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Document 32004R0834

Regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

OJ L 127, 29.4.2004, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 343 - 345
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 343 - 345
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 343 - 345
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 343 - 345
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 343 - 345
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 343 - 345
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 343 - 345
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 343 - 345
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 343 - 345

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/834/oj

32004R0834

Regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0040 - 0042


Regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione

del 28 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate negli allegati della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: "la convenzione CITES").

(2) L'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio comprende le specie elencate nell'appendice I della convenzione per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve: Varanus nebulosus deve pertanto figurare in tale allegato.

(3) Le modifiche dell'appendice III della convenzione, apportate a norma dell'articolo XVI della convenzione medesima, devono essere riprese nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e nelle "Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D". In particolare, è necessario includere l'Argentina, l'Australia, l'Indonesia, il Messico, la Nuova Zelanda e il Perù tra gli Stati di origine delle specie che figurano nell'appendice III della convenzione.

(4) L'annotazione relativa ad alcune specie di corallo deve essere modificata per includere alcuni termini della risoluzione CITES conf. 11.10 relativi alle definizioni di sabbia corallina e di frammenti di corallo, in conformità della definizione di "esemplari" data all'articolo 2, lettera t) del regolamento (CE) n. 338/97; l'annotazione relativa ad Aloe spp. deve fare espressamente riferimento alle specie incluse nell'allegato A; l'annotazione relativa a Guaiacum spp. deve essere modificata per designare le parti e i prodotti derivati stabiliti durante la 12a conferenza.

(5) In base ai criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 338/97, il gruppo di consulenza scientifica ha stabilito che determinate specie devono essere eliminate dall'elenco degli animali la cui importazione nella Comunità è soggetta a monitoraggio in considerazione delle quantità interessate e che invece determinate altre specie devono essere aggiunte a tale elenco.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 338/97.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche istituito a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1497/2003 della Commissione (GU L 215 del 27.8.2003, pag. 3).

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue.

1) Nelle "Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D" sono inserite le voci seguenti alla nota n. 9:

a) "AR (Argentina)" e "AU (Australia)" prima della voce "BO (Bolivia)";

b) "ID (Indonesia)" dopo la voce "IN (India)";

c) "MX (Messico)" dopo la voce "MU (Mauritius)";

d) "NZ (Nuova Zelanda)" e "PE (Perù)" dopo la voce "NP (Nepal)".

2) La colonna denominata "allegato A" è modificata come segue:

il regno animale (FAUNA), tipo: CHORDATA, classe: REPTILIA, ordine: SAURIA è modificato come segue:

in riferimento alla famiglia "Varanidae", la voce "Varanus nebulosus" è inserita dopo la voce "Varanus komodoensis".

3) La colonna denominata "allegato B" è modificata come segue:

a) nel regno animale (FAUNA)

tipo: CNIDARIA, le parole "(I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento)" sono sostituite sempre dal testo seguente:

"Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Fossili

Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.

Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro."

b) il regno vegetale (FLORA) è modificato come segue:

i) in riferimento alla famiglia "LILIACEAE", il testo tra parentesi dopo la voce "Aloe spp." è sostituito dal testo seguente:

"Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione dell'Aloe vera; denominato altresì Aloe barbadensis, che non è inclusa negli allegati del presente regolamento) >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>1"

ii) in riferimento alla famiglia "ZYGOPHYLLACEAE", la voce "Guaiacum spp. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>1" è sostituita da "Guaiacum spp. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>2".

4) Nella colonna denominata "Allegato C", in riferimento alla FAUNA, è aggiunto il testo seguente prima del tipo CNIDARIA:

"Tipo: ECHINODERMATA

Classe: HOLOTHUROIDEA

Ordine: ASPIDOCHIROTIDA

Famiglia: Stichopodidae

Isostichopus fuscus (sinonimo: Stichopus fuscus) (III EC)"

5) La colonna denominata "allegato D" è modificata come segue:

a) il regno animale (FAUNA), tipo: CHORDATA, classe: REPTILIA, ordine: SAURIA è modificato come segue:

i) in riferimento alla famiglia "Gekkonidae", la voce "Geckolepis maculata" è soppressa;

ii) in riferimento alla famiglia "Agamidae", la voce "Acanthosaura armata" è soppressa;

iii) in riferimento alla famiglia "Cordylidae", le voci "Zonosaurus laticaudatus" e "Zonosaurus madagascariensis" sono soppresse;

iv) in riferimento alla famiglia "Scincidae", le voci "Tiliqua gerrardii", "Tiliqua gigas" e "Tiliqua scincoides" sono soppresse;

b) l'ordine SERPENTES è modificato come segue:

i) in riferimento alla famiglia "Xenopeltidae", la voce "Xenopeltis unicolor §1" è soppressa;

ii) in riferimento alla famiglia "Acrochordidae", la voce "Acrochordus granulatus §1" è soppressa;

iii) in riferimento alla famiglia "Colubridae", sono soppresse le voci seguenti:

Ahaetulla prasina §1

Boiga dendrophila §1

Enhydris chinensis §1

Enhydris enhydris §1

Enhydris plumbea §1

Rhabdophis chrysargus §1

Zaocys dhumnades §1

iv) in riferimento alla famiglia "Elapidae", sono soppresse le voci seguenti:

Bungarus candidus §1

Laticauda colubrine §1

Laticauda crockery §1

Laticauda laticaudata §1

Laticauda schisorhynchus §1

Laticauda semifasciata §1

v) in riferimento alla famiglia "Hydrophiidae", sono soppresse le voci seguenti:

Hydrophis atriceps §1

Hydrophis belcheri §1

Hydrophis bituberculatus §1

Hydrophis brookii §1

Hydrophis caerulescens §1

Hydrophis cantoris §1

Hydrophis coggeri §1

Hydrophis cyanocinctus §1

Hydrophis czeblukovi §1

Hydrophis elegans §1

Hydrophis fasciatus §1

Hydrophis geometricus §1

Hydrophis gracilis §1

Hydrophis inornatus §1

Hydrophis klossi §1

Hydrophis lamberti §1

Hydrophis lapemoides §1

Hydrophis macdowelli §1

Hydrophis mamillaris §1

Hydrophis melanocephalus §1

Hydrophis melanosoma §1

Hydrophis obscurus §1

Hydrophis ornatus §1

Hydrophis pacificus §1

Hydrophis parviceps §1

Hydrophis semperi §1

Hydrophis spiralis §1

Hydrophis stricticollis §1

Hydrophis torquatus §1

Hydrophis vorisi §1.

c) nel regno vegetale (FLORA), è inserita la voce seguente prima della famiglia "PORTULACACEAE":

"Famiglia: PEDALIACEAE Harpagophytum spp. (Artiglio del diavolo)"

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