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Document 32003R0150

Regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare

OJ L 25, 30.1.2003, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 71 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 71 - 76
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 008 P. 190 - 195

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/150/oj

32003R0150

Regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 30/01/2003 pag. 0001 - 0006


Regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio

del 21 gennaio 2003

che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione(1),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si basa su un'unione doganale che richiede l'applicazione coerente della tariffa doganale comune alle importazioni di prodotti provenienti da paesi terzi in tutti gli Stati membri, a meno che provvedimenti comunitari specifici non dispongano altrimenti.

(2) È nell'interesse della Comunità nel suo insieme che gli Stati membri siano in grado di dotare le proprie forze militari delle armi e delle attrezzature militari più adeguate e tecnologicamente più progredite. Tenuto conto dei rapidi sviluppi tecnologici che caratterizzano questo settore industriale su scala mondiale, è pratica comune delle autorità degli Stati membri incaricate della difesa nazionale acquisire armi e materiale militare da produttori o altri fornitori situati in paesi terzi. Considerato l'interesse di sicurezza degli Stati membri, è compatibile con gli interessi della Comunità che alcune di tali armi e attrezzature possano essere importate in esenzione da dazio.

(3) Al fine di assicurare l'applicazione coerente di tale sospensione dei dazi è opportuno redigere un elenco comune di armi e attrezzature militari ammissibili alla sospensione dei dazi. È inoltre opportuno, considerata la natura specifica dei prodotti in questione, che le parti, componenti o sottounità destinate a essere incorporate o adattate alle merci incluse nel suddetto elenco o per la riparazione, rimessa a nuovo o manutenzione di tali merci, nonché le merci destinate a essere utilizzate per la formazione e per il collaudo di merci incluse nel suddetto elenco possano essere importate in esenzione doganale. Le importazioni di attrezzature militari non disciplinate dal presente regolamento sono soggette ai pertinenti dazi in conformità della tariffa doganale comune.

(4) Tenuto conto delle diverse strutture organizzative delle autorità competenti negli Stati membri, è necessario definire, esclusivamente a fini doganali, le utilizzazioni finali dei materiali importati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(2) e delle relative disposizioni di applicazione (qui di seguito denominato "codice doganale"). Al fine di limitare l'onere amministrativo per le autorità interessate, è opportuno stabilire un termine per i controlli doganali delle utilizzazioni finali.

(5) Per tenere conto della tutela della riservatezza militare degli Stati membri, è necessario stabilire specifiche procedure amministrative per la concessione del beneficio della sospensione dei dazi. Una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro alle cui forze sono destinate le armi o attrezzature militari, che potrebbe fungere anche da dichiarazione in dogana quale richiesta dal codice doganale, costituirebbe una garanzia adeguata dell'adempimento di dette condizioni. La dichiarazione dovrebbe avere la forma di un certificato. È opportuno precisare la forma che devono assumere tali certificati e consentire l'utilizzo di tecniche di trattamento dei dati per la dichiarazione.

(6) È necessario stabilire norme volte a fare in modo che gli Stati membri forniscano informazioni circa la quantità, il valore e il numero di certificati rilasciati e le modalità per l'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la sospensione autonoma dei dazi all'importazione relativi ad alcune armi e attrezzature militari importate dalle autorità incaricate della difesa militare degli Stati membri o per loro conto da paesi terzi.

Articolo 2

1. I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni delle merci elencate nell'allegato I sono totalmente sospesi quando tali merci sono utilizzate dalle forze militari di uno Stato membro, o per conto di dette forze, individualmente o in cooperazione con altri Stati, per difendere l'integrità territoriale dello Stato membro o partecipare a operazioni internazionali di mantenimento o di sostegno della pace o per altri fini militari quali la protezione dei cittadini della Comunità europea da disordini sociali o militari.

2. I suddetti dazi sono sospesi totalmente anche per:

a) le parti, componenti o sottounità importate per essere incorporate o adattate alle merci incluse nell'elenco di cui agli allegati I e II o le relative parti, componenti o sottounità o per la riparazione, rimessa a nuovo o manutenzione di tali merci;

b) le merci importate per essere utilizzate a fini di addestramento o per il collaudo delle merci incluse nell'elenco di cui agli allegati I e II.

3. Le merci importate quali definite nell'allegato I e nel paragrafo 2 del presente articolo sono soggette alle condizioni in materia di utilizzazione finale di cui agli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e delle relative disposizioni di applicazione. Il controllo doganale dell'utilizzazione finale termina tre anni dopo la data dell'immissione in libera pratica.

4. L'utilizzazione delle merci elencate nell'allegato I a fini di addestramento o l'utilizzazione temporanea di tali merci nel territorio doganale della Comunità da parte delle forze militari o di altre forze a fini civili a causa di calamità naturali o impreviste non costituisce una violazione dell'utilizzazione finale di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. La richiesta di entrata per l'immissione in libera pratica di merci per le quali viene chiesto il beneficio della sospensione dei dazi a norma dell'articolo 2 è accompagnata da un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro alle cui forze militari sono destinate le merci. Il certificato di cui all'allegato III va presentato alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione unitamente alle merci a cui si riferisce. Esso può sostituire la dichiarazione in dogana di cui agli articoli da 59 a 76 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per ragioni di riservatezza militare il certificato e le merci importate possono essere sottoposte ad altre autorità designate dallo Stato membro d'importazione a tale scopo. In tali casi l'autorità competente che rilascia il certificato invia entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno alle autorità doganali del suo Stato membro una relazione di sintesi riguardante tali importazioni. La relazione riguarda i 6 mesi immediatamente precedenti la data in cui la relazione deve essere presentata e contiene il numero e la data di rilascio dei certificati, la data di importazione ed il valore totale e peso lordo dei prodotti importati con i certificati.

3. Ai fini del rilascio e della presentazione del certificato alle autorità doganali o ad altre autorità incaricate dello sdoganamento possono essere utilizzate tecniche di trattamento dei dati conformemente all'articolo 292, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio(3).

4. Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle merci importate elencate nell'allegato II.

Articolo 4

Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, qualsiasi diversione di merci elencate nell'allegato I e all'articolo 2, paragrafo 2, dall'uso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ad un altro uso nel periodo di controllo doganale è notificato dall'autorità competente che rilascia il certificato o che utilizza le merci alle autorità doganali del suo Stato membro conformemente agli articoli 21 e 87 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 5

1. Ogni Stato membro indica alla Commissione l'autorità competente per il rilascio del certificato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 ed invia un esemplare del timbro da essa usato. Ogni Stato membro trasmette inoltre alla Commissione il nome dell'autorità che può svincolare le merci importate nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità doganali degli altri Stati membri.

2. Se l'immissione delle merci in libera pratica avviene in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato rilasciato il certificato, le autorità doganali dello Stato membro d'importazione ne inviano una copia all'amministrazione doganale dello Stato membro la cui autorità competente ha rilasciato il certificato stesso.

Se le merci sono state svincolate da altre autorità conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato rilasciato il certificato, tali autorità ne inviano una copia direttamente alle autorità che hanno rilasciato il certificato stesso.

3. L'autorità di ciascuno Stato membro autorizzata a rilasciare il certificato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conserva una copia dei certificati rilasciati e la prova documentale necessaria per dimostrare la corretta applicazione della sospensione per un periodo di tre anni dalla data di scadenza del controllo doganale sulle merci.

Articolo 6

La Commissione informa gli Stati membri di ogni eventuale richiesta di uno Stato membro volta a presentare una proposta di modifica degli elenchi di cui agli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro informa la Commissione sull'attuazione amministrativa del presente regolamento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, entro tre mesi dalla fine di ogni anno civile, i dati indicanti il numero totale di certificati rilasciati, insieme al valore totale e peso lordo delle merci importate a norma del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. Christodoulakis

(1) GU C 265 del 12.10.1988, pag. 9.

(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione (GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1).

ALLEGATO I

ELENCO DI ARMI ED ATTREZZATURE MILITARI PER LE QUALI SONO SOSPESI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE(1)

2804

2825

3601

3602

3603

3604

3606

3701

3702

3703

3705

3707

3824

3926

4202

4911

5608

6116

6210

6211

6217

6305

6307

6506

7308

7311

7314

7326

7610

8413

8414

8415

8418

8419

8421

8424

8427

8472

8479

8502

8516

8518

8521

8525

8526

8527

8528

8531

8535

8536

8539

8543

8544

8701

8703

8704

8705

8709

8710

8711

8716

8801

8802

8804

8805

8901

8903

8906

8907

9004

9005

9006

9008

9013

9014

9015

9020

9022

9025

9027

9030

9031

9302

9303

9304

9306

9307

9404

9406

(1) Codici NC applicabili al 1o gennaio 2003, adottati mediante il regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1).

ALLEGATO II

ELENCO DI ARMI E ATTREZZATURE MILITARI CON UN'ALIQUOTA CONVENZIONALE "ZERO" PER LE QUALI POSSONO APPLICARSI LE PROCEDURE D'IMPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3(1)

4901

8426

8428

8429

8430

8470

8471

8517

8524

9018

9019

9021

9026

9301

(1) Codici NC applicabili al 1o gennaio 2003, adottati mediante il regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1).

ALLEGATO III

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