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Document 32005Q0684

2005/684/CE, Euratom: Decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2005/684/CE, Euratom)

OJ L 262, 7.10.2005, p. 1–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 28 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 28 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 181 - 190

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/684/oj

7.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 262/1


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 28 settembre 2005

che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo

(2005/684/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 190, paragrafo 5,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione (1),

con l'approvazione del Consiglio (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Parlamento europeo è composto di «rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità». A norma dell'articolo 190, paragrafo 1, del trattato CE, tali rappresentanti sono i «rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità». Tale definizione figura anche nell'articolo 190, paragrafo 2, del trattato CE («numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro») e nell'articolo 190, paragrafo 3, del trattato CE («i rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni»). Dette disposizioni, in base alle quali i deputati sono rappresentanti dei popoli, inducono ad utilizzare nello statuto il termine «deputato».

(2)

Il Parlamento europeo ha il diritto di regolamentare le proprie questioni interne nel suo regolamento, a norma dell'articolo 199, primo comma, del trattato CE e nel rispetto del presente statuto.

(3)

L'articolo 1 dello statuto riprende il termine «deputato» e stabilisce chiaramente che lo statuto non disciplina diritti e doveri dei deputati del Parlamento europeo, bensì la regolamentazione e le condizioni generali di esercizio delle loro funzioni.

(4)

La libertà e l'indipendenza dei deputati, sancite all'articolo 2, impongono una regolamentazione e non figurano in alcun testo di diritto primario. Eventuali dichiarazioni con cui i deputati assumono l'impegno di cessare il mandato a un determinato momento oppure dichiarazioni in bianco per le dimissioni dal mandato, che un partito possa utilizzare a sua discrezione, sono incompatibili con la libertà e l'indipendenza dei deputati e pertanto non possono avere alcun valore giuridico vincolante.

(5)

L'articolo 3, paragrafo 1, riprende integralmente le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

(6)

Il diritto di iniziativa di cui all'articolo 5 è il diritto sovrano di ogni deputato al Parlamento. Esso non può essere svuotato del suo significato dal regolamento del Parlamento.

(7)

Il diritto di accesso ai documenti, sancito all'articolo 6, figura nel regolamento del Parlamento. Esso riguarda un aspetto essenziale dell'esercizio del mandato e quindi dovrebbe essere sancito nello statuto.

(8)

L'articolo 7 deve garantire l'effettivo mantenimento della diversità linguistica, malgrado affermazioni divergenti. Dovrebbe essere esclusa ogni discriminazione di una qualsivoglia lingua ufficiale. Tale principio dovrebbe essere applicato anche dopo ogni allargamento dell'Unione europea.

(9)

A norma degli articoli 9 e 10, il deputato riceve un'indennità per l'esercizio delle sue funzioni. In merito all'importo di tale indennità, nel maggio 2000 il gruppo di esperti istituito dal Parlamento ha presentato uno studio in base al quale si giustifica un'indennità pari al 38,5 % del trattamento di base di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

(10)

Dato che l'indennità, l'indennità transitoria e le pensioni di anzianità, di invalidità e di reversibilità sono finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea, occorre assoggettarle ad un'imposta a beneficio delle Comunità.

(11)

In ragione della situazione particolare dei deputati, in particolare l'assenza di un obbligo di residenza nei luoghi di lavoro del Parlamento e dei legami particolari con lo Stato dove sono eletti, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di applicare le disposizioni del loro diritto fiscale nazionale all'indennità, all'indennità transitoria, nonché alle pensioni di anzianità, di invalidità e di reversibilità.

(12)

L'articolo 9, paragrafo 3, è necessario in quanto i partiti si aspettano spesso che una parte delle prestazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, venga utilizzata per i loro fini. Occorre vietare questa forma di finanziamento dei partiti.

(13)

L'indennità transitoria di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 13 dovrebbe, in particolare, coprire il periodo tra la fine del mandato e l'avvio di una nuova attività professionale. In caso di assunzione di un nuovo mandato o di una carica pubblica, tale finalità viene meno.

(14)

Alla luce dell'evoluzione nell'ambito delle pensioni di anzianità negli Stati membri, sembra appropriato che un ex deputato abbia diritto alla pensione al compimento del sessantatreesimo anno di età. L'articolo 14 non pregiudica la facoltà degli Stati membri di conteggiare la pensione di anzianità ai fini della determinazione dell'importo delle pensioni di anzianità a norma della legislazione nazionale.

(15)

Le disposizioni concernenti la pensione di reversibilità sono essenzialmente conformi al diritto vigente nella Comunità europea. Il diritto alla pensione del coniuge superstite che si è risposato si fonda sul concetto moderno secondo cui si tratta di una prestazione specifica e non di una «previdenza». Pertanto, il diritto non decade neanche qualora il coniuge superstite disponga di entrate proprie o di un proprio patrimonio.

(16)

L'articolo 18 è necessario perché con lo statuto vengono meno le prestazioni degli Stati membri in materia di rimborso delle spese mediche nonché di sussidi o integrazioni dei contributi previdenziali. Spesso tali prestazioni sono concesse anche oltre la fine del mandato.

(17)

Le disposizioni sul rimborso delle spese devono rispettare i principi sanciti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza Lord Bruce of Donington (3). Ciò permette al Parlamento di effettuare il rimborso in modo forfetario, nei casi in cui è appropriato, al fine di ridurre le spese e gli oneri amministrativi altrimenti necessari per verificare ogni singola voce di spesa; si tratta dunque di una decisione ispirata a principi di sana amministrazione.

(18)

Il 28 maggio 2003, l'Ufficio di presidenza del Parlamento ha approvato una serie di nuove regole relative al pagamento delle spese e indennità dei deputati sulla base delle spese reali, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente al presente statuto.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero garantire il mantenimento delle regolamentazioni che equiparano i deputati del Parlamento europeo, nell'esercizio del proprio mandato nel rispettivo Stato membro, ai deputati nazionali. Una soluzione del problema a livello europeo non è possibile a causa della molteplicità delle regolamentazioni assai differenti negli Stati membri. Se tali regolamentazioni mancassero, l'esercizio del mandato dei deputati del Parlamento europeo nello Stato membro in cui sono stati eletti risulterebbe assai complicato o addirittura impossibile. L'effettivo esercizio del mandato rientra nell'interesse anche degli Stati membri.

(20)

L'articolo 25, paragrafo 1, è necessario perché la grande varietà di regolamentazioni nazionali cui sono finora soggetti i deputati renderebbe impossibile una soluzione a livello europeo per tutti i problemi connessi alla transizione dal vecchio al nuovo sistema europeo. Il diritto di opzione dei deputati esclude eventuali lesioni dei diritti o svantaggi economici nel corso della transizione. Il disposto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, è conseguenza dell'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

(21)

La diversità delle situazioni nazionali è contemplata dall'articolo 29, che permette agli Stati membri di definire, in via transitoria, una regolamentazione in deroga alle disposizioni del presente statuto. Quella stessa diversità giustifica anche la facoltà per gli Stati membri di mantenere la parità di trattamento fra i deputati del Parlamento europeo e quelli nazionali,

DECIDE:

TITOLO I

REGOLAMENTAZIONE E CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI DEPUTATI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 1

Il presente statuto stabilisce la regolamentazione e le condizioni generali di esercizio delle funzioni dei deputati del Parlamento europeo.

Articolo 2

1.   I deputati sono liberi e indipendenti.

2.   Qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza o al termine della legislatura è nullo.

Articolo 3

1.   I deputati votano individualmente e personalmente. Essi non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

2.   Qualsiasi accordo sulle modalità di esercizio del mandato è nullo.

Articolo 4

I documenti scritti e il materiale su supporto elettronico ricevuti, redatti o inviati da un deputato non sono assimilati a documenti del Parlamento, a meno che non siano stati depositati conformemente al regolamento.

Articolo 5

1.   Ogni deputato ha il diritto di presentare una proposta di atto comunitario nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento.

2.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto nel suo regolamento.

Articolo 6

1.   I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai documenti e alla contabilità personali.

3.   Il paragrafo 1 non pregiudica gli atti legislativi dell'Unione europea e gli accordi delle istituzioni sull'accesso ai documenti.

4.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Articolo 7

1.   I documenti del Parlamento sono tradotti in tutte le lingue ufficiali.

2.   Per gli interventi orali si effettua l'interpretazione simultanea in tutte le altre lingue ufficiali.

3.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 8

1.   I deputati possono organizzarsi in gruppi politici.

2.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto nel suo regolamento.

Articolo 9

1.   I deputati hanno diritto a un'indennità adeguata, tale da garantire la loro indipendenza.

2.   Al termine del mandato, i deputati hanno diritto a un'indennità transitoria e a una pensione.

3.   Qualsiasi accordo in merito all'uso dell'indennità, dell'indennità transitoria di fine mandato e della pensione per fini che non siano privati è nullo.

4.   I superstiti di un deputato o di un ex deputato hanno diritto a pensione di reversibilità.

Articolo 10

L'indennità ammonta al 38,5 % del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 11

Dall'indennità è detratto l'importo percepito dal deputato quale indennità parlamentare per l'esercizio di altro mandato in un altro parlamento.

Articolo 12

1.   L'indennità di cui all'articolo 9 è soggetta all'imposta a beneficio delle Comunità alle stesse condizioni fissate sulla base dell'articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee.

2.   Non sono applicabili le detrazioni per spese professionali e personali e di carattere familiare o sociale previste all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (4).

3.   Il paragrafo 1 non pregiudica il potere degli Stati membri di sottoporre l'indennità in questione alle disposizioni del diritto fiscale nazionale purché sia evitata ogni doppia imposizione.

4.   Rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di tener conto dell'indennità nella definizione dell'aliquota fiscale applicata ad altri redditi.

5.   Il presente articolo si applica anche all'indennità transitoria, nonché alle pensioni di anzianità, di invalidità e di reversibilità versate in conformità agli articoli 13, 14, 15 e 17.

6.   Le prestazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 e i contributi al fondo pensione di cui all'articolo 27 non sono soggetti ad alcuna imposta.

Articolo 13

1.   Allo scadere del mandato, i deputati hanno diritto a un'indennità transitoria pari all'ammontare dell'indennità di cui all'articolo 10.

2.   Tale diritto è riconosciuto in ragione di un mese per ogni anno di esercizio del mandato, e comunque per un minimo di sei mesi e un massimo di ventiquattro mesi.

3.   In caso di assunzione di un nuovo mandato in un altro parlamento o di una carica pubblica, l'indennità transitoria viene versata sino all'inizio del mandato o all'entrata in carica.

4.   In caso di decesso, l'erogazione dell'indennità transitoria si conclude con il versamento effettuato nel mese in cui l'ex deputato è deceduto.

Articolo 14

1.   Al compimento del sessantatreesimo anno di età, gli ex deputati hanno diritto a una pensione.

2.   La pensione ammonta al 3,5 % dell'indennità di cui all'articolo 10 per ogni anno compiuto di esercizio del mandato e a un dodicesimo di quest'ultima per ogni ulteriore mese compiuto, sino a un massimo complessivo del 70 %.

3.   Il diritto a detta pensione sussiste a prescindere da altri trattamenti pensionistici.

4.   Si applica il disposto dell'articolo 11.

Articolo 15

1.   In caso di invalidità insorta nel corso del mandato, i deputati hanno diritto a percepire una pensione.

2.   Si applica il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2. La pensione ammonta comunque almeno al 35 % dell'indennità di cui all'articolo 10.

3.   Tale diritto matura al momento della cessazione delle funzioni.

4.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

5.   Si applica il disposto dell'articolo 11.

Articolo 16

Qualora un ex deputato abbia diritto sia al pagamento dell'indennità transitoria a norma dell'articolo 13, sia al pagamento di una pensione a norma degli articoli 14 o 15, si applica l'opzione indicata dall'interessato.

Articolo 17

1.   In caso di decesso di un deputato o di decesso di un ex deputato che, al momento della morte, aveva diritto o un'aspettativa a una pensione a norma degli articoli 14 o 15, il coniuge superstite e i figli a carico hanno diritto a una pensione.

2.   L'importo complessivo delle prestazioni pensionistiche non può essere superiore alla pensione a cui il deputato avrebbe avuto diritto al termine della legislatura o che spettava o sarebbe spettata all'ex deputato.

3.   Il coniuge superstite percepisce il 60 % dell'importo di cui al paragrafo 2 e non può comunque percepire meno del 30 % dell'indennità di cui all'articolo 10. Tale diritto non viene meno in caso di nuovo matrimonio. Il diritto non sussiste qualora le circostanze specifiche non lascino alcun legittimo dubbio sul fatto che il matrimonio è stato contratto unicamente a fini previdenziali.

4.   I figli a carico percepiscono il 20 % dell'importo di cui al paragrafo 2.

5.   Se necessario, il massimale delle prestazioni pensionistiche da erogare viene ripartito tra il coniuge e i figli proporzionalmente alle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 4.

6.   La pensione di reversibilità viene pagata a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso.

7.   In caso di decesso del coniuge, il suo diritto alla pensione si estingue alla fine del mese in cui si è verificato il decesso.

8.   Il diritto dei figli alla pensione si estingue alla fine del mese in cui compiono i ventuno anni di età. Esso sussiste tuttavia per la durata del periodo di istruzione o formazione, ma si estingue al più tardi alla fine del mese in cui essi raggiungano il venticinquesimo anno di età. Tale diritto continua a sussistere nella misura in cui i figli non possano provvedere al proprio sostentamento a causa di malattia o infermità.

9.   I conviventi in unioni di fatto riconosciute dagli Stati membri sono equiparati ai coniugi.

10.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Articolo 18

1.   I deputati e gli ex deputati titolari di una pensione, nonché i superstiti aventi diritto all'assistenza, hanno diritto al rimborso dei due terzi delle spese mediche e delle spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio.

2.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Articolo 19

1.   I deputati hanno diritto alla copertura assicurativa dei rischi connessi con l'esercizio delle loro funzioni.

2.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Un terzo dei relativi premi assicurativi è a carico dei deputati.

Articolo 20

1.   I deputati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio mandato.

2.   Per i trasferimenti da e verso i luoghi di lavoro e per altri viaggi di servizio, il Parlamento rimborsa le spese effettivamente sostenute.

3.   Il rimborso delle altre spese generali connesse all'esercizio del mandato può essere effettuato in modo forfettario.

4.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

5.   Si applica il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 21

1.   I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti.

2.   Il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti.

3.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Articolo 22

1.   I deputati hanno diritto a utilizzare gli uffici e le strutture di comunicazione del Parlamento nonché le vetture di servizio.

2.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Articolo 23

1.   Tutti i pagamenti sono effettuati a partire dal bilancio dell'Unione europea.

2.   I pagamenti dovuti a norma degli articoli 10, 13, 14, 15 e 17 vengono effettuati mensilmente in euro o, a scelta del parlamentare, nella valuta dello Stato membro in cui è domiciliato. Il Parlamento fissa le condizioni alle quali i pagamenti vanno effettuati.

Articolo 24

Le decisioni di attuazione del presente statuto entrano in vigore dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 25

1.   Per quanto riguarda l'indennità, l'indennità transitoria e le diverse categorie di pensioni, i deputati già in carica e rieletti prima dell'entrata in vigore del presente statuto possono optare, per l'intera durata dell'attività parlamentare, per il regime nazionale in vigore.

2.   I versamenti sono a carico del bilancio dello Stato membro.

Articolo 26

1.   I deputati che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, intendono continuare a rimanere affiliati al regime nazionale sinora vigente, comunicano per iscritto la loro decisione al presidente del Parlamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

2.   Tale decisione è definitiva e irrevocabile.

3.   In mancanza di una comunicazione in tal senso entro i termini stabiliti, si applicano le disposizioni del presente statuto.

Articolo 27

1.   Successivamente all'entrata in vigore dello statuto, il fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo.

2.   I diritti e le aspettative acquisiti restano invariati. Il Parlamento può fissare condizioni e requisiti per l'acquisizione di nuovi diritti o aspettative.

3.   I deputati che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 10 non possono acquisire nuovi diritti o aspettative a titolo del regime di vitalizio volontario.

4.   I deputati eletti per la prima volta al Parlamento successivamente alla data di entrata in vigore del presente statuto non possono accedere al regime volontario.

5.   Si applicano il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, e il disposto dell'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 28

1.   Il diritto a pensione acquisito da un deputato al momento dell'entrata in vigore del presente statuto a norma della legislazione nazionale conserva piena efficacia.

2.   Qualora la durata dei periodi di esercizio di un mandato nel Parlamento europeo o in un parlamento nazionale non sia sufficiente per maturare il diritto a prestazioni pensionistiche a norma della legislazione nazionale, tali periodi sono considerati nel conteggio della pensione sulla base del presente statuto. Il Parlamento può stipulare convenzioni con gli organi competenti negli Stati membri relative al trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti.

Articolo 29

1.   Gli Stati membri possono definire per i propri deputati del Parlamento europeo una regolamentazione in deroga alle disposizioni del presente statuto in materia di indennità, indennità transitorie, pensioni di anzianità e pensioni di reversibilità per un periodo di transizione che non può superare la durata di due legislature del Parlamento europeo.

2.   In virtù di tale regolamentazione, i deputati del Parlamento europeo sono quanto meno equiparati ai deputati dei rispettivi parlamenti nazionali.

3.   I pagamenti sono interamente a carico del bilancio dei rispettivi Stati membri.

4.   La suddetta regolamentazione lascia impregiudicati i diritti dei deputati di cui agli articoli da 18 a 22 del presente statuto.

TITOLO III

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 30

Il presente statuto entra in vigore il primo giorno della legislatura del Parlamento europeo che avrà inizio nel 2009.

Fatto a Strasburgo, il 28 settembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Parere della Commissione del 3 giugno 2003, confermato dalla vicepresidente Wallström durante la sessione del Parlamento europeo del 22 giugno 2005.

(2)  Lettera del Consiglio del 19 luglio 2005.

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 1981 nella causa 280/80, Lord Bruce of Donington/Aspden, Racc. 1981, pag. 2205.

(4)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).


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