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Document 32003H0217

Raccomandazione della Commissione, del 26 marzo 2003, sull'applicazione ad altri mezzi delle disposizioni della direttiva 1999/94/CE concernenti il materiale promozionale (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 848]

OJ L 82, 29.3.2003, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/217/oj

32003H0217

Raccomandazione della Commissione, del 26 marzo 2003, sull'applicazione ad altri mezzi delle disposizioni della direttiva 1999/94/CE concernenti il materiale promozionale (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 848]

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 29/03/2003 pag. 0033 - 0034


Raccomandazione della Commissione

del 26 marzo 2003

sull'applicazione ad altri mezzi delle disposizioni della direttiva 1999/94/CE concernenti il materiale promozionale

[notificata con il numero C(2003) 848]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/217/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove(1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 1999/94/CE la Commissione è tenuta ad adottare misure atte a formulare raccomandazioni per consentire l'applicazione ad altri mezzi e materiali di comunicazione dei principi contenuti nelle disposizioni relative al materiale promozionale.

(2) La Commissione ha valutato l'importanza di altri mezzi per l'attività di commercializzazione, pubblicità e promozione dei veicoli al pubblico in generale, tra i quali la televisione, la radio e Internet, oltre che di mezzi elettronici di memorizzazione dei dati quali le videocassette, i DVD e i CD-ROM.

(3) A seguito di tale studio e dopo aver consultato il comitato competente, esperti dell'industria e del settore commerciale interessati e altre organizzazioni non governative, la Commissione ha rilevato la necessità di formulare raccomandazioni riguardo all'uso del marketing via Internet e dei mezzi elettronici di memorizzazione dei dati, quali videocassette, DVD e CD-ROM, al fine di commercializzare, pubblicizzare e promuovere i veicoli presso il pubblico in generale.

(4) Sarebbe opportuno adottare al più presto una raccomandazione sui mezzi in questione per consentire ai consumatori di fare una scelta informata e per incoraggiare l'applicazione armonizzata di alcuni principi in tutta la Comunità.

(5) La presente raccomandazione è inoltre giustificata dalle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico(2), che probabilmente porterà ad un aumento delle attività di marketing elettronico per le nuove autovetture.

(6) Sono state consultate le organizzazioni dei consumatori e le parti interessate.

(7) Le misure proposte nella presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 1999/94/CE,

RACCOMANDA:

1. Per garantire che le informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture nuove siano disponibili per via elettronica quando le autovetture sono messe in vendita o date in locazione all'interno della Comunità, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il materiale promozionale distribuito per via elettronica contenga le seguenti informazioni: "Altre informazioni sul consumo specifico di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2 delle autovetture nuove sono contenute nella guida (... riferimento al titolo della guida ...) disponibile gratuitamente in ogni punto vendita e presso (... riferimento all'organismo nazionale designato o link diretto all'organizzazione incaricata della distribuzione per via elettronica ...)".

Se il materiale promozionale contiene, inoltre, un riferimento ad un modello particolare di autovettura o ad una versione o variante specifiche, gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per garantire che le informazioni comprendano almeno il consumo specifico di carburante ufficialmente dichiarato (ciclo di prova combinato) e la cifra ufficiale relativa alle emissioni specifiche di CO2 (ciclo di prova combinato) del veicolo a cui le informazioni si riferiscono, espressi come nell'etichetta nazionale istituita dalla direttiva 1999/94/CE.

In ogni caso, la dichiarazione deve essere facilmente comprensibile anche ad un contatto superficiale e non dovrebbe risultare meno evidente delle informazioni principali fornite. Occorre garantire che i destinatari del materiale promozionale ricevano le informazioni automaticamente non appena il materiale promozionale compare per la prima volta sulla pagina web.

2. Per garantire che le informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture nuove siano disponibili per via elettronica quando le autovetture sono messe in vendita o date in locazione all'interno della Comunità, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i mezzi elettronici, magnetici e ottici di memorizzazione dei dati impiegati per la commercializzazione, la pubblicità e la promozione delle autovetture nuove presso il pubblico in generale contengano le seguenti informazioni: "Altre informazioni sul consumo specifico di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2 delle autovetture nuove sono contenute nella guida (... riferimento al titolo della guida ...) disponibile gratuitamente in ogni punto vendita e presso (... riferimento all'organismo nazionale designato o link diretto all'organizzazione incaricata della distribuzione per via elettronica ...)".

Se i mezzi elettronici, magnetici e ottici di memorizzazione dei dati impiegati per la commercializzazione, la pubblicità e la promozione delle autovetture nuove contengono un riferimento ad un modello particolare di autovettura o ad una versione o variante specifiche, gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per garantire che le informazioni comprendano almeno il consumo specifico di carburante ufficialmente dichiarato (ciclo di prova combinato) e la cifra ufficiale relativa alle emissioni specifiche di CO2 (ciclo di prova combinato) del veicolo a cui le informazioni si riferiscono, espressi come nell'etichetta nazionale istituita dalla direttiva 1999/94/CE.

Se i mezzi elettronici, magnetici e ottici di memorizzazione dei dati contengono solo un riferimento alla marca e non ad un modello particolare, non è necessario indicare il consumo di carburante e le emissioni specifiche di CO2.

La dichiarazione di cui al primo paragrafo può essere fornita oralmente o visivamente; in ogni caso, deve essere facilmente comprensibile anche ad un contatto superficiale e non dovrebbe risultare meno evidente delle informazioni principali fornite.

3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove commercializzate sul loro territorio siano disponibili in forma elettronica.

4. Ai fini della presente raccomandazione s'intende per:

1) "distribuzione per via elettronica": informazioni inviate all'origine e ricevute a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che sono interamente trasmesse, inoltrate e ricevute mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

2) "materiale promozionale": qualsiasi forma di informazione utilizzata a fini di commercializzazione, pubblicità e promozione di autovetture nuove messe in vendita o date in locazione al pubblico in generale; il materiale comprende testi e immagini pubblicati sulle pagine web, il cui contenuto è sotto il controllo legale dei fabbricanti o delle imprese automobilistiche, delle organizzazioni e delle persone che mettono in vendita o danno in locazione le autovetture nuove, e sulle pagine web di fiere dove le autovetture nuove vengono presentate al pubblico;

3) "destinatario della comunicazione": qualsiasi persona fisica o giuridica che prende visione del materiale promozionale, in particolare a fini informativi;

4) "mezzi elettronici, magnetici e ottici di memorizzazione dei dati": qualsiasi materiale fisico sul quale sia possibile memorizzare elettronicamente le informazioni e che possa fungere da strumento di informazione del pubblico.

La presente raccomandazione non si applica:

- ai servizi di radiodiffusione sonora,

- ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio(3), modificata dalla direttiva 97/36/CE(4).

5. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2003.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.

(2) GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30.

(3) GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1.

(4) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

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