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Document 32005E0355

Azione comune 2005/355/PESC del Consiglio, del 2 maggio 2005, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

OJ L 112, 3.5.2005, p. 20–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M, 16.6.2006, p. 1–4 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 204 - 207
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 204 - 207

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 25/04/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/355/oj

3.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/20


AZIONE COMUNE 2005/355/PESC DEL CONSIGLIO

del 2 maggio 2005

relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, l'articolo 26 e l'articolo 28, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 aprile 2005, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/304/PESC sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa e che abroga la posizione comune 2004/85/PESC (1).

(2)

Il 22 novembre 2004, il Consiglio ha approvato un piano d'azione per il sostegno PESD alla pace e alla sicurezza in Africa. Il 13 dicembre 2004, esso ha approvato gli orientamenti per l'attuazione di detto piano d'azione.

(3)

Il 13 dicembre 2004, il Consiglio ha espresso nelle sue conclusioni la volontà dell'Unione europea di contribuire alla riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC).

(4)

Il 28 giugno 2004, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/530/PESC (2), relativa al rinnovo e alla modifica del mandato del sig. Aldo Ajello quale rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa.

(5)

Il 9 dicembre 2004, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/847/PESC concernente la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL «Kinshasa») (3).

(6)

L'accordo globale e completo, firmato dalle parti congolesi a Pretoria il 17 dicembre 2002, seguito dall'atto finale firmato a Sun City il 2 aprile 2003, ha attuato un processo di transizione nella RDC, nonché la formazione di un esercito nazionale ristrutturato ed integrato.

(7)

Il 30 marzo 2005, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1592 (2005) sulla situazione della RDC in cui riafferma, tra l'altro, il sostegno al processo di transizione nella RDC e chiede al governo di unità nazionale e di transizione di portare a buon fine la riforma nel settore della sicurezza e decide di prorogare il mandato della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC), quale definito dalla risoluzione n. 1565 (2004).

(8)

Il 26 aprile 2005, il governo della RDC ha rivolto una domanda ufficiale al segretario generale/alto rappresentante per ottenere l'assistenza dell'Unione europea attraverso l'istituzione di una missione di consulenza e di assistenza presso le autorità congolesi nel campo della riforma del settore della sicurezza.

(9)

L'attuale situazione della sicurezza nella RDC potrebbe deteriorarsi, con ripercussioni potenzialmente gravi sul processo di consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e della sicurezza internazionale e regionale. Un persistente impegno dell'Unione europea a livello di azione politica e di risorse contribuirà a radicare ulteriormente la stabilità nella regione.

(10)

Il 12 aprile 2005, il Consiglio ha approvato il concetto generale relativo all'istituzione di una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza nella RDC.

(11)

Lo status della missione sarà oggetto di consultazione con il governo della RDC per applicare l'accordo sullo status dell'EUPOL «Kinshasa» alla missione e al suo personale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione europea istituisce una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza nella RDC denominata EUSEC RD Congo al fine di contribuire alla riuscita dell'integrazione dell'esercito nella RDC. La missione fornisce consulenza e assistenza alle autorità congolesi competenti in materia di sicurezza, facendo attenzione a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i principi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello Stato di diritto.

2.   La missione opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni illustrati nel mandato di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Mandato

In coordinamento e cooperazione stretti con gli altri attori della comunità internazionale, la missione è volta a apportare un sostegno concreto in materia di integrazione dell'esercito congolese e di buon governo in materia di sicurezza, quale definito nel concetto generale, comprese l'individuazione e il contributo all'elaborazione dei vari progetti e delle differenti opzioni cui l'Unione europea e/o gli Stati membri potranno decidere di dare un sostegno in tale settore.

Articolo 3

Struttura della missione

La missione è strutturata come segue:

a)

un ufficio a Kinshasa, composto dal capomissione e dal personale non distaccato presso le autorità congolesi;

b)

gli esperti distaccati in particolare presso i seguenti posti chiave dell'amministrazione congolese:

gabinetto del ministro della difesa,

Stato maggiore generale, compresa la Struttura militare d'integrazione (SMI),

Stato maggiore delle forze di terra,

Commissione nazionale per il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento (CONADER), e

comitato operativo congiunto.

Articolo 4

Fase preparatoria

1.   Il segretario generale del Consiglio, assistito dal capomissione, elabora un piano di attuazione della missione.

2.   Il piano di attuazione e l'avvio della missione sono approvati dal Consiglio.

Articolo 5

Capomissione

1.   Il generale Pierre Michel JOANA è nominato capomissione. Questi assume la gestione quotidiana della missione ed è responsabile del personale e delle questioni disciplinari.

2.   Il capomissione stipula un contratto con la Commissione.

3.   Tutti gli esperti della missione restano sotto l'autorità dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea competenti, svolgono le rispettive funzioni e operano nell'interesse della missione. Durante e dopo la missione, gli esperti sono tenuti a rispettare la massima discrezione su tutti i fatti e le informazioni ad essa relativi.

Articolo 6

Personale

1.   Gli esperti della missione sono distaccati dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione europea. Tranne che per il capomissione, ogni Stato membro o istituzione, sostiene i costi relativi agli esperti da esso distaccati, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dalla RDC e le indennità diverse da quella giornaliera e dall'indennità di alloggio.

2.   La missione assume il personale civile internazionale e il personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità.

Articolo 7

Catena di comando

La missione dispone di una catena di comando unificata:

il capomissione dirige il gruppo di consulenza e di assistenza, ne assume la gestione quotidiana e riferisce al segretario generale/alto rappresentante tramite il rappresentante speciale dell'UE (EUSR),

l'EUSR riferisce al Comitato politico e di sicurezza (CPS) e al Consiglio tramite il segretario generale/alto rappresentante,

il segretario generale/alto rappresentante fornisce orientamenti al capomissione tramite l'EURS,

il CPS esercita il controllo politico e la direzione strategica.

Articolo 8

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in conformità dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di modificare il piano di attuazione e la catena di comando. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio, assistito dal segretario generale/alto rappresentante.

2.   L'EUSR fornisce al capomissione gli orientamenti politici necessari per la sua azione a livello locale.

3.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio tenendo conto delle relazioni dell'EUSR.

4.   Il CPS riceve periodicamente dal capomissione relazioni sulla condotta della missione. Il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione, se del caso.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è pari a 1 600 000 EUR.

2.   Per quanto riguarda le spese finanziate attingendo all'importo di cui al paragrafo 1, si applica quanto segue:

a)

la spesa è amministrata secondo le regole e le procedure di bilancio della Comunità europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta a cittadini di paesi terzi;

b)

il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

3.   Le disposizioni finanziarie ottemperano ai requisiti operativi della missione, compresa la compatibilità delle attrezzature.

Articolo 10

Coordinamento e collegamento

1.   Conformemente al suo mandato, l'EUSR assicura il coordinamento con gli altri attori dell'Unione europea nonché le relazioni con le autorità dello Stato ospitante.

2.   Senza pregiudizio della catena di comando, il capomissione agisce coordinandosi con EUPOL «Kinshasa» affinché le due missioni si iscrivano in modo coerente nel quadro generale delle attività dell'Unione europea in tale paese.

3.   Senza pregiudizio della catena di comando, il capomissione agisce coordinandosi anche con la delegazione della Commissione.

4.   Il capomissione coopera con gli altri attori internazionali presenti, in particolare la MONUC e gli Stati terzi impegnati nella RDC.

Articolo 11

Azione comunitaria

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di orientare la sua azione, all'occorrenza, verso la realizzazione degli obiettivi della presente azione comune.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni classificate

1.   Il segretario generale/alto rappresentante è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, agli Stati terzi ed allo Stato ospitante, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'Unione europea prodotti ai fini della missione in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   Il segretario generale/alto rappresentante è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, agli Stati terzi ed allo Stato ospitante documenti non classificati dell'Unione europea connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione e coperti dall’obbligo del segreto professionale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 13

Status del personale della missione

1.   Lo status della missione e del suo personale è regolato mediante accordo con le autorità competenti della RDC.

2.   Lo Stato o l'istituzione della Comunità che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione della Comunità in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

Articolo 14

Valutazione della missione

Il CPS valuta al più tardi sei mesi dopo l'avvio della missione i primi risultati della missione e trasmette le sue conclusioni al Consiglio, compresa l'eventuale raccomandazione al Consiglio affinché quest'ultimo decida in merito alla proroga o alla modifica del mandato della missione.

Articolo 15

Entrata in vigore, durata e spese

1.   La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 2 maggio 2006.

2.   Le spese di cui all'articolo 9 sono ammissibili dopo l'adozione dell'azione comune.

Articolo 16

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 maggio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 97 del 15.4.2005, pag. 57.

(2)  GU L 234 del 3.7.2004, pag. 13. Azione comune modificata dall'azione comune 2005/96/PESC (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 70).

(3)  GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30.


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