EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0030

Direttiva 2005/30/CE della Commissione, del 22 aprile 2005, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnicoTesto rilevante ai fini del SEE

OJ L 106, 27.4.2005, p. 17–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M, 6.10.2006, p. 325–339 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 8 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 8 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 93 - 107

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/30/oj

27.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/17


DIRETTIVA 2005/30/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2005

che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (1), in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 97/24/CE è una delle direttive particolari ai fini della procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 2002/24/CE.

(2)

Onde garantire prestazioni appropriate in materia di controllo delle emissioni, occorre introdurre misure tecniche, in quanto entità tecniche distinte, per l’omologazione dei convertitori catalitici di ricambio. Vanno adottate misure adeguate per contribuire al rispetto delle disposizioni negli Stati membri tramite la marcatura dei convertitori catalitici di ricambio e del loro imballaggio.

(3)

Occorre aggiornare per Malta e per Cipro il codice dello Stato membro che rilascia l’omologazione, quale definito nell’allegato V della direttiva 2002/24/CE.

(4)

Le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE vanno modificate di conseguenza.

(5)

Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo allegato alla direttiva 97/24/CE è modificato in conformità all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati II e V della direttiva 2002/24/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1.   Per quanto riguarda i nuovi convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alla direttiva 97/24/CE, a decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non possono

a)

rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE;

b)

vietare la vendita o l’installazione su un veicolo.

2.   A decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non rilasciano più l’omologazione CE a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE per i convertitori catalitici di ricambio nuovi, per motivi inerenti alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico, al livello sonoro ammissibile o alle misure contro la manomissione, laddove tali convertitori non soddisfino le disposizioni della direttiva 97/24/CE, quale modificata dalla presente direttiva.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 maggio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, con acclusa una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 maggio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/77/CE (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24).

(2)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO I

MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 97/24/CE

1.   Il capitolo 5 dell’allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.

a)

Nell’«ELENCO DEGLI ALLEGATI» sono aggiunti i seguenti riferimenti:

«ALLEGATO VII

Omologazione di un convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un veicolo a motore a due o a tre ruote …

Appendice 1

Scheda informativa di un convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote …

Appendice 2

Certificato di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote …

Appendice 3

Esempi di marchio di omologazione …»

b)

L'allegato I è modificato come segue:

i)

sono aggiunti i seguenti punti 1.4, 1.5 e 1.6:

«1.4.

“convertitore catalitico d’origine”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell’omologazione rilasciata per il veicolo;

1.5.

“convertitore catalitico di ricambio”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente al presente capitolo e che può essere omologato come entità tecnica distinta, quale definita all’articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 2002/24/CE;

1.6.

“convertitore catalitico di ricambio d’origine”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati nel punto 5 dell'allegato VI della presente direttiva, ma che sono commercializzati come unità tecniche separate dal titolare dell'omologazione del veicolo.»;

ii)

è aggiunto il seguente punto 2.3:

«2.3.   Schema e marchio

2.3.1.

Alla documentazione di cui all’allegato V vanno aggiunti uno schema e un disegno in sezione in cui siano riportate le dimensioni del convertitore o dei convertitori catalitici d’origine (qualora esistenti).

2.3.2.

I convertitori catalitici d'origine devono recare il marchio “e” seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione. Tale riferimento deve essere leggibile e indelebile e, per quanto possibile, visibile quando il convertitore catalitico è installato sul veicolo nella posizione prevista»;

iii)

è aggiunto il seguente punto 5:

«5.   CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO E CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO D’ORIGINE

5.1.   I convertitori catalitici di ricambio, destinati ad essere montati su veicoli per i quali si è ottenuta l’omologazione conformemente alle disposizioni del presente capitolo, vanno testati secondo le modalità previste all’allegato VII.

5.2.   I convertitori catalitici di ricambio d’origine, appartenenti ad un tipo citato all’allegato VI, punto 5, e destinati ad essere montati su un veicolo a cui fa riferimento il documento d’omologazione corrispondente, non devono soddisfare le specifiche di cui all’allegato VII, purché soddisfino i requisiti previsti ai punti 5.2.1 e 5.2.2 del presente allegato.

5.2.1.   Marcatura

I convertitori catalitici di ricambio d’origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

5.2.1.1.

il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

5.2.1.2.

la marca e il numero d’identificazione del pezzo.

5.2.2.   Documentazione

I convertitori catalitici di ricambio d’origine sono accompagnati dalle informazioni di seguito indicate:

5.2.2.1.

il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

5.2.2.2.

la marca e il numero d’identificazione del pezzo;

5.2.2.3.

i veicoli per i quali il convertitore catalitico di ricambio d’origine appartenga ad uno dei tipi figuranti all’allegato VI, punto 5;

5.2.2.4.

le istruzioni per il montaggio, se necessario.

5.2.2.5.

Tali informazioni sono fornite su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio d’origine oppure sull’imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio d’origine è venduto oppure in altro modo appropriato.»

c)

L'allegato II è modificato come segue:

i)

sono aggiunti i seguenti punti, 1.7, 1.8 e 1.9:

«1.7.

“convertitore catalitico d’origine”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell’omologazione rilasciata per il veicolo;

1.8.

“convertitore catalitico di ricambio”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici, destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente al presente capitolo che può essere omologato in quanto entità tecnica distinta, quale definita nell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/24/CE;

1.9.

“convertitore catalitico di ricambio d’origine”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati all'allegato VI, punto 5 della presente direttiva, ma che sono commercializzati come entità tecniche distinte dal titolare dell'omologazione del veicolo.»;

ii)

è aggiunto il seguente punto 2.4:

«2.4.   Schema e marchio

2.4.1.

Alla documentazione di cui all’allegato V vanno aggiunti uno schema e un disegno in sezione, in cui siano riportate le dimensioni del convertitore o dei convertitori catalitici d’origine installati (qualora esistenti).

2.4.2.

I convertitori catalitici d'origine devono recare il marchio “e” seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione. Tale riferimento deve essere leggibile e indelebile e, per quanto possibile, visibile quando il convertitore catalitico è installato sul veicolo nella posizione prevista.»;

iii)

è aggiunto il seguente punto 5:

«5.   CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO E CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO D’ORIGINE

5.1.   I convertitori catalitici di ricambio, destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alle disposizioni del presente capitolo, vanno testati secondo le modalità definite nell’allegato VII.

5.2.   I convertitori catalitici di ricambio d’origine, appartenenti ad un tipo contemplato nell’allegato VI, punto 5, e destinati ad essere montati su un veicolo al quale fa riferimento il documento d’omologazione corrispondente, non devono soddisfare le specifiche di cui all’allegato VII della presente direttiva, purché soddisfino i requisiti previsti ai punti 5.2.1 e 5.2.2 del presente allegato.

5.2.1.   Marcatura

I convertitori catalitici di ricambio d’origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

5.2.1.1.

il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

5.2.1.2.

la marca e il numero d’identificazione del pezzo.

5.2.2.   Documentazione

I convertitori catalitici di ricambio d’origine vanno corredati delle seguenti informazioni:

5.2.2.1.

il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

5.2.2.2.

la marca e il numero d’identificazione del pezzo;

5.2.2.3.

i veicoli per i quali il convertitore catalitico di ricambio d’origine appartenga ad uno dei tipi figuranti all’allegato VI, punto 5;

5.2.2.4.

le istruzioni di montaggio, se necessario.

5.2.2.5.

Tali informazioni sono fornite su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio d’origine o sull’imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio d’origine è venduto oppure in altro modo appropriato.»

d)

Nell'allegato VI è inserito il seguente punto 4 bis:

«4bis.   Convertitori catalitici

4bis.1.

Marca e tipo del convertitore catalitico d’origine quali indicati nell’allegato V, punto 3.2.12.2.1 (scheda informativa).

4bis.2.

Marca e tipo del convertitore catalitico di ricambio d’origine quali indicati nell’allegato V, punto 3.2.12.2.1 (scheda informativa).»

e)

È aggiunto il seguente allegato VII:

«

ALLEGATO VII

OMOLOGAZIONE DI UN CONVERTITORE CATALITICO DI RICAMBIO IN QUANTO ENTITÀ TECNICA DISTINTA PER UN VEICOLO A MOTORE A DUE O A TRE RUOTE

Il presente allegato riguarda l’omologazione, in quanto entità tecnica distinta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/24/CE, di convertitori catalitici destinati ad essere montati, quali pezzi di ricambio, su uno o più tipi di veicoli a motore a due o a tre ruote.

1.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, s'intende per:

1.1.   “convertitore catalitico d’origine”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell’omologazione rilasciata per il veicolo;

1.2.   “convertitore catalitico di ricambio”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici, destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente al presente capitolo e che può essere omologato in quanto entità tecnica distinta, quale definita nell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/24/CE;

1.3.   “convertitore catalitico di ricambio d’origine”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati all'allegato VI, punto 5, della presente direttiva, ma che sono commercializzati come entità tecniche separate dal titolare dell'omologazione del veicolo;

1.4.   “tipo di convertitore catalitico”, convertitori catalitici che non differiscono in aspetti essenziali quali:

1.4.1.

numero di substrati rivestiti, struttura e materiale,

1.4.2.

tipo di azione catalitica (ossidazione, tre vie, ecc.),

1.4.3.

volume, rapporto di area frontale e lunghezza del substrato,

1.4.4.

contenuto materiale del catalizzatore,

1.4.5.

rapporto dei materiali del catalizzatore,

1.4.6.

densità cellulare,

1.4.7.

dimensioni e forma,

1.4.8.

protezione termica;

1.5.   “tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi dal motore”, veicoli a motore a due o tre ruote che non differiscono tra loro in aspetti essenziali, quali:

1.5.1.

l’inerzia equivalente, determinata in funzione della massa di riferimento, come stabilito all’allegato I o II, appendice 1, punto 5.2 (a seconda del tipo di veicolo),

1.5.2.

le caratteristiche del motore e del veicolo a motore a tre o a due ruote quale definito all’allegato V;

1.6.   “gas inquinanti”, il monossido di carbonio, gli idrocarburi e gli ossidi di azoto espressi in equivalenti di biossido di azoto (NO2).

2.   RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE

2.1.   La richiesta di omologazione di un tipo di convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta deve essere presentata dal costruttore del sistema o dal suo rappresentante autorizzato.

2.2.   Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

2.3.   Per ciascun tipo di convertitore catalitico per il quale si richiede l’omologazione, la domanda di omologazione deve essere accompagnata dai documenti di seguito indicati, in triplice copia, e dalle informazioni seguenti:

2.3.1.

la descrizione del tipo o dei tipi di veicolo ai quali è destinato il dispositivo, che mostrino in particolare le caratteristiche menzionate all’allegato I o all’allegato II, punto 1.1 (a seconda del tipo di veicolo);

2.3.2.

i numeri e/o i simboli che contraddistinguono il tipo o i tipi di motore e veicolo;

2.3.3.

la descrizione del convertitore catalitico di ricambio, che mostri anche la posizione di ciascuno dei suoi componenti, e relative istruzioni di montaggio;

2.3.4.

i disegni di ciascun componente che ne consentano la localizzazione e l’identificazione, nonché l’indicazione dei materiali di fabbricazione. Nei disegni va indicato anche dove deve essere apposto il numero di omologazione obbligatorio.

2.4.   Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:

2.4.1.

un esemplare di uno o più veicoli del tipo omologato in conformità del presente capitolo, dotato di un convertitore catalitico d'origine nuovo. Tale veicolo o tali veicoli devono essere prescelti dal richiedente col consenso del servizio tecnico e devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati I, II o III, appendice 1, punto 3 (a seconda del tipo di veicolo).

Il veicolo o i veicoli sottoposti a prova non devono presentare anomalie del sistema di controllo delle emissioni; tutti i pezzi originali connessi con tale sistema, che siano troppo logori o malfunzionanti, devono essere riparati o sostituiti. Prima della prova delle emissioni, i veicoli sottoposti a prova devono essere adeguatamente regolati e resi conformi alle specifiche del costruttore;

2.4.2.

un esemplare del tipo di convertitore catalitico di ricambio. Esso deve recare in modo chiaramente leggibile e indelebile il marchio del richiedente e la sua denominazione commerciale.

3.   RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE

3.1.

Una volta completate le prove stabilite nel presente allegato, l’autorità competente rilascia un certificato basato sul modello che figura nell’appendice 2.

3.2.

A ciascun tipo di convertitore catalitico di ricambio omologato è assegnato un numero d'omologazione conformemente all'allegato V della direttiva 2002/24/CE. Uno Stato membro deve assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di convertitore catalitico di ricambio. Lo stesso numero d'omologazione può valere per l'uso di quel tipo di convertitore catalitico di ricambio su diversi tipi di veicolo.

4.   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MARCATURA

4.1.   Ogni convertitore catalitico di ricambio conforme al tipo omologato a norma della presente direttiva quale entità tecnica separata, ad eccezione dei pezzi di montaggio e dei condotti, deve recare un marchio di omologazione conformemente ai requisiti di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/24/CE, completato dalle informazioni supplementari di cui al punto 4.2 del presente allegato. Il marchio di omologazione è apposto in modo da essere leggibile ed indelebile e, per quanto possibile, visibile nella posizione di montaggio.

Le dimensioni di “a” sono superiori o pari a 3 mm.

4.2.   Altre informazioni incluse nel marchio d’omologazione

4.2.1.   Il marchio di omologazione di ciascun convertitore catalitico di ricambio, ad eccezione dei pezzi di montaggio e dei condotti, deve recare il numero corrispondente al capitolo o ai capitoli in base ai quali è stata concessa l’omologazione.

4.2.1.1.   Convertitore catalitico di ricambio consistente in un unico pezzo formato dal catalizzatore e dal dispositivo di scarico (silenziatore)

Il marchio d’omologazione a cui si riferisce il punto 4.1 deve essere seguito da due cerchi contenenti, rispettivamente, un 5 e un 9.

4.2.1.2.   Convertitore catalitico di ricambio separato dal dispositivo di scarico (silenziatore)

Al marchio di omologazione a cui si riferisce il punto 4.1, apposto sul convertitore catalitico di ricambio, deve seguire un cerchio contenente un 5.

Nell’appendice 3 figurano alcuni esempi di marchi d’omologazione.

5.   PRESCRIZIONI

5.1.   Prescrizioni generali

Il convertitore catalitico di ricambio deve essere progettato, costruito e installato in modo tale che:

5.1.1.

il veicolo, in condizioni d’impiego normali e, soprattutto, indipendentemente dalle vibrazioni alle quali può essere soggetto, resti conforme a quanto prescritto in allegato;

5.1.2.

il convertitore catalitico di ricambio presenti una ragionevole resistenza alla corrosione alla quale è esposto quando il veicolo è utilizzato in condizioni normali;

5.1.3.

non si riduca la distanza da terra prevista per il convertitore catalitico d’origine, né l’angolo massimo di inclinazione del veicolo;

5.1.4.

non si registrino temperature anormalmente elevate in superficie;

5.1.5.

il profilo non presenti sporgenze o bordi taglienti;

5.1.6.

vi sia spazio sufficiente per ammortizzatori e sospensioni;

5.1.7.

i condotti siano ad una distanza di sicurezza sufficiente;

5.1.8.

sia resistente agli urti compatibilmente con prescrizioni di montaggio e di manutenzione chiaramente definite;

5.1.9.

qualora il convertitore catalitico d'origine preveda una protezione termica, il convertitore catalitico di ricambio includa una protezione equivalente;

5.1.10.

se l’installazione d’origine include una o più sonde di ossigeno ed altri sensori nel condotto di scarico, il convertitore catalitico di ricambio sia installato nella posizione esatta del convertitore catalitico d’origine e non sia modificata la posizione nel condotto di scarico della sonda o delle sonde di ossigeno e di altri sensori.

5.2.   Prescrizioni relative alle emissioni

5.2.1.   Il veicolo di cui al punto 2.4.1, dotato di convertitore catalitico di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione, deve essere sottoposto a prova, quale prevista agli allegati I, II o III, appendici 1 e 2 (a seconda del tipo di omologazione del veicolo) (1).

5.2.1.1.   Valutazione delle emissioni di inquinanti di veicoli dotati di convertitori catalitici di ricambio

Le prescrizioni relative alle emissioni si ritengono rispettate se il veicolo di prova, dotato di convertitore catalitico di ricambio, rispetta i valori limite conformemente agli allegati I, II o III (a seconda del tipo di omologazione del veicolo) (2).

Qualora sia richiesta l’omologazione per diversi tipi di veicoli dello stesso costruttore e purché questi veicoli siano dotati dello stesso tipo di convertitore catalitico d'origine, la prova di tipo I può essere limitata ad almeno due veicoli prescelti con l'accordo del servizio tecnico responsabile dell'omologazione.

5.2.2.   Prescrizioni relative al livello sonoro ammissibile

Il veicolo di cui al punto 2.4.1, dotato di convertitore catalitico di ricambio, del tipo per il quale si richiede l’omologazione, deve soddisfare le prescrizioni del punto 3 degli allegati II, III o IV del capitolo 9 (a seconda del tipo di omologazione del veicolo). I risultati delle prove realizzate sul veicolo in movimento e da fermo devono figurare nel verbale di prova.

5.3.   Verifica delle prestazioni del veicolo

5.3.1.

Il convertitore catalitico di ricambio deve garantire al veicolo prestazioni comparabili a quelle ottenute con il convertitore catalitico d’origine.

5.3.2.

Il convertitore catalitico di ricambio deve essere comparato con un convertitore catalitico d'origine, anch'esso nuovo, montato successivamente sul veicolo di cui al punto 2.4.1.

5.3.3.

La prova è effettuata misurando la curva di potenza del motore. La potenza netta e la velocità massima misurate con il convertitore catalitico di ricambio non devono discostarsi di oltre il 5 % in più o meno dei valori misurati, nelle stesse condizioni, con l’esemplare in dotazione originale.

6.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Il controllo della conformità della produzione è effettuato in base alle disposizioni dell’allegato VI della direttiva 2002/24/CE.

Onde verificare tale conformità, dalla linea di produzione si preleva, a titolo di campione, un convertitore catalitico di ricambio del tipo omologato in applicazione del disposto del presente allegato.

Il prodotto è ritenuto conforme al disposto del presente allegato laddove siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 5.2 (Prescrizioni relative alle emissioni) e al punto 5.3 (Verifica delle prestazioni del veicolo).

7.   DOCUMENTAZIONE

7.1.   Ogni convertitore catalitico di ricambio nuovo deve essere corredato delle seguenti informazioni:

7.1.1.

il nome o il marchio registrato del fabbricante del convertitore catalitico;

7.1.2.

i veicoli (e il loro anno di fabbricazione) per i quali il convertitore catalitico di ricambio è stato omologato;

7.1.3.

le istruzioni di montaggio, se necessario.

7.2.   Dette informazioni sono fornite su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio o sull’imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio è venduto oppure in altro modo appropriato.

Appendice 1

Scheda informativa relativa al convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote

Numero d'ordine (attribuito dal richiedente): ...

La domanda di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio per un tipo di veicolo a due o a tre ruote deve includere le seguenti informazioni:

1.

Marca del dispositivo ...

2.

Tipo del dispositivo ...

3.

Nome e indirizzo del costruttore del dispositivo ...

...

4.

Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato del costruttore del dispositivo...

...

5.

Marca(che) e tipo(i) di veicolo ai quali è destinato il dispositivo (3 4):

6.

Disegni del convertitore catalitico di ricambio, che mostrino in particolare le caratteristiche menzionate al punto 1.4 dell’allegato VII del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE ...

...

7.

Descrizione e disegni che mostrino la posizione del convertitore catalitico di ricambio in relazione al collettore o ai collettori di scarico del motore e alla sonda di ossigeno (se presente) ...

8.

Eventuali restrizioni d’uso e istruzioni di montaggio ...

9.

Le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 2002/24/CE, parte 1 A, ai punti seguenti:

 

0.1,

 

0.2,

 

0.5,

 

0.6,

 

2.1,

 

3,

 

3.0,

 

3.1,

 

3.1.1,

 

3.2.1.7,

 

3.2.12,

 

da 4 a 4.4.2,

 

4.5,

 

4.6,

 

5.2.

Appendice 2

Certificato di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote

Denominazione dell’amministrazione

Verbale n.: ... a cura del servizio tecnico: ... Data: ...

Numero di omologazione: ... Numero dell’estensione: ...

1.

Marca del dispositivo ...

2.

Tipo del dispositivo ...

3.

Nome e indirizzo del costruttore del dispositivo ...

...

4.

Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato del costruttore del dispositivo ...

...

5.

Marca e tipo e possibili varianti o versioni del veicolo o dei veicoli ai quali è destinato il dispositivo ...

...

6.

Dispositivo presentato per essere sottoposto a prova in data ...

7.

Omologazione accordata/respinta (3 4)

8.

Luogo ...

9.

Data ...

10.

Firma ...

Appendice 3

Esempi di marchio di omologazione

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato è stato rilasciato dalla Germania [e1] con il numero 1230 per un convertitore catalitico di ricambio consistente in un unico pezzo formato dal catalizzatore e dal dispositivo di scarico (silenziatore).

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato è stato rilasciato dalla Germania [e1] con il numero 1230 per un convertitore catalitico di ricambio non integrato nel dispositivo di scarico (catalizzatore e silenziatore non integrati in un unico elemento).

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Germania [e1] con il numero 1230 per un silenziatore non d'origine e non contenente il convertitore catalitico (il convertitore catalitico e il silenziatore non sono integrati in unico elemento o il veicolo non è munito di un convertitore catalitico) (cfr. capitolo 9).

»

2.   Il capitolo 7 dell’allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.

a)

Il punto 1.10 è sostituito dal seguente:

«1.10.

“sistema di scarico”, l’insieme formato dal tubo di scarico, dalla marmitta, dal silenziatore e dal convertitore catalitico (se presente);».

b)

È aggiunto il seguente punto 3.10.1.3.7 bis:

«3.10.1.3.7bis.

convertitore o convertitori catalitici (solo se separati dal silenziatore),».

3.   Il capitolo 9 dell’allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.

a)

Nell’«ELENCO DEGLI ALLEGATI» tra «ALLEGATO VI» e «ALLEGATO VII» è inserito il seguente riferimento all’appendice:

«Appendice

Esempi di marchio di omologazione …»

b)

All’allegato II è aggiunto il seguente punto 3.5.5:

«3.5.5.   Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio

Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell’allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell’omologazione del veicolo.

I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all’omologazione del veicolo.»

c)

All’allegato III è aggiunto il seguente punto 3.5.5:

«3.5.5.   Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio

Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell’allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell’omologazione del veicolo.

I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all’omologazione del veicolo.»

d)

All’allegato IV è aggiunto il seguente punto 3.5.5:

«3.5.5.   Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio

Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell’allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell’omologazione del veicolo.

I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all’omologazione del veicolo.»

e)

L'allegato VI è modificato come segue:

i)

il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3.

il marchio di omologazione composto e apposto in conformità con il disposto dell'articolo 8 della direttiva 2002/24/CE, corredato delle informazioni supplementari di cui al punto 6 del presente allegato. Le dimensioni di “a” devono essere superiori o pari a 3 mm.»;

ii)

è aggiunto il seguente punto 6:

«6.   ALTRE INFORMAZIONI INCLUSE NEL MARCHIO D’OMOLOGAZIONE

6.1.   Ogni sistema di scarico non originale o relativi componenti, ad eccezione dei pezzi di fissaggio e tubi, deve recare nel marchio di omologazione il numero corrispondente al capitolo o ai capitoli in base ai quali è stata accordata l’omologazione, salvo nel caso contemplato al punto 6.1.3.

6.1.1.   Dispositivi di scarico non originali consistenti in un unico pezzo formato dal silenziatore e dal convertitore catalitico

Il marchio d’omologazione a cui si riferisce il punto 1.3 deve essere seguito da due cerchi, contenenti, rispettivamente un 5 e un 9.

6.1.2.   Dispositivi di scarico non d’origine, separati dal convertitore catalitico

Il marchio d’omologazione a cui si riferisce il punto 1,3, apposto sul silenziatore, deve essere seguito da un cerchio contenente un 9.

6.1.3.   Dispositivi di scarico non d’origine consistenti in un unico pezzo (silenziatore) destinati a veicoli che non sono stati omologati conformemente al disposto del capitolo 5

Il marchio di omologazione a cui fa riferimento il punto 1.3, apposto sul silenziatore, non deve essere corredato da altre informazioni.

Nell’appendice figurano alcuni esempi di marchi di omologazione.»;

iii)

è aggiunta la seguente appendice:

«Appendice

Esempi di marchio di omologazione

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Francia [e2] con il numero 6789 per un dispositivo di scarico non d’origine consistente in un unico pezzo formato dal silenziatore e dal convertitore catalitico.

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Francia [e2] con il numero 6789 per un silenziatore non d'origine e non contenente il convertitore catalitico (il convertitore catalitico e il silenziatore non sono integrati in unico elemento o il veicolo non è munito di un convertitore catalitico).

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Francia [e2] con il numero 6789 per un convertitore catalitico di ricambio non integrato nel dispositivo di scarico (convertitore catalitico e silenziatore non integrati in un unico elemento) (cfr. capitolo 5).

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Francia [e2] con il numero 6789 per un dispositivo di scarico non d’origine consistente in un unico pezzo (silenziatore) destinato ad essere installato su veicoli che non sono stati omologati conformemente al disposto del capitolo 5.»


(1)  Come prescritto nella versione della presente direttiva applicabile all’omologazione del veicolo.

(2)  Come prescritto nella versione della presente direttiva applicabile all’omologazione del veicolo.

(3)  Cancellare l'indicazione non pertinente.

(4)  Cancellare l'indicazione non pertinente.


ALLEGATO II

MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 2002/24/CE

La direttiva 2002/24/CE è modificata come segue.

a)

Nell’allegato II, il punto 3.2.12 è sostituito dal seguente:

«3.2.12.   Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

3.2.12.1.   Dispositivo per il ricircolo del gas del basamento, soltanto per motore a quattro tempi (descrizione e disegni):

3.2.12.2.   Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono trattati sotto altre voci):

3.2.12.2.1.   Convertitore catalitico: sì/no (1)

3.2.12.2.1.1.   Numero di convertitori catalitici e di elementi:

3.2.12.2.1.2.   Dimensioni, forma e volume del o dei convertitori catalitici:

3.2.12.2.1.3.   Tipo di reazione catalitica:

3.2.12.2.1.4.   Contenuto totale di metalli preziosi:

3.2.12.2.1.5.   Concentrazione relativa:

3.2.12.2.1.6.   Substrato (struttura e materiale):

3.2.12.2.1.7.   Densità cellulare:

3.2.12.2.1.8.   Tipo di alloggiamento del convertitore o dei convertitori catalitici:

3.2.12.2.1.9.   Posizione del convertitore o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico):

3.2.12.2.2.   Sensore di ossigeno: sì/no (1)

3.2.12.2.2.1.   Tipo:

3.2.12.2.2.2.   Ubicazione:

3.2.12.2.2.3.   Campo di regolazione:

3.2.12.2.3.   Iniezione di aria: sì/no (1)

3.2.12.2.3.1.   Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.):

3.2.12.2.4.   Ricircolo dei gas di scarico: sì/no (1)

3.2.12.2.4.1.   Caratteristiche (portata, ecc.):

3.2.12.2.5.   Altri sistemi (descrizione e funzionamento):

b)

L’allegato V è modificato come segue:

i)

nell’elenco della parte A, punto 1, sezione 1, «CY per Cipro» e «MT per Malta» sono sostituiti da «49 per Cipro» e «50 per Malta»;

ii)

nell’elenco della parte B, punto 1.1, «CY per Cipro» e «MT per Malta» sono sostituiti da «49 per Cipro» e «50 per Malta».


(1)  Cancellare l'indicazione non pertinente.»


Top