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Document 32005R0118

Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento

OJ L 24, 27.1.2005, p. 15–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M, 9.12.2008, p. 149–155 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 115 - 122
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 115 - 122

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 16/04/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/118/oj

27.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/15


REGOLAMENTO (CE) N. 118/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, l’articolo 70, paragrafo 2, l’articolo 71, paragrafo 2, l’articolo 143 ter, paragrafo 3 e l’articolo 145, punto i),

considerando quanto segue:

(1)

Per gli Stati membri che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in funzione delle informazioni trasmesse conformemente all’articolo 145, punto i), di tale regolamento, è opportuno rivedere gli importi di cui all’allegato VIII dello stesso regolamento.

(2)

Per gli Stati membri che attuano nel 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento.

(3)

Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2005 dell’opzione di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.

(4)

Per gli Stati membri che si avvalgono del periodo transitorio di cui all’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti di cui all’allegato VI di tale regolamento.

(5)

A fini di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2005 una volta detratti, dai massimali rivisti di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 dello stesso regolamento.

(6)

Per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004, e attueranno nel 2005 il regime del pagamento unico per superficie di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per tale anno conformemente all’articolo 143 ter, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1.   I massimali di bilancio per il 2005, di cui all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati negli allegati II e III del presente regolamento.

2.   I massimali di bilancio per il 2005, di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato IV del presente regolamento.

3.   I massimali di bilancio per il regime di pagamento unico nel 2005 sono quelli indicati nell’allegato V del presente regolamento.

4.   Le dotazioni finanziarie annue per il 2005 di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono quelle indicate nell’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 3

Gli Stati membri che optano per l’attuazione a livello regionale, di cui all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003, comunicano alla Commissione i massimali regionali fissati entro il 31 dicembre del primo anno di attuazione del regime di pagamento unico, entro il 1o marzo dell’anno successivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

«ALLEGATO VIII

MASSIMALI NAZIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 41

(migliaia di euro)

 

2005

2006

2007, 2008 e 2009

2010 e successivi

Belgio

411 053

530 573

530 053

530 053

Danimarca

943 369

996 165

996 000

996 000

Germania

5 148 003

5 492 201

5 492 000

5 496 000

Grecia

838 289

1 701 289

1 723 289

1 761 289

Spagna

3 266 092

4 065 063

4 263 063

4 275 063

Francia

7 199 000

7 231 000

8 091 000

8 099 000

Irlanda

1 260 142

1 322 305

1 322 080

1 322 080

Italia

2 539 000

3 464 517

3 464 000

3 497 000

Lussemburgo

33 414

36 602

37 051

37 051

Paesi Bassi

386 586

386 586

779 586

779 586

Austria

613 000

614 000

712 000

712 000

Portogallo

452 000

493 000

559 000

561 000

Finlandia

467 000

467 000

552 000

552 000

Svezia

637 388

650 108

729 000

729 000

Regno Unito

3 697 528

3 870 420

3 870 473

3 870 473»


ALLEGATO II

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 65 A 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Anno civile 2005

(migliaia di euro)

 

Belgio

Danimarca

Germania

Italia

Austria

Portogallo

Svezia

Regno Unito

 

Fiandre

Scozia

Premio per vacca nutrice

77 565

 

 

 

 

70 578

79 031

 

 

Premio suppl. per vacca nutrice

19 389

 

 

 

 

99

9 503

 

 

Premio speciale per bovini

 

 

33 085

 

 

 

 

37 446

 

Premio all’abbattimento, animali adulti

 

 

 

 

 

17 348

8 657

 

 

Premio all’abbattimento, vitelli

 

6 384

 

 

 

5 085

946

 

 

Premio per pecora e per capra

 

 

855

 

 

 

21 892

 

 

Premio supplementare per pecora e per capra

 

 

 

 

 

 

7 184

 

 

Luppolo

 

 

 

2 277

 

27

 

 

 

Articolo 69

 

 

 

 

 

 

 

2 869

 

Articolo 69, seminativi

 

 

 

 

142 491

 

1 885

 

 

Articolo 69, riso

 

 

 

 

 

 

150

 

 

Articolo 69, carni bovine

 

 

 

 

28 674

 

1 684

 

29 800

Articolo 69, ovini e caprini

 

 

 

 

8 665

 

616

 

 


ALLEGATO III

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Anno civile 2005

(migliaia di euro)

 

Belgio

Italia

Portogallo

Articolo 70, paragrafo 1, lettera a)

Aiuto alla produzione per le sementi

1 397 (1)

13 321

272

Articolo 70, paragrafo 1, lettera b)

Pagamenti per i seminativi

 

 

1 871


(1)  Gli aiuti per il Triticum spelta L. (100 %) e per il Linum usitatissimum L. (lino tessile) (100 %) sono esclusi dal regime di pagamento unico.


ALLEGATO IV

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Anno civile 2005

(migliaia di euro)

 

Grecia

Finlandia

Francia (1)

Malta

Paesi Bassi

Slovenia

Spagna (1)

Pagamenti per superficie per i seminativi 63 EUR/t

297 389

278 100

5 075 810

174

174 186

12 467

1 621 440

Pagamenti per superficie per i seminativi 63 EUR/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Aiuto regionale specifico per i seminativi 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Supplemento per il grano duro (291 EUR/ha) e aiuto speciale per le zone non tradizionali (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Aiuto per i legumi da granella

2 100

 

1 370

 

 

 

60 518

Aiuto per i legumi da granella, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Aiuti per le sementi

1 400

2 900

15 826

29

10 400

35

10 347

Premio per vacca nutrice

25 700

9 300

734 908

26

10 900

5 183

279 830

Premio supplementare per vacca nutrice

3 100

600

1 137

3

 

626

28 937

Premio speciale per bovini

29 900

40 700

379 025

201

20 400

5 813

147 721

Premio all’abbattimento, animali adulti

8 000

27 600

233 620

144

62 200

3 867

142 954

Premio all’abbattimento, vitelli

 

100

69 748

 

40 300

538

602

Premio per l’estensivizzazione degli allevamenti bovini

17 600

16 780

277 228

 

900

5 360

153 486

Pagamenti supplementari ai produttori di carni bovine

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Premio per pecora e per capra

180 300

1 200

133 716

53

13 800

520

366 997

Premio supplementare per pecora e per capra

63 200

400

40 208

18

300

178

111 589

Pagamenti supplementari ai produttori di carni ovine e caprine

8 800

100

7 083

3

700

26

18 655

Pagamento per i produttori di patate da fecola (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 157

 

21 800

 

 

Aiuto alla superficie per il riso (102 EUR/t)

15 400

 

10 770

 

 

 

67 991

Aiuto alla superficie per il riso (102 EUR/t), Dipartimenti francesi d’oltremare

 

 

3 053

 

 

 

 

Pagamenti a sostegno del reddito per i foraggi essiccati

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Premio supplementare per carni bovine e ovine nelle isole dell’Egeo

1 000

 

 

 

 

 

 

Aiuto per superficie per il luppolo

 

 

398

 

 

298

375


(1)  Detratti gli aiuti corrispondenti ai premi erogati nel settore zootecnico negli anni di riferimento 2000-2002 nelle regioni ultraperiferiche.


ALLEGATO V

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO NEGLI STATI MEMBRI O REGIONI

Anno civile 2005

(migliaia di euro)

Stato membro e/o regione

 

BELGIO (3)

 

Fiandre

 

Vallonia

306 318

DANIMARCA

909 429

GERMANIA (3)

 

Baden-Württemberg

 

Baviera

 

Brandeburgo — Berlino

 

Assia

 

Bassa Sassonia — Brema

 

Meclemburgo-Pomerania

 

Renania Settentrionale-Vestfalia

 

Renania Palatinato

 

Saar

 

Sassonia

 

Sassonia-Anhalt

 

Schleswig-Holstein — Amburgo

 

Turingia

5 145 726

IRLANDA

1 260 142

ITALIA

2 345 849

LUSSEMBURGO

33 414

AUSTRIA

519 863

PORTOGALLO (1)  (2)

302 562

SVEZIA (3)

 

Regione 1

 

Regione 2

 

Regione 3

 

Regione 4

 

Regione 5

597 073

REGNO UNITO (3)

 

Inghilterra 1

 

Inghilterra 2

 

Inghilterra 3

 

Scozia

 

Galles

 

Irlanda del Nord

3 667 728


(1)  Detratti gli aiuti corrispondenti ai premi erogati nel settore zootecnico negli anni di riferimento 2000-2002 nelle regioni ultraperiferiche.

(2)  Detratto il trasferimento di 10 000 premi per vacca nutrice e premi supplementari per vacca nutrice alle Azzorre, come stabilito dall’articolo 147, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(3)  Da sostituirsi con i massimali regionali conformemente all’articolo 3 del presente regolamento.


ALLEGATO VI

DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Anno civile 2005

(migliaia di euro)

Stato membro

 

Repubblica ceca

249 296

Estonia

27 908

Ungheria

375 431

Lettonia

38 995

Lituania

104 346

Polonia

823 166

Slovacchia

106 959

Cipro

14 274


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