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Document 32005L0036R(02)

Rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( GU L 255 del 30.9.2005 )

OJ L 271, 16.10.2007, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/corrigendum/2007-10-16/oj

16.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/18


Rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 255 del 30 settembre 2005 )

1.

Nell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione pubblica un’adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.»

2.

Nell’allegato II, al punto 1 «Settore paramedico e sociopedagogico», la durata della formazione di cui all'allegato C della direttiva 92/51/CEE è modificata come segue:

 

Germania

A pagina 55, dopo il trattino «logoterapeuta [“Sprachtherapeut(in)”]» è inserito il testo seguente:

«qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, conclusi con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

almeno due anni e mezzo in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

almeno due anni in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.»

 

Italia

A pagina 55, dopo il trattino «(ottico)» è inserito il testo seguente:

«qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, conclusi con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

almeno due anni e mezzo in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

almeno due anni in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.»

 

Lussemburgo

A pagina 56, dopo il trattino «educatore (educatrice) (“éducateur/trice”)» è inserito il testo seguente:

«qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, conclusi con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

almeno due anni e mezzo in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

almeno due anni in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.»

 

Paesi Bassi

A pagina 57, il testo seguente:

«qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

i)

almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

ii)

almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

iii)

almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto, o

iv)

nel caso degli assistenti veterinari (“dierenartsassistent”), tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime “MBO”) o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio (“LLW”), che si concludono in entrambi i casi con un esame.»

è sostituito dal seguente:

«qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime “MBO”) o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio (“LLW”), che si concludono in entrambi i casi con un esame.»


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