo per i collegamenti di trasporto, le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali, nonché l'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari.

Articolo 16

Misure integrative

Le parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente protocollo per l'agricoltura di montagna.

CAPITOLO III

RICERCA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Articolo 17

Ricerca e osservazione

1.   Le parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente protocollo.

2.   Esse promuovono in particolare la ricerca agraria specifica per l'agricoltura di montagna, potenziandola in modo più attinente alle condizioni pratiche e locali, comprendendola nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure della politica agricola, nonché applicando i relativi risultati nell'attività di formazione e di assistenza tecnica per l'agricoltura.

3.   Le parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

4.   In relazione alle rispettive zone montane e con riferimento alle finalità e alle misure stabilite dal presente protocollo, esse effettuano in particolare un rilevamento comparabile della situazione economica e sociale dell'agricoltura di montagna.

5.   Il rilevamento dev'essere aggiornato periodicamente e comprendere osservazioni su settori o zone con particolari problemi, nonché sull'efficacia delle misure adottate o sull'esigenza di misure da adottare. Ciò riguarda in primo luogo i dati relativi allo sviluppo demografico, sociale ed economico in correlazione con i rispettivi indicatori geografici, ecologici e infrastrutturali dei siti, nonché la definizione di corrispondenti criteri di sviluppo sostenibile e equilibrato ai sensi della Convenzione delle Alpi e del presente protocollo.

6.   Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.

Articolo 18

Formazione e informazione

1.   Le parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente protocollo.

2.   Esse favoriscono in particolare:

a)

l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento e dell'assistenza tecnica nelle materie agrarie e in quelle di gestione aziendale e commerciale, includendovi la protezione della natura e dell'ambiente. L'offerta di formazione in generale sarà articolata, in modo da favorire l'orientamento e la preparazione anche ad altre occupazioni, alternative o integrative, in settori connessi all'agricoltura;

b)

un'informazione ampia e oggettiva che non si limiti alle persone e alle amministrazioni direttamente coinvolte, ma raggiunga anche attraverso i media la pubblica opinione più vasta all'interno e all'esterno del territorio alpino, per diffondere in essa la conoscenza delle funzioni dell'agricoltura di montagna e sollecitare il relativo interesse.

3.   Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.

CAPITOLO IV

ATTUAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 19

Attuazione

Le parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 20

Controllo del rispetto degli obblighi

1.   Le parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2.   Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

3.   Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente protocollo.

4.   La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 21

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1.   Le parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obbiettivi del presente protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del protocollo medesimo.

2.   A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

CAPITOLO V

NORME FINALI

Articolo 22

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il protocollo

1.   Il presente protocollo costituisce un protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

2.   Possono divenire parti contraenti del presente protocollo esclusivamente le parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente protocollo.

3.   Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente protocollo, solo le parti contraenti dello stesso protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 23

Firma e ratifica

1.   Il presente protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea, il 20 dicembre 1994 nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale depositario.

2.   Il presente protocollo entra in vigore per le parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3.   Per le parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente protocollo, ogni nuova parte contraente del protocollo medesimo diventa parte contraente dello stesso protocollo modificato.

Articolo 24

Notifiche

Il depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente protocollo:

a)

ciascun atto di firma;

b)

ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c)

ciascuna data di entrata in vigore;

d)

ciascuna dichiarazione rilasciata da una parte contraente o firmataria;

e)

ciascuna denuncia notificata da una parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'archivio di Stato austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle parti firmatarie.


TEMI PRIORITARI DI RICERCA E FORMAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 17 E 18

Ricerca

Definizione e classificazione delle zone montane sulla base della loro altitudine nonché delle condizioni climatiche, geomorfologiche, infrastrutturali ed economiche dei rispettivi posti.

Verifiche degli effetti delle misure adottate ai vari livelli politico-decisionali (UE/PAC, Stati, Regioni, enti territoriali) sull'agricoltura di montagna e la sua funzione ecologica (compatibilità sociale e ambientale).

Valutazione delle funzioni economiche ed ecologiche, sociali e culturali dell'economia agricola e forestale, nonché delle loro possibilità di sviluppo in relazione alle condizioni locali specifiche nelle diverse zone montane.

Metodi di produzione e di lavorazione, criteri di miglioramento e di qualità dei prodotti agricoli delle zone montane.

Ricerca genetica e assistenza tecnica in funzione di un mantenimento differenziato della diversità delle razze di allevamento e delle piante coltivate in un modo adatto ai siti e compatibile con l’ambiente.

Formazione

Assistenza e formazione tecnico-scientifica e socioeconomica sia per le aziende agricole sia per le aziende alimentari di trasformazione dei loro prodotti.

Gestione aziendale, tecnica ed economica, con particolare riferimento alla diversificazione dell'offerta di prodotti, nonché alle rispettive alternative di produzione e di reddito all'interno e esterno del settore agricolo.

Presupposti ed effetti tecnici e finanziari dell'applicazione di metodi di coltivazione e di produzione, naturali e compatibili con l'ambiente.

I media, la presentazione o diffusione dell'informazione in funzione dell'orientamento della pubblica opinione, della politica e dell'economia all'interno e all'esterno del territorio alpino.

Top