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Document 32005D0195

2005/195/CE: Decisione della Commissione, del 9 marzo 2005, relativa alla parziale non conformità della norma EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 88/378/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 542] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 63, 10.3.2005, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M, 18.10.2005, p. 151–152 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 77 - 78

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/195/oj

10.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2005

relativa alla parziale non conformità della norma EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 88/378/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 542]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/195/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

visto il parere del Comitato permanente istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (2),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 88/378/CEE, la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 3 può essere presunta quando i giocattoli siano conformi alle norme nazionali applicabili che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(2)

Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(3)

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), su mandato della Commissione, ha elaborato e adottato, il 15 luglio 1998, la norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche», i cui riferimenti sono stati pubblicati per la prima volta nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 28 luglio 1999 (3).

(4)

Conformemente alla clausola 4.6 di questa norma armonizzata, i giocattoli e i loro elementi fabbricati con materiali espansibili i quali, in base al test del cilindro, sono classificati come piccoli pezzi, non devono aumentare le loro dimensioni di più del 50 % quando subiscono le prove previste alla clausola 8.14, vale a dire quando sono completamente immersi in un recipiente a talune condizioni per un periodo di 24 ore.

(5)

Le autorità spagnole sostengono che, malgrado la conformità alla norma armonizzata applicabile, tali prodotti possono presentare un rischio per la salute dei bambini se piccole parti vengono staccate e inghiottite.

(6)

Dopo aver realizzato le prove su una serie di giocattoli fabbricati con materiali espansibili, le autorità spagnole hanno concluso che essi potevano continuare ad aumentare di dimensioni se immersi per una durata superiore al periodo di 24 ore previsto alla clausola 8.14. Considerando che possono trascorrere più di 24 ore perché un oggetto percorra l’insieme dell’apparato gastrointestinale, la durata di 24 ore prevista per il metodo di prova può non essere sufficiente a verificare il rischio di lesione corporea nel caso in cui giocattoli o elementi di giocattoli di piccole dimensioni siano inghiottiti.

(7)

Inoltre, il rischio di lesione corporea è particolarmente grave quando pezzi o segmenti di piccole dimensioni possono essere facilmente distaccati. Anche se la clausola 4.6 della norma armonizzata pertinente stabilisce che i giocattoli e i loro elementi siano sottoposti al test del cilindro, tale clausola non tiene conto della possibilità che, nel caso di alcuni giocattoli che non entrano nel cilindro e non hanno piccoli elementi, i bambini possano tuttavia staccare facilmente piccole parti del materiale mordendolo, torcendolo o praticandovi un foro.

(8)

Di conseguenza, risulta dalle informazioni presentate dalle autorità spagnole, dalle altre autorità nazionali, dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE che non si può più presumere che la conformità alla norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» implichi la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, per quanto riguarda le clausole 4.6 e 8.14 di tale norma, in relazione al test d’immersione per un periodo di 24 ore.

(9)

È opportuno quindi prevedere un adeguato avviso destinato ad accompagnare la pubblicazione dei riferimenti della norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel caso dei giocattoli e delle parti di giocattoli fabbricati con materiali espansibili, la norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche», così come adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il 15 luglio 1998, non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 88/378/CEE per quanto riguarda le clausole 4.6 e 8.14 di tale norma, in relazione al periodo di 24 ore durante il quale un giocattolo deve essere immerso in un recipiente.

Articolo 2

La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei riferimenti della norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche», così come adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il 15 luglio 1998, è accompagnata dal seguente avviso aggiuntivo:

«Le clausole 4.6 e 8.14 della norma EN 71-1:1998, per quanto riguarda il periodo di 24 ore durante il quale un giocattolo deve essere immerso in un recipiente, non coprono tutti i rischi inerenti a giocattoli e parti di giocattoli fabbricati con materiali espansibili. La norma non attribuisce in merito una presunzione di conformità».

Articolo 3

Un avviso identico a quello figurante all’articolo 2 accompagna il riferimento della norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche», il quale deve essere pubblicato dagli Stati membri conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 88/378/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente della Commissione


(1)  GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU C 215 del 28.7.1999, pag. 4.


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