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Nell’allegato II, al punto 1 «Settore paramedico e sociopedagogico», la durata della formazione di cui all'allegato C della direttiva 92/51/CEE è modificata come segue:
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Germania
A pagina 55, dopo il trattino «logoterapeuta [“Sprachtherapeut(in)”]» è inserito il testo seguente:
«qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:
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almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, conclusi con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o
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almeno due anni e mezzo in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o
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almeno due anni in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.»
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Italia
A pagina 55, dopo il trattino «(ottico)» è inserito il testo seguente:
«qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:
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almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, conclusi con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o
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almeno due anni e mezzo in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o
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almeno due anni in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.»
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Lussemburgo
A pagina 56, dopo il trattino «educatore (educatrice) (“éducateur/trice”)» è inserito il testo seguente:
«qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:
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almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, conclusi con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o
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almeno due anni e mezzo in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o
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almeno due anni in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.»
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Paesi Bassi
A pagina 57, il testo seguente:
«qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:
i)
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almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o
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ii)
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almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o
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iii)
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almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto, o
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iv)
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nel caso degli assistenti veterinari (“dierenartsassistent”), tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime “MBO”) o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio (“LLW”), che si concludono in entrambi i casi con un esame.»
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è sostituito dal seguente:
«qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime “MBO”) o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio (“LLW”), che si concludono in entrambi i casi con un esame.»
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