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Document 32004R0870

Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94 (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 162, 30.4.2004, p. 18–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045 P. 167 - 177
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045 P. 167 - 177
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045 P. 167 - 177
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045 P. 167 - 177
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 045 P. 167 - 177
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045 P. 167 - 177
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045 P. 167 - 177
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045 P. 167 - 177
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 045 P. 167 - 177

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/870/oj

32004R0870

Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/04/2004 pag. 0018 - 0028


Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio

del 24 aprile 2004

che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1) Le diversità biologiche e genetiche in agricoltura costituiscono un fattore insostituibile per lo sviluppo sostenibile della produzione agricola e delle zone rurali. Occorre pertanto adottare tutte le misure necessarie per conservare, caratterizzare, raccogliere e sfruttare le potenzialità di tali diversità in maniera sostenibile, al fine di promuovere gli obiettivi della politica agricola comune (PAC).

(2) La conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura contribuisce inoltre al raggiungimento degli obiettivi della convenzione sulla diversità biologica, approvata dalla Comunità con decisione 93/626/CEE(1) del Consiglio, e della strategia comunitaria per la diversità biologica ad essa correlata, che prevede un piano d'azione per la conservazione della biodiversità e la protezione delle risorse genetiche in agricoltura. La biodiversità rientra anche fra gli obiettivi principali del piano d'azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilisation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) della FAO e il trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, che la Commissione e gli Stati membri hanno sottoscritto il 6 giugno 2002.

(3) Le molteplici attività svolte negli Stati membri (da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche) e da vari programmi e organizzazioni internazionali come la FAO, il programma europeo di cooperazione per le reti di risorse genetiche delle piante coltivate [European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks (ECP/GR)], il Gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale [Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)], il Forum globale sulla ricerca agricola [Global Forum on Agricultural Research (GFAR)], le organizzazioni regionali e subregionali per la ricerca agraria per lo sviluppo [Agricultural Research for Development (ARD)], con il sostegno della Comunità, il punto di contatto europeo regionale [European Regional Focal Point (ERFP)], dei coordinatori nazionali per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento, il programma europeo per le risorse genetiche forestali [European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN)] e gli impegni sottoscritti dalla conferenza ministeriale in corso per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE) di cui la Comunità è parte firmataria, invocano uno scambio di informazioni efficace e un coordinamento intenso tra i principali soggetti comunitari e con le organizzazioni interessate a livello mondiale in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura per aumentarne gli effetti positivi sull'agricoltura.

(4) Le attività intraprese nel settore della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura contribuiscono a mantenere la biodiversità, migliorano la qualità dei prodotti agricoli, contribuiscono a potenziare la diversificazione nelle zone rurali e a ridurre i fattori di produzione e i costi della produzione agricola, contribuendo in particolare ad incentivare una produzione agricola sostenibile e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali.

(5) Occorre promuovere la conservazione ex situ e in situ delle risorse genetiche in agricoltura (compresa la conservazione e lo sviluppo in situ/nell'azienda agricola). Le attività di conservazione dovrebbero riguardare tutte le risorse genetiche vegetali, microbiche e animali che sono o potrebbero rivelarsi utili per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, comprese le risorse genetiche forestali, conformemente con le esigenze della PAC; tali attività mirano a conservare le risorse genetiche e ad incrementare l'utilizzo di razze e varietà sottoutilizzate nella produzione agricola.

(6) È importante migliorare ancora le conoscenze delle risorse genetiche disponibili nella Comunità, delle loro origini e caratteristiche. Occorre raccogliere tutte le informazioni pertinenti sulle strutture e sulle attività esistenti su scala nazionale o regionale che si occupano della conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura in ciascuno Stato membro; tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione degli altri Stati membri e a livello comunitario e internazionale, in particolare dei paesi in via di sviluppo, secondo quanto stabilito nei trattati e negli accordi internazionali.

(7) È necessario promuovere lo sviluppo di inventari basati sul web decentrati, permanenti e accessibili al più ampio numero di utenti, che raccolgano tali conoscenze, garantendo che vengano messi a disposizione a livello comunitario e internazionale; particolare importanza dovrebbe essere attribuita alle attività in corso per l'istituzione di un inventario delle collezioni ex situ detenute nelle banche dei geni europee (come il catalogo Eurisco nell'ambito dell'infrastruttura informativa sulle risorse fitogenetiche europee EPGRIS - European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure, finanziato dal Quinto programma quadro di ricerca).

(8) La Comunità dovrebbe integrare e incentivare le attività svolte negli Stati membri per la conservazione e l'utilizzo sostenibile della diversità biologica in agricoltura. Occorre promuovere il valore aggiunto comunitario concertando le azioni esistenti e sostenendo lo sviluppo di nuove iniziative transfrontaliere in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

(9) Occorre pertanto prevedere provvedimenti che integrino o vadano al di là dell'ambito di applicazione (per quanto riguarda i beneficiari e/o le azioni che possono ottenere un finanziamento) del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(2).

(10) Per contribuire al conseguimento di tali obiettivi, il regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura(3) ha istituito un programma d'azione comunitario della durata di cinque anni. Tale programma è giunto a conclusione il 31 dicembre 1999 e dovrebbe essere sostituito da un nuovo programma comunitario. Il regolamento (CE) n. 1467/94 dovrebbe essere pertanto abrogato.

(11) Nella selezione e attuazione delle misure contemplate dal nuovo programma comunitario occorre tener conto delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione finanziate a livello nazionale o nell'ambito dei programmi quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità. La commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali da utilizzare nel quadro del nuovo programma deve avvenire fatte salve le direttive del Consiglio 66/401/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere(4), 66/402/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali(5), 68/193/CEE, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite(6), 92/33/CEE, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi(7), 92/34/CEE, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti(8), 98/56/CE, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali(9), 1999/105/CE, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione(10), 2002/53/CE, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole(11), 2002/54/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole(12), 2002/55/CEE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi(13), 2002/56/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate(14), 2002/57/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra(15).

(12) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) dispone che i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (paesi EFTA/SEE) dovrebbero, tra l'altro, potenziare ed estendere la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura.

(13) Per una migliore attuazione del programma comunitario occorre istituire un programma di lavoro per il periodo 2004-2006 che definisca le disposizioni finanziarie da applicare.

(14) Nell'ambito dell'attuazione e del monitoraggio del programma comunitario, la Commissione dovrebbe potersi avvalere della consulenza di esperti scientifici e tecnici.

(15) L'intero contributo comunitario dovrebbe essere finanziato sulla rubrica 3 (politiche interne) delle prospettive finanziarie.

(16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(16),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della PAC e alla realizzazione degli impegni assunti a livello internazionale, è istituito un programma comunitario per il periodo 2004-2006 inteso a integrare e promuovere, a livello comunitario, le iniziative avviate negli Stati membri in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle risorse genetiche vegetali, microbiche e animali che sono utilizzate o che potrebbero essere utilizzate in agricoltura.

2. Nell'ambito del presente regolamento non sono concessi finanziamenti:

a) per gli impegni ammissibili ai sensi del titolo II, capo VI, del regolamento (CE) n. 1257/1999, come specificato all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizione di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)(17);

b) per le attività ammissibili nell'ambito del programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "risorse genetiche vegetali", le risorse che riguardano i settori delle piante agricole, dell'orticoltura, delle piante medicinali e aromatiche, i settori della frutticoltura, della silvicoltura e delle foreste nonché la flora selvatica che sono o potrebbero rivelarsi utili nel settore agricolo;

b) "risorse genetiche animali", le risorse relative agli animali domestici d'allevamento (vertebrati e invertebrati) e alla fauna selvatica che sono o potrebbero rivelarsi utili nel settore agricolo;

c) "materiale genetico", qualsiasi materiale di origine vegetale, microbica o animale, compresi i materiali di propagazione riproduttiva e vegetativa, contenente unità funzionali di base dell'ereditarietà;

d) "risorse genetiche in agricoltura", qualsiasi materiale genetico di origine vegetale, microbica o animale che abbia o possa avere un valore per l'agricoltura;

e) "conservazione in situ", la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazione vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

f) "conservazione in situ/nell'azienda agricola", la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell'azienda agricola;

g) "conservazione ex situ", la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale;

h) "collezione ex situ", la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate;

i) "regione biogeografica", una regione geografica definita da caratteristiche tipiche per quanto riguarda la composizione e la struttura della flora e della fauna.

Articolo 4

Azioni ammissibili

1. Il programma comunitario di cui all'articolo 1 comprende azioni mirate, azioni concertate e azioni di accompagnamento, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7.

2. Tutte le azioni svolte nell'ambito del programma sono conformi alla normativa comunitaria in materia fitosanitaria, zootecnica, di salute animale, sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione e sul catalogo comune delle varietà; tali azioni tengono conto di quanto segue:

a) altre attività intraprese a livello comunitario;

b) processi, sviluppi e accordi a livello internazionale nel settore, e in particolare:

- la convenzione sulla diversità biologica,

- il trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura,

- il piano d'azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilisation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) della FAO e altre iniziative nell'ambito della FAO,

- la strategia europea per la conservazione delle specie vegetali e le risoluzioni interessate delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa,

- la strategia globale per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento,

- i programmi attuati in vari ambiti internazionali quali il programma europeo di cooperazione per le reti di risorse genetiche delle piante coltivate (European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks - ECP/GR), il punto di contatto europeo regionale (European Regional Focal Point - ERFP) dei coordinatori nazionali per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento, il programma europeo per le risorse genetiche forestali (European Forest Genetic Resources Programme - EUFORGEN) e il Gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale (Consultative Group on International Agricultural Research - CGIAR).

Articolo 5

Azioni mirate

Le azioni mirate comprendono:

a) le azioni che incentivano la conservazione ex situ ed in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

b) l'istituzione di un inventario europeo basato sul web, decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell'azienda agricola;

c) l'istituzione di un inventario europeo basato sul web, decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle strutture in situ (risorse) oltre che delle banche dati attualmente disponibili o in via di costituzione sulla base degli inventari nazionali;

d) la promozione di scambi periodici di informazioni tecniche e scientifiche tra organismi competenti degli Stati membri, in particolare sull'origine e le caratteristiche individuali delle risorse genetiche disponibili.

Le azioni di cui alla lettera a) sono transnazionali e, in questo, tengono conto, se opportuno, degli aspetti connessi alle regioni biogeografiche, e incentivano o integrano, a livello comunitario, le iniziative in atto a livello nazionale o regionale. Le azioni in questione non possono comportare aiuti per il mantenimento delle zone di protezione della natura.

Articolo 6

Azioni concertate

Le azioni concertate promuovono lo scambio di informazioni su aspetti tematici al fine di migliorare il coordinamento di azioni e programmi in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità. Tali azioni hanno portata transnazionale.

Articolo 7

Azioni di accompagnamento

Le azioni di accompagnamento comprendono iniziative di informazione, diffusione e consulenza, che comportano l'organizzazione di seminari, conferenze tecniche, incontri con organizzazioni non governative (ONG) e altri soggetti interessati, corsi di formazione e la preparazione di rapporti tecnici.

Articolo 8

Programma di lavoro

1. La Commissione garantisce l'attuazione del programma comunitario attraverso un programma di lavoro per il periodo 2004-2006, che viene istituito secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e in funzione delle dotazioni di bilancio disponibili.

2. Le azioni cofinanziate dal programma comunitario hanno una durata massima di 4 anni.

Articolo 9

Selezione delle azioni

1. La Commissione, nel contesto del programma di lavoro di cui all'articolo 8 e in base agli inviti a presentare proposte pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, seleziona le azioni da finanziare nell'ambito del programma comunitario.

2. Gli inviti a presentare proposte riguardano le azioni e i settori indicati agli articoli 5, 6 e 7 e nell'allegato I. Il contenuto degli inviti a presentare proposte è definito secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e conformemente agli articoli applicabili del titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(18).

3. Le proposte relative alle azioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 possono essere presentate da un ente del settore pubblico o da persone fisiche o giuridiche che abbiano la cittadinanza di uno Stato membro e che siano stabiliti nella Comunità; sono compresi le banche dei geni, le organizzazioni non governative, gli allevatori, gli istituti tecnici, le aziende agricole sperimentali, gli orticoltori e i proprietari di boschi o foreste. Anche gli organismi o le persone stabiliti in paesi terzi possono presentare proposte, se previsto dall'articolo 10.

4. Le proposte sono valutate in base ai seguenti criteri:

a) attinenza agli obiettivi del programma definiti nell'articolo 1;

b) qualità tecnica della proposta;

c) capacità di svolgere l'azione con successo e di garantirne una gestione efficace, sia in termini di risorse che di competenze, ivi comprese le disposizioni organizzative definite dai partecipanti;

d) valore aggiunto europeo e potenziale contributo alle politiche comunitarie.

5. Le proposte da finanziare nell'ambito del programma comunitario sono selezionate in base alla valutazione di esperti indipendenti. Questi ultimi ricevono l'incarico dalla Commissione ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e dell'articolo 178 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(19).

6. Le norme d'applicazione del presente articolo sono eventualmente adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 10

Partecipazione di paesi terzi

Il programma comunitario è aperto alla partecipazione dei:

a) paesi EFTA/SEE conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo SEE;

b) paesi associati, conformemente alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi bilaterali che istituiscono i principi generali per la loro partecipazione ai programmi comunitari.

Articolo 11

Convenzione di sovvenzione

1. Dopo l'adozione delle azioni selezionate, la Commissione conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti alle azioni medesime secondo quanto stabilito dagli articoli applicabili di cui al titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio. Tali convenzioni definiscono i criteri dettagliati per la comunicazione, la divulgazione, la tutela e lo sfruttamento dei risultati delle azioni in questione.

2. La Commissione adotta i provvedimenti necessari, in particolare mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso le sedi dei beneficiari, per verificare che le informazioni e i documenti giustificativi presentati siano precisi e garantire che tutti gli obblighi definiti nella convenzione di sovvenzione siano stati rispettati.

Articolo 12

Assistenza tecnica

1. A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio la Commissione può avvalersi della competenza tecnica e scientifica di esperti per l'esecuzione del programma comunitario, compresa la consulenza tecnica per la preparazione degli inviti a presentare proposte, la valutazione delle relazioni tecniche e finanziarie, la comunicazione e l'informazione.

2. A seguito di una procedura di gara nel settore degli appalti pubblici, conformemente agli articoli applicabili del titolo V del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, è stipulato un contratto di servizi.

Articolo 13

Contributo comunitario

1. Il contributo comunitario alle azioni di cui all'articolo 5 non supera il 50 % del costo totale delle azioni.

2. Il contributo comunitario alle azioni di cui agli articoli 6 e 7 non supera l'80 % del costo totale delle azioni.

3. Per le attività di consulenza di cui all'articolo 9, paragrafo 5 (valutazione delle proposte), all'articolo 12 (assistenza tecnica) e all'articolo 14 (valutazione del programma comunitario) è concesso un contributo comunitario massimo del 100 % del costo totale.

4. La rubrica 3, "Politiche interne", delle prospettive finanziarie contribuisce a finanziare le azioni svolte e l'assistenza prestata nell'ambito del programma comunitario in applicazione del presente regolamento.

5. La ripartizione indicativa dei finanziamenti stanziati per il presente programma comunitario è riportata nell'allegato II.

Articolo 14

Valutazione del programma comunitario

Al termine del programma comunitario la Commissione designa un gruppo di esperti indipendenti che riferisce sull'applicazione del presente regolamento, procede ad una valutazione dei risultati e presenta le opportune raccomandazioni. La relazione di detto gruppo, unitamente alle osservazioni della Commissione, è presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato sulla conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (di seguito designato "il comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Il comitato è informato periodicamente sullo stato di attuazione del programma comunitario.

Articolo 16

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1467/94 è abrogato, fatti salvi gli obblighi contrattuali delle parti che hanno stipulato contratti nell'ambito del suddetto regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Walsh

(1) GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

(3) GU L 159 del 28.6.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(4) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

(5) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

(6) GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(7) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(8) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(9) GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(10) GU L 11 del 15.11.2000, pag. 17.

(11) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003.

(12) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/61/CE.

(13) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003.

(14) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

(15) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

(16) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17) GU L 74 del 15.3.2002, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32).

(18) GU L 248 del 10.9.2002, pag. 1.

(19) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

ALLEGATO I

Programma comunitario: azioni e settori ammissibili

1. AZIONI E SETTORI AMMISSIBILI

Il programma comunitario riguarda le attività di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzo di risorse genetiche attualmente in corso nel territorio della Comunità. Gli organismi oggetto delle attività sono vegetali (piante con riproduzione mediante semi), animali (vertebrati e taluni invertebrati) e microrganismi.

Il programma riguarda materiale sia in fase di crescita sia in fase di quiescenza (sementi, embrioni, seme e polline), nonché collezioni ex situ, in situ e in azienda agricola. Tutti i tipi di materiale possono formare oggetto di attività, ivi inclusi cultivar e razze domestiche, varietà locali, materiale per selezionatori, collezioni di materiale genetico e specie selvatiche.

La priorità verrà riservata alle specie che presentano un'importanza significativa - o che verosimilmente potrebbero presentarla in futuro - in agricoltura, in orticoltura ed in silvicoltura nella Comunità.

Verranno presi in particolare considerazione i progetti riguardanti l'utilizzazione di risorse genetiche per:

a) la diversificazione della produzione in agricoltura;

b) il miglioramento della qualità dei prodotti;

c) la gestione e l'uso sostenibili delle risorse naturali e agricole;

d) il miglioramento della qualità dell'ambiente e del paesaggio rurale;

e) l'individuazione di prodotti per nuovi utilizzi e mercati.

Nell'ambito del programma si opererà affinché nell'inventario delle collezioni esistenti e nell'acquisizione di nuove raccolte si tenga conto delle tradizionali conoscenze e competenze acquisite dagli utilizzatori (agricoltori, orticoltori) su metodi di coltivazione, impieghi particolari, lavorazioni, gusti, ecc., tipici della loro regione. Queste ultime informazioni non dovrebbero essere presentate in forma narrativa bensì, per quanto possibile, secondo un formato standardizzato che permetta di reperire e recuperare agilmente i dati in un sistema relazionale di database.

Tutte le azioni svolte nell'ambito del programma sono conformi alla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione e di catalogo comune delle varietà nonché alla normativa in materia fitosanitaria, zootecnica e di salute animale in vigore nella Comunità europea.

Occorre predisporre i mezzi opportuni, in funzione degli obiettivi della politica agricola comune e in conformità degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, per promuovere la diffusione e la valorizzazione dei risultati delle azioni intraprese nei settori della conservazione, della caratterizzazione, della valutazione, della raccolta, della documentazione, dello sviluppo e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura che potrebbero contribuire a realizzare gli obiettivi e gli impegni già citati. In questo contesto l'obiettivo principale è fornire un sostegno efficace e pratico agli utilizzatori presenti e futuri delle risorse genetiche nella Comunità.

2. AZIONI E SETTORI NON AMMISSIBILI

Nel quadro del presente programma non sono contemplate specificamente ai fini di una partecipazione finanziaria della Comunità le seguenti attività: studi teorici, studi volti a verificare ipotesi, studi destinati a sviluppare strumenti o tecniche, lavori che comportano l'applicazione di tecniche non collaudate o di sistemi "modello" nonché tutte le altre attività di ricerca. Tali azioni possono essere prese in considerazione nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità. L'adeguamento dei metodi esistenti ai fini della realizzazione di un'attività che rientra nel presente regolamento potrebbe, tuttavia, essere ritenuto ammissibile nell'ambito del presente programma comunitario.

Le attività ammissibili nell'ambito del programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea non possono essere finanziate.

Nessun sostegno finanziario ai sensi del presente programma è previsto per gli impegni già in corso negli Stati membri e/o ammissibili a norma del titolo II, capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999, come indicato all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 445/2002. Devono tuttavia essere incentivate le azioni che possono creare sinergie tra il regolamento (CE) n. 1257/1999 e il presente programma.

Le azioni che interessano vegetali inferiori, animali inferiori e microrganismi, compresi i funghi, sono ammissibili solo se sono allevati o coltivati sul terreno e quando sono o potrebbero essere utilizzati in agricoltura, compresi gli organismi adatti all'uso come agenti di controllo biologico in agricoltura nel senso più ampio. Sarà fatta eccezione per il caso specifico di determinati rapporti genetici tra parassita o simbionte e ospite nonché nei casi in cui debbano essere conservati entrambi gli organismi. La raccolta e l'acquisizione di materiale sono limitate alle priorità summenzionate.

3. TIPI DI AZIONI

Il programma comunitario concernente le attività di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione di risorse genetiche in agricoltura è attuato mediante azioni mirate, azioni concertate e azioni di accompagnamento. Verranno promossi i seguenti tipi di iniziative.

3.1. Azioni mirate

Le azioni che mirano alla conservazione ex situ, in situ e nell'azienda agricola, alla caratterizzazione, alla valutazione, alla raccolta, alla documentazione, allo sviluppo e all'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura sono destinate a sostenere o integrare, a livello comunitario, le attività intraprese su scala regionale o nazionale. Tali azioni sono transnazionali e tengono conto, se opportuno, anche degli aspetti connessi alle regioni biogeografiche; non possono invece comportare aiuti per il mantenimento delle zone di protezione della natura.

Le azioni in questione dovrebbero dare un valore aggiunto (con la diffusione delle conoscenze, un maggiore uso delle risorse, il miglioramento delle metodologie, lo scambio fra Stati membri) ai programmi agroambientali per le specie, le provenienze, i cultivar o le razze a rischio che già beneficiano di finanziamenti a livello nazionale o regionale (ad esempio, caratterizzazione della diversità genetica e distanza tra rispettive razze, utilizzo di prodotti locali, coordinamento e ricerca di elementi comuni tra responsabili dei vari programmi).

In genere le azioni mirate sono svolte da partecipanti stabiliti nella Comunità e sono finanziate mediante il presente strumento, eventualmente in partenariato con organizzazioni di altre regioni del mondo. Priorità deve essere data alle attività per la cui esecuzione è prevista la partecipazione di almeno due partner tra loro indipendenti e stabiliti in Stati membri diversi. Occorre incentivare la partecipazione delle ONG e di altri soggetti nel settore della conservazione in situ/nell'azienda agricola.

Devono essere incoraggiati la diffusione e lo scambio di risorse genetiche europee per incrementare l'utilizzo di specie sotto-utilizzate, nonché l'uso di una vasta diversità di risorse genetiche per la produzione agricola sostenibile.

Per le risorse vegetali è attualmente disponibile, o in fase di definizione nell'ambito dell'infrastruttura informativa sulle risorse fitogenetiche europee (EPGRIS - European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure), una rete basata sul web decentrata, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, degli inventari nazionali di collezioni ex situ (banche di geni), di strutture in situ (risorse) e di banche dati sulla base degli inventari nazionali. Occorre incentivare e migliorare ulteriormente lo sviluppo di inventari nazionali delle collezioni ex situ detenute nei paesi europei e l'istituzione di un catalogo di ricerca europeo (Eurisco) e creare inventari delle risorse in situ (riserve genetiche o unità di conservazione dei geni).

Occorre istituire un inventario europeo basato sul web decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, sulle risorse genetiche forestali, comprese le risorse in situ (riserve genetiche o unità di conservazione dei geni) e le collezioni ex situ; tale inventario dovrebbe basarsi sugli inventari nazionali e tener conto delle attività del programma Euforgen.

Per quanto riguarda le risorse genetiche animali detenute nelle aziende agricole, le iniziative dovrebbero riguardare principalmente l'istituzione di una rete europea di inventari nazionali che trattino aspetti amministrativi (quali l'origine e lo stato del finanziamento, lo stato delle razze e i rischi che corrono, l'ubicazione dei libri genealogici ecc.); tali inventari dovrebbero essere gestiti secondo il DAD-IS, il sistema d'informazione della strategia globale per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento (AnGIR).

Per la conservazione ex situ delle risorse genetiche animali (seme, embrioni) dovrebbe essere creata una rete sul web di inventari nazionali e un catalogo di ricerca europeo per i dati minimi "di passaporto". L'inventario consiste soprattutto nella definizione, nella pubblicazione e nell'aggiornamento periodici delle strutture (di stoccaggio e conservazione) delle risorse genetiche in agricoltura conservate nella Comunità come pure nell'elencazione delle attività in corso in materia di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione di tali risorse genetiche. Possono essere inclusi i dati minimi "di passaporto" dei singoli accessi.

Per le risorse genetiche microbiche occorre istituire una rete, basata sul web, di inventari nazionali delle risorse ex situ e in situ, nell'ambito della rete dei centri europei per le risorse biologiche (European Biological Resource Centre Network - EBRCN).

Devono essere incentivati gli scambi periodici di informazioni tra gli organismi competenti negli Stati membri, in particolare riguardo all'origine e alle caratteristiche individuali delle risorse genetiche disponibili. In questo modo sarà più agevole creare una rete di inventari nazionali, che costituirà una guida delle collezioni delle risorse genetiche conservate e delle attività connesse in corso nella Comunità. L'obiettivo della rete in questione consiste nel sostenere le altre attività comunitarie e nazionali e nell'incoraggiare la conoscenza e l'utilizzazione più vaste possibili del materiale conservato.

I costi connessi con la costituzione di capacità delle ONG, l'istituzione e il monitoraggio degli inventari, gli scambi periodici di informazioni tra organismi competenti negli Stati membri e la preparazione di pubblicazioni e rapporti periodici devono essere finanziati con gli importi totali stanziati per l'attuazione del programma.

3.2. Azioni concertate

Le azioni concertate sono destinate a migliorare il coordinamento, a livello comunitario, di singole azioni (nazionali, regionali e locali) in materia di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura svolte negli Stati membri; tale obiettivo è conseguito principalmente con l'organizzazione di seminari e la presentazione di rapporti. In particolare tali azioni dovrebbero incentivare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione riguardo a questioni tematiche e ad azioni e programmi specifici locali (aziendali), regionali o nazionali (svolti o pianificati sotto la responsabilità degli Stati membri o da organismi non soggetti all'autorità di questi ultimi); sono comprese le azioni che sono o possono essere effettuate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999, dei regolamenti (CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1) e (CEE) n. 2082/92, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari(2) o della direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole(3), al fine di coordinare tutte queste iniziative fra loro, con le misure da adottare a livello comunitario e con i processi, sviluppi e accordi internazionali nel settore. Le azioni concertate potrebbero anche includere attività di coordinamento su tematiche specifiche (risorse genetiche specifiche, di animali o piante coltivate) che si avvalgono di gruppi tecnici specializzati. Le azioni concertate hanno portata transnazionale.

3.3. Misure di accompagnamento

Azioni di accompagnamento specifiche comprendono attività di informazione, diffusione e consulenza che comportano:

- l'organizzazione di seminari, di conferenze tecniche, workshop e riunioni occasionali con le organizzazioni non governative (ONG) e altri organismi e soggetti interessati,

- attività di formazione e di mobilità del personale specializzato,

- preparazione di rapporti tecnici,

- attività di promozione dello sfruttamento dei risultati da parte del mercato (utenti).

4. AZIONI MIRATE: ALTRE PRECISAZIONI SUI SETTORI AMMISSIBILI

4.1. Risorse genetiche delle piante coltivate

1) Creazione di una rete basata sul web, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, di inventari nazionali delle risorse genetiche delle piante coltivate (in situ ed ex situ); mantenimento e ulteriore perfezionamento del catalogo di ricerca europeo (Eurisco).

2) Scambio di informazioni su metodi, tecniche ed esperienze delle attività condotte in azienda agricola, compresi i concetti di utilizzo e commercializzazione, che possono incentivare l'impiego di coltivazioni sottoutilizzate, contribuendo così a diversificare l'agricoltura.

3) Inventario e documentazione delle risorse in situ di parenti selvatici delle piante coltivate utilizzate o potenzialmente utili per l'alimentazione e l'agricoltura.

4) Creazione, mantenimento e perfezionamento di database europei sulle colture (European Central Crop Databases - ECCDB) contenenti dati sulla caratterizzazione e la valutazione; tali banche dati devono essere collegate alla rete di inventari nazionali e al catalogo Eurisco per i dati a livello di "passaporto".

5) Istituzione e coordinamento delle collezioni permanenti europee ex situ sulla base delle collezioni ex situ esistenti a livello nazionale o di istituzioni, applicando i concetti alla base della condivisione delle responsabilità tra paesi europei per la conservazione delle risorse genetiche delle piante coltivate.

6) Istituzione e coordinamento di una rete europea di campi e giardini per la conservazione e dimostrazione delle risorse genetiche di piante coltivate a rischio o sottoutilizzate.

7) Caratterizzazione e valutazione delle risorse genetiche di piante coltivate che potrebbero rivestire interesse per l'agricoltura europea.

8) Raccolta delle risorse genetiche di piante coltivate che potrebbero rivestire interesse per l'agricoltura europea in conformità del diritto e degli obblighi internazionali.

4.2. Risorse genetiche forestali

1) Creazione di una rete basata sul web, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, di inventari nazionali delle risorse genetiche forestali utilizzate o potenzialmente utili per la gestione sostenibile dei boschi e delle foreste in Europa.

2) Scambio di informazioni su metodi, tecniche ed esperienze sulle attività di conservazione e gestione delle risorse genetiche forestali.

3) Analisi e preparazione di buone prassi di gestione operativa per le risorse genetiche forestali e integrazione delle attività connesse nei programmi nazionali su boschi e foreste.

4) Istituzione di reti europee di risorse genetiche o unità di conservazione dei geni rappresentative per le specie interessate, onde migliorarne la conservazione e la caratterizzazione a livello europeo.

5) Valutazione delle risorse genetiche forestali a livello di specie e di provenienze (compresa l'analisi delle sperimentazioni in caso di esperimenti esistenti sulle provenienze) che potrebbero essere importanti per la gestione sostenibile di boschi e foreste in Europa.

6) Istituzione e coordinamento di collezioni per incentivare l'utilizzo di risorse genetiche per l'afforestazione, la riforestazione, il recupero e il miglioramento degli alberi a livello europeo.

7) Raccolta di risorse genetiche forestali che potrebbero rivestire interesse a livello europeo.

4.3. Risorse genetiche animali

1) Creazione di una rete europea basata sul web, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, di inventari nazionali delle risorse genetiche animali ex situ ed in situ/nell'azienda agricola che tenga conto delle attività svolte nell'ambito dei coordinatori nazionali europei per la gestione delle risorse genetiche animali e sia collegata al sistema informativo DAD-IS della FAO.

2) Definizione di criteri standard e comparabili validi in tutta Europa per individuare le priorità d'azione nazionali nel settore della conservazione e dell'utilizzazione sostenibili delle risorse genetiche animali e i requisiti connessi per la cooperazione internazionale.

3) Istituzione di centri europei per la crioconservazione delle risorse genetiche animali che sfruttino le esperienze nazionali o istituzionali di crioconservazione.

4) Caratterizzazione e valutazione delle risorse genetiche animali (specie e razze) utilizzate o potenzialmente utili per l'alimentazione e l'agricoltura.

5) Istituzione di un sistema standard europeo per testare il rendimento delle risorse genetiche animali in agricoltura e per la documentazione delle caratteristiche delle razze e delle popolazioni di animali di allevamento a rischio.

6) Creazione e coordinamento di una rete europea di aziende agricole simili al progetto "ARK farm", centri di soccorso e parchi di animali d'allevamento per le specie di animali d'allevamento europee a rischio.

7) Sviluppo di programmi di selezione transnazionali comuni per le razze e le popolazioni a rischio. Definizione di norme per lo scambio di informazioni, il materiale genetico e gli animali da riproduzione.

8) Elaborazione di strategie che incrementino la redditività delle razze locali (per creare legami tra le razze locali e i prodotti tipici da esse derivati, per individuare e promuovere il valore delle razze locali per i servizi ambientali come la conservazione del paesaggio o la gestione degli ecosistemi agricoli, e per il contributo che danno all'aspetto di multifunzionalità che caratterizza l'agricoltura - ad esempio il mantenimento della diversità culturale nelle zone rurali, lo sviluppo rurale e il turismo ecc.).

9) Definizione di strategie per promuovere l'utilizzo di risorse genetiche animali sottoutilizzate che potrebbero rivestire interesse a livello europeo.

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(2) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(3) GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1.

ALLEGATO II

Ripartizione finanziaria indicativa per il programma comunitario

>SPAZIO PER TABELLA>

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