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Document 32004L0030

Direttiva 2004/30/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 77, 13.3.2004, p. 50–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 196 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 196 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 196 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 196 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 196 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 196 - 199
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 196 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 196 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 196 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 169 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 169 - 172

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/30/oj

32004L0030

Direttiva 2004/30/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 13/03/2004 pag. 0050 - 0053


Direttiva 2004/30/CE della Commissione

del 10 marzo 2004

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 25 maggio 1998 la Germania ha ricevuto dalla società Menno Chemie Vertriebs-Ges. una domanda concernente l'inclusione della sostanza attiva acido benzoico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 98/676/CE della Commissione(2) è stato confermato che il fascicolo era completo, nel senso che poteva essere considerato soddisfacente, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 16 dicembre 1996 la Spagna ha ricevuto dalla ISK Biosciences Europe SA una domanda relativa al flazasulfuron. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 97/865/CE della Commissione(3).

(3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il 28 febbraio 2000 la Germania ha ricevuto dalla BASF-AG una domanda relativa al pyraclostrobin (precedentemente denominato BAS 500F). Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 2000/540/CE della Commissione(4).

(4) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente delle succitate sostanze attive sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione progetti di relazione di valutazione il 22 novembre 2000 per l'acido benzoico, il 1o agosto 1999 per il flazasulfuron e il 23 novembre 2001 per il pyraclostrobin.

(5) Tali relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. I riesami sono stati conclusi il 3 ottobre 2003 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti l'acido benzoico, il flazasulfuron e il pyraclostrobin.

(6) Dal riesame dell'acido benzoico, del flazasulfuron e del pyraclostrobin non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.

(7) Sulla scorta delle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l'acido benzoico, il flazasulfuron e il pyraclostrobin nell'allegato I della direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(8) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti acido benzoico, flazasulfuron o pyraclostrobin e, in particolare, per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità e, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare queste ultime in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 novembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente acido benzoico, flazasulfuron o pyraclostrobin allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tali sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione in conformità della direttiva 91/414/CEE entro il 30 novembre 2004.

2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente acido benzoico, flazasulfuron o pyraclostrobin come unica sostanza attiva è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III della stessa direttiva. In base a tale riesame detti Stati stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, entro il 30 novembre 2005 essi modificano o revocano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario.

3. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente acido benzoico, flazasulfuron o pyraclostrobin assieme ad una o più sostanze attive elencate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III della stessa direttiva. In base a tale riesame detti Stati stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione per ciascun prodotto fitosanitario, entro il termine stabilito per siffatta modifica o revoca dalle direttive che hanno modificato l'allegato I per iscrivervi la rispettiva sostanza. Qualora le rispettive direttive fissino termini diversi, il termine è l'ultima data in ordine di tempo.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o giugno 2004.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/119/CE della Commissione (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41).

(2) GU L 317 del 26.11.1998, pag. 47.

(3) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 67.

(4) GU L 230 del 12.9.2000, pag. 14.

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte, al termine della tabella, le seguenti sostanze

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