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Document 32004R0004

Regolamento (CE) n. 4/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

OJ L 2, 6.1.2004, p. 3–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 20
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 113 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 113 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 163 - 180

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogato da 32014R0908

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/4/oj

32004R0004

Regolamento (CE) n. 4/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 06/01/2004 pag. 0003 - 0020


Regolamento (CE) n. 4/2004 della Commissione

del 23 dicembre 2003

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002(2), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alla soppressione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4045/89 concernenti il rimborso, da parte della Comunità, delle spese sostenute dagli Stati membri nel quadro dei controlli previsti dal citato regolamento, le relative modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 1863/90 della Commissione, del 29 giugno 1990, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/434/CEE(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2278/96(4), sono diventate obsolete.

(2) È inoltre opportuno stabilire modalità di applicazione riguardo alla procedura per la riduzione del numero minimo di controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 4045/89, che istituisce un sistema di assistenza reciproca tra gli Stati membri ai fini dell'espletamento dei controlli.

(3) A norma del regolamento (CEE) n. 4045/89, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una serie di comunicazioni. Poiché la standardizzazione della forma e del contenuto di tali comunicazioni ne agevola l'uso e garantisce un approccio uniforme, è opportuno adottare modalità di applicazione riguardo a tale forma e contenuto.

(4) Pertanto, in considerazione della portata delle modifiche richieste e a fini di chiarezza, occorre sostituire il regolamento (CEE) n. 1863/90.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I OGGETTO

Articolo 1

Il presente regolamento reca modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89.

CAPITOLO II DOMANDA DI RIDUZIONE DEL NUMERO MINIMO DI CONTROLLI

Articolo 2

La domanda di riduzione del numero minimo di controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 4045/89 reca informazioni dettagliate su tutti gli elementi elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

La decisione di accordare una riduzione del numero minimo di controlli ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 4045/89 si basa su una valutazione dei vantaggi che ne conseguirebbero dal punto di vista della tutela degli interessi finanziari della Comunità e tiene conto dei seguenti criteri:

a) i rischi accertati;

b) l'impostazione adottata;

c) il tasso di esecuzione del numero minimo di controlli nei tre precedenti periodi di controllo, nonché il numero e il tasso di adempimento tempestivo delle richieste di assistenza reciproca nei tre precedenti periodi di controllo;

d) la fattibilità dell'impostazione proposta e l'eventuale esperienza dello Stato membro interessato riguardo all'impostazione o al settore di cui trattasi;

e) la proporzione in cui i controllori di uno Stato membro possono partecipare ai controlli svolti nell'altro o negli altri Stati membri nel quadro dell'operazione congiunta;

f) la conferma che l'altro o gli altri Stati membri partecipano, nella misura richiesta, all'operazione congiunta, se ciò non figura nel programma dell'altro Stato membro comunicato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89;

g) la misura in cui il controllo in paesi terzi è previsto e considerato fattibile;

h) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario a sostegno della richiesta.

Articolo 4

La decisione di cui all'articolo 3 fissa, in numero e in percentuale, la riduzione del numero minimo di controlli prescritto in base all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

CAPITOLO III CONTENUTO DEI DOCUMENTI

Articolo 5

1. La relazione annuale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89 contiene informazioni dettagliate su ciascuno degli aspetti dell'applicazione del suddetto regolamento elencati nell'allegato II del presente regolamento, esposte in rubriche chiaramente identificate, secondo le voci ivi riportate.

2. Il programma annuale di controlli di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4045/89 è redatto secondo il modello riportato nell'allegato III del presente regolamento.

3. L'elenco delle imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 è compilato secondo il modello riportato nell'allegato IV del presente regolamento.

4. L'elenco delle imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4045/89 è compilato secondo il modello riportato nell'allegato V del presente regolamento.

5. La richiesta, da parte di uno Stato membro, di un'ispezione prioritaria presso un'impresa in un altro Stato membro, prevista all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 4045/89 è formulata secondo il modello riportato nell'allegato VI del presente regolamento.

6. Le informazioni sui risultati dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 4045/89 sono fornite secondo il modello riportato nell'allegato VII del presente regolamento.

7. Le informazioni sulle richieste e sui risultati dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 4045/89, che devono essere comunicate alla Commissione in relazioni trimestrali a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento, sono fornite secondo il modello riportato nell'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 6

Le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 5 possono essere trasmesse in forma cartacea o in forma elettronica, in un formato da concordare tra il mittente e il destinatario.

I dati sulle operazioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4045/89 sono comunicati in forma elettronica, secondo il formato prescritto nell'allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione(5).

CAPITOLO IV AZIONI CONGIUNTE

Articolo 7

1. La Commissione, di propria iniziativa o su proposta di uno Stato membro e con l'accordo degli Stati membri interessati, può decidere di coordinare azioni congiunte che implicano assistenza reciproca tra due o più Stati membri, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

Nel prendere questa decisione, la Commissione tiene conto in particolare dei seguenti fattori:

a) il rischio che ciò comporta;

b) la portata delle operazioni, in particolare la frequenza degli scambi intra ed extracomunitari, e la loro entità finanziaria;

c) l'esigenza di applicare un'impostazione uniforme.

2. D'intesa con gli Stati membri interessati, uno Stato membro è designato responsabile della gestione dell'azione congiunta.

Tuttavia, a ciascuno Stato membro incombe la responsabilità dell'esecuzione dei controlli prescritti dal regolamento (CEE) n. 4045/89.

3. Ciascuno Stato membro provvede:

a) a designare le persone o i servizi abilitati a realizzare l'azione congiunta per suo conto;

b) a rendere disponibile, per l'esecuzione dell'azione congiunta, un numero sufficiente di funzionari qualificati;

c) a curare che il controllo sia effettuato e il relativo rapporto sia redatto e notificato a tutti gli Stati membri partecipanti e alla Commissione entro i termini fissati.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1863/90 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

(2) GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4.

(3) GU L 170 del 3.7.1990, pag. 23.

(4) GU L 308 del 29.11.1996, pag. 30.

(5) GU L 295 del 16.11.1999, pag. 1.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

Informazioni che devono figurare nella relazione annuale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89

1. Applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89

Informazioni concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89, tra cui eventuali cambiamenti degli organismi competenti per i controlli e del servizio specifico incaricato di seguire l'applicazione del suddetto regolamento, di cui all'articolo 11 dello stesso, nonché modifiche delle rispettive competenze.

2. Modifiche legislative

Informazioni concernenti eventuali modifiche della legislazione nazionale, pertinenti all'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89, verificatesi successivamente alla relazione annuale precedente.

3. Modifiche del programma di controlli

Descrizione di eventuali emendamenti o modifiche apportate al programma di controlli presentato alla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 successivamente alla presentazione di detto programma.

4. Esecuzione del programma di controlli oggetto della presente relazione

Informazioni sull'esecuzione del programma di controlli nel periodo che si conclude il 30 giugno precedente la scadenza del termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89, compresi i seguenti elementi, considerati nell'insieme e suddivisi per organismo di controllo (qualora più organismi siano preposti ai controlli a norma del regolamento in parola):

a) numero di controlli eseguiti e numero di imprese controllate;

b) numero di controlli in corso e numero di imprese interessate da questi controlli;

c) numero di controlli programmati per il periodo considerato e non ancora eseguiti e numero di imprese non ancora controllate per effetto della mancata esecuzione dei suddetti controlli;

d) motivi per cui i controlli di cui alla lettera c) non sono stati eseguiti;

e) scomposizione dei controlli di cui alle lettere a), b), e c) secondo le misure e secondo gli importi pagati o ricevuti;

f) risultati dei controlli di cui alla lettera a), compresi i seguenti elementi:

i) numero di controlli nel corso dei quali sono state riscontrate irregolarità e numero di imprese interessate;

ii) natura delle irregolarità constatate;

iii) misura alla quale si riferisce ciascuna irregolarità riscontrata;

iv) stima delle conseguenze finanziarie di ciascuna irregolarità;

g) indicazione della durata media dei controlli in persona/giorni, precisando, se possibile, il tempo impiegato per ciascuna delle fasi di programmazione, preparazione, esecuzione dei controlli e stesura delle relazioni.

5. Esecuzione dei programmi di controllo precedenti

La relazione indicherà i risultati dei controlli eseguiti nei precedenti periodi di controllo, che non erano disponibili al momento della presentazione delle precedenti relazioni, compresi i seguenti elementi:

a) numero di controlli nel corso dei quali sono state riscontrate irregolarità e numero di imprese interessate;

b) natura delle irregolarità constatate;

c) misura alla quale si riferisce ciascuna irregolarità riscontrata;

d) stima delle conseguenze finanziarie di ciascuna irregolarità.

I risultati dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 4045/89 vanno presentati distintamente.

6. Assistenza reciproca

Devono essere notificate le richieste di assistenza reciproca presentate e ricevute a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4045/89, compresi i risultati dei controlli effettuati in via prioritaria a norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del medesimo regolamento e una sintesi degli elenchi inviati e ricevuti a norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, dello stesso.

7. Risorse

Indicazione delle risorse disponibili per l'esecuzione dei controlli a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89, compresi i seguenti elementi:

a) numero di effettivi addetti ai controlli a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89, espresso in persona/anni e suddiviso per organismo di controllo e, se del caso, per regione;

b) formazione ricevuta dal personale addetto ai controlli a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89, con indicazione della proporzione del personale di cui alla lettera a) che ha ricevuto tale formazione e del tipo di formazione ricevuto; e

c) attrezzatura e materiale informatico in dotazione al personale addetto ai controlli a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89.

8. Difficoltà incontrate nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89

Informazioni su eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione del regolamento e sui provvedimenti presi o proposti per superarle.

9. Miglioramenti proposti

Eventuali proposte per migliorare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 o il regolamento stesso.

ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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ALLEGATO VII

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ALLEGATO VIII

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