EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0690

2005/690/CE: Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra

OJ L 173M, 27.6.2006, p. 1–1 (MT)
OJ L 265, 10.10.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 043 P. 44 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 043 P. 44 - 44
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 045 P. 3 - 3

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/690/oj

Related international agreement

10.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 265/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra

(2005/690/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità europea il 22 aprile 2002 a Valencia, fatta salva la sua eventuale conclusione a una data successiva.

(2)

L’accordo deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Sono approvati, a nome della Comunità europea, l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni comuni e le dichiarazioni della Comunità europea accluse all’atto finale.

2.   I testi di cui al paragrafo 1 sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

1.   La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di associazione e di comitato di associazione è stabilita dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni pertinenti dei trattati.

2.   A norma dell’articolo 93 dell’accordo euromediterraneo di associazione, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione in conformità del suo regolamento interno.

3.   La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di associazione e del comitato di associazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea viene presa, a seconda dei casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persona(e) abilitata(e) a depositare la notifica di cui all’articolo 110 dell’accordo a nome della Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU C 279 E del 20.11.2003, pag. 115.


ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall’altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D’IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominati «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,

dall’altra,

CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all’origine della vicinanza e dell’interdipendenza esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e l’Algeria;

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l’Algeria desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sulla solidarietà, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;

CONSIDERANDO l’importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell’associazione;

CONSAPEVOLI tanto dell’importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell’obiettivo dell’integrazione tra i paesi del Magreb;

DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e dell’Algeria;

CONSAPEVOLI dell’importanza del presente accordo, basato sulla comunanza degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo;

DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;

CONSAPEVOLI che il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale costituiscono una minaccia per la realizzazione degli obiettivi del partenariato e per la stabilità nella regione;

TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire un sostegno costruttivo al processo di riforma e di adeguamento dell’economia algerina, nonché allo sviluppo sociale del paese;

CONSIDERANDO l’impegno assunto dalla Comunità e dall’Algeria a favore del libero scambio nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), modificato dall’Uruguay Round;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo regolare in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale, audiovisivo e ambientale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell’ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l’Irlanda (secondo il caso) non notificano all’Algeria di essere vincolati come membri della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

PERSUASI che il presente accordo costituisce un quadro propizio all’evoluzione di un partenariato basato sull’iniziativa privata, creando al tempo stesso un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e d’investimento, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell’ammodernamento tecnologico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   È istituita un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Algeria, dall’altra.

2.   Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in tutti i settori giudicati pertinenti,

intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti e stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,

favorire i contatti umani, specie nell’ambito delle procedure amministrative,

promuovere l’integrazione magrebina agevolando gli scambi e la cooperazione nella regione, nonché tra quest’ultima e la Comunità e i suoi Stati membri,

promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.

Articolo 2

Le politiche interne e internazionali delle parti sono improntate al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell’uomo, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1.   Si istituisce un dialogo continuativo tra le parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare vincoli duraturi di solidarietà che contribuiscano alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali.

2.   Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a:

a)

facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di comune interesse;

b)

consentire a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell’altra;

c)

promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione euromediterranea;

d)

promuovere iniziative comuni.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione.

Articolo 5

Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare:

a)

a livello ministeriale, soprattutto nell’ambito del consiglio di associazione;

b)

a livello di alti funzionari dell’Algeria, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall’altra;

c)

attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;

d)

all’occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo più costruttivo.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Algeria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità qui di seguito specificate e ai sensi delle disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in seguito denominati «GATT».

CAPITOLO 1

Prodotti industriali

Articolo 7

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell’Algeria che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato 1.

Articolo 8

I prodotti originari dell’Algeria sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

Articolo 9

1.   I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità elencati nell’allegato 2 sono aboliti sin dall’entrata in vigore dell’accordo.

2.   I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità elencati nell’allegato 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

dopo due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all’80 % del dazio di base;

dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base;

dopo quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base;

dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base;

dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base;

dopo sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti.

3.   I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità diversi da quelli il cui elenco figura negli allegati 2 e 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

dopo due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90 % del dazio di base;

dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all’80 % del dazio di base;

dopo quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base;

dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base;

dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base;

dopo sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base;

dopo otto anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30 % del dazio di base;

dopo nove anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base;

dopo dieci anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10 % del dazio di base;

dopo undici anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 5 % del dazio di base;

dopo dodici anni dall’entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti.

4.   In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 può essere riveduto di comune accordo dal comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prorogato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di cui all’articolo 6. Se il comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l’Algeria può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

5.   Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 corrisponde all’aliquota di cui all’articolo 18.

Articolo 10

Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 11

1.   L’Algeria può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell’articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà siano causa di gravi problemi sociali.

I dazi doganali all’importazione applicabili in Algeria ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate nell’ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di cui all’articolo 6.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall’abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e delle tasse o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.

L’Algeria informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell’adozione di tali misure, l’Algeria presenta al comitato di associazione un calendario per l’abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l’Algeria a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di cui all’articolo 6.

CAPITOLO 2

Prodotti agricoli, prodotti della pesca e prodotti agricoli trasformati

Articolo 12

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell’Algeria che rientrano nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina, nonché ai prodotti elencati nell’allegato 1.

Articolo 13

La Comunità e l’Algeria procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le parti.

Articolo 14

1.   Ai prodotti agricoli originari dell’Algeria elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

2.   Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.

3.   Ai prodotti della pesca originari dell’Algeria elencati nel protocollo n. 3 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

4.   Ai prodotti della pesca originari della Comunità elencati nel protocollo n. 4 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.

5.   Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 15

1.   La Comunità e l’Algeria esaminano la situazione, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, onde determinare le misure che la Comunità e l’Algeria dovranno applicare dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 13.

2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e l’Algeria esaminano nell’ambito del consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi reciproche, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

Articolo 16

1.   Qualora, a seguito dell’attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica, o nel caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all’attuazione delle loro politiche agricole, la Comunità e l’Algeria possono modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo.

2.   La parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell’altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest’ultima.

3.   Qualora la Comunità o l’Algeria, a norma del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell’altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

4.   L’altra parte contraente può chiedere l’avvio di consultazioni in seno al consiglio di associazione sulla modifica del regime previsto dal presente accordo.

CAPITOLO 3

Disposizioni comuni

Articolo 17

1.   La Comunità e l’Algeria evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all’importazione o all’esportazione e tasse di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all’entrata in vigore del presente accordo.

2.   Negli scambi tra la Comunità e l’Algeria non si introducono nuove restrizioni quantitative all’importazione o all’esportazione né altre misure di effetto equivalente.

3.   Le restrizioni quantitative all’importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra l’Algeria e la Comunità sono abolite a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo.

4.   L’Algeria abolisce entro il 1o gennaio 2006 il dazio supplementare provvisorio applicato ai prodotti elencati all’allegato 4. Il dazio viene ridotto uniformemente di 12 punti all’anno a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Qualora l’Algeria si fosse impegnata, a titolo della sua adesione all’OMC, ad abolire il dazio supplementare provvisorio entro tempi più brevi, si applicherebbe questo termine anticipato.

Articolo 18

1.   Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 14 corrisponde all’aliquota effettivamente applicata nei confronti della Comunità il 1o gennaio 2002.

2.   Qualora l’Algeria dovesse aderire all’OMC, i dazi applicabili alle importazioni tra le parti equivarrebbero all’aliquota consolidata in sede di OMC o a un’aliquota inferiore, effettivamente applicata, in vigore al momento dell’adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga omnes successiva all’adesione all’OMC, si applicherà il dazio ridotto.

3.   Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta dopo la conclusione dei negoziati.

4.   Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il 1o gennaio 2002.

Articolo 19

I prodotti originari dell’Algeria non beneficiano, all’importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2001 (GU L 151 del 7.6.2001, pag. 1).

Articolo 20

1.   Le parti si astengono dall’introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell’altra parte.

2.   I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all’ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 21

1.   Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffico transfrontaliero, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo.

2.   Nell’ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e dell’Algeria menzionati nel presente accordo.

Articolo 22

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l’altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994, può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna, nelle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 26.

Articolo 23

Si applica tra le parti l’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Se una parte rileva l’esistenza di sovvenzioni negli scambi con l’altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, può adottare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 24

1.   Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le parti l’articolo XIX del GATT 1994 e l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2.   Ciascuna parte informa immediatamente il comitato di associazione di tutte le disposizioni che adotta o intende adottare per l’applicazione di una misura di salvaguardia. Ciascuna parte trasmette in particolare al comitato di associazione, immediatamente o con almeno una settimana di anticipo, una comunicazione scritta ad hoc contenente tutte le informazioni pertinenti:

sull’apertura di un’inchiesta di salvaguardia;

sulle risultanze definitive dell’inchiesta.

Oltre alla spiegazione della procedura in base a cui si svolgerà l’inchiesta, si deve indicare il calendario delle udienze e delle altre occasioni in cui le parti potranno esporre il loro punto di vista in proposito.

Ciascuna parte trasmette inoltre al comitato di associazione una comunicazione scritta contenente tutte le informazioni pertinenti sulla decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie, che deve pervenire al Comitato almeno una settimana prima dell’applicazione delle misure stesse.

3.   Al momento di notificare le risultanze definitive dell’inchiesta e prima di applicare misure di salvaguardia a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, la parte che intende applicare misure di questo genere si rivolge al comitato di associazione per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

4.   Le parti avviano immediatamente consultazioni nell’ambito del comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall’inizio delle consultazioni non si perviene tra le parti ad una soluzione che consenta di evitare l’applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende adottare dette misure è autorizzata ad applicare l’articolo XIX del GATT 1994 e l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

5.   Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali misure, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, preservano il livello o il margine preferenziali concessi a norma del presente accordo.

6.   La parte che intende adottare misure di salvaguardia a norma del presente articolo offre all’altra parte una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi, per le importazioni da quest’ultima, sostanzialmente equivalente agli effetti commerciali sfavorevoli per l’altra parte a decorrere dalla data di applicazione delle misure. L’offerta deve essere fatta prima dell’adozione della misura di salvaguardia e contemporaneamente alla notifica e alla consultazione del comitato di associazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Qualora l’offerta non sia giudicata soddisfacente dalla parte nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia, le parti possono optare di comune accordo per un altro mezzo di compensazione commerciale durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

7.   Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dall’inizio delle consultazioni, la parte di cui è originario il prodotto nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia può adottare misure tariffarie compensative con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti alla misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.

Articolo 25

Qualora l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 3, comporti:

i)

la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative, dazi doganali all’esportazione oppure misure o tasse di effetto equivalente;

o

ii)

una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest’ultima può adottare le misure del caso nelle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 26. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore.

Articolo 26

1.   Nel caso in cui la Comunità o l’Algeria assoggettino le importazioni di prodotti tali da creare le difficoltà di cui all’articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull’andamento dei flussi commerciali, ne informano l’altra parte.

Nei casi specificati agli articoli 22 e 25, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, il più rapidamente possibile, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, forniscono al comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

2.   L’applicazione del paragrafo 1, secondo comma, è soggetta alle seguenti disposizioni:

a)

per quanto riguarda l’articolo 22, la parte esportatrice dev’essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l’inchiesta. Qualora non si sia posto fine al dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate;

b)

per quanto riguarda l’articolo 25, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del comitato di associazione.

Il consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate;

c)

c) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o un esame preventivo, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, possono applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 22 e 25, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra parte.

Articolo 27

Il presente accordo non osta ai divieti o alle restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 28

La nozione di «prodotti originari» ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 6.

Articolo 29

Per classificare le merci importate nella Comunità e in Algeria si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale algerina.

TITOLO III

SCAMBI DI SERVIZI

Articolo 30

Impegni reciproci

1.   La Comunità europea e i suoi Stati membri estendono all’Algeria il trattamento che devono applicare a norma dell’articolo II.1 dell’accordo generale sugli scambi di servizi, in seguito denominato «GATS».

2.   La Comunità europea e i suoi Stati membri concedono ai fornitori di servizi algerini un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori di servizi analoghi, conformemente all’elenco di impegni specifici della Comunità europea e dei suoi Stati membri allegato al GATS.

3.   Il trattamento suddetto non si applica ai vantaggi concessi da una delle parti in virtù di un accordo del tipo definito all’articolo V del GATS, né alle misure adottate in applicazione di tale accordo né agli altri vantaggi concessi conformemente all’elenco di esenzioni dal trattamento della nazione più favorita allegato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri al GATS.

4.   L’Algeria concede ai fornitori di servizi della Comunità europea e dei suoi Stati membri un trattamento non meno favorevole di quelli indicati agli articoli 31, 32 e 33.

Articolo 31

Prestazione transfrontaliera di servizi

L’Algeria concede ai prestatori comunitari di servizi forniti sul suo territorio con mezzi diversi da una presenza commerciale o dalla presenza delle persone fisiche di cui agli articoli 32 e 33 un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi.

Articolo 32

Presenza commerciale

1.

a)

L’Algeria concede per lo stabilimento delle società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi.

b)

L’Algeria concede, per l’attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite sul suo territorio conformemente alla sua legislazione, un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la loro attività, di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali algerine di società di un paese terzo.

2.   Il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), viene concesso alle società, filiali e consociate stabilite in Algeria all’entrata in vigore del presente accordo nonché alle società, filiali e consociate che vi si stabiliranno dopo questa data.

Articolo 33

Presenza temporanea di persone fisiche

1.   Una società comunitaria o una società algerina stabilita, rispettivamente, sul territorio dell’Algeria o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere temporaneamente da una delle sue filiali o consociate, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, cittadini degli Stati membri e dell’Algeria, purché si tratti di personale chiave ai sensi del paragrafo 2 impiegato esclusivamente da queste società e dalle loro filiali o consociate. I permessi di soggiorno e di lavoro di queste persone coprono unicamente la durata del contratto.

2.   Per personale chiave delle summenzionate imprese, in seguito denominate «società», si intendono le «persone trasferite all’interno della società» ai sensi della lettera c), purché la società sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate direttamente da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno dodici mesi prima di questo trasferimento. Si tratta di persone appartenenti alle categorie seguenti:

a)

quadri superiori di una società che svolgono prevalentemente mansioni direttive sotto la supervisione o la direzione generale del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, in particolare coloro che:

dirigono la società oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

controllano e coordinano l’attività degli altri membri del personale che svolgono mansioni ispettive, direttive o tecniche;

procedono all’assunzione o al licenziamento di personale o raccomandano l’adozione di misure nei suoi confronti in virtù dei poteri loro conferiti;

b)

dipendenti di una società in possesso di conoscenze particolari indispensabili per il servizio, le attrezzature di ricerca, le tecnologie o la gestione della società. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per la società, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attività che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l’appartenenza ad un albo professionale;

c)

per «persona trasferita all’interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso una società sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nell’ambito di attività economiche svolte sul territorio dell’altra parte; la società in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso una società (filiale, consociata) di questa società che svolge effettivamente attività economiche simili sul territorio dell’altra parte.

3.   L’ingresso e la presenza temporanea nei territori rispettivi dell’Algeria e della Comunità di cittadini degli Stati membri o dell’Algeria sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che svolgono mansioni di quadri superiori ai sensi del paragrafo 2, lettera a), all’interno di una società e sono incaricati di aprire una società algerina o una società comunitaria rispettivamente nella Comunità o in Algeria, a condizione che:

detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi; e

non esistano altri rappresentanti, uffici, consociate o filiali della società in uno Stato membro della Comunità o in Algeria.

Articolo 34

Trasporti

1.   Le disposizioni degli articoli da 30 a 33 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e terrestre e al cabotaggio marittimo nazionale, fatti salvi i paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2.   Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che comportano una tratta marittima, comprese le attività intermodali, ciascuna parte autorizza le società dell’altra parte ad aprire e a gestire filiali o consociate sul suo territorio a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di paesi terzi. Dette attività comprendono, ma non sono limitate a:

a)

la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti direttamente dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

b)

b) l’acquisto e l’uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e dei servizi connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, stradale e ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato;

c)

la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all’origine e alla natura delle merci trasportate;

d)

la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l’altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);

e)

la conclusione di accordi commerciali con un partner locale, che preveda in particolare la partecipazione al capitale azionario della società e l’assunzione del personale locale o straniero, fatte salve le disposizioni del presente accordo;

f)

la rappresentanza delle società, l’organizzazione degli scali e, se necessario, la ripresa del carico.

3.   Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico internazionale su base commerciale.

Si applicano tuttavia le legislazioni di ciascuna delle parti per quanto riguarda i privilegi e i diritti della bandiera nazionale in materia di cabotaggio nazionale, salvataggio, rimorchio e pilotaggio.

Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti per l’una o l’altra parte del presente accordo dalla convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, di importanza capitale nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.

4.   In applicazione dei principi del paragrafo 3, le parti:

a)

evitano di introdurre nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide e al traffico normale, tranne per i casi eccezionali in cui le società di navigazione di una qualsiasi delle parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico normale destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso;

b)

aboliscono, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

5.   Ciascuna parte concede, fra l’altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi alle navi destinate al trasporto di merci, di passeggeri o di entrambi che battono bandiera dell’altra parte e sono gestite da cittadini o società dell’altra parte per quanto riguarda l’accesso ai porti, alle infrastrutture e ai servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per la riscossione dei relativi diritti e tasse, per l’utilizzazione delle infrastrutture doganali, per l’assegnazione degli ormeggi e per l’uso delle infrastrutture di trasbordo.

6.   Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e della prestazione di servizi nei trasporti aerei, stradali, ferroviari e fluviali possono essere oggetto, all’occorrenza, di uno speciale accordo da negoziare tra le parti dopo l’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 35

Normativa interna

1.   Le disposizioni del titolo III non impediscono alle parti di adottare tutte le misure necessarie onde evitare che ci si avvalga del presente accordo per eludere la normativa sull’accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

2.   L’applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell’altra parte e connesse, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.

3.   Le disposizioni del presente titolo non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l’attività sul suo territorio di filiali di società dell’altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

4.   Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di adottare misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un’obbligazione fiduciaria, o per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Se non rispettano le disposizioni del presente accordo, le suddette misure non vanno utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma dello stesso.

5.   Nessuna disposizione dell’accordo impone a una delle parti di rivelare informazioni connesse all’attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

6.   Ai fini della circolazione delle persone fisiche che prestano un servizio, nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ammissione, soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro, stabilimento delle persone fisiche e prestazione di servizi, purché non le applichino in modo tale da annullare o da ridurre i vantaggi che una delle parti trae da disposizioni specifiche del presente accordo. Le disposizioni in questione lasciano impregiudicata l’applicazione del paragrafo 2.

Articolo 36

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

a)

per «prestatore di servizi» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio proveniente dal territorio di una parte e destinato a un consumatore dell’altra parte grazie a una presenza commerciale (stabilimento) nel territorio dell’altra parte e alla presenza di persone fisiche di una parte nel territorio dell’altra;

b)

per «società comunitaria» o «società algerina» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell’Algeria che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o dell’Algeria.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell’Algeria che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell’Algeria viene considerata una società comunitaria o algerina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l’economia di uno degli Stati membri o dell’Algeria;

c)

per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;

d)

d) per «filiale» di una società si intende un’impresa commerciale senza personalità giuridica, apparentemente permanente, come l’estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all’occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell’impresa che ne costituisce l’estensione;

e)

per «stabilimento», si intende la facoltà delle società comunitarie o algerine definite alla lettera b) di accedere ad attività economiche mediante l’apertura di consociate o di filiali rispettivamente in Algeria o nella Comunità;

f)

per «attività» si intendono quelle economiche;

g)

le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale e commerciale e le libere professioni;

h)

per «cittadino della Comunità» o «cittadino dell’Algeria» si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o dell’Algeria.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comportano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente titolo i cittadini degli Stati membri o dell’Algeria stabiliti al di fuori della Comunità e dell’Algeria e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell’Algeria e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell’Algeria, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Algeria conformemente alle rispettive legislazioni.

Articolo 37

Disposizioni generali

1.   Le parti evitano di adottare misure che rendano le condizioni di stabilimento e di attività delle loro società più restrittive di quelle in vigore il giorno che precede la firma del presente accordo.

2.   Le parti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perché diventino un «accordo di integrazione economica» ai sensi dell’articolo V del GATS. Nel formulare le raccomandazioni il consiglio di associazione tiene conto dell’esperienza acquisita con l’attuazione del trattamento della nazione più favorita e degli obblighi di ciascuna parte nell’ambito del GATS, in particolare del suo articolo V.

Il consiglio di associazione tiene conto altresì dei progressi fatti nel ravvicinare le legislazioni delle parti applicabili alle attività in questione. L’obiettivo di cui sopra è oggetto di un primo esame da parte del consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo.

TITOLO IV

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

CAPITOLO 1

Pagamenti correnti e circolazione dei capitali

Articolo 38

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 40, le parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti relativi ad operazioni correnti in moneta liberamente convertibile.

Articolo 39

1.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Algeria garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in Algeria per società costituite ai sensi della legislazione vigente, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

2.   Le parti si consultano e collaborano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l’Algeria onde giungere alla sua completa liberalizzazione.

Articolo 40

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l’Algeria abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l’altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l’abolizione di tali misure.

CAPITOLO 2

Concorrenza e altre questioni economiche

Articolo 41

1.   Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e l’Algeria:

a)

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

b)

lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante:

nell’intero territorio della Comunità, o in una sua parte sostanziale;

nell’intero territorio dell’Algeria, o in una sua parte sostanziale.

2.   Le parti procedono alla cooperazione amministrativa nell’applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza e agli scambi di informazioni tenendo conto dei limiti imposti dal segreto professionale e commerciale, secondo le modalità di cui all’allegato 5 del presente accordo.

3.   Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all’altra parte, la Comunità o l’Algeria possono adottare misure adeguate previa consultazione nell’ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Articolo 42

Gli Stati membri e l’Algeria adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell’Algeria rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 43

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato né mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e l’Algeria in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all’esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 44

1.   Le parti assicurano un’adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2.   L’attuazione del presente articolo e dell’allegato 6 è esaminata periodicamente dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell’una o dell’altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 45

Le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per tutelare i dati personali onde eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di questi dati tra di esse.

Articolo 46

1.   Le parti decidono di puntare alla liberalizzazione reciproca e progressiva degli appalti pubblici.

2.   Il consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l’applicazione del paragrafo 1.

TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 47

Obiettivi

1.   Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo.

2.   La cooperazione economica intende sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell’Algeria.

3.   La cooperazione economica rientra negli obiettivi definiti dalla dichiarazione di Barcellona.

Articolo 48

Ambito di applicazione

1.   La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività con difficoltà interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell’economia algerina in generale e degli scambi tra l’Algeria e la Comunità in particolare.

2.   La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e dell’Algeria, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro, e lo sviluppo degli scambi tra le parti, promuovendo in particolare la diversificazione delle esportazioni algerine.

3.   La cooperazione contribuisce all’integrazione economica intramagrebina attraverso qualsiasi misura atta a favorire lo sviluppo delle relazioni tra i paesi della regione.

4.   Nell’attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si attribuisce la massima importanza alla tutela dell’ambiente e degli equilibri ecologici.

5.   Le parti possono decidere di comune accordo di estendere la cooperazione economica ad altri settori.

Articolo 49

Strumenti e modalità

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

a)

un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti su tutti gli aspetti della politica macroeconomica;

b)

scambi periodici di informazioni e azioni di comunicazione;

c)

consulenze, trasmissione di esperienze e attività di formazione;

d)

iniziative congiunte;

e)

assistenza tecnica, amministrativa e normativa;

f)

sostegno al partenariato e agli investimenti diretti degli operatori, specialmente quelli del settore privato, e ai programmi di privatizzazione.

Articolo 50

Cooperazione regionale

Affinché il presente accordo contribuisca pienamente alla realizzazione del partenariato euromediterraneo e all’integrazione magrebina, le parti sostengono tutte le iniziative che abbiano un impatto regionale o coinvolgano altri paesi terzi riguardanti in particolare:

a)

a) l’integrazione economica;

b)

lo sviluppo delle infrastrutture economiche;

c)

l’ambiente;

d)

la ricerca scientifica e tecnologica;

e)

l’istruzione, l’insegnamento e la formazione;

f)

le questioni culturali;

g)

le questioni doganali;

h)

le istituzioni regionali e l’attuazione di programmi e di politiche comuni o armonizzati.

Articolo 51

Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica

La cooperazione si prefigge di:

a)

favorire l’instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:

l’accesso dell’Algeria ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore relative alla partecipazione dei paesi terzi a questi programmi;

la partecipazione dell’Algeria alle reti di cooperazione decentrata;

la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca;

b)

consolidare la capacità di ricerca dell’Algeria;

c)

incentivare l’innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how, i progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica;

d)

favorire tutte le iniziative finalizzate alle sinergie a impatto regionale.

Articolo 52

Ambiente

1.   La cooperazione si prefigge la lotta contro il degrado dell’ambiente, il controllo dell’inquinamento e l’impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile, garantire la qualità dell’ambiente e tutelare la salute delle persone.

2.   La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

questioni connesse alla desertificazione;

gestione razionale delle risorse idriche;

salinizzazione;

impatto dell’agricoltura sulla qualità del suolo e dell’acqua;

uso ottimale dell’energia e dei trasporti;

impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare;

gestione dei rifiuti, in particolare di quelli tossici;

gestione integrata delle zone sensibili;

controllo e prevenzione dell’inquinamento urbano, industriale e marino;

uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d’informazione e gli studi sull’impatto ambientale;

assistenza tecnica, specie per la salvaguardia della biodiversità.

Articolo 53

Cooperazione industriale

Si promuoveranno in particolare:

a)

le iniziative a favore degli investimenti diretti e dei partenariati industriali in Algeria;

b)

la cooperazione diretta tra gli operatori economici delle parti, anche tramite l’accesso dell’Algeria alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti di cooperazione decentrata;

c)

l’ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato dell’Algeria (compresa l’industria agroalimentare);

d)

lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

e)

la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell’iniziativa privata per stimolare l’espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati locali e di esportazione;

f)

lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale dell’Algeria attraverso politiche più valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;

g)

g) la ristrutturazione del settore industriale e il programma di adeguamento, per migliorare la competitività dei prodotti in previsione della zona di libero scambio;

h)

lo sviluppo delle esportazioni di manufatti algerini.

Articolo 54

Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione mira a creare un clima favorevole ai flussi d’investimento, in particolare:

a)

istituendo procedure armonizzate e semplificate, meccanismi di coinvestimento (specie tra le piccole e medie imprese) e dispositivi volti a individuare le possibilità d’investimento e a fornire informazioni in merito;

b)

creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso attraverso la conclusione, tra gli Stati membri e l’Algeria, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione;

c)

fornendo assistenza tecnica alle azioni volte a promuovere e a garantire gli investimenti nazionali e stranieri.

Articolo 55

Normalizzazione e valutazione della conformità

La cooperazione intende ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformità.

Si cercherà in particolare di:

favorire l’uso delle norme europee e delle procedure/tecniche di valutazione della conformità;

potenziare gli organismi algerini competenti in materia di valutazione della conformità e di metrologia e contribuire a creare i presupposti necessari per negoziare, a termine, accordi di reciproco riconoscimento in questi settori;

promuovere la cooperazione per la gestione della qualità;

fornire assistenza alle strutture algerine competenti in materia di normalizzazione, qualità e proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Articolo 56

Ravvicinamento delle legislazioni

Si collaborerà per ravvicinare le legislazioni dell’Algeria e della Comunità nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 57

Servizi finanziari

La cooperazione mira a potenziare e a migliorare i servizi finanziari.

Si prevedono in particolare:

scambi di informazioni sulle normative e sulle prassi finanziarie nonché azioni di formazione, specie per quanto riguarda la creazione di piccole e medie imprese;

un sostegno alla riforma dei sistemi bancario e finanziario dell’Algeria, compreso lo sviluppo della borsa valori.

Articolo 58

Agricoltura e pesca

La cooperazione intende modernizzare e ristrutturare, a seconda delle necessità, i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca.

Si promuoveranno in particolare:

le politiche volte a sviluppare e a diversificare la produzione;

la sicurezza alimentare;

lo sviluppo rurale integrato, in particolare il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche connesse;

le pratiche rispettose dell’ambiente nel settore dell’agricoltura e della pesca;

la valutazione e la gestione razionale delle risorse naturali;

i contatti spontanei tra le imprese, i gruppi e le organizzazioni professionali e interprofessionali che rappresentano i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’industria agroalimentare;

l’assistenza e la formazione tecniche;

l’armonizzazione delle norme e dei controlli fitosanitari e veterinari;

la cooperazione tra le regioni rurali e gli scambi di esperienze/competenze in materia di sviluppo rurale;

la privatizzazione;

la valutazione e la gestione razionale delle risorse ittiche;

i programmi di ricerca.

Articolo 59

Trasporti

Le parti collaborano al fine di:

sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei trasporti;

migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci;

definire e applicare norme operative paragonabili a quelle in vigore nella Comunità.

La cooperazione riguarda in particolare:

il trasporto stradale, compresa la progressiva agevolazione delle condizioni di transito;

la gestione delle ferrovie, degli aeroporti e dei porti e i contatti tra gli organismi nazionali competenti;

la modernizzazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse e alle strade di interesse regionale, nonché dei dispositivi di ausilio alla navigazione;

l’ammodernamento delle attrezzature tecniche conformemente alle norme comunitarie applicabili al trasporto stradale e ferroviario, al trasporto multimodale, alla containerizzazione e al trasbordo;

l’assistenza tecnica e la formazione.

Articolo 60

Telecomunicazioni e società dell’informazione

La cooperazione in questo settore prevede in particolare:

un dialogo sui diversi aspetti della società dell’informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni;

scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;

la diffusione delle tecnologie più sofisticate in materia di informazione e di telecomunicazioni, anche via satellite, dei servizi e delle tecnologie dell’informazione;

la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca e di sviluppo tecnologico o industriale relativi alle nuove tecnologie dell’informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell’informazione;

la possibilità per gli organismi algerini di partecipare a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità specifiche già stabilite;

l’interconnessione e l’interoperatività fra le reti e i servizi telematici della Comunità e dell’Algeria;

l’assistenza tecnica per la pianificazione e la gestione dello spettro delle frequenze radioelettriche ai fini di un uso coordinato ed efficace delle radiocomunicazioni nella regione euromediterranea.

Articolo 61

Energia e miniere

La cooperazione nei settori energetico e minerario si prefigge i seguenti obiettivi:

a)

adeguamento istituzionale, legislativo e normativo per disciplinare le attività in questi settori e promuovere gli investimenti;

b)

adeguamento tecnico e tecnologico per preparare le imprese del settore energetico e minerario a soddisfare le esigenze dell’economia di mercato e ad affrontare la concorrenza;

c)

sviluppo dei partenariati tra imprese algerine ed europee per i servizi di sfruttamento, produzione, trasformazione e distribuzione nei settori dell’energia e delle miniere.

La cooperazione verte pertanto sui seguenti aspetti principali:

adeguamento del quadro istituzionale, legislativo e normativo che disciplina le attività dei settori energetico e minerario alle regole dell’economia di mercato mediante un’assistenza tecnica, amministrativa e normativa;

sostegno alla ristrutturazione delle imprese pubbliche nei settori energetico e minerario;

sviluppo del partenariato a fini di:

prospezione, produzione e trasformazione degli idrocarburi;

produzione dell’elettricità;

distribuzione dei prodotti petroliferi;

fornitura di attrezzature e di servizi riguardanti i prodotti energetici;

sfruttamento e trasformazione del potenziale minerario;

sviluppo del transito di gas, petrolio ed elettricità;

sostegno per l’ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità europea;

creazione di banche dati nei settori dell’energia e delle miniere;

sostegno e promozione degli investimenti privati nei settori dell’energia e delle miniere;

ambiente e sviluppo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica;

promozione dei trasferimenti tecnologici nei settori dell’energia e delle miniere.

Articolo 62

Turismo e artigianato

La cooperazione in questo settore mira prevalentemente a:

intensificare gli scambi di informazioni sui flussi e sulle politiche riguardanti il turismo, il termalismo e l’artigianato;

intensificare le azioni di formazione per quanto riguarda la gestione alberghiera, le altre professioni inerenti al turismo e l’artigianato;

favorire gli scambi di esperienze per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo;

promuovere il turismo giovanile;

aiutare l’Algeria a sfruttare appieno il suo potenziale turistico, termale e artigianale nonché a migliorare l’immagine dei suoi prodotti turistici;

sostenere la privatizzazione.

Articolo 63

Cooperazione nel settore doganale

1.   La cooperazione nel settore, finalizzata al rispetto del regime del libero scambio, riguarda in particolare:

a)

la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;

b)

l’introduzione di un documento amministrativo unico analogo a quello comunitario e la possibilità di collegare i regimi di transito della Comunità e dell’Algeria.

Sarà fornita all’occorrenza l’assistenza tecnica necessaria.

2.   Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 7.

Articolo 64

Cooperazione nel settore statistico

Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l’armonizzazione delle metodologie utilizzate dalle parti per garantire la comparabilità e l’utilizzazione delle statistiche riguardanti, fra l’altro, il commercio estero, le finanze pubbliche e la bilancia dei pagamenti, la demografia, le migrazioni, i trasporti e le comunicazioni, nonché, più in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo. Sarà fornita all’occorrenza l’assistenza tecnica necessaria.

Articolo 65

Cooperazione per la tutela dei consumatori

1.   Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori.

2.   La cooperazione in questo settore verterà sui seguenti aspetti principali:

a)

scambi di informazioni sulle attività legislative e sull’operato degli esperti, destinati in particolare a coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori;

b)

organizzazione di seminari e di corsi di formazione;

c)

creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, cioè quelli che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;

d)

migliore informazione dei consumatori in merito ai prezzi, alle caratteristiche dei prodotti e ai servizi offerti;

e)

riforme istituzionali;

f)

assistenza tecnica;

g)

g) potenziamento dei laboratori algerini di analisi e di prove comparative e assistenza per l’organizzazione e l’entrata in funzione di un sistema d’informazione decentrato ad uso dei consumatori;

h)

contributo all’organizzazione e all’entrata in funzione di un sistema di allarme da integrare nella rete europea.

Articolo 66

Considerate le specificità dell’economia algerina, le parti definiscono le modalità e i mezzi di attuazione della cooperazione economica di cui al presente titolo onde sostenere il processo di modernizzazione dell’economia di questo paese e agevolare l’instaurazione della zona di libero scambio.

Si istituirà, a norma dell’articolo 98 del presente accordo, un dispositivo che consenta di individuare e di valutare il fabbisogno e di definire le modalità di attuazione della cooperazione economica.

Le parti decideranno le iniziative prioritarie nell’ambito del dispositivo suddetto.

TITOLO VI

COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE

CAPITOLO 1

Disposizioni relative ai lavoratori

Articolo 67

1.   Ogni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalità algerina occupati nel suo territorio un regime caratterizzato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini.

2.   Ogni lavoratore algerino autorizzato a svolgere un’attività professionale stipendiata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

3.   L’Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

Articolo 68

1.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalità algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati.

L’espressione «previdenza sociale» copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.

La presente disposizione, tuttavia, non può avere l’effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull’articolo 42 del trattato CEE, se non alle condizioni stabilite all’articolo 70 del presente accordo.

2.   Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d’invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità

3.   Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all’interno della Comunità.

4.   Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.

5.   L’Algeria concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

Articolo 69

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano legalmente nel territorio del paese ospite.

Articolo 70

1.   Entro il termine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il consiglio di associazione adotta le disposizioni per l’applicazione dei principi enunciati all’articolo 68.

2.   Il consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 71

Le disposizioni emanate dal consiglio di associazione a norma dell’articolo 70 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano l’Algeria e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini algerini o per i cittadini degli Stati membri.

CAPITOLO 2

Dialogo nel settore sociale

Articolo 72

1.   Tra le parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.

2.   Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l’integrazione sociale dei cittadini dell’Algeria e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.

3.   Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:

a)

alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle persone a loro carico;

b)

all’emigrazione;

c)

all’immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione è irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento in vigore nello Stato ospite;

d)

alle azioni e ai programmi volti a promuovere la parità di trattamento tra cittadini dell’Algeria e della Comunità, la conoscenza delle reciproche culture e civiltà, lo sviluppo della tolleranza e l’eliminazione delle discriminazioni.

Articolo 73

Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalità di quelli previsti al titolo I del presente accordo, che può anche essere utilizzato come quadro di riferimento.

CAPITOLO 3

Azioni di cooperazione nel settore sociale

Articolo 74

1.   Le parti riconoscono l’importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, e attribuiscono la massima priorità al rispetto dei diritti sociali fondamentali.

2.   Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse.

In tale ambito, si privilegeranno gli interventi volti a:

a)

migliorare le condizioni di vita, creare posti di lavoro e sviluppare la formazione, specialmente nelle zone di emigrazione;

b)

reinserire le persone rimpatriate perché in situazione irregolare secondo la legislazione dello Stato interessato;

c)

incentivare gli investimenti produttivi o la creazione di imprese in Algeria ad opera di lavoratori algerini legalmente occupati nella Comunità;

d)

promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l’istruzione e i mezzi di comunicazione, nell’ambito della politica algerina in questo settore;

e)

sostenere i programmi algerini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;

f)

migliorare il regime previdenziale e sanitario;

g)

attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani algerini ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza;

h)

migliorare le condizioni di vita nelle zone più povere;

i)

promuovere il dialogo socioprofessionale;

j)

promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo in ambito socioprofessionale;

k)

contribuire allo sviluppo del settore abitativo, specie per quanto riguarda le case popolari;

l)

attenuare le ripercussioni negative dell’adeguamento delle strutture economiche e sociali;

m)

migliorare il sistema di formazione professionale.

Articolo 75

Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 76

Entro il termine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l’attuazione delle disposizioni dei capitoli 1, 2 e 3.

CAPITOLO 4

Cooperazione in materia di cultura e di istruzione

Articolo 77

Considerate le azioni bilaterali degli Stati membri, il presente accordo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale.

Si punterà pertanto ad una miglior conoscenza e comprensione delle rispettive culture.

Si sosterranno in particolare le attività congiunte in vari settori, come la stampa e i mezzi audiovisivi, e gli scambi di giovani.

La cooperazione potrebbe interessare i seguenti settori:

traduzioni letterarie;

conservazione e restauro dei siti e dei monumenti storici e culturali;

formazione degli operatori culturali;

scambi di artisti e di opere d’arte;

organizzazione di manifestazioni culturali;

sensibilizzazione reciproca e divulgazione delle informazioni sulle manifestazioni culturali importanti;

cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi, in particolare, la formazione e le coproduzioni;

diffusione di riviste e altre opere a carattere letterario, tecnico e scientifico.

Articolo 78

La cooperazione in materia di istruzione e formazione ha lo scopo di:

a)

contribuire a migliorare il sistema scolastico e la formazione, compresa la formazione professionale;

b)

agevolare in particolare l’accesso della popolazione femminile all’istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori, e alla formazione professionale;

c)

migliorare le competenze dei quadri del settore pubblico e privato;

d)

favorire i contatti tra organismi specializzati delle parti affinché mettano in comune l’esperienza e i mezzi di cui dispongono.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 79

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell’Algeria una cooperazione finanziaria da attuare secondo modalità adeguate e con le risorse finanziarie richieste.

Una volta entrato in vigore il presente accordo, le modalità in questione vengono concordate tra le parti mediante gli strumenti più adatti.

Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione può riguardare i seguenti aspetti:

agevolazione delle riforme finalizzate all’ammodernamento dell’economia, compreso lo sviluppo rurale;

ammodernamento delle infrastrutture economiche;

promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;

adeguamento alle ripercussioni sull’economia algerina della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, in particolare l’industria;

accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.

Articolo 80

Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei volti a ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all’accelerazione della crescita, migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione, e in stretto coordinamento con gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità e l’Algeria individueranno gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche di sviluppo e la liberalizzazione dell’economia algerina.

Articolo 81

Per garantire l’adozione di un’impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall’attuazione progressiva del presente accordo, le parti seguiranno con particolare attenzione l’andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e l’Algeria nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Articolo 82

Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto

Nell’ambito della cooperazione fra le parti in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al potenziamento delle istituzioni per quanto riguarda l’applicazione del diritto e il funzionamento dell’apparato giudiziario, compreso il consolidamento dello Stato di diritto.

In tale contesto, le parti si impegnano per far rispettare, senza discriminazioni, i diritti dei rispettivi cittadini sul territorio dell’altra parte.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

Articolo 83

Circolazione delle persone

Nell’intento di agevolare la circolazione tra di esse, le parti si impegnano ad applicare e ad espletare con la massima diligenza, in conformità delle legislazioni comunitarie e nazionali in vigore, le formalità per il rilascio dei visti. Esse cercheranno inoltre di semplificare e di accelerare le procedure di rilascio dei visti alle persone che collaborano all’attuazione del presente accordo. Il comitato di associazione esaminerà periodicamente l’applicazione del presente articolo.

Articolo 84

Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell’immigrazione clandestina; riammissione

1.   Le parti ribadiscono l’importanza da esse attribuita allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che consenta di scambiare informazioni sui flussi di immigrazione clandestina e decidono di collaborare per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina. A tal fine:

l’Algeria, da una parte, e ciascuno Stato membro della Comunità, dall’altra, accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nel territorio dell’altra parte previo espletamento delle necessarie procedure di identificazione;

l’Algeria e gli Stati membri della Comunità forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d’identità.

2.   Per agevolare la circolazione e il soggiorno dei rispettivi cittadini in regola, le parti decidono di negoziare, su richiesta di una di esse, accordi volti a combattere l’immigrazione clandestina e accordi di riammissione. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprenderanno anche disposizioni per la riammissione di cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti. All’occorrenza, le parti definiscono le modalità pratiche di applicazione degli accordi nel loro ambito o mediante protocolli ad hoc.

3.   Il consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l’immigrazione clandestina, compresa l’individuazione dei documenti falsi.

Articolo 85

Cooperazione giuridica e giudiziaria

1.   Le parti convengono che la cooperazione giuridica e giudiziaria ha un’importanza fondamentale e costituisce il necessario complemento delle altre cooperazioni di cui al presente accordo.

2.   All’occorrenza, nell’ambito di detta cooperazione si potranno negoziare accordi nei settori pertinenti.

3.   La cooperazione giudiziaria civile riguarderà in particolare:

il miglioramento dell’assistenza reciproca per risolvere i contenziosi o le cause di natura civile, commerciale o familiare;

gli scambi di esperienze in materia di gestione e il miglioramento dell’amministrazione della giustizia civile.

4.   La cooperazione giudiziaria penale mirerà a:

rafforzare i dispositivi esistenti in materia di assistenza reciproca o di estradizione;

lo sviluppo degli scambi, specie per quanto riguarda gli aspetti pratici di questa cooperazione, la tutela dei diritti e delle libertà individuali, la lotta contro la criminalità organizzata e il miglioramento dell’efficienza della giustizia penale.

5.   Si organizzeranno in questo ambito cicli di formazione specifici.

Articolo 86

Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata

1.   Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, in particolare nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; corruzione; traffico di auto rubate; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalità informatica; traffico di beni culturali.

Le parti collaboreranno strettamente per creare gli opportuni dispositivi e istituire norme appropriate.

2.   Nell’ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartirà la necessaria formazione e si migliorerà l’efficienza delle autorità e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalità, nonché di definire misure di prevenzione.

Articolo 87

Lotta contro il riciclaggio del denaro sporco

1.   Le parti riconoscono la necessità di collaborare con impegno per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare.

2.   La cooperazione nel settore comprende in particolare un’assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all’istituzione e all’applicazione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro paragonabili a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali attivi nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

3.   La cooperazione prevede:

a)

la formazione degli agenti dei servizi incaricati della prevenzione, dell’individuazione e della lotta contro il riciclaggio del denaro nonché degli esponenti del settore giudiziario;

b)

un opportuno sostegno per la creazione di istituzioni specializzate in materia e per il potenziamento di quelle già esistenti.

Articolo 88

Lotta contro il razzismo e la xenofobia

Le parti decidono di adottare opportune disposizioni per prevenire e combattere tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione basate sulla razza, l’origine etnica e la religione, specie per quanto riguarda l’istruzione, l’occupazione, la formazione e l’alloggio.

Si avvieranno a tal fine azioni di informazione e di sensibilizzazione.

In tale contesto, le parti garantiscono in particolare l’accessibilità delle procedure giudiziarie e/o amministrative per tutti coloro che si considerano lesi dalle discriminazioni suddette.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

Articolo 89

Lotta contro la droga e la tossicomania

1.   La cooperazione intende:

a)

rendere più efficaci le politiche e le misure volte a prevenire e a combattere la coltivazione, la produzione, l’offerta, il consumo e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

b)

eliminare il consumo illecito di questi prodotti.

2.   Le parti definiscono congiuntamente, in conformità delle rispettive legislazioni, strategie e metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, sono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore e le organizzazioni internazionali, in collaborazione con il governo dell’Algeria e con gli organi competenti della Comunità e dei suoi Stati membri.

3.   La cooperazione consiste in particolare:

a)

nella creazione o nel potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;

b)

nell’attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;

c)

nella definizione di norme relative alla prevenzione dell’utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze essenziali per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organi internazionali competenti;

d)

nel sostegno alla creazione di servizi specializzati nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti.

4.   Le parti favoriscono la cooperazione regionale e subregionale.

Articolo 90

Lotta contro il terrorismo

Le parti decidono di collaborare, in conformità delle convenzioni internazionali a cui hanno aderito e delle rispettive legislazioni nazionali, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo:

nell’ambito dell’applicazione integrale della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza e delle altre risoluzioni pertinenti;

mediante scambi di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di appoggio conformemente al diritto internazionale e nazionale;

attraverso scambi di esperienze sui metodi e sui mezzi di lotta contro il terrorismo, sulle questioni tecniche e sulla formazione.

Articolo 91

Lotta contro la corruzione

1.   Le parti decidono di collaborare, avvalendosi degli strumenti giuridici internazionali esistenti, per combattere la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali:

adottando misure efficaci e concrete contro tutte le forme di corruzione e le pratiche illecite di qualsiasi natura ad opera di privati o di persone giuridiche nelle operazioni commerciali internazionali;

prestandosi reciprocamente assistenza nelle indagini penali relative ad atti di corruzione.

2.   Si fornirà inoltre assistenza tecnica per formare gli agenti e i magistrati incaricati di prevenire e combattere la corruzione, oltre a sostenere le iniziative volte ad organizzare la lotta contro questa forma di criminalità.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 92

È istituito un consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all’anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 93

1.   Il consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo algerino, dall’altra.

2.   I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

3.   Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell’Unione europea e da un membro del governo algerino, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 94

Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi ivi specificati.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le sue decisioni e le sue raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.

Articolo 95

1.   Fatte salve le competenze attribuite al consiglio di associazione, è istituito un comitato di associazione incaricato della gestione del presente accordo.

2.   Il consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al comitato di associazione.

Articolo 96

1.   Il comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti dell’Algeria, dall’altra.

2.   Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato di associazione si riunisce nella Comunità o in Algeria.

Articolo 97

Il comitato di associazione è abilitato a prendere decisioni per la gestione del presente accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.

Le decisioni vengono prese di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

Articolo 98

Il consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l’attuazione del presente accordo.

Articolo 99

Il consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e gli organi parlamentari dell’Algeria, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e la controparte algerina.

Articolo 100

1.   Ciascuna delle parti può sottoporre al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo.

2.   Il consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

3.   Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4.   Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all’altra; l’altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell’applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

Il consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l’applicazione del lodo arbitrale.

Articolo 101

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura:

a)

ritenuta necessaria per prevenire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b)

inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c)

ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra oppure ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 102

Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

il regime applicato dall’Algeria nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;

il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell’Algeria non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società dell’Algeria.

Articolo 103

Nessuna disposizione del presente accordo avrà l’effetto:

di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti nell’ambito di qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta;

di impedire l’adozione o l’applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l’evasione fiscale;

di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

Articolo 104

1.   Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2.   Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l’altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede.

Articolo 105

I protocolli da 1 a 7 e gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 106

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono, da una parte, la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, e l’Algeria, dall’altra.

Articolo 107

L’accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 108

Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell’Algeria, dall’altra.

Articolo 109

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sarà depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 110

1.   Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2.   A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce l’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare e l’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976.

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Eλληνική Δημoκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14

Codice SA

2905 43

(mannitolo)

Codice SA

2905 44

(sorbitolo)

Codice SA

2905 45

(glicerolo)

Voce SA

3301

(oli essenziali)

Codice SA

3302 10

(sostanze odorifere)

Voci SA

da 3501 a 3505

(sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle)

Codice SA

3809 10

(agenti d’apprettatura o di finitura)

Voce SA

3823

(alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali)

Codice SA

3824 60

(sorbitolo, diverso da quello della voce 2905 44)

Voci SA

da 4101 a 4103

(cuoio e pelli)

Voce SA

4301

(pelli da pellicceria gregge)

Voci SA

da 5001 a 5003

(seta greggia e cascami di seta)

Voci SA

da 5101 a 5103

(lana e peli di animali)

Voci SA

da 5201 a 5203

(cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato)

Voce SA

5301

(lino greggio)

Voce SA

5302

(canapa greggia)

ALLEGATO 2

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 1

Codice SA

2501 00 10

2501 00 90

2502 00 00

2503 00 00

2504 10 00

2504 90 00

2505 10 00

2505 90 00

2506 10 00

2506 21 00

2506 29 00

2507 00 10

2507 00 20

2508 10 00

2508 20 00

2508 30 00

2508 40 10

2508 40 90

2508 50 00

2508 60 00

2508 70 00

2509 00 00

2510 10 00

2510 20 00

2511 10 00

2511 20 00

2512 00 10

2512 00 90

2513 11 00

2513 19 00

2513 20 00

2514 00 00

2515 11 00

2515 12 00

2515 20 10

2515 20 20

2516 11 00

2516 12 00

2516 21 00

2516 22 00

2516 90 00

2517 10 00

2517 20 00

2517 30 00

2517 41 00

2517 49 00

2518 10 00

2518 20 00

2518 30 00

2519 10 00

2519 90 00

2520 10 00

2520 20 00

2521 00 00

2522 10 00

2522 20 00

2522 30 00

2523 10 00

2523 21 00

2523 29 00

2523 30 00

2523 90 00

2524 00 00

2525 10 00

2525 20 00

2525 30 00

2526 10 00

2526 20 00

2528 10 00

2528 90 00

2529 10 00

2529 21 00

2529 22 00

2529 30 00

2530 10 00

2530 20 00

2530 90 00

2601 11 00

2601 12 00

2601 20 00

2602 00 00

2603 00 00

2604 00 00

2605 00 00

2606 00 00

2607 00 00

2608 00 00

2609 00 00

2610 00 00

2611 00 00

2612 10 00

2612 20 00

2613 10 00

2613 90 00

2614 00 00

2615 10 00

2615 90 00

2616 10 00

2616 90 10

2616 90 90

2617 10 00

2617 90 00

2618 00 00

2619 00 00

2620 11 00

2620 19 00

2620 21 00

2620 29 00

2620 30 00

2620 40 00

2620 60 00

2620 91 00

2620 99 00

2621 10 00

2621 90 00

2706 00 00

2707 10 10

2707 10 90

2707 20 10

2707 20 90

2707 30 10

2707 30 90

2707 40 00

2707 50 00

2707 60 00

2707 91 00

2707 99 10

2707 99 20

2707 99 30

2707 99 40

2707 99 90

2708 10 00

2708 20 00

2709 00 10

2710 11 21

2710 11 22

2710 11 23

2710 11 24

2710 11 25

2710 11 29

2710 19 41

2710 19 42

2710 19 43

2710 19 44

2710 19 45

2710 19 46

2710 19 47

2710 19 49

2711 12 20

2711 13 20

2711 14 20

2711 19 20

2711 29 20

2712 10 20

2712 20 20

2712 90 20

2712 90 40

2712 90 90

2713 11 20

2713 12 20

2713 20 20

2713 90 20

2714 10 20

2714 10 40

2714 90 20

2715 00 20

2715 00 40

2715 00 90

2801 10 00

2801 20 00

2801 30 00

2802 00 00

2803 00 00

2804 10 00

2804 21 00

2804 29 00

2804 30 00

2804 40 00

2804 50 00

2804 61 00

2804 69 00

2804 70 00

2804 80 00

2804 90 00

2805 11 00

2805 12 00

2805 19 00

2805 30 00

2805 40 00

2806 10 00

2806 20 00

2807 00 00

2808 00 10

2808 00 20

2809 10 00

2809 20 00

2810 00 00

2811 11 00

2811 19 00

2811 21 00

2811 22 00

2811 23 00

2811 29 00

2812 10 00

2812 90 00

2813 10 00

2813 90 00

2814 10 00

2814 20 00

2815 11 00

2815 12 00

2815 20 10

2815 20 20

2815 30 00

2816 10 00

2816 40 00

2817 00 10

2817 00 20

2818 10 00

2818 20 00

2818 30 00

2819 10 00

2819 90 00

2820 10 00

2820 90 00

2821 10 00

2821 20 00

2822 00 00

2823 00 00

2824 10 00

2824 20 00

2824 90 00

2825 10 00

2825 20 00

2825 30 00

2825 40 00

2825 50 00

2825 60 00

2825 70 00

2825 80 00

2825 90 00

2826 11 00

2826 12 00

2826 19 00

2826 20 00

2826 30 00

2826 90 00

2827 10 00

2827 20 00

2827 31 00

2827 32 00

2827 33 00

2827 34 00

2827 35 00

2827 36 00

2827 39 10

2827 39 90

2827 41 00

2827 49 00

2827 51 00

2827 59 00

2827 60 00

2828 10 00

2828 90 10

2828 90 20

2828 90 90

2829 11 00

2829 19 00

2829 90 10

2829 90 20

2829 90 30

2830 10 00

2830 20 00

2830 30 00

2830 90 10

2830 90 90

2831 10 00

2831 90 00

2832 10 00

2832 20 00

2832 30 00

2833 11 00

2833 19 00

2833 21 00

2833 22 00

2833 23 00

2833 24 00

2833 25 00

2833 26 00

2833 27 00

2833 29 00

2833 30 00

2833 40 00

2834 10 00

2834 21 00

2834 29 10

2834 29 90

2835 10 00

2835 22 00

2835 23 00

2835 24 00

2835 25 00

2835 26 00

2835 29 00

2835 31 00

2835 39 00

2836 10 00

2836 20 00

2836 30 00

2836 40 00

2836 50 00

2836 60 00

2836 70 00

2836 91 00

2836 92 00

2836 99 00

2837 11 00

2837 19 00

2837 20 00

2838 00 00

2839 11 00

2839 19 00

2839 20 00

2839 90 00

2840 11 00

2840 19 00

2840 20 00

2840 30 00

2841 10 00

2841 20 00

2841 30 00

2841 50 00

2841 61 00

2841 69 00

2841 70 00

2841 80 00

2841 90 00

2842 10 00

2842 90 10

2842 90 90

2843 10 00

2843 21 00

2843 29 00

2843 30 00

2843 90 00

2844 10 00

2844 20 00

2844 30 00

2844 40 00

2844 50 00

2845 10 00

2845 90 00

2846 10 00

2846 90 00

2847 00 00

2848 00 00

2849 10 00

2849 20 00

2849 90 00

2850 00 00

2851 00 10

2851 00 90

2901 10 00

2901 21 00

2901 22 00

2901 23 00

2901 24 00

2901 29 00

2902 11 00

2902 19 00

2902 20 00

2902 30 00

2902 41 00

2902 42 00

2902 43 00

2902 44 00

2902 50 00

2902 60 00

2902 70 00

2902 90 00

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 19 00

2903 21 00

2903 22 00

2903 23 00

2903 29 00

2903 30 00

2903 41 00

2903 42 00

2903 43 00

2903 44 00

2903 45 00

2903 46 00

2903 47 00

2903 49 00

2903 51 00

2903 59 00

2903 61 00

2903 62 10

2903 62 20

2903 69 00

2904 10 00

2904 20 10

2908 90 90

2909 11 00

2909 19 00

2909 20 00

2909 30 00

2909 41 00

2909 42 00

2909 43 00

2909 44 00

2909 49 00

2909 50 00

2909 60 00

2910 10 00

2910 20 00

2910 30 00

2915 34 00

2915 35 00

2915 39 00

2915 40 00

2915 50 00

2915 60 00

2915 70 00

2915 90 00

2916 11 00

2916 12 00

2916 13 00

2916 14 00

2916 15 00

2916 19 00

2916 20 00

2921 21 00

2921 22 00

2921 29 00

2921 30 00

2921 41 00

2921 42 00

2921 43 00

2921 44 00

2921 45 00

2921 46 00

2921 49 00

2921 51 00

2921 59 00

2922 11 00

2922 12 00

2931 00 10

2931 00 20

2931 00 90

2932 11 00

2932 12 00

2932 13 00

2932 19 00

2932 21 00

2932 29 00

2932 91 00

2932 92 00

2932 93 00

2932 94 00

2932 95 00

2932 99 00

2937 22 00

2937 23 00

2937 29 00

2937 31 00

2937 39 00

2937 40 00

2937 50 00

2937 90 00

2938 10 00

2938 90 00

2939 11 00

2939 19 00

2939 21 00

2939 29 00

2939 30 00

3105 51 00

3105 59 00

3105 60 00

3105 90 10

3105 90 90

3201 10 00

3201 20 00

3201 90 00

3202 10 00

3202 90 00

3203 00 00

3204 11 00

3204 12 00

3204 13 00

3204 14 00

2904 20 20

2904 20 90

2904 90 00

2905 11 00

2905 12 00

2905 13 00

2905 14 00

2905 15 00

2905 16 00

2905 17 00

2905 19 00

2905 22 00

2905 29 00

2905 31 00

2905 32 00

2905 39 00

2905 41 00

2905 42 00

2905 49 00

2905 51 00

2905 59 00

2906 11 00

2906 12 00

2906 13 00

2906 14 00

2906 19 00

2906 21 00

2906 29 00

2907 11 00

2907 12 00

2907 13 00

2907 14 00

2907 15 00

2907 19 00

2907 21 00

2907 22 00

2907 23 00

2907 29 00

2908 10 00

2908 20 00

2908 90 10

2910 90 00

2911 00 00

2912 11 00

2912 12 00

2912 13 00

2912 19 00

2912 21 00

2912 29 00

2912 30 00

2912 41 00

2912 42 00

2912 49 00

2912 50 00

2912 60 00

2913 00 00

2914 11 00

2914 12 00

2914 13 00

2914 19 00

2914 21 00

2914 22 00

2914 23 00

2914 29 00

2914 31 00

2914 39 00

2914 40 00

2914 50 00

2914 61 00

2914 69 00

2914 70 00

2915 11 00

2915 12 00

2915 13 00

2915 21 00

2915 22 00

2915 23 00

2915 24 00

2915 29 00

2915 31 00

2915 32 00

2915 33 00

2916 31 00

2916 32 00

2916 34 00

2916 35 00

2916 39 00

2917 11 00

2917 12 00

2917 13 00

2917 14 00

2917 19 00

2917 20 00

2917 31 00

2917 32 00

2917 33 00

2917 34 00

2917 35 00

2917 36 00

2917 37 00

2917 39 00

2918 11 00

2918 12 00

2918 13 00

2918 14 00

2918 15 00

2918 16 00

2918 19 00

2918 21 00

2918 22 00

2918 23 00

2918 29 10

2918 29 90

2918 30 00

2918 90 00

2919 00 00

2920 10 00

2920 90 10

2920 90 20

2920 90 90

2921 11 00

2921 12 00

2921 19 00

2922 13 00

2922 14 00

2922 19 00

2922 21 00

2922 22 00

2922 29 00

2922 30 00

2922 31 00

2922 39 00

2922 41 00

2922 42 00

2922 43 00

2922 44 00

2922 49 00

2922 50 00

2923 10 00

2923 20 00

2923 90 00

2924 11 00

2924 19 00

2924 21 00

2924 23 00

2924 24 00

2924 29 00

2925 11 00

2925 12 00

2925 19 00

2925 20 00

2926 10 00

2926 20 00

2926 30 00

2926 90 00

2927 00 00

2928 00 00

2929 10 00

2929 90 00

2930 10 00

2930 20 00

2930 30 00

2930 40 00

2930 90 00

2933 11 00

2933 19 00

2933 21 00

2933 29 00

2933 31 00

2933 32 00

2933 33 00

2933 39 00

2933 41 00

2933 49 00

2933 52 00

2933 53 00

2933 54 00

2933 55 00

2933 59 00

2933 61 00

2933 69 00

2933 71 00

2933 72 00

2933 79 00

2933 91 00

2933 99 00

2934 10 00

2934 20 00

2934 30 00

2934 91 00

2934 99 00

2935 00 00

2936 10 00

2936 21 00

2936 22 00

2936 23 00

2936 26 00

2936 27 00

2936 28 00

2936 29 00

2936 90 00

2937 11 00

2937 12 00

2937 19 00

2937 21 00

2939 41 00

2939 42 00

2939 43 00

2939 49 00

2939 51 00

2939 59 00

2939 61 00

2939 62 00

2939 63 00

2939 69 00

2939 91 00

2939 99 00

2940 00 00

3002 20 00

3102 10 00

3102 21 00

3102 29 00

3102 30 00

3102 40 00

3102 50 00

3102 60 00

3102 70 00

3102 80 00

3102 90 10

3102 90 20

3102 90 90

3103 10 00

3103 20 00

3103 90 00

3104 10 00

3104 20 00

3104 30 00

3104 90 00

3105 10 00

3105 20 00

3105 30 00

3105 40 00

3105 51 00

3105 20 00

3105 30 00

3105 40 00

3204 15 00

3204 16 00

3204 17 00

3204 19 00

3204 20 00

3204 90 00

3205 00 10

3205 00 20

3206 11 00

3206 19 00

3206 20 00

3206 30 00

3206 41 00

3206 42 00

3206 43 00

3206 49 00

3206 50 00

3207 10 00

3207 20 00

3207 30 00

3207 40 00

3210 00 50

3211 00 00

3212 10 00

3212 90 10

3212 90 20

3214 10 10

3214 10 20

3214 10 30

3214 90 00

3215 11 00

3215 19 00

3215 90 00

3302 90 00

3403 11 10

3403 19 10

3404 10 00

3404 20 00

3404 90 00

3407 00 20

3407 00 30

3601 00 00

3602 00 10

3602 00 20

3602 00 30

3602 00 40

3602 00 90

3603 00 10

3603 00 20

3603 00 30

3603 00 90

3701 10 00

3701 20 00

3701 30 00

3701 91 00

3701 99 00

3702 10 00

3702 20 00

3702 31 00

3702 32 00

3702 39 00

3702 41 00

3702 42 00

3702 43 00

3702 44 00

3702 51 00

3702 52 00

3702 53 00

3702 54 00

3702 55 00

3702 56 00

3702 91 00

3702 93 00

3702 94 00

3702 95 00

3703 10 00

3703 20 00

3703 90 00

3706 10 00

3706 90 00

3707 10 00

3707 90 00

3801 10 00

3801 20 00

3801 30 00

3801 90 00

3802 10 00

3802 90 00

3803 00 00

3804 00 00

3805 10 00

3805 20 00

3805 90 00

3806 10 00

3806 20 00

3806 30 00

3806 90 00

3807 00 10

3807 00 20

3807 00 90

3808 10 90

3808 20 90

3808 30 90

3808 40 90

3808 90 90

3809 91 00

3809 92 00

3809 93 00

3810 10 00

3810 90 00

3811 11 00

3811 19 00

3811 21 00

3811 29 00

3811 90 00

3812 10 00

3812 20 00

3812 30 00

3813 00 00

3814 00 00

3815 11 00

3815 12 00

3815 19 00

3815 90 00

3816 00 00

3817 00 00

3818 00 00

3820 00 00

3821 00 00

3822 00 00

3824 10 00

3824 20 00

3824 30 00

3824 40 00

3824 50 00

3824 71 00

3824 79 00

3824 90 00

3825 10 00

3825 20 00

3825 30 00

3825 41 00

3825 49 00

3825 50 00

3825 61 00

3825 69 00

3825 90 00

3901 10 00

3901 20 00

3901 30 00

3901 90 00

3902 10 10

3902 10 90

3902 20 00

3902 30 00

3902 90 00

3903 11 00

3903 19 00

3903 20 00

3903 30 00

3903 90 00

3904 10 00

3904 21 00

3904 22 00

3904 30 00

3904 40 00

3904 50 00

3904 61 00

3904 69 00

3904 90 00

3905 12 00

3905 19 00

3905 21 00

3905 29 00

3905 30 00

3905 91 00

3905 99 00

3906 10 00

3906 90 00

3907 10 00

3907 20 00

3907 30 00

3907 40 00

3907 50 10

3907 50 90

3907 60 00

3907 91 00

3907 99 00

3908 10 00

3908 90 00

3909 10 00

3909 20 00

3909 30 00

3909 40 00

3909 50 00

3910 00 00

3911 10 00

3911 90 00

3912 11 00

3912 12 00

3912 20 00

3912 31 00

3912 39 00

3912 90 00

3913 10 00

3913 90 00

3914 00 00

3915 10 00

3915 20 00

3915 30 00

3915 90 00

3916 10 00

3916 20 00

3917 10 00

3917 21 00

3917 22 00

3917 23 00

3917 29 00

3917 31 00

3917 32 00

3917 33 00

3917 39 00

3917 40 00

3918 10 00

3918 90 00

3919 10 00

3919 90 00

3920 10 10

3920 10 90

3920 20 10

3920 20 90

3920 30 10

3920 30 90

3920 43 00

3920 49 00

3920 51 00

3920 59 00

3920 61 00

3920 62 00

3920 63 00

3920 69 00

3920 71 10

3920 71 19

3920 71 90

3920 71 99

3920 72 00

3920 73 00

3920 79 00

3920 91 00

3920 92 00

3920 93 00

3920 94 00

3920 99 10

3920 99 90

3921 11 00

3921 12 00

3921 14 00

3921 19 10

3921 19 20

3921 90 00

4001 10 10

4001 10 20

4001 10 90

4001 21 00

4001 22 00

4001 29 10

4001 29 90

4001 30 10

4001 30 90

4002 11 10

4002 11 20

4002 11 90

4002 19 10

4002 19 20

4002 19 90

4002 20 10

4002 20 20

4002 20 90

4002 31 10

4002 31 20

4002 31 90

4002 39 10

4002 39 20

4002 39 90

4002 41 10

4002 41 20

4002 41 90

4002 49 10

4002 49 20

4002 49 90

4002 51 10

4002 51 20

4002 51 90

4002 59 10

4002 59 20

4002 59 90

4002 60 10

4002 60 20

4002 60 90

4002 70 10

4002 70 20

4002 70 90

4002 80 10

4002 80 20

4002 80 90

4002 91 10

4002 91 20

4002 91 90

4002 99 10

4002 99 20

4002 99 90

4003 00 00

4004 00 00

4005 10 00

4005 20 00

4005 91 10

4005 91 20

4005 99 00

4006 10 00

4006 90 00

4007 00 00

4008 11 00

4008 19 00

4008 21 00

4008 29 00

4009 11 00

4009 12 00

4009 21 00

4009 22 00

4009 31 00

4009 32 00

4009 41 00

4009 42 00

4014 10 00

4104 11 00

4104 19 00

4105 10 00

4105 30 00

4106 21 00

4106 22 00

4106 31 00

4106 32 00

4106 40 00

4106 91 00

4106 92 00

4107 11 00

4107 12 00

4107 19 00

4107 91 00

4107 92 00

4107 99 00

4112 00 00

4113 10 00

4113 20 00

4113 30 00

4113 90 00

4114 10 00

4114 20 00

4115 10 00

4115 20 00

4403 10 00

4403 20 00

4403 41 00

4403 49 00

4403 91 00

4403 92 00

4403 99 00

4404 10 00

4404 20 00

4405 00 00

4406 10 00

4406 90 00

4407 10 00

4407 24 00

4407 25 00

4407 92 00

4407 99 00

4408 10 10

4408 10 20

4408 10 90

4408 31 10

4408 31 20

4408 31 90

4408 39 10

4408 39 20

4408 39 90

4408 90 10

4408 90 20

4408 90 90

4409 10 00

4409 20 00

4410 21 00

4410 29 00

4410 31 00

4410 32 00

4410 33 00

4410 39 00

4410 90 00

4411 11 00

4411 19 00

4411 21 00

4411 29 00

4411 31 00

4411 39 00

4411 91 00

4411 99 00

4412 13 00

4412 14 00

4412 19 00

4412 22 00

4412 23 00

4412 29 00

4412 92 00

4412 93 00

4412 99 00

4413 00 00

4501 10 00

4501 90 00

4502 00 10

4502 00 90

4701 00 00

4702 00 00

4703 11 00

4703 19 00

4703 21 00

4703 29 00

4704 11 00

4704 19 00

4704 21 00

4704 29 00

4705 00 00

4706 10 00

4706 20 00

4706 91 00

4706 92 00

4706 93 00

4707 10 00

4707 20 00

4707 30 00

4707 90 00

4801 00 00

4802 10 00

4802 20 00

4802 30 00

4802 40 00

4802 54 00

4802 55 00

4802 57 00

4802 59 00

4802 61 00

4802 69 00

4804 11 00

4804 19 00

4804 21 00

4804 29 00

4804 31 00

4804 39 00

4804 41 00

4804 42 00

4804 49 00

4804 51 00

4804 52 00

4804 59 00

4805 11 00

4805 12 00

4805 19 00

4805 24 00

4805 25 00

4805 30 00

4805 40 00

4805 91 00

4805 92 00

4805 93 00

4806 10 00

4806 20 00

4806 30 00

4806 40 00

4807 00 00

4808 10 00

4808 20 00

4808 30 00

4808 90 00

4809 10 00

4809 20 00

4809 90 00

4810 13 00

4810 19 00

4810 21 00

4810 29 00

4810 31 00

4810 32 00

4810 39 00

4810 91 00

4810 99 00

4811 10 00

4811 41 00

4811 49 00

4811 51 90

4811 59 10

4811 59 90

4811 60 10

4811 60 90

4811 90 00

4812 00 00

4818 40 10

4819 20 20

4822 10 00

4822 90 00

4823 12 00

4823 19 00

4823 20 00

5004 00 00

5005 00 00

5006 00 00

5104 00 00

5105 10 00

5105 21 00

5105 29 00

5105 40 00

5106 10 00

5106 20 00

5107 10 00

5107 20 00

5108 10 00

5108 20 00

5110 00 00

5204 11 00

5204 19 00

5205 11 00

5205 12 00

5205 13 00

5205 14 00

5205 15 00

5205 21 00

5205 22 00

5205 23 00

5205 24 00

5205 26 00

5205 27 00

5205 28 00

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 00

5205 41 00

5205 42 00

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

5205 47 00

5205 48 00

5206 11 00

5206 12 00

5206 13 00

5206 14 00

5206 15 00

5206 21 00

5206 22 00

5206 23 00

5206 24 00

5206 25 00

5206 31 00

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 00

5206 41 00

5206 42 00

5206 43 00

5206 44 00

5206 45 00

5303 10 00

5303 90 00

5304 10 00

5304 90 00

5305 11 00

5305 19 00

5305 21 00

5305 29 00

5305 90 10

5305 90 90

5306 10 10

5306 20 10

5307 10 00

5307 20 00

5308 10 00

5308 20 10

5308 90 10

5308 90 30

5308 90 90

5401 10 10

5401 20 10

5402 10 00

5402 20 00

5402 31 00

5402 32 00

5402 33 00

5402 39 00

5402 41 00

5402 42 00

5402 43 00

5402 49 00

5402 51 00

5402 52 00

5402 59 00

5402 61 00

5402 62 00

5402 69 00

5403 10 00

5403 20 00

5403 31 00

5403 32 00

5403 33 00

5403 39 00

5403 41 00

5403 42 00

5403 49 00

5404 10 00

5404 90 00

5405 00 00

5406 10 00

5406 20 00

5501 10 00

5501 20 00

5501 30 00

5501 90 00

5502 00 00

5503 10 00

5503 20 00

5503 30 00

5503 40 00

5503 90 00

5504 10 00

5504 90 00

5505 10 00

5505 20 00

5506 10 00

5506 20 00

5506 30 00

5506 90 00

5507 00 00

5508 10 10

5508 20 10

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 00

5509 22 00

5509 31 00

5509 32 00

5509 42 00

5509 51 00

5509 52 00

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 00

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 00

5509 92 00

5509 99 00

5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00

5511 10 00

5511 20 00

5511 30 00

5603 11 00

5603 12 00

5603 13 00

5603 14 00

5603 91 00

5603 92 00

5603 93 00

5603 94 00

5604 10 00

5604 20 00

5604 90 00

5605 00 00

5606 00 00

5902 10 00

5902 20 00

5902 90 00

5908 00 00

5909 00 00

5910 00 00

5911 10 00

5911 20 00

5911 31 00

5911 32 00

5911 40 00

5911 90 10

5911 90 20

5911 90 90

6406 10 10

6406 10 20

6406 10 30

6406 10 40

6406 10 90

6406 20 10

6406 20 20

6406 91 00

6406 99 10

6406 99 20

6406 99 30

6406 99 40

6406 99 50

6406 99 60

6406 99 90

6602 00 10

6806 10 00

6806 20 00

6806 90 00

6808 00 00

6809 11 00

6809 19 00

6809 90 00

6810 11 00

6810 19 00

6810 91 00

6810 99 00

6811 10 00

6811 20 00

6811 30 00

6811 90 00

6813 10 00

6813 90 00

6814 10 00

6814 90 00

6815 10 00

6815 20 00

6815 91 00

6815 99 00

6901 00 00

6902 10 00

6902 20 00

6902 90 00

6903 10 00

6903 20 00

6903 90 00

6904 10 00

6904 90 00

6905 10 00

6905 90 00

6906 00 00

7001 00 00

7002 10 00

7002 20 00

7002 31 00

7002 32 00

7002 39 00

7003 12 00

7003 19 00

7003 20 00

7003 30 00

7004 20 00

7004 90 00

7005 10 00

7005 21 00

7005 29 00

7005 30 00

7006 00 00

7007 11 10

7007 11 90

7007 19 00

7007 21 10

7007 21 90

7007 29 00

7008 00 00

7010 10 10

7010 10 90

7010 20 00

7010 90 10

7010 90 91

7010 90 92

7010 90 99

7011 10 00

7011 20 00

7011 90 00

7019 11 00

7019 12 00

7019 19 00

7019 31 00

7019 32 00

7019 39 10

7019 40 00

7019 51 00

7019 52 00

7019 59 00

7019 90 00

7020 00 20

7020 00 30

7102 10 10

7102 21 00

7102 29 00

7103 10 10

7103 91 10

7103 99 10

7104 10 10

7104 20 10

7104 90 10

7105 10 00

7105 90 00

7106 10 00

7106 91 00

7106 92 10

7106 92 20

7106 92 90

7107 00 10

7107 00 20

7108 20 00

7110 11 00

7110 19 10

7110 19 20

7110 19 90

7110 21 00

7110 29 10

7110 29 90

7110 31 00

7110 39 10

7110 39 90

7110 41 00

7110 49 10

7110 49 90

7111 00 00

7112 30 00

7201 10 00

7201 20 00

7201 50 00

7202 11 00

7202 19 00

7202 21 00

7202 29 00

7202 30 00

7202 41 00

7202 49 00

7202 50 00

7202 60 00

7202 70 00

7202 80 00

7202 91 00

7202 92 00

7202 93 00

7202 99 00

7203 10 00

7203 90 00

7204 10 00

7204 21 00

7204 29 00

7204 30 00

7204 41 00

7204 49 00

7204 50 00

7205 10 00

7205 21 00

7205 29 00

7206 10 00

7206 90 00

7207 11 00

7207 12 00

7207 19 00

7207 20 00

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 00

7208 38 00

7208 39 00

7208 40 00

7208 51 00

7208 52 00

7208 53 00

7208 54 00

7208 90 00

7209 15 00

7209 16 00

7209 17 00

7209 18 00

7209 25 00

7209 26 00

7209 27 00

7209 28 00

7209 90 00

7210 11 00

7210 12 00

7210 20 00

7210 50 00

7210 61 00

7210 69 00

7210 70 00

7210 90 00

7211 13 00

7211 14 00

7211 19 00

7211 23 00

7211 29 00

7211 90 00

7212 10 00

7212 20 00

7212 30 00

7212 40 00

7212 50 00

7212 60 00

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 00

7213 99 00

7214 10 00

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 00

7214 99 00

7215 10 00

7215 50 00

7215 90 00

7216 10 10

7216 10 20

7216 10 30

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 00

7216 32 00

7216 33 00

7216 40 00

7216 50 10

7216 50 90

7216 61 00

7216 69 00

7216 91 00

7216 99 00

7217 10 00

7217 20 00

7217 30 00

7217 90 00

7218 10 00

7218 91 00

7218 99 00

7219 11 00

7219 12 00

7219 13 00

7219 14 00

7219 21 00

7219 22 00

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 00

7219 33 00

7219 34 00

7219 35 00

7219 90 00

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 00

7220 90 00

7221 00 00

7222 11 00

7222 19 00

7222 20 00

7222 30 00

7222 40 00

7223 00 00

7224 10 00

7224 90 00

7225 11 00

7225 19 00

7225 20 00

7225 30 00

7225 40 00

7225 50 00

7225 91 00

7225 92 00

7225 99 00

7226 11 00

7226 19 00

7226 20 00

7226 91 00

7226 92 00

7226 93 00

7226 94 00

7226 99 00

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 00

7228 10 00

7228 20 00

7228 30 00

7228 40 00

7228 50 00

7228 60 00

7228 70 00

7228 80 10

7228 80 20

7229 10 00

7229 20 00

7229 90 00

7301 10 00

7301 20 00

7303 00 00

7304 10 00

7304 31 90

7304 39 90

7304 41 90

7304 49 90

7304 51 90

7304 59 90

7304 90 90

7305 39 10

7305 39 90

7305 90 10

7305 90 90

7306 40 00

7306 50 00

7306 60 00

7306 90 00

7307 11 90

7307 19 00

7307 23 90

7307 29 00

7307 91 00

7307 92 00

7308 10 00

7308 20 00

7308 40 00

7308 90 00

7312 10 00

7312 90 00

7313 00 00

7317 00 10

7317 00 20

7317 00 30

7317 00 90

7318 11 00

7318 12 00

7318 13 00

7318 14 00

7318 15 00

7318 16 00

7318 19 00

7318 21 00

7318 22 00

7318 23 00

7318 24 00

7318 29 00

7401 10 00

7401 20 00

7402 00 00

7403 11 00

7403 12 00

7403 13 00

7403 19 00

7403 21 00

7403 22 00

7403 23 00

7403 29 00

7404 00 00

7405 00 00

7406 10 00

7406 20 00

7407 10 00

7407 21 00

7407 22 00

7407 29 00

7408 11 00

7408 19 00

7408 21 00

7408 22 00

7408 29 00

7409 11 00

7409 19 00

7409 21 00

7409 29 00

7409 31 00

7409 39 00

7409 40 00

7409 90 00

7410 11 00

7410 12 00

7410 21 00

7410 22 00

7411 10 00

7411 21 00

7411 22 00

7411 29 00

7412 10 00

7412 20 00

7413 00 00

7414 20 00

7414 90 00

7415 10 00

7415 21 00

7415 29 00

7415 33 00

7415 39 00

7416 00 00

7501 10 00

7501 20 00

7502 10 00

7502 20 00

7503 00 00

7504 00 00

7505 11 00

7505 12 00

7505 21 00

7505 22 00

7506 10 00

7506 20 00

7507 11 00

7507 12 00

7507 20 00

7508 90 10

7601 10 00

7601 20 00

7602 00 00

7603 10 00

7603 20 00

7604 10 00

7604 21 00

7604 29 00

7605 11 00

7605 19 00

7605 21 00

7605 29 00

7606 11 00

7606 12 00

7606 91 00

7606 92 00

7607 11 10

7607 11 90

7607 19 10

7607 19 90

7607 20 10

7607 20 90

7608 10 00

7608 20 00

7609 00 00

7610 90 00

7611 00 00

7612 10 00

7612 90 00

7613 00 00

7614 10 00

7614 90 00

7616 99 40

7801 10 00

7801 91 00

7801 99 00

7802 00 00

7803 00 00

7804 11 00

7804 19 00

7804 20 00

7805 00 00

7806 00 10

7806 00 20

7806 00 90

7901 11 00

7901 12 00

7901 20 00

7902 00 00

7903 10 00

7903 90 00

7904 00 00

7905 00 00

7906 00 00

7907 00 00

8001 10 00

8001 20 00

8002 00 00

8003 00 00

8004 00 00

8005 00 00

8006 00 00

8007 00 20

8101 10 00

8101 94 00

8101 95 00

8101 96 00

8101 97 00

8101 99 00

8102 10 00

8102 94 00

8102 95 00

8102 96 00

8102 97 00

8102 99 00

8103 20 00

8103 30 00

8103 90 00

8104 11 00

8104 19 00

8104 20 00

8104 30 00

8104 90 00

8105 20 00

8105 30 00

8105 90 00

8106 00 20

8106 00 30

8106 00 90

8107 20 00

8107 30 00

8107 90 00

8108 20 00

8108 30 00

8108 90 00

8109 20 00

8109 30 00

8109 90 00

8110 10 00

8110 20 00

8110 90 00

8111 00 20

8111 00 30

8111 00 90

8112 12 00

8112 13 00

8112 19 00

8112 21 00

8112 22 00

8112 29 00

8112 30 20

8112 30 30

8112 30 90

8112 40 20

8112 40 30

8112 40 90

8112 51 00

8112 52 00

8112 59 00

8112 92 00

8112 99 00

8113 00 10

8113 00 90

8311 10 00

8311 20 00

8311 30 00

8311 90 00

8421 29 10

8469 30 10

8710 00 00

8713 10 00

8713 90 00

8714 20 00

8802 11 00

8802 12 00

8802 30 00

8802 40 00

8802 60 00

8803 10 00

8803 20 00

8803 30 00

8803 90 00

8804 00 00

8805 10 00

8805 21 00

8805 29 00

8901 10 00

8901 30 00

8901 90 00

8904 00 00

8905 10 00

8905 20 00

8905 90 00

8906 10 00

8906 90 00

8907 10 00

8907 90 00

8908 00 00

9001 20 00

9018 90 30

9018 90 50

9021 29 00

9021 31 00

9021 39 00

9021 40 00

9021 50 00

9021 90 10

9021 90 90

9301 11 00

9301 19 00

9301 20 00

9302 00 00

9305 10 00

9305 91 00

9306 30 10

9306 90 10

9306 90 90

9701 10 00

9701 90 00

9702 00 00

9703 00 00

9704 00 00

9705 00 00

9706 00 00

ALLEGATO 3

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 2

Codice SA

2701 11 00

2701 12 00

2701 19 00

2701 20 00

2702 10 00

2702 20 00

2703 00 00

2704 00 10

2704 00 20

2705 00 00

2709 00 90

2710 19 38

2711 11 00

2711 14 10

2711 19 10

2711 21 00

2711 29 10

2712 10 10

2712 20 10

2712 90 10

2712 90 30

2712 90 50

2713 11 10

2713 12 10

2713 20 10

2713 90 10

2714 10 10

2714 10 30

2714 90 10

2716 00 00

2936 24 00

2936 25 00

2941 10 00

2941 20 00

2941 30 00

2941 40 00

2941 50 00

2941 90 00

2942 00 00

3001 10 00

3001 20 00

3001 90 10

3001 90 90

3002 10 00

3002 20 00

3002 30 00

3002 90 00

3003 10 00

3003 20 00

3003 31 00

3003 39 00

3003 40 00

3003 90 00

3004 10 00

3004 20 00

3004 31 00

3004 32 00

3004 39 00

3004 40 00

3004 50 10

3004 50 90

3004 90 00

3005 10 00

3005 90 00

3006 10 00

3006 20 00

3006 30 00

3006 40 00

3006 50 00

3006 60 00

3006 70 00

3006 80 00

3402 11 00

3402 12 00

3402 13 00

3402 19 00

3403 11 20

3403 19 20

3403 91 00

3403 99 00

3704 00 10

3704 00 90

3705 10 00

3705 20 00

3705 90 00

3926 90 10

3926 90 20

3926 90 30

3926 90 40

3926 90 90

4010 11 00

4010 12 00

4010 13 00

4010 19 00

4010 31 00

4010 32 00

4010 33 00

4010 34 00

4010 35 00

4010 36 00

4010 39 00

4011 10 10

4011 10 90

4011 20 10

4011 20 20

4011 20 90

4011 30 00

4011 40 00

4011 50 00

4011 61 00

4011 62 00

4011 63 00

4011 69 00

4011 92 00

4011 93 00

4011 94 00

4011 99 00

4012 11 00

4012 12 00

4012 13 00

4012 19 00

4013 10 10

4013 10 20

4013 10 90

4013 20 00

4013 90 00

4014 90 10

4014 90 90

4015 11 00

4015 19 10

5608 11 10

5608 11 90

5608 90 10

5608 90 20

6003 40 00

6003 90 00

6004 40 00

6004 90 00

6005 10 00

6005 21 00

6005 22 00

6005 23 00

6005 24 00

6005 31 00

6005 32 00

6005 33 00

6005 34 00

6005 41 00

6005 42 00

6005 43 00

6005 44 00

6005 90 00

6006 10 00

6006 21 00

6006 22 00

6006 23 00

6006 24 00

6006 31 00

6006 32 00

6006 33 00

6006 34 00

6006 41 00

6006 42 00

6006 43 00

6006 44 00

6006 90 00

6305 10 00

6305 20 00

6305 32 00

6305 33 00

6305 39 00

6305 90 00

7015 10 00

7017 10 00

7017 20 00

7017 90 00

7302 10 00

7302 30 00

7302 40 00

7302 90 00

7304 21 00

7304 29 00

7304 31 10

7304 39 10

7304 41 10

7304 49 10

7304 51 10

7304 59 10

7304 90 10

7305 11 00

7305 12 00

7305 19 00

7305 20 00

7305 31 10

7305 31 90

7306 10 00

7306 20 00

7306 30 00

7307 11 10

7307 21 00

7307 22 00

7307 23 10

7307 93 00

7307 99 00

7310 10 00

7310 21 00

7310 29 00

7311 00 10

7311 00 20

7311 00 90

7320 10 00

7320 20 00

7320 90 00

8207 13 00

8207 19 10

8207 19 90

8207 20 00

8207 30 00

8207 40 00

8207 50 00

8207 60 00

8207 70 00

8207 80 00

8207 90 00

8208 10 00

8208 20 00

8208 30 00

8208 40 00

8208 90 00

8401 10 00

8401 20 00

8401 30 00

8401 40 00

8402 11 00

8402 12 00

8402 19 00

8402 20 00

8402 90 00

8404 10 10

8404 20 00

8404 90 00

8405 10 00

8405 90 00

8406 10 00

8406 81 00

8406 82 00

8406 90 00

8407 10 00

8407 29 00

8407 31 00

8407 32 00

8407 33 00

8407 34 00

8407 90 00

8408 10 00

8408 20 10

8408 20 90

8408 90 00

8409 10 00

8409 91 10

8409 91 90

8409 99 00

8410 11 00

8410 12 00

8410 13 00

8410 90 00

8411 11 00

8411 12 00

8411 21 00

8411 22 00

8411 81 00

8411 82 00

8411 91 00

8411 99 00

8412 10 00

8412 21 00

8412 29 00

8412 31 00

8412 39 00

8412 80 00

8412 90 00

8413 11 10

8413 11 90

8413 19 10

8413 19 90

8413 20 00

8413 30 00

8413 40 00

8413 50 00

8413 60 00

8413 70 11

8413 70 12

8413 70 13

8413 70 14

8413 70 15

8413 70 16

8413 70 17

8413 70 21

8413 70 22

8413 70 23

8413 70 29

8413 70 31

8413 70 39

8413 70 40

8413 70 51

8413 70 52

8413 70 59

8413 70 61

8413 70 62

8413 70 63

8413 70 69

8413 70 70

8413 70 90

8413 81 00

8413 82 00

8413 91 00

8413 92 00

8414 10 00

8414 20 00

8414 30 00

8414 40 00

8415 10 20

8415 81 10

8415 82 10

8415 83 10

8416 10 00

8416 20 00

8416 30 00

8416 90 00

8417 10 00

8417 20 00

8417 80 00

8417 90 00

8419 11 10

8419 20 00

8419 31 00

8419 32 00

8419 39 00

8419 40 00

8419 50 00

8419 60 00

8419 81 12

8419 90 20

8420 10 00

8420 91 00

8420 99 00

8421 11 00

8421 12 00

8421 19 10

8421 19 90

8421 21 00

8421 22 00

8421 29 90

8421 39 00

8421 91 00

8421 99 00

8422 11 20

8422 19 00

8422 20 00

8422 30 00

8422 40 00

8422 90 90

8423 20 00

8423 30 00

8423 82 00

8423 89 00

8424 20 00

8424 30 00

8424 81 00

8424 89 00

8424 90 00

8425 11 00

8425 19 00

8425 20 00

8425 31 00

8425 39 00

8425 41 00

8425 42 00

8425 49 00

8426 11 00

8426 12 00

8426 19 00

8426 20 00

8426 30 00

8426 41 10

8426 41 90

8426 49 00

8426 91 00

8426 99 00

8427 10 10

8427 10 20

8427 10 30

8427 10 40

8427 20 10

8427 20 20

8427 20 30

8427 20 40

8427 20 50

8427 20 60

8427 90 10

8427 90 90

8428 10 00

8428 20 00

8428 31 00

8428 32 00

8428 33 00

8428 39 00

8428 40 00

8428 50 00

8428 60 00

8428 90 10

8428 90 90

8429 11 00

8429 19 00

8429 20 00

8429 30 00

8429 40 00

8429 51 00

8429 52 00

8429 59 00

8430 10 00

8430 20 00

8430 31 00

8430 39 00

8430 41 00

8430 49 00

8430 50 00

8430 61 00

8430 69 00

8431 10 00

8431 20 00

8431 31 00

8431 39 00

8431 41 00

8431 42 00

8431 43 00

8431 49 00

8432 10 00

8432 21 00

8432 29 00

8432 30 00

8432 40 00

8432 80 00

8432 90 00

8433 20 00

8433 30 00

8433 40 00

8433 51 00

8433 52 00

8433 53 00

8433 59 00

8433 60 10

8433 60 90

8433 90 00

8434 10 00

8434 20 00

8434 90 00

8435 10 00

8435 90 00

8436 10 00

8436 21 00

8436 29 00

8436 80 00

8436 91 00

8436 99 00

8437 10 00

8437 80 00

8437 90 00

8438 10 00

8438 20 00

8438 30 00

8438 40 00

8438 50 00

8438 60 00

8438 80 00

8438 90 00

8439 10 00

8439 20 00

8439 30 00

8439 91 00

8439 99 00

8440 10 00

8440 90 00

8441 10 00

8441 20 00

8441 30 00

8441 40 00

8441 80 00

8441 90 00

8442 10 00

8442 20 00

8442 30 00

8442 40 00

8442 50 00

8443 11 00

8443 12 00

8443 19 00

8443 21 00

8443 29 00

8443 30 00

8443 40 00

8443 51 00

8443 59 00

8443 60 00

8443 90 00

8444 00 00

8445 11 00

8445 12 00

8445 13 00

8445 19 00

8445 20 00

8445 30 00

8445 40 00

8445 90 00

8446 10 00

8446 21 00

8446 29 00

8446 30 00

8447 11 00

8447 12 00

8447 20 00

8447 90 00

8448 11 00

8448 19 00

8448 20 00

8448 31 00

8448 32 00

8448 33 00

8448 39 00

8448 41 00

8448 42 00

8448 49 00

8448 51 00

8448 59 00

8449 00 00

8450 11 20

8450 12 20

8450 19 12

8450 19 92

8450 20 00

8450 90 90

8451 10 00

8451 29 00

8451 40 00

8451 50 00

8451 80 00

8451 90 90

8453 10 00

8453 20 00

8453 80 00

8453 90 00

8454 10 00

8454 20 00

8454 30 00

8454 90 00

8455 10 00

8455 21 00

8455 22 00

8455 30 00

8455 90 00

8456 10 00

8456 20 00

8456 30 00

8456 91 00

8456 99 00

8457 10 00

8457 20 00

8457 30 00

8458 11 00

8458 19 00

8458 91 00

8458 99 00

8459 10 00

8459 21 00

8459 29 00

8459 31 00

8459 39 00

8459 40 00

8459 51 00

8459 59 00

8459 61 00

8459 69 00

8459 70 00

8460 11 00

8460 19 00

8460 21 00

8460 29 00

8460 31 00

8460 39 00

8460 40 00

8460 90 00

8461 20 10

8461 20 20

8461 30 00

8461 40 00

8461 90 00

8462 10 00

8462 21 00

8462 29 00

8462 31 00

8462 39 00

8462 41 00

8462 49 00

8462 91 00

8462 99 00

8463 10 00

8463 20 00

8463 30 00

8463 90 00

8464 10 00

8464 20 00

8464 90 00

8465 10 00

8465 91 00

8465 92 00

8465 93 00

8465 94 00

8465 95 00

8465 96 00

8465 99 00

8466 10 00

8466 20 00

8466 30 00

8466 91 00

8466 92 00

8466 93 00

8466 94 00

8467 11 00

8467 19 00

8467 21 00

8467 22 00

8467 29 00

8467 81 00

8467 89 00

8467 91 00

8467 92 00

8467 99 00

8468 10 00

8468 20 00

8468 80 00

8468 90 00

8471 10 00

8471 30 00

8471 41 00

8471 49 00

8471 50 00

8471 60 00

8471 70 00

8471 80 00

8471 90 00

8472 90 10

8473 30 00

8474 10 00

8474 20 00

8474 31 00

8474 32 00

8474 39 00

8474 80 00

8474 90 00

8475 10 00

8475 21 00

8475 29 00

8475 90 00

8477 10 00

8477 20 00

8477 30 00

8477 40 00

8477 51 00

8477 59 00

8477 80 00

8477 90 00

8478 10 00

8478 90 00

8479 10 00

8479 20 00

8479 30 00

8479 40 00

8479 50 00

8479 60 00

8479 81 00

8479 82 00

8479 89 00

8479 90 00

8480 10 00

8480 20 00

8480 30 00

8480 41 00

8480 49 00

8480 50 00

8480 60 00

8480 71 00

8480 79 00

8481 10 30

8481 20 00

8481 30 00

8481 40 00

8482 10 00

8482 20 00

8482 30 00

8482 40 00

8482 50 00

8482 80 00

8482 91 00

8482 99 00

8483 10 00

8483 20 00

8483 30 00

8483 40 00

8483 50 00

8483 60 00

8483 90 00

8484 10 00

8484 20 00

8484 90 00

8485 10 00

8485 90 00

8501 10 00

8501 31 00

8501 32 00

8501 33 00

8501 34 00

8501 40 00

8501 51 00

8501 52 00

8501 53 00

8501 61 10

8501 61 20

8501 62 00

8501 63 00

8501 64 00

8502 11 00

8502 12 00

8502 13 00

8502 20 10

8502 20 90

8502 31 00

8502 39 00

8502 40 00

8503 00 00

8504 10 10

8504 10 90

8504 21 00

8504 22 10

8504 22 20

8504 23 00

8504 31 00

8504 32 00

8504 33 00

8504 34 00

8504 40 00

8504 50 00

8504 90 00

8505 11 00

8505 19 00

8505 20 10

8505 20 20

8505 30 00

8505 90 10

8505 90 90

8507 90 00

8512 10 00

8512 20 00

8512 30 00

8512 40 00

8514 30 00

8514 40 00

8514 90 00

8515 11 00

8515 19 00

8515 21 00

8515 29 00

8515 31 00

8515 39 00

8515 80 00

8515 90 00

8517 19 90

8517 21 00

8517 22 00

8517 30 10

8517 30 20

8517 30 30

8517 50 00

8517 80 00

8517 90 00

8530 90 00

8532 10 00

8532 21 00

8532 22 00

8532 23 00

8532 24 00

8532 25 00

8532 29 00

8532 30 00

8532 90 00

8533 10 00

8533 21 00

8533 29 00

8533 31 00

8533 39 00

8533 40 00

8533 90 00

8534 00 00

8540 20 00

8540 40 00

8540 50 00

8540 60 00

8540 71 00

8540 72 00

8540 79 00

8540 81 00

8540 89 00

8540 91 00

8540 99 00

8541 10 00

8541 21 00

8541 29 00

8541 30 00

8541 40 00

8541 50 00

8541 60 00

8541 90 00

8542 10 00

8542 21 00

8542 60 00

8542 70 00

8542 90 00

8543 11 00

8543 20 00

8543 30 00

8543 40 00

8543 81 00

8543 89 00

8543 90 00

8544 11 10

8544 11 90

8544 19 10

8544 19 90

8544 20 00

8544 30 00

8544 41 00

8544 49 00

8544 51 00

8544 59 00

8544 60 00

8544 70 00

8545 11 00

8545 19 00

8545 20 00

8545 90 00

8546 10 00

8546 20 00

8546 90 00

8547 10 00

8547 20 00

8547 90 00

8601 10 00

8601 20 00

8602 10 00

8602 90 00

8603 10 00

8603 90 00

8604 00 00

8605 00 00

8606 10 00

8606 20 00

8606 30 00

8606 91 00

8606 92 00

8606 99 00

8607 11 00

8607 12 00

8607 19 00

8607 21 00

8607 29 00

8607 30 00

8607 91 00

8607 99 00

8608 00 10

8608 00 20

8608 00 50

8609 00 00

8701 10 10

8701 10 90

8701 20 10

8701 20 90

8701 30 10

8701 30 20

8701 30 90

8701 90 10

8701 90 20

8701 90 30

8701 90 90

8702 10 10

8702 90 10

8703 21 10

8703 22 10

8703 22 30

8703 23 10

8703 23 10

8703 23 20

8703 23 30

8703 24 10

8703 24 30

8703 31 10

8703 31 10

8703 31 30

8703 32 10

8703 32 30

8703 33 10

8703 33 30

8704 10 10

8704 10 90

8704 21 10

8704 21 20

8704 21 30

8704 21 90

8704 22 10

8704 22 20

8704 22 90

8704 23 10

8704 23 90

8704 31 10

8704 31 20

8704 31 90

8704 32 10

8704 32 90

8704 90 00

8705 10 00

8705 20 00

8705 30 00

8705 40 00

8705 90 10

8705 90 90

8706 00 10

8706 00 20

8706 00 30

8706 00 90

8707 10 00

8707 90 10

8707 90 90

8708 10 00

8708 21 00

8708 29 00

8708 31 00

8708 39 10

8708 39 90

8708 40 00

8708 50 00

8708 60 00

8708 70 00

8708 80 00

8708 91 00

8708 92 00

8708 93 10

8708 93 90

8708 94 00

8708 99 10

8708 99 20

8708 99 90

8709 19 00

8709 90 00

8716 20 00

8716 31 00

8716 39 00

8716 40 00

8902 00 10

8902 00 90

9001 10 00

9001 30 00

9001 50 00

9001 90 00

9002 11 00

9007 19 10

9010 10 00

9010 41 00

9010 42 00

9010 49 00

9010 50 00

9010 60 00

9010 90 00

9011 10 00

9011 20 00

9011 80 00

9011 90 00

9012 10 00

9012 90 00

9013 10 00

9013 20 00

9013 80 10

9014 10 00

9014 20 00

9014 80 00

9014 90 00

9015 10 00

9015 20 00

9015 30 00

9015 40 00

9015 80 00

9015 90 00

9017 10 00

9017 20 00

9017 30 00

9017 80 00

9017 90 00

9018 11 00

9018 12 00

9018 13 00

9018 14 00

9018 19 00

9018 20 00

9018 32 00

9018 39 90

9018 41 00

9018 49 10

9018 49 90

9018 50 00

9018 90 20

9018 90 40

9018 90 90

9019 10 00

9019 20 00

9020 00 00

9021 21 90

9022 12 00

9022 13 00

9022 14 00

9022 19 00

9022 21 00

9022 29 00

9022 30 00

9022 90 00

9023 00 00

9024 10 00

9024 80 00

9024 90 00

9025 11 00

9025 19 00

9025 80 00

9025 90 00

9026 10 00

9026 20 00

9026 80 00

9026 90 00

9027 10 00

9027 20 00

9027 30 00

9027 40 00

9027 50 00

9027 80 00

9027 90 00

9028 10 00

9028 20 10

9028 20 20

9028 30 00

9028 90 00

9029 10 00

9029 20 00

9029 90 00

9030 10 00

9030 20 00

9030 31 00

9030 39 00

9030 40 00

9030 82 00

9030 83 00

9030 89 00

9030 90 00

9031 10 00

9031 20 00

9031 30 00

9031 41 00

9031 49 00

9031 80 00

9031 90 00

9032 10 00

9032 20 00

9032 81 00

9032 89 00

9032 90 00

9033 00 00

9101 11 00

9109 11 00

9112 20 90

9112 90 10

9306 10 00

9504 40 00

9508 90 00

9542 29 00

9613 90 00

ALLEGATO 4

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 17, paragrafo 4

Voce tariffaria

(Tariffa doganale algerina)

0401.1000

0401.2010

0401.2020

0401.3010

0401.3020

0403.1000

0405.1000

0406.2000

0406.3000

0406.4000

0406.9090

0407.0020

0409.0000

0701.9000

0703.2000

0710.1000

0710.2100

0710.2200

0710.2900

0710.3000

0710.4000

0710.8000

0710.9000

0711.2000

0711.3000

0711.4000

0712.9010

0712.9090

0801.1100

0801.1900

0801.2100

0801.2200

0802.1200

0802.3100

0802.3200

0806.1000

0806.2000

0808.1000

0808.2000

0812.9000

0813.1000

0813.2000

1101.0000

1103.1120

1105.1000

1105.2000

1512.1900

1517.1000

1604.1300

1604.1400

1604.1600

1704.1000

1806.3100

1806.3200

1806.9000

1901.2000

1902.1900

1902.2000

1902.3000

1902.4000

1905.3100

1905.3900

1905.4010

1905.4090

1905.9090

2001.1000

2001.9010

2001.9020

2001.9090

2002.9010

2002.9020

2005.2000

2005.4000

2005.5100

2005.5900

2005.9000

2006.0000

2007.1000

2007.9100

2007.9900

2009.1900

2009.2000

2009.3000

2009.4000

2009.5000

2009.6000

2009.7000

2009.8090

2009.9000

2102.1000

2102.2000

2102.3000

2103.3090

2103.9010

2103.9090

2104.1000

2104.2000

2106.9090

2201.1000

2201.9000

2202.1000

2202.9000

2203.0000

2204.1000

2204.2100

2204.2900

2204.3000

2209.0000

2828.9030

3303.0010

3303.0020

3303.0030

3303.0040

3304.1000

3305.9000

3307.1000

3307.2000

3307.3000

3307.9000

3401.1100

3401.1990

3402.2000

3605.0000

3923.2100

3923.2900

3925.9000

3926.1000

4802.5600

4802.6200

4814.2000

4817.1000

4818.1000

4818.3000

4818.4020

4820.2000

5407.1000

5702.9200

5703.1000

5703.2000

5805.0000

6101.1000

6101.2000

6101.3000

6101.9000

6102.1000

6102.2000

6102.3000

6102.9010

6102.9090

6103.1100

6103.1200

6103.1900

6103.2100

6103.2200

6103.2300

6103.2900

6103.3100

6103.3200

6103.3300

6103.3900

6103.4100

6103.4200

6103.4300

6103.4900

6104.1100

6104.1200

6104.1300

6104.1900

6104.2100

6104.2200

6104.2300

6104.2900

6104.3100

6104.3200

6104.3300

6104.3900

6104.4100

6104.4200

6104.4300

6104.4400

6104.4900

6104.5100

6104.5200

6104.5300

6104.5900

6104.6100

6104.6200

6104.6300

6104.6900

6105.1000

6105.2000

6105.9000

6106.1000

6106.2000

6106.9000

6107.1100

6107.1200

6107.1900

6107.2100

6107.2200

6107.2900

6108.1100

6108.1900

6108.2100

6108.2200

6108.2900

6108.3100

6108.3200

6108.3910

6108.3990

6109.1000

6109.9000

6110.1100

6110.1200

6110.1900

6110.2000

6110.3000

6110.9000

6111.1000

6111.2000

6111.3000

6111.9000

6112.1100

6112.1200

6112.1900

6112.3100

6112.3900

6112.4100

6112.4900

6115.1100

6115.1200

6115.1900

6115.2000

6115.9100

6115.9200

6115.9300

6115.9900

6201.1100

6201.1200

6201.1300

6201.1900

6202.1100

6202.1200

6202.1300

6202.1900

6203.1100

6203.1200

6203.1900

6203.2100

6203.2200

6203.2300

6203.2900

6203.3100

6203.3200

6203.3300

6203.3900

6203.4100

6203.4200

6203.4300

6203.4900

6204.1100

6204.1200

6204.1300

6204.1900

6204.2100

6204.2200

6204.2300

6204.2900

6204.3100

6204.3200

6204.3300

6204.3900

6204.4100

6204.4200

6204.4300

6204.4400

6204.5100

6204.5200

6204.5300

6204.5900

6204.6100

6204.6200

6204.6300

6204.6900

6205.1000

6205.2000

6205.3000

6205.9000

6206.1000

6206.2000

6206.3000

6206.4000

6206.9000

6207.1100

6207.1900

6207.2100

6207.2200

6207.2900

6207.9100

6208.1100

6208.1900

6208.2100

6208.2200

6208.2900

6211.1100

6211.1200

6211.3210

6211.3900

6212.1000

6212.2000

6213.9000

6214.1000

6214.9000

6215.9000

6301.2000

6301.3000

6301.4000

6301.9000

6302.2100

6302.2200

6302.2900

6304.1900

6304.9900

6309.0000

6401.1000

6401.9900

6402.1900

6402.2000

6402.3000

6402.9900

6403.1900

6403.2000

6403.4000

6403.5100

6403.5900

6403.9100

6403.9900

6404.1100

6404.1900

6404.2000

6405.1000

6405.2000

6405.9000

6908.1000

6908.9000

6911.1000

6911.9000

7003.1200

7007.1110

7007.2110

7013.1000

7013.2900

7013.3200

7013.3900

7020.0010

7318.1100

7318.1200

7318.1500

7318.1600

7318.1900

7318.2100

7318.2200

7318.2300

7318.2900

7321.1119

7322.1100

7322.1900

7323.9100

7323.9200

7323.9300

7323.9400

7323.9900

7324.1000

7615.1900

8414.5110

8415.1090

8415.8190

8418.1019

8418.2119

8418.2219

8418.2919

8418.3000

8419.1190

8419.8119

8422.1190

8405.1190

8450.1290

8450.1919

8450.1999

8452.1090

8481.8010

8481.9000

8501.4000

8501.5100

8504.1010

8506.1000

8507.1000

8509.4000

8516.1000

8516.3100

8516.4000

8516.7100

8517.1100

8517.1990

8527.1300

8527.2100

8527.3130

8528.1290

8528.1390

8528.2190

8529.1060

8529.1070

8533.1000

8536.5010

8536.5090

8536.6190

8536.6910

8536.6990

8536.9020

8539.2200

8543.8900

8711.1090

9001.4000

9006.5200

9006.5300

9028.2010

9401.6100

9401.6900

9401.7100

9401.7900

9403.5000

9403.6000

9403.8000

9404.1000

9404.2900

9405.1000

9405.4000

9405.9100

9405.9900

9606.2100

9606.2200

9606.2900

9607.1100

9607.1900

9608.1000

9608.9900

9609.1000

9617.0000

ALLEGATO 5

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Obiettivi

Alle pratiche incompatibili con l’articolo 41, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente accordo si applica la legislazione pertinente, onde evitare ripercussioni negative sul commercio, sullo sviluppo economico e sugli interessi rilevanti dell’altra parte.

Le competenze delle autorità di concorrenza delle parti per risolvere questi casi derivano dalle norme in vigore delle rispettive legislazioni, anche nei casi in cui tali norme sono applicate a imprese situate al di fuori dei rispettivi territori le cui attività hanno un effetto su tali territori.

Le disposizioni del presente allegato intendono promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti nell’applicazione delle rispettive norme di concorrenza onde evitare che eventuali restrizioni di concorrenza compromettano o annullino i vantaggi che dovrebbe comportare la liberalizzazione graduale degli scambi tra le Comunità europee e l’Algeria.

2.   Definizioni

In tale contesto, valgono le seguenti definizioni:

a)

«norme di concorrenza»:

i)

per la Comunità europea («la Comunità»), gli articoli 81 e 82 del trattato CE, il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e il diritto derivato pertinente adottato dalla Comunità;

ii)

per l’Algeria: l’ordinanza n. 95-06 del 23 Chaâbane 1415 del 25 gennaio 1995 sulla concorrenza e le relative disposizioni di applicazione;

iii)

qualsiasi eventuale modifica o abrogazione delle disposizioni suddette;

b)

«autorità di concorrenza»:

i)

per la Comunità: la Commissione delle Comunità europee nell’esercizio delle competenze che le conferiscono le norme di concorrenza della Comunità; e

ii)

per l’Algeria: il Consiglio della Concorrenza.

c)

«misure di applicazione»: qualsiasi atto di esecuzione delle norme di concorrenza svolto mediante indagini o procedimenti dall’autorità di concorrenza di una parte, dal quale possano risultare sanzioni o misure correttive;

d)

«atti anticoncorrenziali» e «comportamenti e pratiche restrittivi della concorrenza»: comportamenti e operazioni non autorizzati dalle norme di concorrenza di una parte, passibili di sanzioni o di misure correttive.

CAPITOLO II

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

3.   Notifica

3.1   L’autorità di concorrenza di una parte notifica all’autorità di concorrenza dell’altra parte le misure di applicazione adottate qualora:

a)

la parte all’origine della notifica ritenga che tali misure presentino un interesse per le misure di applicazione dell’altra parte;

b)

tali misure possano avere un’incidenza considerevole su interessi rilevanti dell’altra parte;

c)

tali misure riguardino restrizioni della concorrenza che potrebbero avere effetti diretti e rilevanti sul territorio dell’altra parte;

d)

tali misure riguardino atti anticoncorrenziali compiuti prevalentemente nel territorio dell’altra parte;

e

e)

tali misure vietino un’azione o la subordinino a determinate condizioni nel territorio dell’altra parte.

3.2   Per quanto possibile, e a condizione che questa disposizione non sia contraria alle norme di concorrenza delle parti e non pregiudichi lo svolgimento di eventuali indagini in corso, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura, in modo da consentire all’autorità di concorrenza destinataria di esprimere il suo parere. I pareri ricevuti possono essere presi in considerazione dall’altra autorità di concorrenza al momento di adottare le decisioni.

3.3   Le notifiche di cui al paragrafo 3.1 del presente capitolo devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione in funzione degli interessi dell’altra parte.

3.4   Le parti si impegnano a procedere prima possibile alle notifiche suddette, compatibilmente con le risorse amministrative di cui dispongono.

4.   Scambi di informazioni e riservatezza

4.1   Le parti si scambiano informazioni atte a facilitare l’efficace applicazione delle rispettive norme di concorrenza e a promuovere una migliore comprensione dei rispettivi quadri giuridici.

4.2   Lo scambio di informazioni è soggetto alle norme di riservatezza vigenti ai sensi delle rispettive legislazioni delle parti. Le informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero danneggiare le parti, non possono essere fornite senza l’esplicito consenso della relativa fonte. Ciascuna autorità di concorrenza rispetta, nella misura del possibile, la riservatezza delle informazioni fornitele a titolo riservato dall’altra autorità ai sensi delle presenti norme e respinge, per quanto possibile, ogni richiesta di comunicazione di tali informazioni presentata da un terzo senza l’autorizzazione dell’autorità di concorrenza che le ha fornite.

5.   Coordinamento delle misure di applicazione

5.1   Ciascuna autorità di concorrenza può notificare la propria disponibilità a coordinare le misure di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle autorità di concorrenza di prendere decisioni autonome.

5.2   Nel determinare il grado di coordinamento, le autorità di concorrenza tengono conto:

a)

dei risultati che il coordinamento potrebbe dare;

b)

delle informazioni supplementari necessarie;

c)

della riduzione dei costi per le autorità di concorrenza e per gli operatori economici coinvolti;

d)

dei termini applicabili nell’ambito delle rispettive legislazioni.

6.   Consultazioni in caso di pregiudizio a interessi rilevanti di una parte nel territorio dell’altra parte

6.1   Qualora un’autorità di concorrenza ritenga che una o più imprese situate sul territorio di una delle parti compia(no) o abbia(no) compiuto atti anticoncorrenziali, a prescindere dall’origine, che ledono considerevolmente interessi rilevanti della parte che rappresenta, può chiedere l’avvio di consultazioni all’autorità di concorrenza dell’altra parte, senza che ciò pregiudichi un’eventuale azione svolta nell’ambito delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale. L’autorità di concorrenza interpellata può adottare le misure correttive del caso a norma della legislazione in vigore.

6.2   Nell’attuare misure di applicazione, ciascuna parte prende in considerazione, nei limiti del possibile e in conformità della sua legislazione, gli interessi rilevanti dell’altra parte. Qualora un’autorità di concorrenza ritenga che una misura di applicazione adottata dall’autorità di concorrenza dell’altra parte ai sensi delle sue norme di concorrenza leda interessi rilevanti della parte che rappresenta, comunica il suo punto di vista sulla questione, o chiede consultazioni, all’altra autorità di concorrenza. Quest’ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nel quadro delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale, esamina con la dovuta attenzione le osservazioni dell’autorità di concorrenza richiedente, in particolare gli eventuali suggerimenti riguardo a modi alternativi di soddisfare le esigenze e di conseguire gli obiettivi della misura di applicazione

7.   Cooperazione tecnica

7.1   Compatibilmente con le risorse di cui dispongono, le parti si prestano reciproca assistenza tecnica per avvalersi delle rispettive esperienze e per rafforzare l’attuazione delle loro norme e politiche di concorrenza.

7.2   La cooperazione comprende le seguenti attività:

a)

formazione dei funzionari per consentire loro di acquisire un’esperienza pratica;

b)

seminari, destinati prevalentemente ai funzionari;

c)

studi sulle norme e sulle politiche di concorrenza al fine di favorirne lo sviluppo.

8.   Modifica e aggiornamento delle norme

Il comitato di associazione può modificare le presenti modalità di applicazione.

ALLEGATO 6

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

1.   Entro la fine del quarto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, l’Algeria e le Comunità europee e/o i loro Stati membri aderiscono, se non l’hanno già fatto, alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano:

convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), denominata «convenzione di Roma»;

trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980), denominato «trattato di Budapest»;

accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Marrakech, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio per i paesi in via di sviluppo di cui all’articolo 65 dell’accordo;

protocollo all’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989), denominato «protocollo all’accordo di Madrid»;

trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);

trattato OMPI sui diritti d’autore (Ginevra, 1996);

trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996).

2.   Le parti continuano a garantire l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977), in appresso denominato «accordo di Nizza»;

trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967 — Unione di Parigi), denominata «convenzione di Parigi»;

convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), denominata «convenzione di Berna»;

accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1969 — Unione di Madrid), denominato «accordo di Madrid».

Nel frattempo, le parti contraenti ribadiscono l’impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali suddette. Il comitato di associazione può decidere di estendere l’applicazione del presente punto ad altre convenzioni multilaterali in questo campo.

3.   Entro la fine del quinto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, l’Algeria e la Comunità europea e/o i suoi Stati membri aderiscono, se non l’hanno già fatto, alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (atto di Ginevra 1991), denominata «UPOV», e garantiscono l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano.

L’adesione a questa convenzione può essere sostituita, con l’accordo di entrambe le parti, dall’applicazione di un sistema sui generis, adeguato ed efficace, di protezione dei ritrovati vegetali.

PROTOCOLLO N. 1

relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari dell’Algeria

Articolo 1

1.   I prodotti elencati nell’allegato 1 del presente protocollo, originari dell’Algeria, sono ammessi all’importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e nel suddetto allegato.

2.   I dazi doganali all’importazione sono eliminati o ridotti, a seconda dei prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi nella colonna a).

Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

3.   Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascuno di essi nella colonna b).

Per i quantitativi importati oltre i contingenti, si applicano integralmente i dazi della tariffa doganale comune.

4.   Per altri prodotti esentati dai dazi doganali vengono stabiliti quantitativi di riferimento indicati nella colonna c).

Qualora in un dato anno di riferimento le importazioni di un prodotto superino il quantitativo di riferimento fissato, la Comunità può assoggettare il prodotto per l’anno di riferimento successivo, basandosi sul suo bilancio annuale degli scambi, a un contingente tariffario comunitario equivalente al quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune viene applicato integralmente ai quantitativi importati al di là del contingente.

Articolo 2

Nel primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 3

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.

2.   Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione, a norma del paragrafo 1, è:

a)

pari o inferiore all’1 % nel caso dei dazi ad valorem;

o

b)

pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4

1.   I vini di uve fresche originari dell’Algeria che recano la menzione di vini a denominazione di origine controllata devono essere corredati di un certificato indicante l’origine, conformemente al modello dell’allegato 2 del presente protocollo, o del documento V I 1 o V I 2 compilato a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1).

2.   Conformemente alla legislazione algerina, i vini di cui al paragrafo 1 recano le seguenti denominazioni: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.

PROTOCOLLO N. 2

relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria di prodotti agricoli originari della Comunità

Articolo unico

Per i prodotti originari della Comunità elencati in prosieguo, i dazi doganali all’importazione in Algeria non superano quelli indicati nella colonna a), ridotti secondo le proporzioni indicate nella colonna b) e nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna c).

NC

Designazione delle merci

Dazi doganali applicati

(%)

Riduzione dei dazi doganali

(%)

Contingenti tariffari preferenziali

(t)

 

 

a)

b)

c)

0102 10 00

Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura

5

100

50

0102 90

Animali vivi della specie bovina, esclusi i riproduttori di razza pura

5

100

5 000

0105 11

Galli e galline (pulcini di un giorno)

5

100

20

0105 12

Tacchine e tacchini (pulcini di un giorno)

5

100

100

0202 20 00

Carni di animali della specie bovina, congelate, in pezzi non disossati

30

20

200

0202 30 00

Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate

30

20

11 000

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

30

100

200

0207 11 000207 12 00

Carni di galli e di galline, non tagliate in pezzi, fresche, refrigerate o congelate

30

50

2 500

0402 10

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polveri, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

5

100

30 000

0402 21

Latte e crema di latte, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polveri, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso di materie grasse superiore a 1,5 %

5

100

40 000

0406 90 20

Formaggi fusi destinati alla trasformazione

30

50

2 500

0406 90 10

Altri formaggi a pasta molle non cotta o pressata semicotta o cotta

30

100

800

0406 90 90

Altri (di tipo italiano e gouda)

30

100

0407 00 30

Uova di selvaggina

30

100

100

0602 20 00

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

5

100

Illimitato

0602 90 10

Piantimi da frutto non innestati

5

100

Illimitato

0602 90 20

Giovani piantimi forestali

5

100

Illimitato

0602 90 90

Altri: piante d’appartamento, vive, e piantimi di ortaggi o legumi e piante di fragola

5

100

Illimitato

0701 10 00

Patate, fresche o refrigerate, da semina

5

100

45 000

ex07 13

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, esclusi quelli da semina

5

100

3 000

0802 12 00

Mandorle sgusciate

30

20

100

0805

Agrumi, freschi o secchi

30

20

100

0810 90 00

Altre frutta fresche

30

100

500

0813 20 00

Prugne

30

20

50

0813 50 00

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo

0904

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

30

100

50

0909 30

Semi di cumino, non tritati né polverizzati

30

100

50

0910 91 000910 99 00

Altre spezie

30

100

50

1001 10 90

Frumento (grano) duro, escluso quello da semina

5

100

100 000

1001 90 90

Altro, escluso il frumento (grano) duro non da semina

5

100

300 000

1003 00 90

Orzo, escluso quello da semina

15

50

200 000

1004 00 90

Avena, esclusa quella da semina

15

100

1 500

1005 90 00

Granturco, escluso quello da semina

15

100

500

1006

Riso

5

100

2 000

1008 30 90

Scagliola, esclusa quella da semina

30

100

500

1103 13

Semole e semolini di granturco

30

50

1 000

1105 20 00

Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

30

20

100

1107 10

Malto non torrefatto

30

100

1 500

1108 12 00

Amido di granturco

30

20

1 000

1207 99 00

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

5

100

100

1209 21 00

Semi da foraggio di erba medica

5

100

Illimitato

1209 91 00

Semi di ortaggi

5

100

Illimitato

1209 99 00

Altri semi, non di ortaggi

5

100

Illimitato

1210 20 00

Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

5

100

Illimitato

1211 90 00

Altre piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

5

100

Illimitato

1212 30 90

Noccioli e mandorle di frutta e altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati altrove

30

100

Illimitato

1507 10 10

Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini

15

50

1 000

1507 90 00

Olio di soia diverso da quello greggio

30

20

1 000

1511 90 00

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

30

100

250

1512 11 10

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, greggi

15

50

25 000

1514 11 10

Oli di ravizzone o di colza e loro frazioni, greggi

15

100

20 000

1514 91 11

Oli di senapa e loro frazioni, greggi

1514 19 00

Oli di ravizzone o di colza, esclusi quelli greggi

30

100

2 500

1514 91 19

Oli di senapa, esclusi quelli greggi

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni (esclusa la voce 1516 20 10)

30

100

2 000

1517 10 00

Margarina, esclusa la margarina liquida

30

100

2 000

1517 90 00

Altre

30

1601 00 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

30

20

20

1602 50

Altre preparazioni e conserve di carne, di frattaglie e di sangue della specie bovina

30

20

20

1701 99 00

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puri, esclusi quelli greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

30

100

150 000

1702 90

Altri zuccheri, compresi lo zucchero invertito, gli altri zuccheri e lo sciroppo di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

30

100

500

1703 90 00

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero esclusi i melassi di canna

15

100

1 000

2005 40 00

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

 

Piselli (Pisum Sativum)

30

100

200

2005 59 00

Fagioli, non in grani

30

20

250

2005 60 00

Asparagi

30

100

500

2005 90 00

Altri ortaggi e miscugli di ortaggi

30

20

200

2007 99 00

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti.

 

 

 

Preparazioni non omogeneizzate, escluse quelle di agrumi

30

20

100

2008 19 00

Frutta e parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o d’alcole, non nominate né comprese altrove.

 

 

 

Altre frutta a guscio, diverse dalle arachidi, compresi i miscugli.

30

20

100

2008 20 00

Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o d’alcole, non nominati né compresi altrove

30

100

100

2009 41 00

Succhi di ananasso

15

100

200

2009 80 10

Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi

15

100

100

2204 10 00

Vini spumanti

30

100

100 hl

2302 20 00

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

 

 

 

di riso

30

100

1 000

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia

30

100

10 000

2306 30 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

 

 

 

di girasole

30

100

1 000

2309 90 00

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, esclusi cani e gatti

15

50

1 000

2401 10 00

Tabacchi, non scostolati

15

100

8 500

2401 20 00

Tabacchi, parzialmente o totalmente scostolati

15

100

1 000

5201 00

Cotone, non cardato né pettinato

5

100

Illimitato

PROTOCOLLO N. 3

relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari dell’Algeria

Articolo unico

I prodotti sottoelencati, originari dell’Algeria, sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali.

Codice NC (2002)

Designazione delle merci

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

– –

Prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, morti, del capitolo 3:

0511 91 10

– – –

cascami di pesci

0511 91 90

– – –

altri

 

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

 

Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:

1604 11 00

– –

Salmoni

1604 12

– –

Aringhe

 

– –

Sardine, alacce e spratti:

1604 13 90

– – –

altri

1604 14

– –

Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)

1604 15

– –

Sgombri

1604 16 00

– –

Acciughe

1604 19

– –

altri

 

altre preparazioni e conserve di pesci:

1604 20 05

– –

Preparazioni di surimi

 

– –

altri:

1604 20 10

– – –

di salmoni

1604 20 30

– – –

di salmonidi diversi dai salmoni

1604 20 40

– – –

di acciughe

ex16042050

– – –

di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e di pesci della specie Orcynopsis unicolor

1604 20 70

– – –

di tonni, palamite e altri pesci del genere Euthynnus

1604 20 90

– – –

di altri pesci

1604 30

Caviale e suoi succedanei:

1605

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:

 

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

1902 20 10

– –

contenenti, in peso, più di 20 % di pesci, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

 

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli:

2301 20 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

PROTOCOLLO N. 4

relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria dei prodotti della pesca originari della Comunità

Articolo unico

I prodotti sottoelencati, originari della Comunità, sono ammessi all’importazione in Algeria alle condizioni specificate.

Codice (algerino)

Designazione delle merci

Aliquota del dazio tariffario applicata (a norma dell’art. 18)

Tasso di riduzione applicato

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Pesci vivi

 

 

0301 99 10

avannotti

5 %

100 %

0301 99 90

altri

30 %

100 %

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

 

 

 

Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0302 11 00

– –

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

30 %

100 %

0302 12 00

– –

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

30 %

100 %

0302 19 00

– –

altri

30 %

100 %

 

Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0302 21 00

– –

Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

30 %

100 %

0302 22 00

– –

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

30 %

100 %

0302 23 00

– –

Sogliole (Solea spp.)

30 %

25 %

0302 29 00

– –

altri

30 %

100 %

 

Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0302 31 00

– –

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

30 %

25 %

0302 32 00

– –

Tonni albacora (Thunnus albacares)

30 %

25 %

0302 33 00

– –

Tonnetti striati

30 %

25 %

0302 34 00

– –

Tonni obesi (Thunnus obesus)

30 %

25 %

0302 35 00

– – – –

Tonni rossi (Thunnus thynnus)

30 %

25 %

0302 36 00

– – – –

Tonni rossi del sud (Thunnus accoyii)

30 %

100 %

0302 39 00

– –

altri

30 %

25 %

0302 40 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

30 %

100 %

0302 50 00

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

30 %

100 %

 

altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0302 61 00

– –

Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

30 %

25 %

0302 62 00

– –

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

30 %

100 %

0302 63 00

– –

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

30 %

100 %

0302 64 00

– –

Sgombri (Scomber scombus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

30 %

25 %

0302 65 00

– –

Squali

30 %

25 %

0302 69 00

– –

altri

30 %

25 %

0302 70 00

Fegati, uova e lattimi

30 %

25 %

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304

 

 

 

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 11 00

– –

Salmoni rossi

30 %

100 %

0303 19 00

– –

altri

30 %

100 %

 

altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 21 00

– – –

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

30 %

100 %

0303 22 00

– –

Salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

30 %

100 %

0303 29 00

– –

altri

30 %

100 %

 

pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 31 00

– –

Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

30 %

100 %

0303 32 00

– –

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

30 %

100 %

0303 33 00

– –

Sogliole (Solea spp.)

30 %

25 %

0303 39 00

– –

altri

30 %

100 %

 

Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 41 00

– –

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

30 %

25 %

0303 42 00

– –

Tonni albacora (Thunnus albacares)

30 %

25 %

0303 43 00

– –

Tonnetti striati

30 %

25 %

0303 44 00

– –

Tonni obesi (Thunnus obesus)

30 %

25 %

0303 45 00

– – – –

Tonni rossi (Thunnus thynnus)

30 %

25 %

0303 46 00

– – – –

Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

30 %

100 %

0303 49 00

– –

altri

30 %

25 %

0303 50 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

30 %

100 %

0303 60 00

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

30 %

100 %

 

altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0303 71 00

– –

Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

30 %

25 %

0303 72 00

– –

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

30 %

100 %

0303 73 00

– –

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

30 %

100 %

0303 74 00

– –

Sgombri (Scomber scombus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

30 %

25 %

0303 75 00

– –

Squali

30 %

25 %

0303 77 00

– –

Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

30 %

25 %

0303 78 00

– –

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

30 %

25 %

0303 79 00

– –

altri

30 %

25 %

 

Fegati, uova e lattimi:

 

 

0303 80 10

– –

di tonno

30 %

25 %

0303 80 90

– –

altri

30 %

25 %

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

 

 

 

Freschi o refrigerati:

 

 

0304 10 10

– –

di tonno

30 %

25 %

0304 10 90

– –

altri

30 %

25 %

 

Filetti congelati:

 

 

0304 20 10

– –

di tonno

30 %

25 %

0304 20 90

– –

altri

30 %

25 %

0304 90 00

altri

30 %

25 %

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

 

 

0305 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

30 %

100 %

0305 20 00

Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

30 %

100 %

0305 30 00

Filetti di pesci secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

30 %

25 %

 

Pesci affumicati, compresi filetti:

 

 

0305 41 00

– –

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

30 %

100 %

0305 42 00

– –

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

30 %

100 %

0305 49 00

– –

altri

30 %

25 %

 

Pesci secchi, anche salati, ma non affumicati:

 

 

0305 51 00

– –

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

30 %

100 %

0305 59 00

– –

altri

30 %

25 %

 

Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia:

 

 

0305 61 00

– –

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

30 %

100 %

0305 62 00

– –

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

30 %

100 %

0305 69 00

– –

altri

30 %

25 %

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

 

 

 

congelati:

 

 

0306 11 00

– –

Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

30 %

25 %

0306 12 00

– –

Astici (Homarus spp.)

30 %

25 %

0306 13 00

– –

Gamberetti

30 %

25 %

0306 14 00

– –

Granchi

30 %

25 %

0306 19 00

– –

altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

30 %

100 %

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana

 

 

 

Ostriche:

 

 

0307 10 10

– –

novellame

5 %

100 %

0307 10 90

– –

altre

30 %

100 %

 

Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

0307 31 10

– –

novellame di mitili

5 %

100 %

0307 31 90

– – –

altri

30 %

100 %

 

Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 41 00

– –

vivi, freschi o refrigerati

30 %

25 %

0307 49 00

– –

altri

30 %

25 %

 

Polpi o piovre (Octopus spp.):

 

 

0307 51 00

– –

vivi, freschi o refrigerati

30 %

25 %

0307 59 00

– –

altri

30 %

25 %

0307 60 00

Lumache, diverse da quelle di mare

30 %

25 %

 

altri, comprese le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana

 

 

0307 91 00

– –

vivi, freschi o refrigerati

30 %

25 %

0307 99 00

– –

altri

30 %

25 %

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:

 

 

0511 91 00

– –

Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:

30 %

25 %

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli:

 

 

2301 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

30 %

25 %

PROTOCOLLO N. 5

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l’Algeria e la Comunità

Articolo 1

Alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari dell’Algeria si applicano i dazi doganali all’importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell’allegato 1 del presente protocollo.

Articolo 2

Alle importazioni in Algeria di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità si applicano i dazi doganali all’importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell’allegato 2 del presente protocollo.

Articolo 3

Le riduzioni dei dazi doganali indicate negli allegati 1 e 2 si applicano sin dall’entrata in vigore dell’accordo sul dazio di base definito all’articolo 18 dell’accordo.

Articolo 4

I dazi doganali applicati a norma degli articoli 1 e 2 possono essere ridotti quando negli scambi tra la Comunità e l’Algeria vengano ridotte le imposte applicabili ai prodotti agricoli di base o quando dette riduzioni derivino da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

La riduzione di cui al primo comma, l’elenco dei prodotti corrispondenti e, se del caso, i contingenti tariffari entro cui si applica la riduzione vengono stabiliti dal consiglio di associazione.

Articolo 5

La Comunità e l’Algeria si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative adottate per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

PROTOCOLLO N. 6

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

INDICE

TITOLO I —   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

— Articolo 1

Definizioni

TITOLO II —   DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI

— Articolo 2

Requisiti di carattere generale

— Articolo 3

Cumulo bilaterale dell’origine

— Articolo 4

Cumulo con i materiali originari del Marocco o della Tunisia

— Articolo 5

Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni

— Articolo 6

Prodotti interamente ottenuti

— Articolo 7

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

— Articolo 8

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

— Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

— Articolo 10

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

— Articolo 11

Assortimenti

— Articolo 12

Elementi neutri

TITOLO III —   REQUISITI TERRITORIALI

— Articolo 13

Principio della territorialità

— Articolo 14

Trasporto diretto

— Articolo 15

Esposizioni

TITOLO IV —   RESTITUZIONE O ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI

— Articolo 16

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V —   PROVA DELL’ORIGINE

— Articolo 17

Requisiti di carattere generale

— Articolo 18

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

— Articolo 19

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

— Articolo 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

— Articolo 21

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza

— Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

— Articolo 23

Esportatore autorizzato

— Articolo 24

Validità della prova dell’origine

— Articolo 25

Presentazione della prova dell’origine

— Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

— Articolo 27

Esonero dalla prova dell’origine

— Articolo 28

Dichiarazione del fornitore e scheda di informazione

— Articolo 29

Documenti giustificativi

— Articolo 30

Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

— Articolo 31

Discordanze ed errori formali

— Articolo 32

Importi espressi in euro

TITOLO VI —   METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

— Articolo 33

Assistenza reciproca

— Articolo 34

Controllo delle prove dell’origine

— Articolo 35

Composizione delle controversie

— Articolo 36

Sanzioni

— Articolo 37

Zone franche

TITOLO VII —   CEUTA E MELILLA

— Articolo 38

Applicazione del protocollo

— Articolo 39

Condizioni particolari

TITOLO VIII —   DISPOSIZIONI FINALI

— Articolo 40

Modifiche del protocollo

— Articolo 41

Comitato di cooperazione doganale

— Articolo 42

Applicazione del protocollo

— Articolo 43

Intese con il Marocco e la Tunisia

— Articolo 44

Merci in transito o in deposito

ALLEGATI

— Allegato I

Note introduttive all’elenco dell’allegato II

— Allegato II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

— Allegato III

Certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1

— Allegato IV

Dichiarazione su fattura

— Allegato V

Modello di dichiarazione del fornitore

— Allegato VI

Scheda di informazione

— Allegato VII

Dichiarazioni comuni

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a)

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio o le operazioni specifiche;

b)

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;

d)

per «merci» si intendono sia i materiali, sia i prodotti;

e)

per «valore in dogana» si intende il valore determinato ai sensi dell’accordo del 1994 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

f)

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Algeria — nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Algeria;

h)

per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

i)

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sono ottenuti i prodotti;

j)

per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k)

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;

m)

il termine «territori» comprende le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1.   Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a)

i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 6;

b)

i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 7.

2.   Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell’Algeria:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Algeria ai sensi dell’articolo 6;

b)

i prodotti ottenuti in Algeria in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Algeria di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 7.

Articolo 3

Cumulo bilaterale dell’origine

1.   I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Algeria si considerano materiali originari dell’Algeria. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all’articolo 8, paragrafo 1.

2.   I materiali originari dell’Algeria incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all’articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 4

Cumulo con i materiali originari del Marocco o della Tunisia

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all’accordo tra la Comunità e questi paesi sono considerati originari della Comunità, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all’articolo 8, paragrafo 1. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all’accordo tra la Comunità e questi paesi sono considerati originari dell’Algeria, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all’articolo 8, paragrafo 1. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari della Tunisia si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunità e la Tunisia e tra l’Algeria e la Tunisia sono disciplinati da norme di origine identiche.

4.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari del Marocco si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunità e il Marocco e tra l’Algeria e il Marocco sono disciplinati da norme di origine identiche.

Articolo 5

Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria, oppure, quando sussistano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella Comunità.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunità, oppure, quando sussistano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria.

3.   I prodotti originari ottenuti in uno o più Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 o nella Comunità sono considerati prodotti originari dello Stato in questione o della Comunità, dove è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada al di là di quelle contemplate dall’articolo 8.

Articolo 6

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Algeria:

a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o dell’Algeria, con le loro navi;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o l’Algeria abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.   Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a)

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Algeria,

b)

che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell’Algeria,

c)

che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell’Algeria, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell’Algeria e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d)

il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell’Algeria;

e)

il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Stati membri della Comunità o dell’Algeria.

Articolo 7

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a)

il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell’elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell’articolo 8.

Articolo 8

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 7, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)

le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b)

le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c)

i)

il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

ii)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d)

l’apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o dell’Algeria;

f)

il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g)

il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f);

h)

la macellazione degli animali.

2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Algeria su quel prodotto.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1.   L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2.   Ogniqualvolta, ai sensi della regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.

Articolo 10

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 11

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Articolo 12

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio della territorialità

1.   Le condizioni enunciate al titolo II relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Algeria, fatti salvi gli articoli 4 e 5.

2.   Le merci originarie esportate dalla Comunità o dall’Algeria verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità in Algeria, fatti salvi gli articoli 4 e 5, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a)

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

b)

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.

Articolo 14

Trasporto diretto

1.   Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e l’Algeria o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell’Algeria.

2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all’uscita dal paese di transito; oppure

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i)

una descrizione esatta dei prodotti,

ii)

la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,

e

iii)

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,

c)

in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 15

Esposizioni

1.   I prodotti originari diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5 spediti per un’esposizione in un altro paese e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o in Algeria beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall’Algeria nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti;

b)

l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Comunità o in Algeria;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione;

d)

dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali del paese d’importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata ai sensi delle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, può essere richiesta un’ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell’Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine ai sensi delle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Algeria, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Algeria ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3.   L’esportatore di prodotti coperto da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.   Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell’articolo 10, e degli assortimenti definiti ai sensi dell’articolo 11, se tali articoli sono non originari.

5.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l’accordo. Inoltre, esse non escludono l’applicazione di un sistema di rimborso all’esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all’esportazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

6.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo.

7.   Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo l’Algeria può chiedere che siano previste la restituzione o l’esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

a)

ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 5 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria;

b)

ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 10 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all’articolo 6 dell’accordo.

TITOLO V

PROVA DELL’ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

1.   I prodotti originari della Comunità importati in Algeria e i prodotti originari dell’Algeria importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

a)

di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allegato III; oppure

b)

nei casi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’allegato IV, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in seguito denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 18

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

1.   Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.   A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all’allegato III del presente protocollo. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o dell’Algeria se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell’Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5.   Le autorità doganali che rilasciano il certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev’essere indicata nella casella 11 del certificato.

7.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 19

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1.   In deroga all’articolo 18, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

oppure se

b)

viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

DA

«UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

DE

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

EL

«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

EN

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

FR

«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

IT

«RILASCIATO A POSTERIORI»

NL

«AFGEGEVEN A POSTERIORI»

PT

«EMITIDO A POSTERIORI»

FI

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

SV

«UTFÄRDAT I EFTERHAND»

DZ

Image

5.   Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.

2.   I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

ES

«DUPLICADO»

DA

«DUPLIKAT»

DE

«DUPLIKAT»

EL

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

EN

«DUPLICATE»

FR

«DUPLICATA»

IT

«DUPLICATO»

NL

«DUPLICAAT»

PT

«SEGUNDA VIA»

FI

«KAKSOISKAPPALE»

SV

«DUPLIKAT»

DZ

Image

3.   Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 21

Rilascio dei certificati EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Algeria, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Algeria. I certificati EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1.   La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23;

oppure

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell’Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3.   L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del paese d’esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4.   La dichiarazione su fattura dev’essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite nel suddetto allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all’autorità doganale del paese d’esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d’importazione non più tardi di due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

1.   Le autorità doganali del paese d’esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3.   Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4.   Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.

5.   Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.

Articolo 24

Validità della prova dell’origine

1.   La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.

2.   Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25

Presentazione della prova dell’origine

Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del paese d’importazione secondo le procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione del presente accordo.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell’origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Dichiarazione del fornitore e scheda di informazione

1.   Allorché viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in uno o più paesi di cui all’articolo 5 senza avere acquisito carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci a norma del presente articolo. L’esportatore dello Stato di provenienza deve inserire la dichiarazione suddetta, il cui modello figura all’allegato V, nella fattura commerciale relativa ai prodotti in questione o allegarla a tale fattura.

2.   L’ufficio doganale competente può tuttavia chiedere all’esportatore di presentare la scheda di informazione di cui al paragrafo 3, il cui modello figura nell’allegato VII del presente protocollo, per controllare l’autenticità delle informazioni contenute nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni supplementari.

3.   La scheda di informazione sui prodotti utilizzati viene fornita su richiesta dell’esportatore dei prodotti in questione, nel caso di cui al paragrafo 2 o su iniziativa dell’esportatore stesso, dall’ufficio doganale competente dello Stato in cui sono stati esportati i prodotti. La scheda viene redatta in due copie, una delle quali viene consegnata al richiedente che provvede a trasmetterla all’esportatore dei prodotti definitivamente ottenuti o all’ufficio doganale che richiede il certificato di circolazione delle merci EUR.1 per i prodotti in questione. La seconda copia viene conservata per almeno tre anni dall’ufficio doganale che l’ha rilasciata.

Articolo 29

Documenti giustificativi

I documenti di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell’Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l’altro, in:

a)

una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Algeria, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d)

certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria ai sensi del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, in conformità di norme d’origine identiche alle norme del presente protocollo;

e)

dichiarazioni del fornitore e schede di informazione da cui risultino la lavorazione o la trasformazione subita dai materiali utilizzati per la fabbricazione delle merci in questione, compilate nei paesi di cui all’articolo 4 ai sensi delle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 30

Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

1.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

2.   L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

3.   Le autorità doganali del paese d’esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

4.   Le autorità doganali del paese d’importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 31

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 32

Importi espressi in euro

1.   Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, dell’Algeria o degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 27, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l’importo fissato dal paese in questione.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o dell’Algeria. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene conto dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Assistenza reciproca

1.   Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e dell’Algeria si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l’Algeria si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 34

Controllo delle prove dell’origine

1.   Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.

3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore, nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.   Qualora le autorità doganali del paese d’importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, dell’Algeria o di uno degli altri paesi di cui all’articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

7.   Il controllo a posteriori delle schede di informazione di cui all’articolo 28 viene effettuato nei casi di cui al paragrafo 1 secondo metodi analoghi a quelli specificati ai paragrafi da 2 a 6.

Articolo 35

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 34 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese d’importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 36

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 37

Zone franche

1.   La Comunità e l’Algeria adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell’Algeria importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 38

Applicazione del protocollo

1.   L’espressione «la Comunità» utilizzata nell’articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2.   I prodotti originari dell’Algeria importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell’atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo. L’Algeria riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all’articolo 39.

Articolo 39

Condizioni particolari

1.   Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell’articolo 14, si considerano:

1)

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a)

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b)

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

i)

tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 7;

oppure

ii)

tali prodotti siano originari dell’Algeria o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all’articolo 8;

2)

prodotti originari dell’Algeria:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Algeria;

b)

i prodotti ottenuti in Algeria nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

i)

tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 7;

oppure

ii)

tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.   L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Algeria» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Modifiche del protocollo

Il consiglio di associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo su richiesta di una delle parti o del comitato di cooperazione doganale.

Articolo 41

Comitato di cooperazione doganale

1.   È istituito un comitato di cooperazione responsabile della cooperazione amministrativa necessaria per un’applicazione corretta e uniforme del presente protocollo e di tutti gli altri compiti che gli potranno essere affidati nel settore doganale.

2.   Il comitato è composto di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee competenti per le questioni doganali, da una parte, e di esperti doganali dell’Algeria, dall’altra.

Articolo 42

Applicazione del protocollo

La Comunità e l’Algeria adottano le misure necessarie all’attuazione del presente protocollo secondo le rispettive competenze.

Articolo 43

Intese con il Marocco e la Tunisia

Le parti contraenti adottano le disposizioni necessarie per concludere intese con il Marocco e la Tunisia che consentano l’applicazione del presente protocollo. Esse si informano reciprocamente delle misure adottate a tal fine.

Articolo 44

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell’accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell’entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o dell’Algeria oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

PROTOCOLLO N. 7

relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a)

«legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti contraenti che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b)

«autorità richiedente»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

c)

«autorità interpellata»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;

d)

«dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;

e)

«operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Nei settori di loro competenza, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e le condizioni specificate nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto al fine di prevenire, individuare e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione.

2.   L’assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l’applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù poteri esercitati su richiesta dell’autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

3.   L’assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non è coperta dal presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per consentire all’autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le comunica:

a)

se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell’altra parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

b)

se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell’altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

2.3.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a)

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)

i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)

le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d)

i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l’altra parte;

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Comunicazione/Notifica

Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per:

fornire tutti i documenti;

e

notificare tutte le decisioni

che rientrano nell’ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.   Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a)

autorità richiedente;

b)

misura richiesta;

c)

oggetto e motivo della domanda;

d)

disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti;

e)

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine;

f)

una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.

3.   Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.

4.   Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1.   Per soddisfare le domande di assistenza l’autorità interpellata procede, nell’ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità cui è stata rivolta la domanda dall’autorità interpellata a norma del presente protocollo qualora quest’ultima non possa agire autonomamente

2.   Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della parte contraente interpellata.

3.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d’intesa con l’altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell’autorità interpellata o di un’altra autorità in conformità del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d’intesa con l’altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest’ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.   L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2.   Tali informazioni possono essere fornite per via informatica.

3.   Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all’obbligo di fornire assistenza

1.   L’assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all’assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l’assistenza nell’ambito del presente accordo:

a)

possa pregiudicare la sovranità dell’Algeria o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo;

b)

possa pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

c)

violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.   L’autorità interpellata può rinviare l’assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un’inchiesta, un’azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l’autorità interpellata consulta l’autorità richiedente per determinare se l’assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l’autorità interpellata può esigere.

3.   Qualora dovesse sollecitare un’assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l’autorità richiedente fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell’autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all’autorità richiedente.

Articolo 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della parte contraente che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2.   I dati personali possono essere scambiati solo se la parte contraente che li riceve s’impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della parte contraente che li fornisce. A tal fine, le parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3.   Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l’accordo scritto preliminare dell’autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

4.   L’impiego, nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all’accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L’autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre pezze d’appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa, a quale titolo e in quale veste sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Attuazione

1.   L’attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell’Algeria e, dall’altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l’attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2.   Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1.   Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

sono ritenute complementari con gli accordi sull’assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l’Algeria;

non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell’ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l’Algeria qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3.   Le parti si consultano nell’ambito del comitato di cooperazione istituito dall’articolo 41 del protocollo n. 6 dell’accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all’applicabilità del presente protocollo.


ATTO FINALE

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL’IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D’IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea, in seguito denominati «Stati membri», e

la COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,

dall’altra,

riuniti a Valencia il 22 aprile 2002 per la firma dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, in appresso denominato «l’accordo»,

l’accordo,

gli allegati da 1 a 6:

ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14

ALLEGATO 2

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 1

ALLEGATO 3

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 2

ALLEGATO 4

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 17, paragrafo 4

ALLEGATO 5

Modalità di applicazione dell’articolo 41

ALLEGATO 6

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

e i protocolli da 1 a 7:

Protocollo n. 1

relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari dell’Algeria

Protocollo n. 2

relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria dei prodotti agricoli originari della Comunità

Protocollo n. 3

relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari dell’Algeria

Protocollo n. 4

relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria dei prodotti della pesca originari della Comunità

Protocollo n. 5

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l’Algeria e la Comunità

Protocollo n. 6

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 7

relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunità e dell’Algeria hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale:

Dichiarazioni comuni

Dichiarazione comune relativa all’articolo 44 dell’accordo

Dichiarazione comune relativa agli scambi di persone

Dichiarazione comune relativa all’articolo 84 dell’accordo

Dichiarazione comune relativa all’articolo 104 dell’accordo

Dichiarazione comune relativa all’articolo 110 dell’accordo

Dichiarazioni della Comunità europea

Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia

Dichiarazione della Comunità europea relativa all’adesione dell’Algeria all’OMC

Dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 41 dell’accordo

Dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 84, paragrafo 1, primo trattino, dell’accordo

Dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 88 dell’accordo (razzismo e xenofobia)

Dichiarazioni dell’Algeria

Dichiarazione dell’Algeria relativa all’articolo 9 dell’accordo

Dichiarazione dell’Algeria relativa all’unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia

Dichiarazione dell’Algeria relativa all’articolo 41 dell’accordo

Dichiarazione dell’Algeria relativa all’articolo 91 dell’accordo

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Eλληνική Δημoκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 44 DELL’ACCORDO

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d’autore, ivi compresi i diritti d’autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi alle basi di dati, i marchi di fabbrica e commerciali, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni non divulgate, la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all’articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul know-how.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI SCAMBI DI PERSONE

Le parti valuteranno l’opportunità di negoziare accordi sull’invio di lavoratori algerini a scopo di lavoro temporaneo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 84 DELL’ACCORDO

Le parti dichiarano che il concetto di «cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti» sarà precisato nel quadro degli accordi di cui all’articolo 84, paragrafo 2.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 104 DELL’ACCORDO

1.

Ai fini della corretta interpretazione e dell’applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti» di cui all’articolo 104 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell’accordo ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell’accordo consiste:

in una denuncia dell’accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; oppure

nell’inosservanza dell’elemento essenziale dell’accordo di cui all’articolo 2.

2.

Le parti convengono che per «misure appropriate» di cui all’articolo 104 si intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell’articolo 104, l’altra parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 110 DELL’ACCORDO

Nel presente accordo si è tenuto conto dei vantaggi che comportano per l’Algeria i regimi applicati dalla Francia a titolo del protocollo relativo alle merci originarie di e provenienti da determinati paesi che beneficiano di un regime particolare all’importazione in uno degli Stati membri, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Questo regime particolare, pertanto, va considerato abrogato a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLA TURCHIA

La Comunità fa presente che l’unione doganale in vigore tra la Comunità e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune nonché, progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunità, prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunità invita pertanto l’Algeria ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ADESIONE DELL’ALGERIA ALL’OMC

La Comunità europea e i suoi Stati membri auspicano una rapida adesione dell’Algeria all’OMC e decidono di fornire tutta l’assistenza necessaria a tal fine.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ARTICOLO 41 DELL’ACCORDO

La Comunità dichiara che, nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 1, dell’accordo, valuterà tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea, compreso il diritto derivato.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ARTICOLO 84, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO DELL’ACCORDO

Per quanto riguarda gli Stati membri dell’Unione europea, gli obblighi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, primo trattino, del presente riguardano unicamente le persone che devono essere considerate loro cittadini in funzione degli obiettivi della Comunità.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ARTICOLO 88 DELL’ACCORDO (RAZZISMO E XENOFOBIA)

Le disposizioni dell’articolo 88 lasciano impregiudicate le disposizioni e le condizioni relative all’ammissione e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sul territorio degli Stati membri dell’Unione europea nonché qualsiasi trattamento connesso allo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi in questione.

DICHIARAZIONI DELL’ALGERIA

DICHIARAZIONE DELL’ALGERIA RELATIVA ALL’ARTICOLO 9 DELL’ACCORDO

Ritenendo che l’incremento degli investimenti diretti europei sul suo territorio sia uno degli obiettivi fondamentali dell’accordo di associazione, l’Algeria invita la Comunità e i suoi Stati membri a favorire il conseguimento di questo obiettivo, segnatamente nell’ambito della liberalizzazione degli scambi e dello smantellamento tariffario. All’occorrenza, la questione viene sottoposta al consiglio di associazione.

DICHIARAZIONE DELL’ALGERIA RELATIVA ALL’UNIONE DOGANALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA TURCHIA

L’Algeria prende atto della «Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia». Pur facendo presente che tale dichiarazione deriva dall’esistenza di un’unione doganale tra le parti, l’Algeria la esaminerà al momento opportuno.

DICHIARAZIONE DELL’ALGERIA RELATIVA ALL’ARTICOLO 41 DELL’ACCORDO

L’Algeria applicherà la sua legislazione sulla concorrenza ispirandosi agli orientamenti della politica attuata in materia nell’Unione europea.

DICHIARAZIONE DELL’ALGERIA RELATIVA ALL’ARTICOLO 91 DELL’ACCORDO

L’Algeria giudica l’abolizione del segreto bancario un elemento fondamentale della lotta contro la corruzione.


Top