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Document 32006D0516

2006/516/CE: Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2006 , sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo Difesa del suolo, del protocollo Energia e del protocollo Turismo della Convenzione alpina - Dichiarazioni

OJ L 201, 25.7.2006, p. 31–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M, 16.3.2007, p. 119–121 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 047 P. 86 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 047 P. 86 - 88
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 91 - 93

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/516/oj

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25.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2006

sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo Difesa del suolo, del protocollo Energia e del protocollo Turismo della Convenzione alpina

(2006/516/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Convenzione sulla protezione delle Alpi (di seguito «Convenzione alpina») è stata conclusa a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 96/191/CE (2).

(2)

Con decisione 2005/923/CE, il Consiglio ha deciso di firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo Difesa del suolo, il protocollo Energia e il protocollo Turismo della Convenzione alpina (3).

(3)

I protocolli costituiscono un passo importante per l'attuazione della Convenzione alpina, i cui obiettivi la Comunità europea si è impegnata a perseguire.

(4)

I problemi transfrontalieri di tipo economico, sociale e ecologico nelle Alpi costituiscono una grande sfida in una zona estremamente sensibile.

(5)

Le politiche della Comunità, in particolare le aree prioritarie di cui alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (4), dovrebbero essere diffuse e potenziate all'interno della regione alpina.

(6)

Uno degli obiettivi principali del protocollo Difesa del suolo, è la salvaguardia del ruolo multifunzionale del suolo fondata sul concetto di sviluppo sostenibile. La produttività sostenibile del suolo deve essere assicurata nella sua funzione naturale, in quanto archivio di storia naturale e culturale e al fine di garantirne l’uso per l’agricoltura e la silvicoltura, l’urbanismo e il turismo, gli altri usi economici, i trasporti e le infrastrutture, nonché in quanto fonte di materie prime.

(7)

Qualsiasi approccio al problema della difesa del suolo dovrebbe tener conto della notevole diversità delle condizioni regionali e locali esistenti nella regione alpina. Il protocollo Difesa del suolo può contribuire a realizzare appropriate misure a livello nazionale e regionale.

(8)

Diversi requisiti contenuti nel protocollo potrebbero essere utilizzati come importanti elementi su cui costruire una politica comunitaria di difesa del suolo, come il monitoraggio del suolo, l'individuazione delle zone a rischio di erosione, di inondazioni e di frane, l'inventario dei siti contaminati e la creazione di banche dati armonizzate. Essi sono messi in rilievo, tra l'altro, dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (5), dalla direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (6), dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (7), dalla direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (8), dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (9) e dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (10).

(9)

Il protocollo Energia prevede l’adozione di misure appropriate nel campo del risparmio energetico, della produzione, inclusa la promozione delle energie rinnovabili, del trasporto, della fornitura e dell'uso dell'energia per migliorare le condizioni ai fini dello sviluppo sostenibile.

(10)

Le disposizioni del protocollo Energia sono conformi al sesto programma comunitario di azione ambientale diretto a combattere il cambiamento climatico nonché a promuovere la gestione e l’uso sostenibili delle risorse naturali. Le disposizioni del protocollo sono inoltre coerenti con la politica della Comunità in materia energetica di cui al Libro bianco per una «Strategia e un piano d'azione della Comunità», al Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico», alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (11), alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia (12) e alla decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (13).

(11)

La ratifica del protocollo Energia rafforzerebbe la cooperazione transfrontaliera con la Svizzera, il Liechtenstein e Monaco. Ciò rappresenterebbe inoltre un aiuto nel senso di garantire che gli obiettivi della Comunità europea siano condivisi dai partner regionali e che le iniziative in questione siano estese all'intera ecoregione alpina.

(12)

La priorità sarebbe attribuita alle Reti transeuropee per l’energia (TEN-E) e nello sviluppo di nuove connessioni transfrontaliere, in particolare linee ad alto voltaggio, andrebbero applicate le misure di coordinamento e realizzazione previste negli orientamenti TEN-E di cui alla decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (14).

(13)

La Comunità europea e i suoi Stati membri, la Svizzera, il Liechtenstein e Monaco sono parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e al protocollo di Kyoto. La Convenzione quadro delle NU sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il protocollo di Kyoto prevedono che le parti formulino, realizzino, pubblichino e aggiornino regolarmente i programmi nazionali e regionali contenenti le misure dirette a ridurre i cambiamenti climatici affrontando il problema delle fonti di emissioni causate dall’uomo e prevedendo meccanismi di riduzione di tutti i gas a effetto serra non controllati dal protocollo di Montreal.

(14)

Il protocollo Energia contribuisce a soddisfare i requisiti previsti dalla UNFCCC per l’adozione di misure dirette ad agevolare un opportuno adeguamento ai cambiamenti climatici.

(15)

Il turismo è un settore di notevole importanza economica nella maggior parte delle Alpi e risente direttamente degli impatti a livello ambientale e sociale.

(16)

Poiché le regioni montane costituiscono una zona unica e ecologicamente molto sensibile, ai fini di un loro sviluppo sostenibile è estremamente importante trovare un equilibrio tra interessi economici, esigenze della popolazione locale e protezione dell'ambiente.

(17)

Il turismo costituisce un fenomeno sempre più globale, ma al tempo stesso esso rimane una sfera di responsabilità soprattutto locale e regionale. In tale contesto, per quanto riguarda la Comunità, vengono tra l'altro in evidenza la direttiva 85/337/CEE, la direttiva 92/43/CEE, il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (15), il regolamento (CE ) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (16) e la risoluzione del Consiglio del 21 maggio 2002 sul futuro del turismo europeo (17). La Convenzione alpina e il protocollo Turismo, assieme agli altri protocolli che possono avere un impatto sul settore turistico, potrebbero rappresentare uno strumento quadro diretto a promuovere e coordinare il contributo degli attori a livello regionale e locale allo scopo di fare della sostenibilità un elemento fondamentale nel miglioramento della qualità della offerta turistica della regione alpina.

(18)

L’obiettivo principale del protocollo Turismo consiste nel promuovere il turismo sostenibile, in particolare assicurando che esso si sviluppi e sia gestito tenendo conto del suo impatto sull’ambiente. A questo fine, esso prevede misure e raccomandazioni specifiche che possono essere utilizzate come strumenti diretti a rafforzare l’aspetto ambientale dell’innovazione e della ricerca, il monitoraggio e la formazione, strumenti e strategie di gestione, procedure di programmazione e autorizzazione connesse al turismo e in particolare al suo sviluppo qualitativo.

(19)

Le parti contraenti dei tre protocolli dovrebbero promuovere l’istruzione e la formazione pertinenti e, inoltre, promuovere la diffusione delle informazioni al pubblico in merito agli obiettivi, alle misure e alla applicazione di ognuno di questi tre protocolli.

(20)

È opportuno che i protocolli siano approvati dalla Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo Difesa del suolo (18), il protocollo Energia (19) e il protocollo Turismo (20) della Convenzione alpina, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991, sono approvati a nome della Comunità europea.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone incaricate di depositare, a nome della Comunità, lo strumento di approvazione presso la Repubblica austriaca, conformemente all’articolo 27 del protocollo Difesa del suolo, all’articolo 21 del protocollo Energia e all’articolo 28 del protocollo Turismo.

Contemporaneamente la persona o le persone designate depositano le dichiarazioni relative ai protocolli.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  Parere del 13 giugno 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31.

(3)  GU L 337 del 22.12.2005, pag. 27.

(4)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(6)  GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(7)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(9)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

(10)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(11)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2005 (GU L 306 del 24.11.2005, pag. 34).

(12)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(13)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(14)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 11.

(15)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(16)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 196/2006 (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 4).

(17)  GU C 135 del 6.6.2002, pag. 1.

(18)  GU L 337 del 22.12.2005, pag. 29.

(19)  GU L 337 del 22.12.2005, pag. 36.

(20)  GU L 337 del 22.12.2005, pag. 43.


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