EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005L0030
Commission Directive 2005/30/EC of 22 April 2005 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Directives 97/24/EC and 2002/24/EC of the European Parliament and of the Council, relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehiclesText with EEA relevance
Direttiva 2005/30/CE della Commissione, del 22 aprile 2005, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnicoTesto rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2005/30/CE della Commissione, del 22 aprile 2005, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnicoTesto rilevante ai fini del SEE
OJ L 106, 27.4.2005, p. 17–31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M, 6.10.2006, p. 325–339
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 8 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 8 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 93 - 107
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0168
27.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/17 |
DIRETTIVA 2005/30/CE DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2005
che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (1), in particolare l’articolo 7,
vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 17,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 97/24/CE è una delle direttive particolari ai fini della procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 2002/24/CE. |
(2) |
Onde garantire prestazioni appropriate in materia di controllo delle emissioni, occorre introdurre misure tecniche, in quanto entità tecniche distinte, per l’omologazione dei convertitori catalitici di ricambio. Vanno adottate misure adeguate per contribuire al rispetto delle disposizioni negli Stati membri tramite la marcatura dei convertitori catalitici di ricambio e del loro imballaggio. |
(3) |
Occorre aggiornare per Malta e per Cipro il codice dello Stato membro che rilascia l’omologazione, quale definito nell’allegato V della direttiva 2002/24/CE. |
(4) |
Le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE vanno modificate di conseguenza. |
(5) |
Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Il testo allegato alla direttiva 97/24/CE è modificato in conformità all’allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
Gli allegati II e V della direttiva 2002/24/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
1. Per quanto riguarda i nuovi convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alla direttiva 97/24/CE, a decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non possono
a) |
rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE; |
b) |
vietare la vendita o l’installazione su un veicolo. |
2. A decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non rilasciano più l’omologazione CE a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE per i convertitori catalitici di ricambio nuovi, per motivi inerenti alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico, al livello sonoro ammissibile o alle misure contro la manomissione, laddove tali convertitori non soddisfino le disposizioni della direttiva 97/24/CE, quale modificata dalla presente direttiva.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 maggio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, con acclusa una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 maggio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/77/CE (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24).
(2) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
ALLEGATO I
MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 97/24/CE
1. Il capitolo 5 dell’allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.
a) |
Nell’«ELENCO DEGLI ALLEGATI» sono aggiunti i seguenti riferimenti:
|
b) |
L'allegato I è modificato come segue:
|
c) |
L'allegato II è modificato come segue:
|
d) |
Nell'allegato VI è inserito il seguente punto 4 bis: «4bis. Convertitori catalitici
|
e) |
È aggiunto il seguente allegato VII: «ALLEGATO VII OMOLOGAZIONE DI UN CONVERTITORE CATALITICO DI RICAMBIO IN QUANTO ENTITÀ TECNICA DISTINTA PER UN VEICOLO A MOTORE A DUE O A TRE RUOTE Il presente allegato riguarda l’omologazione, in quanto entità tecnica distinta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/24/CE, di convertitori catalitici destinati ad essere montati, quali pezzi di ricambio, su uno o più tipi di veicoli a motore a due o a tre ruote. 1. DEFINIZIONI Ai fini del presente allegato, s'intende per: 1.1. “convertitore catalitico d’origine”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell’omologazione rilasciata per il veicolo; 1.2. “convertitore catalitico di ricambio”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici, destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente al presente capitolo e che può essere omologato in quanto entità tecnica distinta, quale definita nell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/24/CE; 1.3. “convertitore catalitico di ricambio d’origine”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati all'allegato VI, punto 5, della presente direttiva, ma che sono commercializzati come entità tecniche separate dal titolare dell'omologazione del veicolo; 1.4. “tipo di convertitore catalitico”, convertitori catalitici che non differiscono in aspetti essenziali quali:
1.5. “tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi dal motore”, veicoli a motore a due o tre ruote che non differiscono tra loro in aspetti essenziali, quali:
1.6. “gas inquinanti”, il monossido di carbonio, gli idrocarburi e gli ossidi di azoto espressi in equivalenti di biossido di azoto (NO2). 2. RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE 2.1. La richiesta di omologazione di un tipo di convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta deve essere presentata dal costruttore del sistema o dal suo rappresentante autorizzato. 2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1. 2.3. Per ciascun tipo di convertitore catalitico per il quale si richiede l’omologazione, la domanda di omologazione deve essere accompagnata dai documenti di seguito indicati, in triplice copia, e dalle informazioni seguenti:
2.4. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:
3. RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE
4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MARCATURA 4.1. Ogni convertitore catalitico di ricambio conforme al tipo omologato a norma della presente direttiva quale entità tecnica separata, ad eccezione dei pezzi di montaggio e dei condotti, deve recare un marchio di omologazione conformemente ai requisiti di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/24/CE, completato dalle informazioni supplementari di cui al punto 4.2 del presente allegato. Il marchio di omologazione è apposto in modo da essere leggibile ed indelebile e, per quanto possibile, visibile nella posizione di montaggio. Le dimensioni di “a” sono superiori o pari a 3 mm. 4.2. Altre informazioni incluse nel marchio d’omologazione 4.2.1. Il marchio di omologazione di ciascun convertitore catalitico di ricambio, ad eccezione dei pezzi di montaggio e dei condotti, deve recare il numero corrispondente al capitolo o ai capitoli in base ai quali è stata concessa l’omologazione. 4.2.1.1. Convertitore catalitico di ricambio consistente in un unico pezzo formato dal catalizzatore e dal dispositivo di scarico (silenziatore) Il marchio d’omologazione a cui si riferisce il punto 4.1 deve essere seguito da due cerchi contenenti, rispettivamente, un 5 e un 9. 4.2.1.2. Convertitore catalitico di ricambio separato dal dispositivo di scarico (silenziatore) Al marchio di omologazione a cui si riferisce il punto 4.1, apposto sul convertitore catalitico di ricambio, deve seguire un cerchio contenente un 5. Nell’appendice 3 figurano alcuni esempi di marchi d’omologazione. 5. PRESCRIZIONI 5.1. Prescrizioni generali Il convertitore catalitico di ricambio deve essere progettato, costruito e installato in modo tale che:
5.2. Prescrizioni relative alle emissioni 5.2.1. Il veicolo di cui al punto 2.4.1, dotato di convertitore catalitico di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione, deve essere sottoposto a prova, quale prevista agli allegati I, II o III, appendici 1 e 2 (a seconda del tipo di omologazione del veicolo) (1). 5.2.1.1. Valutazione delle emissioni di inquinanti di veicoli dotati di convertitori catalitici di ricambio Le prescrizioni relative alle emissioni si ritengono rispettate se il veicolo di prova, dotato di convertitore catalitico di ricambio, rispetta i valori limite conformemente agli allegati I, II o III (a seconda del tipo di omologazione del veicolo) (2). Qualora sia richiesta l’omologazione per diversi tipi di veicoli dello stesso costruttore e purché questi veicoli siano dotati dello stesso tipo di convertitore catalitico d'origine, la prova di tipo I può essere limitata ad almeno due veicoli prescelti con l'accordo del servizio tecnico responsabile dell'omologazione. 5.2.2. Prescrizioni relative al livello sonoro ammissibile Il veicolo di cui al punto 2.4.1, dotato di convertitore catalitico di ricambio, del tipo per il quale si richiede l’omologazione, deve soddisfare le prescrizioni del punto 3 degli allegati II, III o IV del capitolo 9 (a seconda del tipo di omologazione del veicolo). I risultati delle prove realizzate sul veicolo in movimento e da fermo devono figurare nel verbale di prova. 5.3. Verifica delle prestazioni del veicolo
6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE Il controllo della conformità della produzione è effettuato in base alle disposizioni dell’allegato VI della direttiva 2002/24/CE. Onde verificare tale conformità, dalla linea di produzione si preleva, a titolo di campione, un convertitore catalitico di ricambio del tipo omologato in applicazione del disposto del presente allegato. Il prodotto è ritenuto conforme al disposto del presente allegato laddove siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 5.2 (Prescrizioni relative alle emissioni) e al punto 5.3 (Verifica delle prestazioni del veicolo). 7. DOCUMENTAZIONE 7.1. Ogni convertitore catalitico di ricambio nuovo deve essere corredato delle seguenti informazioni:
7.2. Dette informazioni sono fornite su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio o sull’imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio è venduto oppure in altro modo appropriato. Appendice 1 Scheda informativa relativa al convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote Numero d'ordine (attribuito dal richiedente): ... La domanda di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio per un tipo di veicolo a due o a tre ruote deve includere le seguenti informazioni:
Appendice 2 Certificato di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote Denominazione dell’amministrazione Verbale n.: ... a cura del servizio tecnico: ... Data: ... Numero di omologazione: ... Numero dell’estensione: ...
Appendice 3 Esempi di marchio di omologazione
Il marchio di omologazione sopra riportato è stato rilasciato dalla Germania [e1] con il numero 1230 per un convertitore catalitico di ricambio consistente in un unico pezzo formato dal catalizzatore e dal dispositivo di scarico (silenziatore).
Il marchio di omologazione sopra riportato è stato rilasciato dalla Germania [e1] con il numero 1230 per un convertitore catalitico di ricambio non integrato nel dispositivo di scarico (catalizzatore e silenziatore non integrati in un unico elemento).
Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Germania [e1] con il numero 1230 per un silenziatore non d'origine e non contenente il convertitore catalitico (il convertitore catalitico e il silenziatore non sono integrati in unico elemento o il veicolo non è munito di un convertitore catalitico) (cfr. capitolo 9). |
2. Il capitolo 7 dell’allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.
a) |
Il punto 1.10 è sostituito dal seguente:
|
b) |
È aggiunto il seguente punto 3.10.1.3.7 bis:
|
3. Il capitolo 9 dell’allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.
a) |
Nell’«ELENCO DEGLI ALLEGATI» tra «ALLEGATO VI» e «ALLEGATO VII» è inserito il seguente riferimento all’appendice:
|
b) |
All’allegato II è aggiunto il seguente punto 3.5.5: «3.5.5. Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell’allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell’omologazione del veicolo. I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all’omologazione del veicolo.» |
c) |
All’allegato III è aggiunto il seguente punto 3.5.5: «3.5.5. Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell’allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell’omologazione del veicolo. I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all’omologazione del veicolo.» |
d) |
All’allegato IV è aggiunto il seguente punto 3.5.5: «3.5.5. Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell’allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell’omologazione del veicolo. I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all’omologazione del veicolo.» |
e) |
L'allegato VI è modificato come segue:
|
(1) Come prescritto nella versione della presente direttiva applicabile all’omologazione del veicolo.
(2) Come prescritto nella versione della presente direttiva applicabile all’omologazione del veicolo.
(3) Cancellare l'indicazione non pertinente.
(4) Cancellare l'indicazione non pertinente.
ALLEGATO II
MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 2002/24/CE
La direttiva 2002/24/CE è modificata come segue.
a) |
Nell’allegato II, il punto 3.2.12 è sostituito dal seguente: «3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico 3.2.12.1. Dispositivo per il ricircolo del gas del basamento, soltanto per motore a quattro tempi (descrizione e disegni): 3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono trattati sotto altre voci): 3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no (1) 3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori catalitici e di elementi: 3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume del o dei convertitori catalitici: 3.2.12.2.1.3. Tipo di reazione catalitica: 3.2.12.2.1.4. Contenuto totale di metalli preziosi: 3.2.12.2.1.5. Concentrazione relativa: 3.2.12.2.1.6. Substrato (struttura e materiale): 3.2.12.2.1.7. Densità cellulare: 3.2.12.2.1.8. Tipo di alloggiamento del convertitore o dei convertitori catalitici: 3.2.12.2.1.9. Posizione del convertitore o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): 3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no (1) 3.2.12.2.2.1. Tipo: 3.2.12.2.2.2. Ubicazione: 3.2.12.2.2.3. Campo di regolazione: 3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no (1) 3.2.12.2.3.1. Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.): 3.2.12.2.4. Ricircolo dei gas di scarico: sì/no (1) 3.2.12.2.4.1. Caratteristiche (portata, ecc.): 3.2.12.2.5. Altri sistemi (descrizione e funzionamento): |
b) |
L’allegato V è modificato come segue:
|
(1) Cancellare l'indicazione non pertinente.»