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Document 32003D0701

2003/701/CE: Decisione della Commissione, del 29 settembre 2003, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello di presentazione dei risultati dell'emissione deliberata nell'ambiente di piante superiori geneticamente modificate per scopi diversi dall'immissione in commercio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3405]

OJ L 254, 8.10.2003, p. 21–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 617 - 624
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 617 - 624
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 617 - 624
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 617 - 624
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 617 - 624
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 617 - 624
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 617 - 624
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 617 - 624
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 617 - 624
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 64 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 64 - 71
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 86 - 93

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/701/oj

32003D0701

2003/701/CE: Decisione della Commissione, del 29 settembre 2003, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello di presentazione dei risultati dell'emissione deliberata nell'ambiente di piante superiori geneticamente modificate per scopi diversi dall'immissione in commercio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3405]

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 08/10/2003 pag. 0021 - 0028


Decisione della Commissione

del 29 settembre 2003

che stabilisce, conformemente alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello di presentazione dei risultati dell'emissione deliberata nell'ambiente di piante superiori geneticamente modificate per scopi diversi dall'immissione in commercio

[notificata con il numero C(2003) 3405]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/701/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 10, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Per quanto riguarda l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (OGM) per qualsiasi scopo diverso dall'immissione in commercio, l'articolo 10 della direttiva 2001/18/CE impone a colui che notifica tale emissione l'obbligo di trasmettere all'autorità competente, ad emissione conclusa e, successivamente, alle scadenze fissate nell'autorizzazione in base ai risultati della valutazione del rischio ambientale, i risultati dell'emissione sui rischi per la salute umana o per l'ambiente, se del caso con un particolare riferimento agli eventuali tipi di prodotti che egli intende notificare successivamente.

(2) Attualmente, la maggior parte degli OGM deliberatamente emessi nella Comunità, a norma della parte B della direttiva 2001/18/CE, è costituita da piante superiori geneticamente modificate. Per tali piante occorre, quindi, stabilire un modello che il notificante dovrà utilizzare per presentare all'autorità competente i risultati dell'emissione. Il modello deve rispecchiare l'esigenza di consentire il maggiore scambio possibile di informazioni pertinenti, formulate in maniera standardizzata e facilmente comprensibile. Esso deve essere strutturato nel modo più generale possibile, affinché le emissioni in siti diversi e pluriennali oppure le emissioni di più OGM possano, se necessario, essere comprese in un'unica relazione.

(3) Poiché l'ingegneria genetica non è limitata alle piante superiori, sarà necessario stabilire modelli per altri tipi di OGM, come ad esempio gli animali geneticamente modificati (compresi gli insetti), i prodotti veterinari ed i medicinali (che contengano o siano costituiti da OGM) o le piante geneticamente modificate in grado di produrre prodotti farmaceutici. è possibile che sviluppi futuri rendano necessario adeguare i modelli per le relazioni già stabiliti.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato costituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per presentare all'autorità competente i risultati dell'emissione deliberata nell'ambiente di piante superiori geneticamente modificate, in conformità con l'articolo 10 della direttiva 2001/18/CE, il notificante si serve del modello di cui all'allegato della presente decisione (in prosieguo: "il modulo").

Articolo 2

Ogni modulo si riferisce a una sola autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ed è identificata da un unico numero di notifica.

Articolo 3

1. Per ogni numero di notifica il notificante trasmette una relazione finale e, se del caso, una o più relazioni finali e intermedie sul monitoraggio successivo all'emissione. Entrambi i tipi di relazione sono conformi al modulo.

2. La relazione finale va presentata dopo l'ultimo raccolto delle piante superiori geneticamente modificate. Qualora per una notifica non si richieda un monitoraggio successivo all'emissione, non sono necessarie ulteriori relazioni.

3. La relazione finale di monitoraggio successivo all'emissione è presentata dopo che è stato portato a termine tale monitoraggio.

Ove opportuno, l'autorità competente precisa nell'autorizzazione la durata del monitoraggio successivo all'emissione ed il calendario per la presentazione delle relazioni intermedie sul monitoraggio successivo all'emissione.

4. L'autorità competente incoraggia i notificanti a presentare la relazione in formato elettronico.

Articolo 4

L'autorità competente può richiedere ulteriori informazioni al notificante, in particolare nella forma di un registro o di relazioni intermedie, da presentare prima che sia completata l'emissione, nel corso del programma di ricerca.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2003.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

ALLEGATO

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