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Document 32005D0211

Decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo

OJ L 68, 15.3.2005, p. 44–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M, 13.6.2006, p. 218–222 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 142 - 146
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 142 - 146

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2013; abrogato da 32007D0533 vedi 32013D0157

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/211/oj

15.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/44


DECISIONE 2005/211/GAI DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2005

relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 31, lettere a) e b), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l’iniziativa del Regno di Spagna (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Sistema d’informazione Schengen (di seguito «SIS»), istituito a norma del titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (3) (di seguito «convenzione di Schengen del 1990»), rappresenta uno strumento fondamentale per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea.

(2)

È stata riconosciuta la necessità di elaborare un nuovo Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (di seguito «SIS II») in vista dell’allargamento dell’Unione europea, che consenta l’introduzione di nuove funzioni e si giovi allo stesso tempo degli ultimi sviluppi nel settore delle tecnologie dell’informazione. Sono stati compiuti i primi passi per lo sviluppo di questo nuovo sistema.

(3)

Alcuni adattamenti di disposizioni vigenti e l’introduzione di talune nuove funzioni possono già essere realizzati rispetto alla versione attuale del SIS, in particolare per quanto riguarda la concessione dell’accesso ad alcuni tipi di dati inseriti nel SIS alle autorità che sarebbero agevolate nel corretto espletamento dei loro compiti dalla possibilità di consultare tali dati, compresi l’Europol e i membri nazionali dell’Eurojust, l’estensione delle categorie di oggetti smarriti per i quali possono essere inserite segnalazioni e la registrazione delle trasmissioni di dati a carattere personale. È innanzi tutto necessario che ciascuno Stato membro determini le attrezzature tecniche all’uopo necessarie.

(4)

Le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, in particolare i punti 17 (cooperazione tra i servizi speciali nella lotta contro il terrorismo) e 43 (Eurojust e cooperazione di polizia per quanto riguarda Europol), e il piano d’azione del 21 settembre 2001 contro il terrorismo si riferiscono alla necessità di rafforzare il SIS e migliorarne le capacità.

(5)

È inoltre utile adottare disposizioni per quanto riguarda lo scambio di tutte le informazioni supplementari tramite le autorità all’uopo designate in tutti gli Stati membri (Informazioni supplementari richieste all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale — SIRENE), fornendo a tali autorità una base giuridica comune nel quadro delle disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 e definendo norme relative alla cancellazione dei dati da esse detenuti.

(6)

Le disposizioni della presente decisione concernenti l’Europol si limitano a stabilire il quadro giuridico per l’accesso al Sistema d’informazione Schengen, lasciando impregiudicata la futura adozione dei provvedimenti necessari per la definizione della soluzione tecnica e delle relative implicazioni finanziarie.

(7)

Le disposizioni della presente decisione concernenti i membri nazionali dell’Eurojust e i loro assistenti si limitano a stabilire il quadro giuridico per l’accesso al Sistema d’informazione Schengen, lasciando impregiudicata la futura adozione dei provvedimenti necessari per la definizione della soluzione tecnica e delle relative implicazioni finanziarie.

(8)

Le disposizioni relative all’accesso ai dati SIS da parte dell’Europol e dei membri nazionali di Eurojust e loro assistenti rappresentano soltanto una prima fase del progetto e non pregiudicano ulteriori discussioni sull’estensione di questa soluzione ad altre disposizioni della Convenzione di Schengen del 1990.

(9)

Le modifiche da apportare a tal fine alle disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il Sistema d’informazione Schengen constano di due parti: la presente decisione e un regolamento del Consiglio basato sull’articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea. Questo perché, come indicato nell’articolo 93 della convenzione di Schengen del 1990, scopo del Sistema d’informazione Schengen è quello di preservare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza nazionale, nel territorio degli Stati membri e di applicare le disposizioni della summenzionata convenzione sulla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite il SIS ai sensi delle disposizioni di detta convenzione. Poiché alcune delle disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 devono essere applicate per entrambi gli scopi nello stesso tempo, è opportuno che esse siano modificate negli stessi termini tramite atti paralleli basati su ciascuno dei trattati.

(10)

La presente decisione lascia impregiudicata la futura adozione della necessaria normativa che descriva nei dettagli l’impalcatura giuridica, gli obiettivi, il funzionamento e l’uso del SIS II, quali, ma non solo, le norme che definiscano ulteriormente le categorie di dati da inserire nel sistema, gli scopi per cui sono inserite e i criteri per l’inserimento, le norme riguardanti il contenuto delle registrazioni SIS, l’interconnessione delle segnalazioni, la compatibilità tra le stesse e ulteriori norme sull’accesso ai dati SIS e sulla protezione di dati a carattere personale e relativo controllo.

(11)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione rappresenta uno sviluppo nelle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4) che rientra nell’ambito dell’articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo.

(12)

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (5).

(13)

L’Irlanda partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (6).

(14)

La presente decisione non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell’Irlanda all’acquis di Schengen definite, rispettivamente, nella decisione 2000/365/CE e nella decisione 2002/192/CE.

(15)

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione,

DECIDE:

Articolo 1

Le disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 sono modificate come segue.

1)

All’articolo 92 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Gli Stati membri si scambiano, conformemente alla legislazione nazionale, tramite le autorità all’uopo designate (SIRENE) tutte le informazioni supplementari necessarie in relazione all’inserimento di segnalazioni e ai fini dell’adeguata azione da intraprendere nei casi in cui persone e oggetti, i cui dati sono stati inseriti nel sistema d’informazione Schengen, siano reperiti grazie alla consultazione di tale sistema. Tali informazioni sono utilizzate solo ai fini per i quali sono state trasmesse.»

2)

All’articolo 94, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli oggetti di cui agli articoli 99 e 100».

3)

All’articolo 94, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Per quanto riguarda le persone, gli elementi inseriti sono al massimo i seguenti:

a)

cognome e nomi, «alias» eventualmente registrati separatamente;

b)

segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;

c)

(…);

d)

data e luogo di nascita;

e)

sesso;

f)

cittadinanza;

g)

indicazione che le persone in questione sono armate, violente o sono evase;

h)

motivo della segnalazione;

i)

linea di condotta da seguire;

j)

in caso di segnalazioni a norma dell’articolo 95: il tipo di reato (reati).»

4)

All’articolo 99, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I dati relativi alle persone o a veicoli, natanti, aeromobili e container sono inseriti, nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro che effettua la segnalazione, ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico, a norma del paragrafo 5.»

5)

All’articolo 99, paragrafo 3, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Lo Stato membro che effettua la segnalazione a norma del presente paragrafo deve informare gli altri Stati membri.»

6)

All’articolo 99, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel quadro del controllo specifico di cui al paragrafo 1, le persone, i veicoli, i natanti, gli aeromobili, i container e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti conformemente al diritto nazionale, per la finalità di cui ai paragrafi 2 e 3.»

7)

All’articolo 100, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Sono inserite le categorie di oggetti agevolmente identificabili indicate in appresso:

a)

veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, natanti e aeromobili rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

b)

rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, roulotte, apparecchiature industriali, motori fuoribordo e container rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

c)

armi da fuoco rubate, altrimenti sottratte o smarrite;

d)

documenti vergini rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

e)

documenti d’identità rilasciati, quali passaporti, carte di identità, patenti di guida, permessi di soggiorno e documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati;

f)

certificati di immatricolazione per veicoli e targhe per veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati;

g)

banconote (banconote registrate);

h)

valori mobiliari e mezzi di pagamento, quali assegni, carte di credito, obbligazioni, titoli e azioni, rubati, altrimenti sottratti o smarriti.»

8)

All’articolo 101, paragrafo 1, alla fine è aggiunta la seguente frase:

«Tuttavia, l’accesso ai dati inseriti nel Sistema d’informazione Schengen e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, tra cui quelle responsabili dell’avvio di investigazioni del pubblico ministero nelle azioni penali e indagini giudiziarie prima dell’atto di accusa, nell’assolvimento dei propri compiti, conformemente alla legislazione nazionale.»

9)

Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 101 bis

1.   L’Ufficio europeo di polizia (Europol), nell’ambito del suo mandato e a sue spese, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel Sistema d’informazione Schengen a norma degli articoli 95, 99 e 100 e di consultarli direttamente.

2.   L’Europol può consultare soltanto i dati necessari all’adempimento dei propri compiti.

3.   Qualora un’interrogazione effettuata dall’Europol riveli la presenza di una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen, l’Europol, tramite i canali definiti dalla convenzione Europol, informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.

4.   L’uso delle informazioni ottenute tramite un’interrogazione del Sistema d’informazione Schengen è soggetto al consenso dello Stato membro interessato. Se lo Stato membro acconsente all’uso di tali informazioni, il loro trattamento è disciplinato dalla convenzione Europol. Le informazioni possono essere trasmesse dall’Europol a Stati e organismi terzi soltanto previo consenso dello Stato membro interessato.

5.   L’Europol, conformemente a quanto previsto dalla convenzione Europol, può chiedere informazioni supplementari allo Stato membro interessato.

6.   L’Europol:

a)

registra ogni interrogazione effettuata, secondo il disposto dell’articolo 103;

b)

fatti salvi i paragrafi 4 e 5, non collega le parti del Sistema d’informazione Schengen né trasferisce i dati in esso contenuti cui ha accesso a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati ad opera dell’Europol o presso l’Europol e non scarica o copia altrimenti parti del Sistema d’informazione Schengen;

c)

limita l’accesso ai dati inseriti nel Sistema di informazione Schengen a personale dell’Europol specificamente autorizzato;

d)

adotta ed attua le misure di cui all’articolo 118;

e)

consente all’autorità di controllo comune, istituita a norma dell’articolo 24 della convenzione Europol, di passare in rassegna le attività dell’Europol nell’esercizio del suo diritto ad accedere ai dati inseriti nel Sistema d’informazione Schengen e a consultarli.

Articolo 101 ter

1.   I membri nazionali dell’Eurojust ed i loro assistenti hanno il diritto di avere accesso ai dati inseriti a norma degli articoli 95 e 98 nel Sistema d’informazione Schengen e di consultarli.

2.   I membri nazionali dell’Eurojust ed i loro assistenti possono consultare soltanto i dati necessari all’adempimento dei loro compiti.

3.   Qualora un’interrogazione effettuata da un membro nazionale dell’Eurojust riveli la presenza di una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen, il membro nazionale informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Qualsiasi informazione ottenuta a seguito di detta consultazione può essere comunicata a Stati e organismi terzi soltanto con il consenso dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione.

4.   È inteso che il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni della decisione del Consiglio che istituisce l’Eurojust attinenti alla protezione dei dati e alla responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dei membri nazionali dell’Eurojust o dei loro assistenti, e neppure le competenze dell’autorità di controllo comune istituita a norma dell’articolo 23 di detta decisione del Consiglio.

5.   Ogni interrogazione effettuata da un membro nazionale dell’Eurojust o dal suo assistente è registrata secondo il disposto dell’articolo 103 e ogni uso dei dati ai quali ha acceduto è registrato.

6.   Nessuna parte del Sistema d’informazione Schengen è collegata a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati ad opera dell’Eurojust o presso l’Eurojust né vi sono trasferiti i dati contenuti nel sistema cui hanno accesso i membri nazionali o i loro assistenti, e nessuna parte del Sistema d’informazione Schengen viene scaricata.

7.   L’accesso ai dati inseriti nel Sistema d’informazione Schengen è limitato ai membri nazionali e ai loro assistenti e non si estende al personale dell’Eurojust.

8.   Sono adottate e attuate le misure di cui all’articolo 118.»

10)

L’articolo 103 è sostituito dal seguente:

«Articolo 103

Ciascuno Stato membro provvede affinché ciascuna trasmissione di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del Sistema d’informazione Schengen dall’organo di gestione degli archivi di dati, ai fini del controllo dell’ammissibilità della ricerca. La registrazione può essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve essere cancellata al più presto dopo un periodo di un anno e al più tardi dopo un periodo di tre anni.»

11)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 112 bis

1.   I dati di carattere personale archiviati dalle autorità di cui all’articolo 92, paragrafo 4 in seguito allo scambio di informazioni a norma di detto paragrafo sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso distrutti al più tardi un anno dopo che sono state cancellate dal Sistema d’informazione Schengen le segnalazioni riguardanti la persona interessata o l’oggetto in questione.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata svolta un’azione nel suo territorio. Il periodo di tempo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale.»

12)

All’articolo 113, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I dati diversi da quelli di cui all’articolo 112 sono conservati al massimo per dieci anni e i dati relativi agli oggetti di cui all’articolo 99, paragrafo 1, al massimo per cinque anni.»

13)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 113 bis

1.   I dati diversi dai dati di carattere personale archiviati dalle autorità di cui all’articolo 92, paragrafo 4, in seguito allo scambio di informazioni a norma di detto paragrafo sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso distrutti al più tardi un anno dopo che sono state cancellate dal Sistema d’informazione Schengen le segnalazioni riguardanti la persona interessata o l’oggetto in questione.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata svolta un’azione nel suo territorio. Il periodo di tempo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale.»

Articolo 2

1.   L’articolo 1, punti 1, 5 e 8 della presente decisione prende effetto novanta giorni dopo la pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   L’articolo 1, punti 11 e 13 della presente decisione prende effetto centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   L’articolo 1, punti 1, 5, 8, 11 e 13 della presente decisione prende effetto per l’Islanda e la Norvegia duecentosettanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   L’articolo 1, punti 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 12 prende effetto a decorrere da una data che sarà fissata dal Consiglio che delibera all’unanimità, non appena siano state adempiute negli Stati membri le precondizioni necessarie.

Il Consiglio può decidere di fissare date diverse per quanto riguarda l’applicazione

dell’articolo 1, punti 2, 4 e 6,

dell’articolo 1, punto 3,

dell’articolo 1, punto 7,

dell’articolo 1, punto 9, nuovo articolo 101 bis,

dell’articolo 1, punto 9, nuovo articolo 101 ter,

dell’articolo 1, punto 12.

5.   Qualsiasi decisione del Consiglio a norma del paragrafo 4 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 160 del 4.7.2002, pag. 7.

(2)  GU C 31 E del 5.2.2004, pag. 122.

(3)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(6)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


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