EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0082

Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate

OJ L 261, 6.8.2004, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 40 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 40 - 43
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 77 - 80

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/82/oj

6.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/24


DIRETTIVA 2004/82/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b),

vista la iniziativa del Regno di Spagna (1)

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Per lottare efficacemente contro l'immigrazione illegale e migliorare il controllo alle frontiere è fondamentale che tutti gli Stati membri adottino disposizioni che istituiscano obblighi per i vettori aerei che trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri. Ai fini di una maggiore efficacia di tale obiettivo, occorre altresì armonizzare, per quanto possibile, le sanzioni pecuniarie previste dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi cui sono soggetti i vettori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici e le prassi degli Stati membri.

(2)

Il Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004 ha adottato una dichiarazione sulla lotta al terrorismo sottolineando la necessità di accelerare l'esame del fascicolo e di portare avanti i lavori sulla proposta direttiva del Consiglio sull'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate al fine di procedere ad una rapida conclusione in merito a tali misure.

(3)

È importante evitare un vuoto della Comunità nel combattere l'immigrazione illegale.

(4)

A partire dal 1o maggio 2004 il Consiglio non può più agire su iniziativa di uno Stato membro.

(5)

Il Consiglio ha esaurito tutte le possibilità di ottenere in tempo il parere del Parlamento europeo.

(6)

Vistele circostanze eccezionali la decisione dovrebbe essere adottata senza ilparere del Parlamento europeo.

(7)

Gli obblighi che devono essere imposti ai vettori ai sensi della presente direttiva sono complementari a quelli stabiliti a norma delle disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di Schengen del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, integrate dalla direttiva 2001/51/CE del Consiglio (2). I due tipi di obblighi perseguono infatti lo stesso obiettivo di controllare i flussi migratori e di combattere l'immigrazione illegale.

(8)

Fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), è necessario non pregiudicare la libertà degli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi supplementari per i vettori aerei o alcune categorie di altri vettori, comprese le informazioni o i dati riguardanti i biglietti di ritorno, che siano menzionati o meno nella presente direttiva.

(9)

Ai fini di una lotta più efficace contro l'immigrazione illegale e di una maggiore efficacia di tale obiettivo, è fondamentale che, fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE, si tenga conto al più presto possibile di qualsiasi innovazione tecnologica, in particolare riguardante l'integrazione e l'uso di elementi biometrici nelle informazioni che i vettori devono fornire.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che nell'ambito di qualsiasi procedimento avviato nei confronti di vettori e che potrebbe dar luogo all'applicazione di sanzioni possano essere effettivamente esercitati il diritto di difesa e il diritto di impugnazione avverso siffatte decisioni.

(11)

Le presenti misure riprendono le possibilità di controllo previste nella decisione del comitato esecutivo di Schengen [SCH/Com-ex (94) 17-4a Rev.], che mirano a intensificare i controlli alle frontiere e a prevedere un lasso di tempo sufficiente a effettuare un controllo dettagliato e approfondito di ogni passeggero, grazie alla trasmissione, alle autorità incaricate di effettuare tali controlli, dei dati relativi alle persone trasportate.

(12)

La direttiva 95/46/CE si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità degli Stati membri. Ciò significa che, mentre sarebbe legittimo trattare i dati dei passeggeri trasmessi per l'espletamento dei controlli di frontiera anche per consentirne l'utilizzo come mezzi probatori in procedimenti diretti all'applicazione della normativa in materia di ingresso e immigrazione, incluse le relative disposizioni sulla tutela dell'ordine pubblico («ordrepublic») e della sicurezza nazionale, qualsiasi altro trattamento che non fosse compatibile con i suddetti fini sarebbe in contrasto con il principio enunciato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 95/46/CE. Gli Stati membri dovrebbero prevedere un sistema di sanzioni da infliggere in caso di uso dei dati in contrasto con gli obiettivi della presente direttiva.

(13)

La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente direttiva sviluppa l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deciderà, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente direttiva da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno.

(14)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (4), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera E, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (5).

(15)

Il Regno Unito partecipa alla presente direttiva, conformemente all'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (6).

(16)

L'Irlanda partecipa alla presente direttiva, conformemente all'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (7).

(17)

La presente direttiva costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva intende migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione illegale attraverso la trasmissione anticipata, da parte dei vettori, dei dati relativi alle persone trasportate alle competenti autorità nazionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«vettore»: ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone atitolo professionale per via aerea;

b)

«frontiere esterne»: le frontiere esterne degli Stati membri con i paesi terzi;

c)

«controllo alla frontiera»: il controllo, effettuato alla frontiera, esclusivamente come reazione ad una richiesta di attraversamento di tale frontiera, senza tener conto di qualsiasi altra considerazione;

d)

«valico di frontiera»: ogni valico di frontiera autorizzato dalle autorità competenti per l'attraversamento delle frontiere esterne;

e)

«dati personali,“trattamento di dati personali”» e “archivio di dati personali”: lo stesso significato di cui all'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

Articolo 3

Trasmissione dei dati

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire l'obbligo per i vettori di trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su richiesta delle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne, le informazioni relative alle persone che saranno trasportate a un valico di frontiera autorizzato attraverso il quale tali persone entreranno nel territorio di uno Stato membro.

2.   Dette informazioni comprendono:

il numero e il tipo di documento di viaggio utilizzato,

la cittadinanza,

il nome completo,

la data di nascita,

il valico di frontiera di ingresso nel territorio degli Stati membri,

il numero del trasporto,

l'ora di partenza e di arrivo del mezzo di trasporto,

il numero complessivo di passeggeri trasportati con tale mezzo,

il primo punto di imbarco.

3.   La trasmissione dei dati summenzionati non esonera in nessun caso i vettori dagli obblighi e dalle responsabilità stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della convenzione di Schengen, integrata dalla direttiva 2001/51/CE.

Articolo 4

Sanzioni

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre sanzioni ai vettori che per errore non hanno trasmesso i dati o hanno trasmesso dati incompleti o falsi. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le sanzioni siano dissuasive, effettive e proporzionate e che:

a)

il loro importo massimo non sia inferiore a 5 000 EUR, o all'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il giorno dell'entrata in vigore della presente direttiva, per ogni viaggio per il quale i dati delle persone trasportate non sono stati comunicati o sono stati comunicati in modo non corretto; oppure

b)

il loro importo minimo non sia inferiore a 3 000 EUR, o all'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il giorno dell'entrata in vigore della presente direttiva, per ogni viaggio per il quale i dati delle persone trasportate non sono stati comunicati o sono stati comunicati in modo non corretto.

2.   La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano, nei confronti dei vettori responsabili di gravi violazioni degli obblighi risultanti dalla presente direttiva, altre sanzioni quali l'immobilizzazione, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, oppure la sospensione temporanea o il ritiro della licenza di esercizio.

Articolo 5

Impugnazioni

Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano che i vettori nei cui confronti sia stato avviato un procedimento ai fini dell'applicazione di sanzioni abbiano diritti di difesa e di impugnazione effettivi.

Articolo 6

Trattamento dei dati

1.   I dati personali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono trasmessi alle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne attraverso le quali il passeggero entrerà nel territorio di uno Stato membro, al fine di agevolare l'esecuzione di tali controlli con l'obiettivo di combattere più efficacemente l'immigrazione illegale.

Gli Stati membri provvedono a che tali dati siano raccolti dai vettori e trasmessi per via elettronica o, se ciò non fosse possibile, con altri mezzi appropriati alle autorità incaricate di effettuare i controlli alle frontiere al valico di frontiera autorizzato attraverso il quale il passeggero entrerà nel territorio di uno Stato membro. Le autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne salvano i dati in un file provvisorio.

Dopo l'ingresso dei passeggeri tali autorità cancellano i dati entro 24 ore dalla loro trasmissione, a meno che i dati non siano necessari successivamente alle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne per l'esercizio delle loro funzioni regolamentari in conformità della legislazione nazionale e fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie perobbligare i vettori a cancellare, entro 24 ore dall'arrivo del mezzo ditrasporto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, i dati personali raccolti etrasmessi alle autorità di frontiera ai fini della presente direttiva.

Gli Stati membri possono altresì, in conformità della legislazione nazionale e fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE, utilizzare i dati personali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 per finalità di applicazione normativa.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per obbligare i vettori a informare le persone trasportate in conformità delle disposizioni della direttiva 95/46/CE. Ciò comprende anche le informazioni di cui all'articolo 10, lettera c), e all'articolo 11, punto 1), lettera c) della direttiva 95/46/CE.

Articolo 7

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 settembre 2006 . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presentedirettiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU C 82 del 5.4.2003, pag. 23.

(2)  GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(6)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(7)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


Top