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Document 32003R2059
Council Regulation (EC) No 2059/2003 of 17 November 2003 amending Regulation No 79/65/EEC setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Economic Community
Regolamento (CE) n. 2059/2003 del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica il regolamento n. 79/65/CEE, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea
Regolamento (CE) n. 2059/2003 del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica il regolamento n. 79/65/CEE, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea
OJ L 308, 25.11.2003, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 135 - 136
No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; abrog. impl. da 31965R0079
Regolamento (CE) n. 2059/2003 del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica il regolamento n. 79/65/CEE, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 25/11/2003 pag. 0001 - 0002
Regolamento (CE) n. 2059/2003 del Consiglio del 17 novembre 2003 che modifica il regolamento n. 79/65/CEE, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo(1), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2), previa consultazione del Comitato delle regioni, considerando quanto segue: (1) La rete contabile istituita dal regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio(3) fornisce alla Commissione informazioni obiettive e pertinenti sulla politica agricola comune. (2) Per motivi di gestione, è opportuno autorizzare la Commissione a modificare l'elenco delle circoscrizioni degli Stati membri, stabilito nell'allegato del regolamento n. 79/65/CEE, su richiesta di uno Stato membro. (3) La rete contabile è un utile strumento che consente alla Comunità di sviluppare tale politica e di conseguenza giova agli Stati membri oltre che alla Comunità. È dunque opportuno che i costi dei sistemi computerizzati su cui la rete è basata, come pure degli studi e le attività per lo sviluppo di altri aspetti della rete siano ammissibili ai finanziamenti comunitari. (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento n. 79/65/CEE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento n. 79/65/CEE è modificato come segue: 1) nel capitolo I è aggiunto il seguente articolo: "Articolo 2 bis Su richiesta di uno Stato membro, l'elenco delle circoscrizioni è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 19, sempre che la richiesta riguardi le circoscrizioni di detto Stato membro."; 2) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea, sezione Commissione, riguardano: a) le spese della rete d'informazione risultanti dalle retribuzioni forfettarie degli uffici contabili per l'esecuzione degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14; b) tutte le spese concernenti i sistemi computerizzati utilizzati dalla Commissione per la raccolta, la verifica, l'elaborazione e la valutazione dei dati contabili forniti dagli Stati membri. Le spese di cui alla lettera b) includono, eventualmente, i costi concernenti la divulgazione dei risultati di tali iniziative nonché i costi relativi agli studi e allo sviluppo di altri aspetti della rete contabile." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Alemanno (1) Parere del 9 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere del 29 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).