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Document 32003R1649

Regolamento (CE) n. 1649/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, e che abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76

OJ L 245, 29.9.2003, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 231 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 231 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 28 - 30

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrog. impl. da 32019R0127

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1649/oj

32003R1649

Regolamento (CE) n. 1649/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, e che abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 29/09/2003 pag. 0025 - 0027


Regolamento (CE) n. 1649/2003 del Consiglio

del 18 giugno 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, e che abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere della Corte dei conti(3),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro(4), con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) (qui di seguito denominato "regolamento finanziario generale"), in particolare con l'articolo 185. Conformemente a detto articolo, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro deve adottare un regolamento finanziario conforme al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6). Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 1416/76 del Consiglio, del 1o giugno 1976, recante le disposizioni finanziarie applicabili al centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale(7) deve essere abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione di detta Fondazione.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(8).

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 1365/75 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CEE) n. 1365/75 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1365/75 è modificato come segue:

1) gli articoli 13, 14, 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 13

1. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività e le prospettive della Fondazione e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti.

2. La Fondazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 14

1. Tutte le entrate e le spese della Fondazione formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio della Fondazione, che comprende la tabella dell'organico.

2. Il bilancio della Fondazione è in pareggio in entrate e spese.

Articolo 15

1. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

2. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati 'autorità di bilancio') insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata alla Fondazione.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico della Fondazione.

5. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio della Fondazione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 16

1. Il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(9) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento della Fondazione e previo accordo della Commissione.

2. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio della Fondazione.

3. Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Fondazione comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

4. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori della Fondazione, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori della Fondazione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi della Fondazione, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi della Fondazione.

7. Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore della Fondazione trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8. I conti definitivi vengono pubblicati.

9. Al più tardi il 30 settembre, il direttore della Fondazione invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

10. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore della Fondazione, anteriormente al 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.";

2) è inserito il seguente articolo 18 bis:

"Articolo 18 bis

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(10) si applica ai documenti in possesso della Fondazione.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento (CE) n. 1649/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003 che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, e che abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76(11).

3. Le decisioni adottate dalla Fondazione in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato."

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1417/76 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento finanziario adottato dal consiglio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1365/75.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. Drys

(1) GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 65.

(2) Parere reso il 27 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

(4) GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

(6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

(7) GU L 164 del 24.6.1976, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/93 (GU L 181 del 23.7.1993, pag. 26).

(8) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(9) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

(10) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(11) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 25.

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