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Document 32004E0551

2004/551/PESC: Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa

OJ L 245, 17.7.2004, p. 17–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M, 30.5.2006, p. 127–138 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 234 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 234 - 245

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/07/2011; abrogato da 32011D0411

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/551/oj

17.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/17


AZIONE COMUNE 2004/551/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2004

relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha incaricato «gli appropriati organi del Consiglio di avviare le necessarie azioni per creare, nel corso del 2004, un'agenzia intergovernativa nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti».

(2)

La strategia europea in materia di sicurezza, approvata dal Consiglio europeo, identifica nella creazione di un'agenzia per la difesa un elemento importante per sviluppare risorse militari europee più flessibili ed efficienti.

(3)

L'Agenzia europea per la difesa («Agenzia»), soggetta all'autorità del Consiglio e aperta alla partecipazione di tutti gli Stati membri, ha lo scopo di sviluppare le capacità di difesa nel settore della gestione delle crisi, promuovere e intensificare la cooperazione europea in materia di armamenti, rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDITB) e creare un mercato europeo competitivo dei materiali di difesa, nonché promuovere, ove opportuno in collegamento con le attività di ricerca della Comunità, una ricerca che miri alla leadership nelle tecnologie strategiche per le future capacità di difesa e di sicurezza, rafforzando così il potenziale industriale europeo in questo settore.

(4)

È opportuno proporre pertinenti politiche e strategie, se del caso in consultazione con la Commissione e l'industria, al fine di sviluppare in modo equilibrato l'EDITB, tenendo conto dei punti di forza delle capacità industriali degli Stati membri.

(5)

La creazione dell'Agenzia dovrebbe contribuire all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD).

(6)

Tale Agenzia è altresì prevista dal progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

(7)

È opportuno che la struttura dell'Agenzia sia tale da consentirle di soddisfare le necessità dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e, qualora necessario per svolgere le sue funzioni, di cooperare con Stati terzi, organizzazioni ed entità.

(8)

L'agenzia dovrebbe instaurare assidue relazioni di lavoro con regimi, gruppi e organizzazioni esistenti, quali Lettera di intenti (LOI), Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), Gruppo Armamenti dell'Europa occidentale, Organizzazione per gli armamenti dell'Europa occidentale (GAEO/OAEO), in vista di un'eventuale assimilazione o integrazione dei pertinenti principi e prassi.

(9)

Il segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), a norma dell'articolo 26 del trattato sull'Unione europea (TUE), dovrebbe avere un ruolo guida nella struttura dell'Agenzia e garantire il collegamento necessario tra l'Agenzia stessa e il Consiglio.

(10)

Nell'esercitare le sue funzioni di controllo politico e di elaborazione delle politiche, il Consiglio dovrebbe impartire orientamenti all'Agenzia.

(11)

Quando adotta orientamenti e decisioni in relazione ai lavori dell'Agenzia, il Consiglio dovrebbe riunirsi nella formazione dei ministri della Difesa.

(12)

Gli orientamenti o le decisioni adottati dal Consiglio in merito ai lavori dell'Agenzia sono elaborati a norma dell'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(13)

Restano impregiudicate le competenze degli organi preparatori e consultivi del Consiglio, in particolare quelle del Comitato dei rappresentanti permanenti, ai sensi dell'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e del Comitato militare dell'UE (EUMC).

(14)

I direttori nazionali degli armamenti (DNA) dovrebbero, secondo modalità da definire, ricevere relazioni e contribuire, per le questioni di loro competenza, alla preparazione delle decisioni del Consiglio riguardanti l'Agenzia.

(15)

L'Agenzia dovrebbe disporre della personalità giuridica necessaria per svolgere le sue funzioni e realizzare i suoi obiettivi, pur mantenendo stretti legami con il Consiglio, nel pieno rispetto delle competenze dell'Unione europea e delle sue istituzioni.

(16)

Occorrerebbe provvedere a che i bilanci amministrati dall'Agenzia possano ricevere, caso per caso, contributi per le spese non amministrative dal bilancio generale dell'Unione europea, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali applicabili, compreso l'articolo 28, paragrafo 3, del trattato UE.

(17)

L'Agenzia, aperta alla partecipazione di tutti gli Stati membri, dovrebbe anche consentire a gruppi specifici di Stati membri di elaborare progetti o programmi ad hoc.

(18)

L'Agenzia dovrebbe avere procedure decisionali che le consentano di svolgere con efficacia i suoi compiti, nel rispetto delle politiche nazionali di sicurezza e di difesa degli Stati membri partecipanti.

(19)

L'Agenzia dovrebbe assolvere la sua missione a norma dell'articolo 3 del trattato UE e nel pieno rispetto dell'articolo 47 del trattato UE.

(20)

L'Agenzia dovrebbe agire in piena conformità con gli standard e le norme UE in materia di sicurezza.

(21)

A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa. Di conseguenza, la Danimarca non ha partecipato all'elaborazione e all'adozione della presente azione comune e non è da essa vincolata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

CAPO I

CREAZIONE, MISSIONE E COMPITI DELL'AGENZIA

Articolo 1

Creazione

1.   È istituita un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa), in seguito denominata «Agenzia».

2.   L'Agenzia opera sotto l'autorità del Consiglio, a sostegno della PESC e della PESD, all'interno del quadro istituzionale unico dell'Unione europea e fatte salve le competenze delle istituzioni dell'UE e degli organi del Consiglio. La sua missione non pregiudica le competenze della Comunità europea, nel pieno rispetto dell'articolo 47 del trattato UE.

3.   L'Agenzia è aperta alla partecipazione di tutti gli Stati membri dell'UE vincolati dalla presente azione comune. Gli Stati membri che desiderano partecipare immediatamente all'Agenzia, lo notificano al Consiglio e ne informano il segretario generale/alto rappresentante all'atto dell'adozione della presente azione comune.

4.   Qualsiasi Stato membro che desideri partecipare all'Agenzia dopo l'adozione della presente azione comune o ritirarsi da essa lo notifica al Consiglio e ne informa il segretario generale/alto rappresentante. Eventuali disposizioni tecniche e finanziarie necessarie alla partecipazione o al ritiro sono definite dal comitato direttivo.

5.   La sede dell'Agenzia è Bruxelles.

Articolo 2

Missione

1.   L'Agenzia ha la missione di aiutare il Consiglio e gli Stati membri nello sforzo di migliorare le capacità di difesa dell'UE nel settore della gestione delle crisi e di sostenere la PESD nel suo assetto attuale e in quello futuro.

2.   La missione dell'Agenzia non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di difesa.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente azione comune s'intende per:

«Stati membri partecipanti», gli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'Agenzia,

«Stati membri contributori», gli Stati membri partecipanti dell'Unione europea che contribuiscono a un progetto o programma particolare.

Articolo 4

Controllo politico e relazioni

1.   L'Agenzia opera sotto l'autorità e il controllo politico del Consiglio al quale riferisce regolarmente e dal quale riceve orientamenti periodici.

2.   L'Agenzia riferisce regolarmente al Consiglio sulle sue attività, in particolare:

a)

ogni anno, nel mese di maggio, presenta al Consiglio una relazione sulle attività dell'anno passato e di quello in corso;

b)

ogni anno, nel mese di novembre, presenta al Consiglio una relazione sulle attività dell'anno in corso e fornisce informazioni sui progetti di programma di lavoro e di bilanci per l'anno successivo.

L'Agenzia fornisce, in tempo utile, al Consiglio informazioni su questioni importanti da sottoporre per decisione al comitato direttivo.

3.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità e sentito il parere del CPS o, ove opportuno, di altri organi competenti del Consiglio, formula ogni anno orientamenti in merito ai lavori dell'Agenzia, con particolare riguardo al programma di lavoro di quest'ultima. Il programma di lavoro dell'Agenzia è definito nell'ambito di tali orientamenti.

4.   Ogni tre anni, il Consiglio, deliberando all'unanimità, approva un quadro finanziario per l'Agenzia relativo ai tre anni successivi. Tale quadro finanziario enuncia le priorità concordate e stabilisce un massimale giuridicamente vincolante. Il primo quadro finanziario copre il periodo 2006-2008.

5.   Se necessario per espletare la sua missione, l'Agenzia può formulare raccomandazioni al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 5

Funzioni e compiti

1.   Nello svolgimento delle sue funzioni e dei suoi compiti l'Agenzia rispetta le competenze della Comunità europea e delle istituzioni dell'UE.

2.   Lo svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di difesa.

3.   I principali settori di attività dell'Agenzia sono i seguenti:

3.1.

Sviluppare le capacità di difesa nel settore della gestione delle crisi, in particolare mediante:

3.1.1.

l'identificazione, in associazione con gli organi competenti del Consiglio e con l'aiuto del meccanismo di sviluppo delle capacità (CDM), delle future esigenze di capacità di difesa dell'UE, sia quantitative sia qualitative e in termini sia di forze che di materiali;

3.1.2.

il coordinamento dell'attuazione del piano d'azione europeo sulle capacità (ECAP) e di qualsiasi piano successivo;

3.1.3.

il vaglio, l'analisi e la valutazione, in base a criteri che concorderanno gli Stati membri, degli impegni di capacità assunti dagli Stati membri nell'ambito del processo ECAP e servendosi del CDM;

3.1.4.

la promozione e il coordinamento dell'armonizzazione dei requisiti militari;

3.1.5.

l'identificazione e la proposta di attività di collaborazione nel settore operativo;

3.1.6.

la messa a punto di valutazioni delle priorità finanziarie per lo sviluppo e l'acquisizione di capacità.

3.2.

Promuovere e rafforzare la cooperazione europea nel settore degli armamenti, in particolare mediante:

3.2.1.

la promozione e la proposta di nuovi progetti multilaterali di cooperazione volti a soddisfare le esigenze di capacità della PESD attuali e future;

3.2.2.

l'attività di coordinamento dei programmi in essere attuati dagli Stati membri;

3.2.3.

su richiesta degli Stati membri, l'assunzione della responsabilità della gestione di programmi specifici (tramite l'OCCAR o altre modalità di gestione dei programmi, ove opportuno);

3.2.4.

la promozione di un approvvigionamento valido ed efficiente in termini di costi mediante l'individuazione e la diffusione delle migliori pratiche.

3.3.

Contribuire a rafforzare l'EDITB e a creare un mercato europeo dei materiali di difesa competitivo sul piano internazionale, in particolare mediante:

3.3.1.

lo sviluppo delle pertinenti politiche e strategie, ove opportuno in consultazione con la Commissione e l'industria;

3.3.2.

l'azione volta a sviluppare e armonizzare, nell'intera UE, le norme e i regolamenti pertinenti, (in particolare mediante l'applicazione, nell'intera UE, delle norme pertinenti dell'accordo quadro della LOI).

3.4.

Potenziare l'efficacia della ricerca e della tecnologia (R & T) europea nel settore della difesa, in particolare mediante:

3.4.1.

la promozione, ove opportuno in collegamento con le attività di ricerca della Comunità, di una ricerca che miri a soddisfare le future esigenze di capacità in termini di difesa e sicurezza, rafforzando così il potenziale industriale e tecnologico dell'Europa in questo settore;

3.4.2.

la promozione di una R & T comune nel settore della difesa più efficacemente mirata, avvalendosi dell'esperienza di pertinenti elementi del GAEO e dell'OAEO;

3.4.3.

il coordinamento e la pianificazione di attività di ricerca comuni;

3.4.4.

lo stimolo della R & T nel settore della difesa attraverso studi e progetti;

3.4.5.

la gestione dei contratti di R & T nel settore della difesa;

3.4.6.

i lavori in collegamento con la Commissione volti a raggiungere la massima complementarità e sinergia tra i programmi di ricerca nel settore della difesa e quelli nel settore civile o della sicurezza.

Articolo 6

Personalità giuridica

L'Agenzia dispone della personalità giuridica necessaria per svolgere le sue funzioni e realizzare i suoi obiettivi. Gli Stati membri provvedono a conferire all'Agenzia la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nei rispettivi ordinamenti. L'Agenzia può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Può concludere contratti con entità o organizzazioni pubbliche o private.

CAPO II

ORGANI E PERSONALE DELL'AGENZIA

Articolo 7

Capo dell'Agenzia

1.   Il capo dell'Agenzia è il segretario generale/alto rappresentante per la PESC.

2.   Il capo dell'Agenzia è responsabile del funzionamento e dell'organizzazione generali dell'Agenzia e vigila affinché gli orientamenti forniti dal Consiglio e le decisioni del comitato direttivo siano attuati dal direttore esecutivo, che gli riferisce.

3.   Il capo dell'Agenzia presenta le relazioni dell'Agenzia al Consiglio, come previsto nell'articolo 4, paragrafo 2.

4.   Il capo dell'Agenzia è competente a negoziare accordi amministrativi con gli Stati terzi e altre organizzazioni, gruppi o entità, in conformità delle direttive impartite dal comitato direttivo. Nell'ambito di detti accordi, ove approvati dal comitato direttivo, il capo dell'Agenzia è competente ad instaurare appropriate relazioni di lavoro con gli stessi.

Articolo 8

Comitato direttivo

1.   Un comitato direttivo, composto da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri partecipanti abilitato a impegnare il proprio governo e da un rappresentante della Commissione, è l'organo decisionale dell'Agenzia. Il comitato direttivo opera nell'ambito degli orientamenti forniti dal Consiglio.

2.   Il comitato direttivo si riunisce a livello di ministri della Difesa degli Stati membri partecipanti o dei loro rappresentanti. Il comitato direttivo si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno a livello di ministri della Difesa.

3.   Il capo dell'Agenzia convoca e presiede le riunioni del comitato direttivo. Se uno Stato membro partecipante ne fa richiesta, il capo dell'Agenzia convoca una riunione entro un mese.

4.   Il capo dell'Agenzia può delegare la competenza a presiedere le riunioni del comitato direttivo a livello di rappresentanti dei ministri della Difesa.

5.   Il comitato direttivo può riunirsi in formazioni specifiche (per esempio direttori nazionali della ricerca nel settore della difesa, direttori nazionali degli armamenti, responsabili nazionali della pianificazione della difesa o direttori politici).

6.   Alle riunioni del comitato partecipano:

il direttore esecutivo dell'Agenzia o il suo rappresentante,

il presidente dell'EUMC e il direttore nazionale degli armamenti (DNA) della presidenza dell'UE o i loro rappresentanti.

7.   Il comitato direttivo può decidere di invitare, per le questioni di interesse comune:

il segretario generale della NATO,

i capi/presidenti di altri regimi, organizzazioni o gruppi le cui attività siano pertinenti a quelle dell'Agenzia (per esempio LOI, GAEO/OAEO, OCCAR),

se del caso, i rappresentanti di altre parti terze.

Articolo 9

Funzioni e competenze del comitato direttivo

1.   Il comitato direttivo, nel quadro degli orientamenti del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 1:

1.1.

approva le relazioni da sottoporre al Consiglio;

1.2.

approva, sulla base di un progetto presentato dal capo dell'Agenzia ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma di lavoro annuale dell'Agenzia per l'anno successivo;

1.3.

adotta il bilancio generale dell'Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno, entro i limiti fissati dal quadro finanziario dell'Agenzia, stabilito dal Consiglio;

1.4.

approva la realizzazione in seno all'Agenzia di progetti o programmi ad hoc a norma dell'articolo 20;

1.5.

nomina il direttore esecutivo e il suo vice;

1.6.

decide che l'Agenzia sia incaricata da uno o più Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza a norma dell'articolo 17;

1.7.

approva le raccomandazioni destinate al Consiglio o alla Commissione;

1.8.

adotta il regolamento interno dell'Agenzia;

1.9.

può modificare le disposizioni finanziarie per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia;

1.10.

può modificare i regolamenti e i regimi applicabili agli agenti contrattuali e agli esperti nazionali distaccati;

1.11.

stabilisce le disposizioni tecniche e finanziarie relative alla partecipazione o al ritiro degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4;

1.12.

adotta direttive riguardanti la negoziazione di accordi amministrativi da parte del capo dell'Agenzia;

1.13.

approva gli accordi ad hoc di cui all'articolo 23, paragrafo 1;

1.14.

conclude gli accordi amministrativi tra l'Agenzia e le parti terze di cui all'articolo 25, paragrafo 1;

1.15.

approva i conti e il bilancio annuali;

1.16.

adotta tutte le altre pertinenti decisioni relative all'assolvimento della missione dell'Agenzia.

2.   Il comitato direttivo decide a maggioranza qualificata. Ai voti degli Stati membri partecipanti è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato UE. Le decisioni adottate dal comitato direttivo a maggioranza qualificata devono raccogliere almeno due terzi dei voti degli Stati membri partecipanti. Solo i rappresentanti degli Stati membri partecipanti possono partecipare alla votazione.

3.   Se un rappresentante di uno Stato membro partecipante in seno al comitato direttivo dichiara che, per specificati e importanti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Detto rappresentante, tramite il capo dell'Agenzia, può investire il Consiglio della questione, affinché siano impartiti, se del caso, orientamenti al comitato direttivo. In alternativa, il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che della questione sia investito il Consiglio affinché si pronunci. Il Consiglio delibera all'unanimità.

4.   Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, può decidere di istituire:

a)

comitati incaricati di preparare le decisioni amministrative e di bilancio del comitato direttivo, composti da delegati degli Stati membri partecipanti e da un rappresentante della Commissione;

b)

comitati specializzati in questioni specifiche di competenza dell'Agenzia. Tali comitati sono composti da delegati degli Stati membri partecipanti e, salvo diversa decisione del comitato direttivo, da un rappresentante della Commissione.

La decisione relativa all'istituzione di tali comitati specifica il mandato e la durata dei comitati stessi.

Articolo 10

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo e il suo vice sono nominati dal comitato direttivo, su proposta del capo dell'Agenzia, per un periodo di tre anni. Il comitato direttivo può concedere una proroga di due anni. Il direttore esecutivo e il suo vice agiscono sotto l'autorità del capo dell'Agenzia e in conformità delle decisioni del comitato direttivo.

2.   Il direttore esecutivo, assistito dal suo vice, adotta tutte le misure necessarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'Agenzia. È responsabile del controllo e del coordinamento delle unità funzionali, al fine di garantire la coerenza globale delle loro attività. È il capo del personale dell'Agenzia.

3.   Il direttore esecutivo è responsabile:

3.1.

dell'attuazione del programma di lavoro annuale dell'Agenzia;

3.2.

della preparazione dei lavori del comitato direttivo, in particolare del progetto di programma di lavoro annuale dell'Agenzia;

3.3.

di una stretta cooperazione con gli organi preparatori del Consiglio, in particolare il CPS e l'EUMC, e della loro informazione;

3.4.

dell'elaborazione del progetto di bilancio generale annuale da sottoporre al comitato direttivo;

3.5.

dell'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

3.6.

dell'elaborazione dello stato delle entrate e delle spese e dell'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia e dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc affidati all'Agenzia;

3.7.

dell'amministrazione corrente dell'Agenzia;

3.8.

di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza;

3.9.

di tutte le questioni relative al personale.

4.   Il direttore esecutivo, nell'ambito del programma di lavoro e del bilancio generale dell'Agenzia, dispone dei poteri per stipulare contratti e assumere personale. Il direttore esecutivo è l'ordinatore responsabile dell'attuazione dei bilanci gestiti dall'Agenzia.

5.   Il direttore esecutivo risponde al comitato direttivo.

6.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.

Articolo 11

Personale

1.   Il personale dell'Agenzia, incluso il direttore esecutivo, è composto da agenti contrattuali e da membri statutari assunti tra i candidati di tutti gli Stati membri partecipanti, su una base geografica quanto più ampia possibile, e delle istituzioni dell'UE. Il personale dell'Agenzia è selezionato dal direttore esecutivo in base a competenze e conoscenze specifiche e tramite procedure concorsuali eque e trasparenti. Il direttore esecutivo pubblica in anticipo i particolari relativi a tutti i posti disponibili e i criteri pertinenti al processo di selezione. In tutti i casi, le assunzioni devono garantire all'Agenzia i servizi di un personale caratterizzato dai più elevati standard di capacità ed efficacia.

2.   Il capo dell'Agenzia, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione con il comitato direttivo, nomina il personale dell'Agenzia a livello di quadri superiori.

3.   Il personale dell'Agenzia è costituito da:

3.1.

personale assunto direttamente dall'Agenzia con contratti a termine, mediante selezione tra cittadini degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, approva i regolamenti applicabili a tale personale. Detti regolamenti sono riesaminati e modificati, ove necessario, dal comitato direttivo, entro un anno dall'adozione della presente azione comune;

3.2.

esperti nazionali distaccati dagli Stati membri partecipanti in posti all'interno della struttura organizzativa dell'Agenzia oppure per compiti e progetti specifici. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, approva i regimi applicabili a tali esperti. Detti regimi sono riesaminati e modificati, ove necessario, dal comitato direttivo, entro un anno dall'adozione della presente azione comune;

3.3.

funzionari della Comunità distaccati presso l'Agenzia per un periodo determinato e/o per compiti o progetti specifici, in funzione delle esigenze.

CAPO III

BILANCIO E NORME FINANZIARIE

Articolo 12

Principi di bilancio

1.   I bilanci, stabiliti in euro, sono gli atti che prevedono ed autorizzano, per ciascun esercizio, l'insieme delle entrate e delle spese amministrate dall'Agenzia.

2.   Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

3.   In ciascun bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio. Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio corrispondente senza contrazione fra di esse.

4.   Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti d'impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati.

5.   Gli stanziamenti d'impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso. È possibile tuttavia impegnare gli stanziamenti globalmente o procedere a impegni per frazioni annue. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre.

6.   Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso e/o durante gli esercizi precedenti. I pagamenti sono imputati sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre.

7.   Le entrate sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso.

8.   La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti.

9.   Gli stanziamenti sono utilizzati secondo i principi di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

Articolo 13

Bilancio generale

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno il capo dell'Agenzia fornisce al comitato direttivo una stima complessiva del progetto di bilancio generale per l'esercizio successivo, rispettando appieno i limiti stabiliti nel quadro finanziario.

2.   Entro il 30 settembre di ogni anno il capo dell'Agenzia propone il progetto di bilancio generale al comitato direttivo. Il progetto comprende:

a)

gli stanziamenti ritenuti necessari:

i)

per coprire i costi operativi, di personale e di riunione dell'Agenzia;

ii)

per consulenze esterne, in particolare analisi operative, indispensabili affinché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti, e per specifiche attività di ricerca e tecnologia a beneficio comune di tutti gli Stati membri partecipanti, in particolare studi tecnici di casi concreti e studi di prefattibilità;

b)

una stima delle entrate necessarie per coprire le spese.

3.   Il comitato direttivo mira ad assicurare che gli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), rappresentino una percentuale significativa degli stanziamenti complessivi di cui al paragrafo 2. Tali stanziamenti corrispondono alle esigenze effettive e consentono all'Agenzia di svolgere un ruolo operativo.

4.   Il progetto di bilancio generale è corredato di una tabella dettagliata dell'organico e di motivazioni particolareggiate.

5.   Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, può decidere che il progetto di bilancio generale copra altresì un particolare progetto o programma ove questo risulti chiaramente a beneficio comune di tutti gli Stati membri partecipanti.

6.   Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli.

7.   Ciascun titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti provvisori». Gli stanziamenti sono iscritti in detto capitolo qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi, quanto all'importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.

8.   Le entrate comprendono:

a)

entrate varie;

b)

contributi degli Stati membri partecipanti all'Agenzia in base al criterio del reddito nazionale lordo (RNL).

Il progetto di bilancio generale prevede per le entrate con destinazione specifica una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, l'importo previsto.

9.   Il comitato direttivo adotta il progetto di bilancio generale entro il 31 dicembre di ogni anno nell'ambito del quadro finanziario dell'Agenzia. In tale occasione, il comitato direttivo è presieduto dal capo dell'Agenzia ovvero da un rappresentante da lui designato nell'ambito del Segretariato generale del Consiglio o da un membro del comitato direttivo da lui invitato a svolgere tale funzione. Il direttore esecutivo dichiara che il bilancio è stato adottato e lo notifica agli Stati membri partecipanti.

10.   Se, all'inizio dell'esercizio, il progetto di bilancio generale non è stato adottato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o per altra sottodivisione, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente. Tale misura non può tuttavia avere per effetto di mettere a disposizione dell'Agenzia stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio generale in preparazione. Il comitato direttivo, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo. Il direttore esecutivo può chiedere che siano versati i contributi necessari per coprire gli stanziamenti autorizzati ai sensi della presente disposizione, pagabili entro 30 giorni dall'invio della richiesta di contributi.

Articolo 14

Bilanci rettificativi

1.   In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste il direttore esecutivo può proporre un progetto di bilancio rettificativo entro i limiti stabiliti nel quadro finanziario.

2.   Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio generale entro i limiti stabiliti nel quadro finanziario. Il comitato direttivo delibera tenendo conto dell'urgenza.

3.   Qualora i limiti stabiliti nel quadro finanziario siano giudicati insufficienti a motivo di circostanze eccezionali ed impreviste, tenuto altresì pienamente conto delle norme di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, il comitato direttivo sottoporrà il bilancio rettificativo per adozione al Consiglio, che delibera all'unanimità.

Articolo 15

Entrate con destinazione specifica

1.   L'Agenzia può ricevere, a titolo di entrate con destinazione specifica, i contributi finanziari, da iscrivere nel bilancio generale, destinati a coprire costi diversi da quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto i), ossia contributi:

a)

a carico del bilancio generale dell'Unione europea decisi caso per caso, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali ad esso applicabili;

b)

degli Stati membri, di Stati terzi o di altre parti terze.

2.   Le entrate con destinazione specifica possono essere utilizzate solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica.

Articolo 16

Contributi e rimborsi

1.   Determinazione dei contributi laddove è applicabile il criterio dell'RNL.

1.1.

Laddove è applicabile il criterio dell'RNL, la ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo come previsto nell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato UE e ai sensi della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1), o a qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.

1.2.

I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorse proprie RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all'ultimo bilancio adottato delle Comunità europee. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell'RNL di tale Stato membro nell’importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.

2.   Calendario di pagamento dei contributi

2.1.

I contributi destinati a finanziare il bilancio generale sono versati dagli Stati membri partecipanti in tre quote uguali, entro il 15 febbraio, il 15 giugno e il 15 ottobre dell'esercizio interessato.

2.2.

Quando è adottato un bilancio rettificativo, i contributi necessari sono versati dagli Stati membri interessati entro 60 giorni dall'invio della richiesta corrispondente.

2.3.

Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne.

Articolo 17

Gestione da parte dell'Agenzia delle spese per conto degli Stati membri

1.   Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro, può decidere che l'Agenzia possa essere incaricata dagli Stati membri, su base contrattuale, della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza.

2.   Il comitato direttivo, nella sua decisione, può autorizzare l'Agenzia a stipulare contratti a nome di taluni Stati membri. Può autorizzare l'Agenzia a raccogliere in via preliminare presso tali Stati membri i fondi necessari per onorare i contratti stipulati.

Articolo 18

Esecuzione del bilancio

1.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta le disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Agenzia. Dette disposizioni sono riesaminate e modificate, ove necessario, dal comitato direttivo entro un anno dall'adozione della presente azione comune.

2.   Se necessario e fatta salva la pertinente normativa comunitaria, il comitato direttivo adotta, su proposta del direttore esecutivo, le modalità per l'esecuzione e il controllo del bilancio, in particolare in materia di aggiudicazione dei contratti. Il comitato direttivo assicura, in particolare, che siano tenuti in debito conto la sicurezza dell'approvvigionamento e le esigenze legate alla tutela sia del segreto in materia di difesa che dei diritti di proprietà intellettuale.

3.   Le modalità e le disposizioni finanziarie di cui al presente articolo non si applicano ai progetti e ai programmi ad hoc menzionati negli articoli 20 e 21.

Articolo 19

Bilancio iniziale 2004 e bilancio 2005

1.   Il bilancio generale iniziale per l'esercizio 2004, incentrato sulle modalità di avvio, è quello che figura nella scheda finanziaria da presentare unitamente all'azione comune. Il primo esercizio decorre dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente azione comune.

2.   Il bilancio generale iniziale è finanziato con contributi degli Stati membri partecipanti, pagabili al più presto e comunque entro 45 giorni dall'invio della richiesta di contributi da parte del capo dell'Agenzia/segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

3.   Il bilancio per l'esercizio 2005 è adottato dal comitato direttivo, con l'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

CAPO IV

PROGETTI O PROGRAMMI AD HOC E RELATIVI BILANCI

Articolo 20

Approvazione di progetti o programmi ad hoc e relativi bilanci ad hoc (categoria A)

1.   Uno o più Stati membri partecipanti o il direttore esecutivo possono sottoporre al comitato direttivo un progetto o programma ad hoc di competenza dell'Agenzia che presuma la partecipazione di tutti gli Stati membri partecipanti. Il comitato direttivo è informato dell'eventuale bilancio ad hoc, relativo al progetto o programma proposto, e dei potenziali contributi di parti terze.

2.   Tutti gli Stati membri partecipanti sono, in linea di principio, contributori e informano il direttore esecutivo delle loro intenzioni in proposito.

3.   Il comitato direttivo approva la realizzazione del progetto o programma ad hoc.

4.   Il comitato direttivo può decidere, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, di istituire un comitato incaricato di controllare la gestione e l'attuazione del progetto o programma ad hoc. Il comitato è composto da delegati di ciascun Stato membro contributore e, qualora la Comunità contribuisca al progetto o programma, da un rappresentante della Commissione. La decisione del comitato direttivo specifica il mandato e la durata del comitato.

5.   Per il progetto o programma ad hoc gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano:

a)

le norme che disciplinano la gestione del progetto o programma;

b)

ove opportuno, il bilancio ad hoc relativo al progetto o programma, il criterio di ripartizione dei contributi e le necessarie norme di attuazione;

c)

la partecipazione delle parti terze al comitato di cui al paragrafo 4. Tale partecipazione non pregiudica l'autonomia decisionale dell'UE.

6.   Se la Comunità contribuisce a un progetto o programma ad hoc la Commissione partecipa alle decisioni di cui al paragrafo 5, nel pieno rispetto delle procedure decisionali applicabili al bilancio generale dell'UE.

Articolo 21

Approvazione di progetti o programmi ad hoc e relativi bilanci ad hoc (categoria B)

1.   Uno o più Stati membri partecipanti possono informare il comitato direttivo che intendono realizzare un progetto o programma ad hoc di competenza dell'Agenzia e, se del caso, il relativo bilancio ad hoc. Il comitato direttivo è informato del bilancio ad hoc, se esistente, da associare al progetto o programma proposto, e dei dettagli, se rilevanti, sulle risorse umane da destinare a tale progetto o programma nonché dei potenziali contributi di parti terze.

2.   Nella prospettiva di massimizzare le opportunità di cooperazione, tutti gli Stati membri partecipanti sono informati tempestivamente del progetto o programma ad hoc, comprese le condizioni per estendere la partecipazione, affinché quelli che lo desiderano possano manifestare un interesse a parteciparvi. Inoltre, il promotore/i promotori del progetto o programma si adopera/adoperano per estendere quanto più possibile la base di partecipazione. La partecipazione è stabilita caso per caso dai promotori.

3.   Il progetto o programma ad hoc è allora considerato progetto o programma dell'Agenzia, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

4.   Qualsiasi Stato membro partecipante che, in una fase successiva, desidera prendere parte al progetto o programma ad hoc notifica la sua intenzione agli Stati membri contributori. Entro due mesi dalla ricezione di detta notifica e tenendo in debita considerazione le condizioni comunicate agli Stati membri partecipanti insieme alle informazioni sul progetto o programma, gli Stati membri contributori decidono di concerto in merito alla partecipazione dello Stato membro interessato.

5.   Gli Stati membri contributori adottano di concerto le decisioni necessarie per l'elaborazione e l'esecuzione del progetto o programma ad hoc e, ove opportuno, il relativo bilancio. Se la Comunità contribuisce a tale progetto o programma la Commissione partecipa alle decisioni di cui al presente paragrafo, nel pieno rispetto delle procedure decisionali applicabili al bilancio generale dell'UE. Gli Stati membri contributori tengono opportunamente informato il comitato direttivo degli sviluppi relativi a tale progetto o programma.

Articolo 22

Contributi del bilancio generale dell'Unione europea ai bilanci ad hoc

Il bilancio generale dell'UE può contribuire ai bilanci ad hoc stabiliti per i progetti o programmi ad hoc di cui agli articoli 20 e 21.

Articolo 23

Partecipazione di parti terze

1.   Ad un particolare progetto o programma ad hoc, elaborato a norma degli articoli 20 e 21 e al relativo bilancio, possono contribuire parti terze. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, approva se del caso accordi ad hoc tra l'Agenzia e parti terze per ciascun particolare progetto o programma.

2.   Per i progetti elaborati a norma dell'articolo 20, gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.

3.   Per i progetti elaborati a norma dell'articolo 21, gli Stati membri contributori decidono le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.

4.   Qualora la Comunità contribuisca a un progetto o programma ad hoc, la Commissione partecipa alle decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

CAPO V

RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

Articolo 24

Associazione ai lavori dell'Agenzia

1.   La Commissione è membro del comitato direttivo senza diritto di voto ed è pienamente associata ai lavori dell’Agenzia.

2.   La Commissione, a nome della Comunità, può inoltre partecipare a progetti e programmi dell'Agenzia.

3.   L'Agenzia stabilisce le necessarie disposizioni amministrative e relazioni di lavoro con la Commissione, in ispecie al fine di scambiare conoscenze specialistiche e consulenza nei settori in cui le attività della Comunità sono rilevanti per le missioni dell’Agenzia e in cui le attività dell’Agenzia hanno attinenza con quelle comunitarie.

4.   L'Agenzia e la Commissione, o gli Stati membri contributori e la Commissione, stabiliscono di comune accordo le modalità necessarie per coprire caso per caso i contributi a carico del bilancio generale dell'UE a norma degli articoli 15 e 22.

CAPO VI

RELAZIONI CON STATI TERZI ORGANIZZAZIONI ED ENTITÁ

Articolo 25

Relazioni con Stati terzi, organizzazioni ed entità

1.   Per svolgere la sua missione l'Agenzia può concludere accordi amministrativi con Stati terzi, organizzazioni ed entità. Tali accordi riguardano in particolare:

a)

principi che regolano i rapporti fra l'Agenzia e la parte terza;

b)

modalità di consultazione su argomenti connessi ai lavori dell'Agenzia;

c)

questioni inerenti alla sicurezza.

L'Agenzia opera nel rispetto del quadro istituzionale unico e dell'autonomia decisionale dell'UE. Ciascun accordo è concluso dal comitato direttivo previa approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

2.   L'Agenzia sviluppa assidue relazioni di lavoro con i pertinenti elementi dell'OCCAR, l'accordo quadro della LOI e il GAEO/OAEO al fine di integrare detti elementi o assimilarne i principi e le pratiche a tempo debito, se del caso e di comune accordo.

3.   L'applicazione delle procedure del CDM garantisce la trasparenza reciproca e lo sviluppo coerente nel settore delle capacità. Altre relazioni di lavoro tra l'Agenzia e i competenti organi della NATO sono definite tramite un accordo amministrativo di cui al paragrafo 1, nel pieno rispetto del quadro stabilito per la cooperazione e la consultazione UE-NATO.

4.   L'Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con organizzazioni ed entità diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 al fine di agevolarne l'eventuale partecipazione a progetti e programmi nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1.

5.   L'Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con Stati terzi al fine di agevolarne l'eventuale partecipazione a progetti e programmi specifici nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1.

6.   La massima trasparenza possibile riguardo a progetti e programmi specifici dell'Agenzia è fornita ai membri del GAEO non appartenenti all’Unione europea in vista della loro partecipazione, se necessario. Al fine di disporre di un forum per lo scambio di opinioni e informazioni su questioni di interesse comune che rientrano nell’ambito della missione dell’Agenzia è istituito, al riguardo, un comitato consultivo presieduto dal direttore esecutivo o dal suo rappresentante e comprendente un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante e un rappresentante della Commissione, nonché rappresentanti dei membri del GAEO non appartenenti all’Unione europea secondo modalità da convenire con gli stessi.

7.   Su richiesta, possono inoltre partecipare al comitato consultivo di cui al paragrafo 6 altri membri europei della NATO non appartenenti all’UE secondo modalità da convenire con gli stessi.

8.   Il comitato consultivo di cui al paragrafo 6 può costituire inoltre un forum per il dialogo con altre parti terze su questioni specifiche di interesse comune di competenza dell'Agenzia e può inoltre contribuire a garantire che le stesse siano tenute debitamente informate degli sviluppi sulle questioni di interesse comune e delle opportunità di cooperazione futura.

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 26

Privilegi e immunità

I privilegi e le immunità necessari per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia, del direttore esecutivo e del relativo personale sono previsti in un accordo fra gli Stati membri partecipanti.

Articolo 27

Clausola di riesame

Il capo dell’Agenzia presenta al comitato direttivo, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente azione comune o, se anteriore, alla data di entrata in vigore del trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, una relazione sull’attuazione della presente azione comune in vista di un suo eventuale riesame da parte del Consiglio.

Articolo 28

Responsabilità giuridica

1.   La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

2.   La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle pertinenti norme applicabili all'Agenzia.

Articolo 29

Accesso ai documenti

Su proposta del direttore esecutivo, il comitato direttivo adotta le norme relative all'accesso del pubblico ai documenti dell'Agenzia, tenendo conto dei principi e dei limiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2).

Articolo 30

Sicurezza

1.   L'Agenzia applica le norme di sicurezza del Consiglio stabilite nella decisione 2001/264/CE (3).

2.   L'Agenzia garantisce adeguata sicurezza e rapidità nelle sue comunicazioni esterne.

Articolo 31

Regime linguistico

Il regime linguistico dell'Agenzia è stabilito dal Consiglio che delibera all'unanimità.

Articolo 32

Misure transitorie

Il segretario generale/alto rappresentante adotta le misure necessarie all'insediamento operativo dell'Agenzia. A tal fine può anche esercitare le competenze attribuite al direttore esecutivo a norma della presente azione comune fino alla sua nomina.

Articolo 33

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 34

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BOT


(1)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(2)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(3)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.


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