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Document 32006D0428

2006/428/CE: Decisione della Commissione, del 22 giugno 2006 , che introduce un marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante [notificata con il numero C(2006) 2383]

OJ L 172, 24.6.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 926–927 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 238 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 238 - 240

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/09/2011; abrogato da 32011D0544

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/428/oj

24.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2006

che introduce un marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante

[notificata con il numero C(2006) 2383]

(2006/428/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e in particolare per prevenire l'evasione fiscale, la direttiva 95/60/CE prevede un sistema comune di marcatura per l'identificazione dei gasoli classificati alla voce NC 2710 00 69 e del petrolio lampante classificato alla voce NC 2710 00 55, immessi in consumo in esenzione o ad aliquote d'accisa ridotte. A partire dal 2002, la prima voce è stata suddivisa nelle voci NC 2710 19 41, 2710 19 45 e 2710 19 49 in base al tenore di zolfo dei gasoli e la seconda voce è stata trasposta nella voce NC 2710 19 25.

(2)

La decisione 2001/574/CE della Commissione (2) ha scelto il prodotto indicato con il nome scientifico N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina (Solvent Yellow 124) come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE per la marcatura dei gasoli e del petrolio lampante ai quali non sia stata applicata l'aliquota normale dell'accisa in vigore per tali oli minerali usati come carburante.

(3)

L'articolo 2 della decisione 2001/574/CE stabilisce che la decisione è riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2006 alla luce degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura, tenendo conto della necessità di combattere l'utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte.

(4)

Nell'ambito del riesame si è proceduto alla consultazione degli Stati membri. Questi ultimi sono in generale convinti che il Solvent Yellow 124 abbia effettivamente consentito di combattere l'utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte.

(5)

Non sono stati riferiti problemi inerenti agli effetti sanitari o ambientali dell'utilizzo del Solvent Yellow 124.

(6)

Nessun prodotto alternativo, potenziale succedaneo del Solvent Yellow 124 e rispondente a tutti i criteri in base ai quali il Solvent Yellow 124 è stato selezionato come marcatore fiscale comune, è stato finora presentato o corroborato con i pertinenti dati scientifici.

(7)

Di conseguenza, occorre continuare ad utilizzare il Solvent Yellow 124 come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE, alle condizioni stabilite in tale direttiva.

(8)

La presente decisione non libera alcuna impresa dagli obblighi di cui all'articolo 82 del trattato.

(9)

Nel fissare il termine per il riesame della presente decisione, è necessario tener conto delle opportunità offerte dagli sviluppi scientifici futuri.

(10)

Tuttavia, il riesame della presente decisione dovrà essere anticipato rispetto al suddetto termine qualora risulti che il Solvent Yellow 124 è causa di danni supplementari per la salute o l'ambiente.

(11)

Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno sostituire la decisione 2001/574/CE.

(12)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il marcatore fiscale comune previsto dalla direttiva 95/60/CE per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 2710 19 41, 2710 19 45 e 2710 19 49 nonché del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 19 25 è il Solvent Yellow 124 specificato nell'allegato della presente decisione.

Gli Stati membri fissano un livello di marcatura almeno pari a 6 mg di marcatore per litro di olio minerale, ma non superiore a 9 mg.

Articolo 2

La presente decisione è riesaminata entro il 31 dicembre 2011 tenendo conto degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura e della necessità di combattere l'utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte.

Il riesame è anticipato qualora risulti che il Solvent Yellow 124 è causa di danni ulteriori per la salute o l'ambiente.

Articolo 3

La decisione 2001/574/CE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46.

(2)  GU L 203 del 28.7.2001, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/900/CE (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 107).


ALLEGATO

1.

Identificazione secondo l'indice «Colore»: Solvent Yellow 124

2.

Nome scientifico: N-etil-N-[2-[1-(2-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina


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