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Document 32003R0622

Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 89, 5.4.2003, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 252 - 253
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 252 - 253
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 252 - 253
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 252 - 253
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 252 - 253
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 252 - 253
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 252 - 253
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 252 - 253
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 252 - 253
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 103 - 105
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 103 - 105

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; abrogato da 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/622/oj

32003R0622

Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 089 del 05/04/2003 pag. 0009 - 0010


Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione

del 4 aprile 2003

che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell'aviazione civile(1) in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha l'obbligo di adottare talune misure per l'applicazione di norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea. A tal fine il regolamento è lo strumento più adatto.

(2) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure contenute nell'allegato del presente regolamento sono segrete e non possono essere pubblicate.

(3) A tal fine è necessario procedere a una distinzione tra aeroporti a seconda della valutazione locale dei rischi. Pertanto, la Commissione dev'essere informata sugli aeroporti che si ritiene presentino un margine di rischio inferiore.

(4) Occorre inoltre che le misure di applicazione possano variare secondo il tipo di attività dell'aviazione. La Commissione dev'essere informata nel caso in cui siano applicate misure di compensazione per garantire livelli di sicurezza equivalenti.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per l'applicazione e l'adeguamento tecnico delle norme di base comuni concernenti la sicurezza dell'aviazione che devono essere inserite nei programmi della sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- "Programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile" i regolamenti, le pratiche e le procedure adottate dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2320/2002, per garantire la sicurezza dell'aviazione civile sul territorio nazionale.

- "Autorità competente" l'autorità nazionale designata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, responsabile per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del suo programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 3

Riservatezza

Le misure di cui all'articolo 1 sono contenute nell'allegato.

Tali misure devono essere riservate e non devono essere pubblicate, rimanendo a disposizione soltanto delle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

Articolo 4

Notifica

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per iscritto l'elenco degli aeroporti per i quali si sono avvalsi dell'opzione di cui alla lettera a) o alla lettera c) dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 5

Misure compensative

Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione le misure compensatorie adottate ai sensi del paragrafo 2, dell'articolo 4, dell'allegato al regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2003.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

ALLEGATO

MISURE DETTAGLIATE SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE

A norma dell'articolo 3 l'allegato è riservato e non dev'essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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