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Document 32004D0289

2004/289/CE: Decisione del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa allo svincolo parziale dell'importo condizionale di 1 miliardo di EUR ai sensi del 9° Fondo europeo di sviluppo per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ai fini dell'istituzione di un Fondo per l'acqua

OJ L 94, 31.3.2004, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 035 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 035 P. 33 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 278 - 279

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/289/oj

32004D0289

2004/289/CE: Decisione del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa allo svincolo parziale dell'importo condizionale di 1 miliardo di EUR ai sensi del 9° Fondo europeo di sviluppo per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ai fini dell'istituzione di un Fondo per l'acqua

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 31/03/2004 pag. 0057 - 0058


Decisione del Consiglio

del 22 marzo 2004

relativa allo svincolo parziale dell'importo condizionale di 1 miliardo di EUR ai sensi del 9o Fondo europeo di sviluppo per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ai fini dell'istituzione di un Fondo per l'acqua

(2004/289/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con il secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 2,

visto l'articolo 1 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE(1),

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE, firmato il 18 settembre 2000, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 ("accordo interno"),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al paragrafo 1 del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE ("protocollo finanziario"), il periodo contemplato dal protocollo finanziario è di cinque anni a decorrere dal 1o marzo 2000. Il paragrafo 5 del protocollo finanziario specifica tuttavia che il suo importo complessivo, integrato dai saldi trasferiti dai precedenti Fondi europei di sviluppo (FES), interessa il periodo compreso tra il 2000 e il 2007.

(2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo interno, nonché della dichiarazione UE sul protocollo finanziario, allegata sotto forma di dichiarazione XVIII all'accordo di partenariato ACP-CE, dell'importo complessivo di 13,5 miliardi di EUR del 9o FES per i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), soltanto 12,5 miliardi di EUR sono stati svincolati al momento dell'entrata in vigore del protocollo finanziario, il 1o aprile 2003. Tale importo è suddiviso in tre dotazioni: 9,259 miliardi di EUR per lo sviluppo a lungo termine, 1,204 miliardi di EUR per la cooperazione e l'integrazione regionali e 2,037 miliardi di EUR per il Fondo investimenti.

(3) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo interno, può essere svincolato un importo di 1 miliardo di EUR soltanto dopo un riesame dei risultati che il Consiglio dell'UE effettuato nel 2004 su proposta della Commissione. Il paragrafo 7 del protocollo finanziario e la dichiarazione XVIII specificano che la verifica dei risultati sarà una valutazione del grado di rispetto di impegni ed esborsi.

(4) Il livello di impegni ed esborsi alla fine del 2003 insieme alle previsioni per il periodo 2004-2007 presentate dalla Commissione indicano che le risorse del 9o FES per i paesi ACP possono essere impegnate totalmente e che una prima quota del miliardo condizionale può essere svincolata sulla base dei risultati raggiunti sinora.

(5) Il 19 maggio 2003 il Consiglio ha riconosciuto la necessità di mettere a disposizione ingenti risorse per l'acqua e le strutture igienico-sanitarie e ha invitato la Commissione a elaborare proposte pratiche da discutere in seno all'UE e in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE.

(6) È importante considerare le esigenze finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio concernenti l'accesso all'acqua e alle strutture igienico-sanitarie e la necessità di strumenti innovativi per mobilitare risorse supplementari a tal fine,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio approva l'istituzione di un Fondo per l'acqua per i paesi ACP.

Articolo 2

Il Consiglio accetta di prendere in considerazione un importo di 500 milioni di EUR dell'importo condizionale di 1 miliardo di EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo interno da destinare a tale Fondo per l'acqua.

Una prima quota di 250 milioni di EUR è svincolata e suddivisa come segue:

1) 185 milioni di EUR per la dotazione per il sostegno allo sviluppo a lungo termine, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo interno nonché al paragrafo 3, lettera a), del protocollo finanziario, facendo giungere l'importo totale della dotazione a 9,444 miliardi di EUR.

2) 24 milioni di EUR per la dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo interno nonché al paragrafo 3, lettera b), del protocollo finanziario, facendo giungere l'importo totale della dotazione a 1,228 miliardi di EUR.

3) 41 milioni di EUR per il Fondo investimenti, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo interno nonché al paragrafo 3, lettera c), del protocollo finanziario, facendo giungere l'importo totale della dotazione a 2,078 miliardi di EUR.

Articolo 3

Alla luce dei risultati delle revisioni intermedie delle strategie nazionali e dell'esame dei risultati del FES che il Consiglio effettuerà entro il 2004, il Consiglio deciderà entro il marzo 2005:

1) la mobilizzazione di una seconda quota di 250 milioni di EUR;

2) l'utilizzo dei restanti 500 milioni di EUR dell'importo condizionale di 1 miliardo di EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo interno per scopi da stabilire.

Articolo 4

La presente decisione è comunicata al Consiglio dei ministri ACP.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Cowen

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

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